Art. 8. Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato 1. I soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attivita' commerciali connesse di cui all'articolo 5 possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.
Articolo 7Articolo 9
- Legge 9 agosto 2017, n. 128
Articolo 8 della Legge 9 agosto 2017, n. 128
Versione
7 settembre 2017
7 settembre 2017
Altri contenuti
- Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 990
- Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3087
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2025, n. 3091
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2014, n. 18456
- Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4202
- Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 251
- Trib. Pesaro, sentenza 12/12/2025, n. 683
- Trib. Cosenza, sentenza 07/11/2025, n. 1714
- Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 611
- Trib. Parma, sentenza 18/12/2025, n. 736
- Trib. Padova, sentenza 09/10/2025, n. 824
- Trib. Patti, sentenza 21/11/2025, n. 2081
- Trib. Verbania, sentenza 08/05/2025, n. 165
- Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 5099
- Articolo 140 terdecies del Codice del consumo
- Articolo 2071 del Codice civile
- Articolo 209 del Codice della proprietà industriale