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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5085 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1327/2025 promossa da:
, nato a [...]é dos Campo/SP – Brasile il 15.2.2002, con il patrocinio Parte_1
degli avv.ti Carlofernando Parisi e Vagner Teixeira Cardoso
RICORRENTE contro contumace Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 10.2.2025, ha chiesto che Parte_1
venga dichiarato il suo status di cittadino italiano iure sanguinis in virtù della discendenza da Per_1
, cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Mantova (MN) il 17.10.1877
[...]
Contr (002), figlio di e , non si è e Persona_2 CP_2 Controparte_4 non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana” (cfr. ricorso, pag. 2).
Il , a cui ricorso e decreto sono stati regolarmente notificati, non si è costituito in Controparte_1
giudizio.
Con “memoria generica” non autorizzata del 30.9.2025, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione rispetto a quella allegata al ricorso introduttivo;
con note di trattazione scritta depositate in data 18.11.2025, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5 ***
Ritiene il tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso non sia fondato per mancanza di sufficiente documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
La difesa ricorrente ha, infatti, depositato un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis del signor producendo unicamente uno Parte_1 schema autoredatto dell'ipotetico albero genealogico (cfr. doc. 1), documentazione attestante i lunghi tempi di attesa presso il consolato (cfr. docc. 3, 4 e 6), oltre a un precedente giurisprudenziale (cfr. doc.
5), al documento d'identità del ricorrente (cfr. doc. D1) e alla procura.
È evidente che da tali documenti non è dato evincere la linea di discendenza ininterrotta da cittadino italiano che fonderebbe il diritto fatto valere dal ricorrente al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Solo con successivo atto registrato nel fascicolo telematico come “memoria generica” e intitolato dalla difesa ricorrente “Memoria integrativa” del 30.9.2025, la parte ha, in totale autonomia, provveduto a riversare nel fascicolo telematico “la documentazione relativa alla discendenza iure sanguinis del ricorrente così come delineata nell'albero genealogico depositato nel ricorso introduttivo” e ciò verosimilmente in ragione dell'intervenuta anticipazione della data di prima udienza al 20.11.2025
(come da decreto di questo g.u. del 29.9.2025).
Al riguardo, è tuttavia opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, non essendosi ancora costituito il convenuto alla data del 30.9.2025, CP_1
l'esigenza di effettuare la produzione di documenti non allegati al ricorso non è in alcun modo giustificata dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che parte ricorrente, pur pagina 2 di 5 essendo a ciò espressamente onerata dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” ad essa parte “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma,
c.p.c.), ha appunto omesso di corredare il ricorso di tutti i documenti fondanti la domanda.
Si ritiene, invero, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (come noto, la S.C. si è pronunciata, in un caso isolato, sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt.
281-undecies, primo comma, c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281- duodecies c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata “…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
Con l'introduzione del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1,
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo Capo III-quater del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al tribunale, il legislatore ha voluto approntare una disciplina sistematica per procedimento in esame, qualificandolo come un giudizio a cognizione piena
(e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione delle regole di svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria, e corrispondentemente diminuendo i poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del processo maggiori di quelli del rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti (art. 281- duodecies, terzo comma, c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice e a condizione che “l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma,
c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e pagina 3 di 5 condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Benché non espressamente sancita, tale preclusione è chiaramente ricavabile per implicito dalla disciplina legislativa sopra richiamata1 ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato, “mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritengono che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì, a pena di decadenza, effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto coerente con il dato normativo ritenere che, seppure il terzo comma dell'art. 281- undecies c.p.c. non sancisca espressamente la preclusione in parola, con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda. 1 Si vedano, nella pur differente materia del lavoro, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Corte cost., 14 gennaio
1977, n. 13 pagina 4 di 5 Tutto quanto sopra premesso, poiché, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha completamente omesso la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto a tale produzione documentale in via del tutto autonoma, a ridosso dell'anticipata udienza di trattazione, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Né può, infatti, ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che alla data del deposito documentale non era ancora costituita in giudizio, rimanendo anche in seguito contumace, sicché non opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c., ovvero autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione in giudizio del convenuto. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta da nulla sulle spese. Parte_1
Brescia, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1327/2025 promossa da:
, nato a [...]é dos Campo/SP – Brasile il 15.2.2002, con il patrocinio Parte_1
degli avv.ti Carlofernando Parisi e Vagner Teixeira Cardoso
RICORRENTE contro contumace Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 10.2.2025, ha chiesto che Parte_1
venga dichiarato il suo status di cittadino italiano iure sanguinis in virtù della discendenza da Per_1
, cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Mantova (MN) il 17.10.1877
[...]
Contr (002), figlio di e , non si è e Persona_2 CP_2 Controparte_4 non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana” (cfr. ricorso, pag. 2).
Il , a cui ricorso e decreto sono stati regolarmente notificati, non si è costituito in Controparte_1
giudizio.
Con “memoria generica” non autorizzata del 30.9.2025, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione rispetto a quella allegata al ricorso introduttivo;
con note di trattazione scritta depositate in data 18.11.2025, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5 ***
Ritiene il tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso non sia fondato per mancanza di sufficiente documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
La difesa ricorrente ha, infatti, depositato un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis del signor producendo unicamente uno Parte_1 schema autoredatto dell'ipotetico albero genealogico (cfr. doc. 1), documentazione attestante i lunghi tempi di attesa presso il consolato (cfr. docc. 3, 4 e 6), oltre a un precedente giurisprudenziale (cfr. doc.
5), al documento d'identità del ricorrente (cfr. doc. D1) e alla procura.
È evidente che da tali documenti non è dato evincere la linea di discendenza ininterrotta da cittadino italiano che fonderebbe il diritto fatto valere dal ricorrente al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Solo con successivo atto registrato nel fascicolo telematico come “memoria generica” e intitolato dalla difesa ricorrente “Memoria integrativa” del 30.9.2025, la parte ha, in totale autonomia, provveduto a riversare nel fascicolo telematico “la documentazione relativa alla discendenza iure sanguinis del ricorrente così come delineata nell'albero genealogico depositato nel ricorso introduttivo” e ciò verosimilmente in ragione dell'intervenuta anticipazione della data di prima udienza al 20.11.2025
(come da decreto di questo g.u. del 29.9.2025).
Al riguardo, è tuttavia opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, non essendosi ancora costituito il convenuto alla data del 30.9.2025, CP_1
l'esigenza di effettuare la produzione di documenti non allegati al ricorso non è in alcun modo giustificata dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che parte ricorrente, pur pagina 2 di 5 essendo a ciò espressamente onerata dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” ad essa parte “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma,
c.p.c.), ha appunto omesso di corredare il ricorso di tutti i documenti fondanti la domanda.
Si ritiene, invero, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (come noto, la S.C. si è pronunciata, in un caso isolato, sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt.
281-undecies, primo comma, c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281- duodecies c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata “…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
Con l'introduzione del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1,
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo Capo III-quater del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al tribunale, il legislatore ha voluto approntare una disciplina sistematica per procedimento in esame, qualificandolo come un giudizio a cognizione piena
(e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione delle regole di svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria, e corrispondentemente diminuendo i poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del processo maggiori di quelli del rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti (art. 281- duodecies, terzo comma, c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice e a condizione che “l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma,
c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e pagina 3 di 5 condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Benché non espressamente sancita, tale preclusione è chiaramente ricavabile per implicito dalla disciplina legislativa sopra richiamata1 ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato, “mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritengono che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì, a pena di decadenza, effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto coerente con il dato normativo ritenere che, seppure il terzo comma dell'art. 281- undecies c.p.c. non sancisca espressamente la preclusione in parola, con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda. 1 Si vedano, nella pur differente materia del lavoro, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Corte cost., 14 gennaio
1977, n. 13 pagina 4 di 5 Tutto quanto sopra premesso, poiché, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha completamente omesso la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto a tale produzione documentale in via del tutto autonoma, a ridosso dell'anticipata udienza di trattazione, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Né può, infatti, ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che alla data del deposito documentale non era ancora costituita in giudizio, rimanendo anche in seguito contumace, sicché non opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c., ovvero autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione in giudizio del convenuto. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta da nulla sulle spese. Parte_1
Brescia, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 5 di 5