TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2360 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 10.12.2024, vertente
TRA
(nato a [...] l'[...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara
[...]
Germanò e Fabio Rodolfo Furci, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in
Reggio Calabria alla via Reggio Campi I tronco n.151 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Cilea, giusta procura in atti, presso il cui
[...]
studio in Reggio Calabria alla via G. D'Annunzio n.20/A ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti
All'udienza del 10 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 12.01.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.09.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con assumendo che: CP_1
-il 09 aprile 2005 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (29.08.2008) e (24.03.2014), Per_1 Per_2
entrambi ancora minorenni;
-con accordo di negoziazione assistita del 02.11.2021 trascritto in pari data era stata siglata la separazione consensuale tra i coniugi;
-il rapporto con entrambi i figli era ottimo, ma che dovevano essere modificate le modalità di visita e di incontri del padre;
-entrambe le parti erano economicamente autosufficienti.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che venisse confermato l'affidamento condiviso dei figli ancora minorenni con collocazione presso la madre con rimodulazione dei tempi di permanenza degli stessi presso il genitore non collocatario e che fosse confermato pagina 2 di 6 l'importo mensile dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli, pattuito in sede di separazione.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 12.01.2024.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di divorzio, chiedendo che le CP_1
modalità e i tempi di permanenza dei figli minori presso il padre tenessero conto dei suoi orari di lavoro;
insisteva perché venisse disposto un aumento dell'entità della contribuzione cui era tenuto il padre per i due figli.
All'udienza del 15.05.2024 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, veniva sottoposta alle parti una possibile soluzione conciliativa per la trasformazione del divorzio da giudiziale a congiunto, che tuttavia non veniva accettata da nessuna delle parti;
infine, in assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 10.12.2024, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una Pt_1
ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dall'accordo di negoziazione assistita del 02.11.2021 trascritto in pari data con il quale le parti hanno siglato la loro separazione personale in pagina 3 di 6 forma consensuale, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55
e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 09.04.2005 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.41 parte II serie A anno 2005.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, e soffermandosi sulle questioni di carattere personal, va detto che deve essere confermato l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla Per_1 Per_2
quale va assegnata la casa coniugale, prevedendosi che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 sino alle ore 19.00, il giovedì a settimane alterne dalle ore 15.00 sino alle ore 19.00; a settimane alterne il abato dalle ore 15.00 sino alle ore 21.00 della domenica, al termine delle attività extrascolastiche della prole.
3. a settimane alterne, invece, i figli saranno con il padre dalle ore15.00 di sabato sino alle ore 19.00 di domenica, nonché durante le vacanze estive per un periodo di 10 giorni per ciascuno dei mesi di giugno, luglio e agosto, da concordarsi preventivamente ogni anno tra i genitori;
ed ancora, ad anni alterni, durante i periodi natalizi e pasquali, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli il giorno del 24 dicembre o il giorno di Natale, il giorno del 31 dicembre o di Capodanno, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
Per ciò che concerne le questioni economiche, e segnatamente l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli gravante su ciascun genitore, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento dei due figli nati dal matrimonio, ancora minorenni in una misura che avuto riguardo ai pagina 4 di 6 bisogni e alle diverse esigenze di vita degli stessi connesse alla loro età (16 e 11 anni) e tenuto conto della situazione reddituale delle parti, va congruamente quantificato nella misura minima complessiva di € 450,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
Sotto questo aspetto, va opportunamente chiarito che costituisce principio pacifico, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ultimo, Cass.
n.13664/2022).
Va infine aggiunto che va attribuito alla madre nella misura del 100%, CP_1
l'Assegno Unico Universale (Cass. n.4672/2025).
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato il 20.09.2023, ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 09.04.2005 tra e il cui atto risulta Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.41 parte II serie A anno 2005;
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori della coppia,
e , con prevalente collocazione presso la madre e prevedendo il diritto di Per_1 Per_2
visita e di incontri padre-figli, secondo le indicazioni specificate in motivazione;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di un Pt_1 CP_1
assegno mensile complessivo pari ad € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, l'Assegno CP_1
Unico Universale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.04.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2360 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 10.12.2024, vertente
TRA
(nato a [...] l'[...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara
[...]
Germanò e Fabio Rodolfo Furci, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in
Reggio Calabria alla via Reggio Campi I tronco n.151 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Cilea, giusta procura in atti, presso il cui
[...]
studio in Reggio Calabria alla via G. D'Annunzio n.20/A ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti
All'udienza del 10 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 12.01.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.09.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con assumendo che: CP_1
-il 09 aprile 2005 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (29.08.2008) e (24.03.2014), Per_1 Per_2
entrambi ancora minorenni;
-con accordo di negoziazione assistita del 02.11.2021 trascritto in pari data era stata siglata la separazione consensuale tra i coniugi;
-il rapporto con entrambi i figli era ottimo, ma che dovevano essere modificate le modalità di visita e di incontri del padre;
-entrambe le parti erano economicamente autosufficienti.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che venisse confermato l'affidamento condiviso dei figli ancora minorenni con collocazione presso la madre con rimodulazione dei tempi di permanenza degli stessi presso il genitore non collocatario e che fosse confermato pagina 2 di 6 l'importo mensile dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli, pattuito in sede di separazione.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 12.01.2024.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di divorzio, chiedendo che le CP_1
modalità e i tempi di permanenza dei figli minori presso il padre tenessero conto dei suoi orari di lavoro;
insisteva perché venisse disposto un aumento dell'entità della contribuzione cui era tenuto il padre per i due figli.
All'udienza del 15.05.2024 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, veniva sottoposta alle parti una possibile soluzione conciliativa per la trasformazione del divorzio da giudiziale a congiunto, che tuttavia non veniva accettata da nessuna delle parti;
infine, in assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 10.12.2024, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una Pt_1
ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dall'accordo di negoziazione assistita del 02.11.2021 trascritto in pari data con il quale le parti hanno siglato la loro separazione personale in pagina 3 di 6 forma consensuale, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55
e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 09.04.2005 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.41 parte II serie A anno 2005.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, e soffermandosi sulle questioni di carattere personal, va detto che deve essere confermato l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla Per_1 Per_2
quale va assegnata la casa coniugale, prevedendosi che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 sino alle ore 19.00, il giovedì a settimane alterne dalle ore 15.00 sino alle ore 19.00; a settimane alterne il abato dalle ore 15.00 sino alle ore 21.00 della domenica, al termine delle attività extrascolastiche della prole.
3. a settimane alterne, invece, i figli saranno con il padre dalle ore15.00 di sabato sino alle ore 19.00 di domenica, nonché durante le vacanze estive per un periodo di 10 giorni per ciascuno dei mesi di giugno, luglio e agosto, da concordarsi preventivamente ogni anno tra i genitori;
ed ancora, ad anni alterni, durante i periodi natalizi e pasquali, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli il giorno del 24 dicembre o il giorno di Natale, il giorno del 31 dicembre o di Capodanno, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
Per ciò che concerne le questioni economiche, e segnatamente l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli gravante su ciascun genitore, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento dei due figli nati dal matrimonio, ancora minorenni in una misura che avuto riguardo ai pagina 4 di 6 bisogni e alle diverse esigenze di vita degli stessi connesse alla loro età (16 e 11 anni) e tenuto conto della situazione reddituale delle parti, va congruamente quantificato nella misura minima complessiva di € 450,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
Sotto questo aspetto, va opportunamente chiarito che costituisce principio pacifico, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ultimo, Cass.
n.13664/2022).
Va infine aggiunto che va attribuito alla madre nella misura del 100%, CP_1
l'Assegno Unico Universale (Cass. n.4672/2025).
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato il 20.09.2023, ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 09.04.2005 tra e il cui atto risulta Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.41 parte II serie A anno 2005;
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori della coppia,
e , con prevalente collocazione presso la madre e prevedendo il diritto di Per_1 Per_2
visita e di incontri padre-figli, secondo le indicazioni specificate in motivazione;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di un Pt_1 CP_1
assegno mensile complessivo pari ad € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, l'Assegno CP_1
Unico Universale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.04.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6