Art. 8. Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato 1. I soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attivita' commerciali connesse di cui all'articolo 5 possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.
Articolo 8 della Legge 9 agosto 2017, n. 128
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- Legge 9 agosto 2017, n. 128
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7 settembre 2017
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