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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3335/2020 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Cialone, per procura congiunta alla Parte_1
comparsa di costituzione di nuovo Difensore del 22.09.2021;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Masecchia, per procura Controparte_1
congiunta alla memoria di costituzione in sede presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – regime inerente la prole.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.12.2020 e ritualmente notificato, ha adito questo Parte_1
Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge, con Controparte_1
1 addebito al marito;
di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro 200,00 mensili;
di prevedere l'affidamento in via esclusiva alla madre della figlia minore delle parti, con collocamento presso la stessa madre;
di lasciare nella disponibilità del la CP_1
casa coniugale, da cui la moglie si era già allontanata;
di regolamentare le visite paterne alla figlia minore, prevedendo che si svolgano in modalità protetta, sotto la vigilanza dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del
50%; concedendosi i genitori reciprocamente il consenso per l'iscrizione della minore sul passaporto e per la sottoscrizione delle autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida per l'espatrio.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio in Ferentino (FR), il
29.05.2019; dall'unione matrimoniale nasceva una figlia, , nella data del 5.03.2019; l'affectio Per_1
coniugalis veniva meno a causa del contegno minaccioso e violento tenuto dal marito nei confronti della moglie fin dai primi mesi del matrimonio, costringendo la stessa a denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria e a lasciare la casa coniugale, trasferendosi presso l'abitazione del proprio padre, sita in Supino (FR), via Colli n. 3, unitamente alla figlia;
dopo la separazione di fatto, la favoriva la frequentazione padre-figlia, ma il continuava a rivolgerle ingiurie e Pt_1 CP_1
minacce; la era disoccupata e il reperimento di un'occupazione lavorativa si presentava Pt_1
difficoltoso attesa la necessità di provvedere personalmente alla cura della minore, in ragione della tenera età della stessa e della patologia da cui si era afferra, “sospetta Beckwith – wiedmann, cianosi ed apnee ostruttive”.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione ex adverso promossa e chiedendo di rigettare la domanda di addebito della separazione elevata dalla moglie nei confronti dello stesso;
di assegnare la casa coniugale al marito;
di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti, con collocamento della stessa presso la madre;
di prevedere visite paterne rimesse alla determinazione del Tribunale, ma senza l'intervento dei
Servizi Sociali;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore, dell'importo di euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
di disporre che nulla è dovuto dal in favore della moglie a titolo di mantenimento. CP_1
Il resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione delle vicende matrimoniali offerta dalla moglie, deducendo che l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali tra le parti, le quali affrontavano le problematiche inerenti la vita familiare in modo differente;
che inveritiera era la circostanza secondo cui il marito usasse violenza nei confronti della moglie;
che era, anzi, da stigmatizzare il comportamento della che, dall'allontanamento dalla casa familiare, Pt_1
2 impediva arbitrariamente la frequentazione padre-figlia minore;
che il non svolgeva CP_1
attività lavorativa, ricevendo aiuto per il proprio sostentamento dai familiari;
che la si Pt_1 collocava in una fascia d'età adeguata al reperimento di una stabile occupazione lavorativa.
Fallito il tentativo di conciliazione, con i provvedimenti provvisori del 18.06.2021, sono stati autorizzati i coniugi a vivere separatamente ed è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne alla figlia minore due pomeriggi a settimana, di martedì e di giovedì, dalle ore
16:00 alle ore 20:00, nonché, ogni settimana, o il sabato o la domenica, alternativamente, dalle ore
12:00 alle ore 19:00; la contribuzione paterna al mantenimento della figlia nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie. Sicché il processo è stato rimesso al GI.
Con memoria integrativa, la ricorrente ha evidenziato l'inidoneità del comportamento del CP_1
al coesercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, deducendo a tal fine che egli rivolgeva alla e alla sua famiglia quotidiani insulti e minacce, precludendo ogni possibilità Pt_1
di creare un rapporto equilibrato tra di essi e rivelando una personalità violenta e inaffidabile;
ha anche aggiunto che le condizioni di salute della figlia richiedevano talvolta interventi immediati incompatibili con la necessità di acquisire il consenso del padre e che la non teneva Pt_1
comportamenti ostruzionistici alla frequentazione padre-figlia minore, ma era lo stesso a CP_1
rifiutare di prendere con sé la minore a causa delle patologie da cui era affetta e, nelle rare occasioni in cui l'aveva con sé, rivolgeva insulti e minacce alla moglie dinanzi alla figlia, mentre i nonni paterni prelevavano la minore a loro semplice richiesta. La ricorrente ha pertanto insistito nelle richieste contenute nel ricorso.
Con ordinanze del 23.09.2021 e del 25.11.2021 sono state disposte visite protette della minore con il padre presso i Servizi Sociali almeno una volta a settimana e, comunque, in base alla disponibilità del detto servizio e, in mancanza, incontri presso i nonni paterni due pomeriggi a settimana, il mercoledì
e il sabato, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, oltre ad una videochiamata giornaliera di 10 minuti alle ore
19:00.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha dato conto di aver sporto querele nei confronti del marito, nella data del 26.08.2021, per averle rivolto minacce telefoniche durante la degenza della figlia minore presso il reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di
Roma e, nella data del 1°.09.2021, perché, anche dopo le dimissioni ospedaliere della figlia, il continuava a proferire nei confronti della moglie minacce di morte tramite telefono CP_1
cellulare; ha inoltre rappresentato che il non provvedeva al versamento del mantenimento CP_1
per la figlia previsto nei provvedimenti presidenziali e ha negato di tenere comportamenti ostruzionistici alla frequentazione padre-figlia. Pertanto ha reiterato le domande formulate nello
3 scritto introduttivo, salvo non insistere su quella di mantenimento in proprio favore e avanzare ulteriori richieste di modulazione delle visite padre-figlia come da provvedimenti adottati dal GI nelle date del 23.09.2021 e del 25.11.2021 e di previsione che sia la madre a percepire integralmente l'assegno unico universale e a beneficiare delle detrazioni fiscali per la figlia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, svolgimento di CTU e assunzione di prova orale.
Con ordinanza dell'11.06.2024, è stato modificato il regime provvisorio di affidamento della minore, attribuendo alla madre in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la sola Difesa della ricorrente ha presenziato, avanzando richieste di accoglimento delle conclusioni articolate nei propri scritti difensivi. La causa
è stata, quindi, rimessa al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, la ricorrente, commentato il quadro istruttorio raccolto, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore delle parti in favore della madre, con collocamento presso la stessa madre;
regolamentarsi le visite paterne alla figlia minore prevedendole presso i Servizi Sociali;
porsi a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia dell'importo di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporsi che sia la madre a percepire interamente l'assegno unico universale;
disporsi che sia la madre a poter richiedere il passaporto per la figlia minore senza l'autorizzazione del Giudice tutelare.
2. Ciò posto, l'adesione del marito alla domanda di separazione formulata dalla moglie, il tenore degli atti di causa, da cui si evince l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale appena un mese dopo l'istaurazione della convivenza tra i coniugi ascrivendo al marito condotte violente, la reiterazione di tali condotte da parte dello stesso di cui si apprende dall'istruttoria raccolta convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. Meritevole di accoglimento anche la domanda di addebito della separazione a carico del marito formulata dalla moglie.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio derivino obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
4 Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998).
Mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà). La parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
A proposito, più specificamente, delle violenze fisiche va detto che costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 3925/2018; Cass. 7388/2017; Cass. 433/2016; Cass. 817/2011).
Venendo al caso che occupa, sufficienti elementi danno riscontro dei comportamenti frustranti i doveri coniugali ascritti al marito, tanto da confortare la richiesta di addebito a suo carico della separazione.
Emerge dagli atti di causa che la coppia, a seguito di un fidanzamento di circa un anno, iniziava una convivenza durante la gravidanza da cui nasceva, nel marzo 2019, la figlia e contraeva Per_1
matrimonio, subito dopo, nel mese di maggio 2019 (vedi dichiarazioni della nel corso del Pt_1
processo penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1976/2023 del 6.11.2023, prodotta in giudizio, quanto al dispositivo, nella data del 7.11.2023 e, alla motivazione, nel corso dell'udienza dell'11.06.2024, con cui il era condannato per i reati di cui agli artt. 612-bis, CP_1
582, 585, 576 e 577 c.p.); ma il successivo mese di giugno 2019 la lasciava la casa Pt_1 coniugale, con la figlia, dopo un'aggressione subita per mano del marito e si rifugiava a casa dei propri genitori, subendo da allora atti persecutori (vedi dichiarazioni della nel processo Pt_1
penale, riscontrate dai testimoni e genitori della che Testimone_1 Testimone_2 Pt_1
davano atto che dopo circa 20 giorni dal matrimonio, quando i coniugi vivevano presso i genitori del la figlia li chiamava per andarla a riprendere con urgenza, rappresentando di essere stata CP_1
5 malmenata dal marito, e aggiungevano che potevano vedere che la stessa presentava una tumefazione su un occhio;
davano conto altresì che, da allora, la e la famiglia d'origine erano destinatari Pt_1
di minacce di morte rivolte loro dal di persona e mediante il telefono fisso e cellulare, CP_1
vedi sentenza penale n. 1976/2023 del 6.11.2023; vedi anche verbali di sommarie informazioni rese da e da genitori di , dinanzi alla Legione Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
Carabinieri Lazio Stazione di Supino in data 19.09.2019, nei quali entrambi gli informatori, padre e madre della odierna ricorrente, rappresentavano che, verso la fine di giugno 2019, la figlia lasciava la casa coniugale dove abitava con il marito e i di lui genitori per fare ritorno, con la figlia minore, di appena sei mesi, presso i propri genitori, poiché, in un contesto in cui la coppia litigava quotidianamente, il marito arrivava a picchiarla procurandole un livido sul sopracciglio dell'occhio sinistro); all'incirca nel settembre 2020, a seguito dell'intervento dei servizi sociali, la coppia ripristinava la convivenza nella case della nonna del tuttavia nuovamente interrotta a CP_1 seguito di un'ulteriore aggressione del ai danni della moglie (vedi sentenza penale n. CP_1
1976/2023 del 6.11.2023 e, in particolare, dichiarazioni testimoniali di e Testimone_1 [...]
che rappresentavano che la figlia aveva riferito loro di essere stata picchiata Tes_2 Parte_1
dal marito con un bastone e di essersi recata al pronto soccorso dove le riscontravano la rottura delle costole, oltre a presentare anche lividi sul volto, fatti che nella sede dibattimentale trovavano ulteriore conferma anche attraverso le trascrizioni dei messaggi del e i referti di pronto soccorso CP_1
relativi ad accessi della vedi ancora sentenza penale citata). Pt_1
Risulta con evidenza dalla ricostruzione della storia matrimoniale della coppia che la deflagrazione della vita coniugale appena intrapresa era ascrivibile al contegno violento del marito che costringeva la moglie ad allontanarsi con la figlia minore dalla casa familiare per mettersi in sicurezza.
A maggior conforto, persuadono della personalità aggressiva del le dichiarazioni CP_1
testimoniali rese dai genitori della ricorrente nel presente giudizio quanto ai comportamenti tenuti dallo stesso successivamente alla separazione di fatto della coppia, avendo il padre della Pt_1
, rappresentato, con riferimento al periodo del ricovero della minore presso Testimone_1
l'ospedale Umberto I di Roma nell'agosto 2021 e alle minacce rivolte alla dal marito Pt_1
durante il detto periodo di degenza e dopo (come da querele dalla stessa sporte nel periodo di agosto
– settembre 2021, prodotte in giudizio in allegato alla prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.), che “Si
è vero. Sono andato a riprendere mia figlia in ospedale e ho trovato la polizia che mia figlia aveva chiamato. Il le aveva telefonato e l'aveva minacciata di andare in ospedale e spaccare CP_1 tutto e che l'avrebbe ammazzata […] Si, è vero, mia figlia è venuta a stare a casa mia con la bambina
[…]. E' vero che mia figlia dopo uscita dall'ospedale con la bambina ha ricevuto minacce di morte dal marito. Questo avveniva per telefono ma è anche venuto sotto casa. Ha fatto di tutto, in
6 un'occasione ha dato fuoco al cancello, diceva di voler far saltare la casa, io abito in una zona residenziale vicino ad un bosco, la situazione poteva essere molto pericolosa. Io sono andato a spegnere il fuoco e sono intervenuti anche i carabinieri, in casa c'era la bambina. Ho delle foto con lui che appicca il fuoco. Minaccia di morte anche me. […] Io e mia moglie siamo sempre corsi, una volta lui ha menato a mia figlia con il bastone a casa dei suoi genitori, altre volte, sempre, siamo corsi a casa di mia figlia che ci chiamava perché il marito la picchiava. Alcune volte intervenivano i carabinieri, altre volte no. Mi prendevo la bambina per proteggerla. […]” (cfr. verbale dell'udienza del 24.10.2023); avendo la madre della quanto alle stesse circostanze, Pt_1 Testimone_2 riferito coerentemente che “Si è vero. Mia figlia mi chiamava in continuazione perché quando succedono queste cose ci sentiamo di continuo. Mi ha detto che la chiamava e la minacciava, che sarebbe andato lì [n.d.r. presso l'ospedale Umberto I dove la minore era degente] e avrebbe fatto casino, c'era la paura […] Il le diceva che l'avrebbe ammazzata, che avrebbe ammazzato CP_1 tutti, la paura c'era perché lì c'erano mia figlia con la bambina. […] Sì, è vero. Mia figlia ha sempre ricevuto minacce di morte, lei e tutti noi della famiglia […] lui minacciava di far saltare la casa e di dare fuoco alla casa. In realtà ha anche tentato di farlo, è successo un giorno in cui era a lavoro e mi hanno chiamata, quando sono arrivata mio marito aveva già spento il fuoco che lui aveva appiccato fuori dal cancello ed erano intervenuti anche i carabinieri. Mio marito aveva fotografato lui con la bottiglia intento ad appiccare il fuoco.” (cfr. verbale dell'udienza dell'11.06.2024).
Nella stessa direzione conducono anche i messaggi whatsapp prodotti in giudizio contenenti minacce di morte e offese ai danni della moglie (vedi querela sporta nel novembre 2021 e screenshot dei messaggi inviati dal alla produzione cartacea all'udienza del 25.11.2021 e CP_1 Pt_1
produzione telematica del 26.11.2021).
4. Quanto ai profili economici conseguenti alla separazione personale dei coniugi va detto che la domanda di mantenimento inizialmente avanzata dalla deve ritenersi abbandonata. Pt_1
Difatti, non accolta in via provvisoria con i provvedimenti presidenziali, la pretesa di mantenimento della moglie non è stata riformulata né nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, dopo un mero richiamo generico alle richieste formulate in atti nell'udienza di precisazione delle conclusioni, non
è stata specificamente insistita neppure nella comparsa conclusionale.
5. Quanto al regime inerente la prole minorenne, si osserva quanto segue.
5.1. La figlia ancora minorenne delle parti, , deve essere affidata in via esclusiva Per_1
alla madre, anche per le questioni di maggior interesse.
In punto di diritto, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il
7 minore. In punto di diritto, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso
è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore. Con espressa statuizione può prevedersi che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate dal solo genitore a cui il figlio minore sia affidato in via esclusiva.
Al riguardo giova precisare che per giurisprudenza costante si giustifica la deroga all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale “(…) nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (in termini Cass.26587/2009); nella giurisprudenza di merito si rinviene una ragione ostativa all'affidamento condiviso nel sostanziale abbandono del figlio minore da parte di uno dei genitori, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica (il Trib. Milano 20.06.2018 n. 6910; Trib.
Salerno, 31.10.2014 n. 5138 per cui “(…) In particolare, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale
e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”; Trib. Napoli 23.09.2008; Trib. Bologna 17.04.2008; Trib. di Trani
4.12.2007).
Nel caso che occupa il Tribunale, dati significativi persuadono della contrarietà all'interesse della prole dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, in considerazione della manifesta inidoneità del padre ad assumere consapevolmente il detto ruolo. Sicché l'affidamento deve essere ristretto in favore della madre anche per le questioni di maggior interesse per la minore.
E' emerso che il padre esponeva la figlia alla propria aggressività, perpetrata ai danni della madre e dei nonni materni presso i quali la minore viveva, costringendola a crescere in un ambiente contaminato da tali condotte e, dunque, non sano e sereno.
8 Il teste , padre della ricorrente, - come già in parte detto innanzi - ha ricostruito il Testimone_1
contesto successivo alla separazione di fatto della coppia e la necessità di sottrarvi la minore, rappresentando che “[…] è venuta a stare a casa mia con la bambina, teniamo noi la bambina di notte o di giorno quando lei lavora. Si arrangia per sopravvivere. E' vero che mia figlia dopo uscita dall'ospedale con la bambina ha ricevuto minacce di morte dal marito. Questo avveniva per telefono ma è anche venuto sotto casa. Ha fatto di tutto, in un'occasione ha dato fuoco al cancello, diceva di voler far saltare la casa, […] in casa c'era la bambina. Ho delle foto con lui che appicca il fuoco.
Minaccia di morte anche me. Eppure io mi sono comportato sempre bene con lui, gli ho fatto vedere la bambina consentendogli di entrare in giardino e gliel'ho portata anche a casa dei nonni paterni più di una volta, ma questo non è bastato, anzi è anche peggiorata la situazione. […]”, che, dopo la separazione di fatto dei coniugi, la figlia “[…] Ha portato la bambina anche a casa loro [n.d.r. dei nonni paterni], per qualche compleanno, e poi in un'occasione si sono anche picchiati. Io e mia moglie siamo sempre corsi, una volta lui ha menato a mia figlia con il bastone a casa dei suoi genitori, altre volte, sempre, siamo corsi a casa di mia figlia che ci chiamava perché il marito la picchiava. Alcune volte intervenivano i carabinieri, altre volte no. Mi prendevo la bambina per proteggerla. […]” (vedi verbale dell'udienza del 24.10.2023); negli stessi termini si è espressa la teste madre della ricorrente sugli stessi profili, avendo riferito che “[…] Mia figlia Testimone_2
ha sempre ricevuto minacce di morte, lei e tutti noi della famiglia. Lei ha sempre cercato di istaurare un buon rapporto con lui per il bene della bambina, anche per farle stare vicino i nonni, ma senza avere riscontri positivi perché lui minacciava di far saltare la casa e di dare fuoco alla casa. In realtà ha anche tentato di farlo, […] Se i nonni paterni chiedevano di vedere la bambina, mia figlia gliela faceva vedere. Anche se lo faceva il padre mia figlia era disponibile […] Purtroppo, le situazioni sono sempre precipitate, mia figlia avrebbe voluto che la bambina avesse un rapporto con il papà.
[…] Preciso che quando mia figlia è andata via dalla casa coniugale è tornata a vivere con noi. In quel periodo lui ogni tanto veniva per vedere la bambina e noi lo accoglievamo. Tuttavia, succedeva che lui iniziava a fare casino, a discutere, a minacciare, e allora noi cercavamo di distrarre la bambina, la portavamo in un'altra camera per non farle vedere queste situazioni. Noi avremmo voluto aiutarlo nel rapporto con la bambina, ma purtroppo le situazioni degeneravano” (vedi verbale dell'udienza dell'11.06.2024).
Le esposte testimonianze conducono ad escludere che la avesse avuto condotte Pt_1
ostruzionistiche alla relazione padre - figlia.
Mentre si apprende dagli stessi testi che fosse il padre a non interessarsi sufficientemente alla minore e a non provvedere al suo mantenimento, così violando i doveri genitoriali.
9 , al riguardo, ha riferito che “[…] non l'ha mai cercata. Un paio di volte l'ha Testimone_1
cercata e io gli ho consentito, come ho detto, di venire a casa mia e ho portato anche la bambina a casa dei nonni paterni. Lui stava vicino alla bambina sempre sotto controllo. Neanche i nonni paterni
l'hanno mai cercata. La madre del più di una volta è venuta al cancello di casa mia per CP_1 vedere la bambina e l'ho fatta entrare. La bambina ha sempre fatto i compleanni da sola, intendo senza il padre e i nonni paterni, solo con la madre e con noi nonni materni. […]” (si vedano dichiarazioni testimoniali rese nell'udienza del 24.10.2023) e che “ADR (trattandosi Testimone_2
di diritti indisponibili a contenuto economico della figlia minorenne): da quello che so il CP_1
non ha mai dato un centesimo per la figlia, ha soltanto mandato qualche giocattolino e un paio di scarpe, ma parlo di cose successe tempo fa, negli ultimi due anni non ha più dato niente né ha cercato di vedere la bambina. Di solito mia figlia me lo dice quando la cerca o quando i nonni paterni la cercano, da quello che so questo non è accaduto da tempo. La bambina la accudisce mia figlia e in mancanza sua ci pensiamo noi, loro non sono mai stati presenti” (vedi dichiarazioni testimoniali rese nel verbale dell'udienza dell'11.06.2024). Lo stesso interrogato liberamente all'udienza CP_1
del 25.11.2021, confermava di non versare il mantenimento per la figlia minore, ma di provvedere ad essa acquistando vestiario e prodotti alimentari (vedi verbale dell'udienza citata).
Gl incontri protetti risultano svolti solo in minima parte, per ragioni ascrivibili alle condizioni di salute delle parti e della minore, in alcune occasioni al padre stesso che non si presentava (vedi relazione del Centro per la Famiglia del 25.05.2022, riportata nella relazione di CTU); lo stesso non si attivava dopo l'interruzione degli incontri protetti su iniziativa della madre, motivando, quest'ultima, la propria scelta per il persistere delle condotte aggressive del ai suoi danni CP_1
(di cui la Difesa della ricorrente ha dato atto nel verbale dell'udienza del 16.06.2022). Lo stesso ha inoltre cessato di partecipare al processo, non provvedendo alla nomina di nuovo Difensore dopo la rinuncia al mandato del primo Legale incaricato e si è sottratto alle operazioni peritali (non sottoponendosi ai test psicologici né ai colloqui, vedi sul punto relazione di CTU).
Di spiccato rilievo anche gli esiti della CTU espletata.
Quanto ai profili personologici del il CTU, sulla base della documentazione in atti e del CP_1
comportamento tenuto nel corso della sub-procedura, ha osservato che “[…] presenta una
“malformazione cerebrale congenita, ritardo psicomotorio, oligofrenia lieve con disturbi del comportamento, ipovisus e scotoma occhio sn: quadro ascrivibile alla sindrome di Opitz. Disturbo di Personalità non specificato. Trascorsi di Tentativo di Suicidio”. Ha mostrato una piena inadeguatezza al percorso peritale, sempre con comportamenti di assoluto disconoscimento, inconsapevolezza ed acriticità circa il lavoro del perito. Ha sospeso la partecipazione a tale tragitto rifiutando le sedute colloquiali singole e quella con la figlia . Ha sempre mostrato aspetti Per_1
10 aggressivi, discontrollanti ed autoreferenziali verosimilmente confermando la sua natura francamente neuropsicopatologica. Certamente codesto profilo personologico deve compensarsi e deve il seppure con i limiti della sua Disabilità Intellettiva, maturare sotto il profilo CP_1 identitario, affettivo e socio relazionale. E' improcrastinabile che lo stesso affronti e si immerga in un programma psicoterapeutico individuale oltreché di sostegno alla coppia genitoriale […]”.
Con riferimento al rapporto padre-figlia minore, il CTU ha evidenziato che “[…] Il rapporto padre figlia è inadeguato e condizionato dalla psicopatologia di questi che lo rende inaffidabile, instabile comportamentalmente, non comprendente le esigenze degli altri suoi familiari ed a tratti pericoloso.
[…]” (si veda relazione CTU versata in atti il 13.10.2022).
In base ai colloqui clinici, ai test psicodiagnostici e alla documentazione in atti, Il CTU, in ordine alla ha rilevato che la stessa presenta “[…] un profilo di “Personalità normale ed assenza di Pt_1 note psicopatologiche”. Come personaggio inizialmente passivo dipendente dal ma CP_1 oramai quasi liberatasi dall'influenza deleteria di tale aguzzino (dalla Cartella clinica con dimissione del 28.08.21 relativa al ricovero presso NPI del Pol. Umberto I di Roma:” … Persona_2
, … durante la degenza allertate le forze dell'ordine in seguito ad episodi minacce tramite
[...]
cellulare alla madre della paziente da parte del padre della stessa.) ed in piena ripresa della sua evoluzione come donna e madre anche per lei appare necessario un percorso psicoterapeutico individuale oltreché di sostegno alla coppia genitoriale. […]”.
Con riferimento, poi, al rapporto madre-figlia, ha osservato che “[…] La qualità del rapporto tra
e la madre sembra essere adeguato. La loro relazione si caratterizza per una intimità, una Per_1
complicità ed un equilibrio psicoaffettivo sufficientemente maturo tra le due che può permettere ad entrambe sufficienti processi di separazione individuazione per la propria completa maturazione individuale e relazionale (debbono, le due, recuperare la figura del autoescludentesi da CP_1
tale relazione per le precedentemente citate azioni di violenza e per la instabilità affettivo comportamentale del suddetto che non cura e della quale non è consapevole, oltreché di tutto il contesto relazionale allargato familiare paterno e materno). […]”. (si veda relazione CTU versata in atti il 13.10.2022).
Quanto alle capacità genitoriali delle parti, il CTU ha rilevato che “[…] La signora Parte_1
sembra possedere requisiti individuali di sufficiente idoneità genitoriale. Il signor CP_1
non sembra possedere requisiti individuali di adeguata idoneità genitoriale. […] Entrambi,
[...]
soprattutto il debbono progredire e perfezionarsi negli atteggiamenti di tenerezza, CP_1 comprensione, accudimento, accoglienza, approvazione ed incoraggiamento rispetto all'unicogenita che sta crescendo;
ma soprattutto debbono lavorare, autonomamente ed insieme, aiutati da operatori all'uopo preposti, per pienamente sviluppare una propria capacità di riconoscimento, di rispetto e
11 di reciproca tutela dei rispettivi ruoli genitoriali;
insomma imparare a percepire sé stessi e l'altro, madre e padre.” (si veda relazione CTU versata in atti il 13.10.2022).
In ordine alla minore, dal setting peritale è emerso che essa “[…] è affetta da “Epilessia generalizzata con crisi tonico cloniche in sospetta Sindrome di Beckwith Wiedemann. Macroglossia con deficit respiratori. Disturbo del linguaggio. Cardiopatia con DIA tipo Ostium Secundum.” Ella presenta le caratteristiche di un sistema personologico infantile complesso in via di evoluzione e con una struttura di personalità che deve consolidare la propria individuazione autonoma ed indipendente.
Appare evidente che si debbono evitare nei suoi confronti, od almeno attenuare, eventuali sollecitazioni distorsive o stressogene ambientali, familiari ed extrafamiliari, che possano eventualmente incidere sulla sua crescita e maturazione identitaria, affettiva e socio relazionale potendola alterare spingendola verso un versante decisamente psicopatologico. Per quest'ultima valgono le considerazioni circa un supporto di sostegno psicoterapeutico individuale inserito in un contesto psicoterapico familiare allargato. […] Dovrà iniziare un programma Per_1
psicoriabilitativo per continuare a crescere e maturare psicoaffettivamente in modo armonico e funzionale al suo sistema personologico come individuo-figlia-infante. Dovrà essere introdotta inoltra anche alla frequentazione costante e regolare del ramo familiare paterno, abbattendo in tal modo la possibilità, attualmente esistente, di un rischio psicopatologica futuro […]” (si veda relazione di CTU).
Stanti le acquisizioni peritali sopra sintetizzate, il Consulente ha suggerito, condivisibilmente, che la minore deve essere affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso di essa, prevedendosi incontri padre-figlia “[…] soltanto in situazione protetta da sanitari specificamente competenti: medici neuropsichiatri infantili o psicologi o assistenti sociali ed in contesti adeguati (Consultorio o
CSM o Centri di Mediazione Familiare), o certamente come disporrà il magistrato, comunque regolarmente”, aggiungendo, il CTU, che il padre, allorché in pieno compenso clinico, potrà incontrare la propria figlia in modo ordinario.
La consulenza tecnica svolta rafforza, pertanto, il convincimento del Collegio di restringere in favore della madre l'esercizio della genitorialità anche per le questioni di maggior interesse.
Deve, altresì, prevedersi che la figlia minore sia sottoposta al percorso di sostegno psicologico suggerito dal CTU presso il TSMREE competente per territorio.
Infine vanno sollecitate le parti a avviare percorsi psicologici e di sostegno alla genitorialità, come consigliato dal professionista incaricato dal Tribunale.
Generica la richiesta di autorizzare la madre a richiedere i documenti per l'espatrio della figlia minore.
5.2. Va confermato il collocamento della figlia minore presso la madre.
12 I dati di cui innanzi conducono a ravvisare nella madre il genitore di riferimento per la minore e quello più idoneo a provvedere al suo accudimento, dovendo confermarne il collocamento presso di essa.
5.3. Quanto al diritto della minore alla bigenitorialità, si ritiene garantito rimettendo ai
Servizi Sociali del Comune di Supino di monitorare il nucleo e verificare la possibilità di ripristinare incontri padre-minore in modalità protetta, calendarizzando almeno un incontro a settimana, sempre che il padre abbia proficuamente avviato il percorso di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità consigliato dal CTU e sempre che la figlia minore si presenti disponibile al recupero della detta relazione.
5.4. Con riferimento al dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, mette conto evidenziare, in punto di diritto, che esso trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in caso di crisi familiari.
Sul profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa, ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c., da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro. L'assegno va declinato secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Nella vicenda che occupa, deve ritenersi congrua la misura di euro 200,00 del mantenimento per la figlia minorenne per come aggiornato agli indici Istat dal 2022, disponendo altresì che il padre sia tenuto a partecipare alle spese straordinarie inerenti la figlia minore per la quota del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche dei coniugi: il padre occupato in lavori saltuari e non regolarizzati di giardinaggio e pulizia, da cui trae redditi pari a circa euro 40/50,00 al giorno, lavorando in modo non continuativo, precedentemente occupato come rappresentante di commercio (si veda verbale dell'udienza presidenziale del 26.05.2021 e interrogatorio libero del resistente all'udienza del 25.11.2021). La madre occupatasi in diverse attività, quali impiegata per la società QUUE Group, con stipendio mensile di euro 965,00, tra il 2020
e il 2021 (vedi verbale dell'udienza presidenziale del 26.05.2021), poi licenziata (come risulta dalla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. di parte ricorrente), successivamente, come responsabile in un negozio di telefonia (vedi dichiarazioni della stessa nel corso delle operazioni di CTU, vedi Pt_1
dichiarazioni del teste che ha rappresentato che la figlia svolgeva attività Testimone_1 Pt_1
lavorativa, occupandosi i nonni materni della figlia minore nel tempo in cui la madre era a lavoro, cfr. verbale dell'udienza del 24.10.2023).
13 Rileva, altresì, l'età della figlia (di 6 anni), nonché, nella opposta direzione, la valenza economica dei compiti di cura assolti in via esclusiva dalla madre e l'indisponibilità della casa familiare rimasta al padre.
Ai sensi dell'art. 9 del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Frosinone, l'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla madre.
6. Le spese di lite, ai sensi degli art. 91 c.p.c., vanno regolare secondo il criterio della soccombenza. Esse devono liquidarsi, nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 44/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi ed;
Controparte_1 Parte_1
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferentino (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune relativo all'anno 2019, atto N. 5, P. 1, Uff. 1);
− accoglie la domanda di addebito della separazione al marito;
− dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore, in favore della madre, Persona_3
anche per le questioni di maggior interesse;
− dispone che la figlia minore sia sottoposta a percorso di supporto psicologico presso il
TSMREE competente;
− sollecita le parti a sottoporsi ai percorsi psicologici e di sostegno alla genitorialità;
− dispone il collocamento della minore presso la madre;
− regolamenta le visite paterne con la figlia minore come in parte motiva, incaricando a tal fine i Servizi Sociali del Comune di Supino;
− dispone che corrisponda in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 200,00, a Persona_3
decorrere dalla domanda, con aggiornamento agli indici Istat a partire dal gennaio 2022, oltre a partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%;
− dispone che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico universale per la figlia;
− condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 2.500,00, oltre 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dello Stato.
Frosinone, 10.06.2025
14 L'ESTENSORE dott.ssa Roberta Bisogno
15
IL PRESIDENTE
dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3335/2020 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Cialone, per procura congiunta alla Parte_1
comparsa di costituzione di nuovo Difensore del 22.09.2021;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Masecchia, per procura Controparte_1
congiunta alla memoria di costituzione in sede presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – regime inerente la prole.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.12.2020 e ritualmente notificato, ha adito questo Parte_1
Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge, con Controparte_1
1 addebito al marito;
di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro 200,00 mensili;
di prevedere l'affidamento in via esclusiva alla madre della figlia minore delle parti, con collocamento presso la stessa madre;
di lasciare nella disponibilità del la CP_1
casa coniugale, da cui la moglie si era già allontanata;
di regolamentare le visite paterne alla figlia minore, prevedendo che si svolgano in modalità protetta, sotto la vigilanza dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del
50%; concedendosi i genitori reciprocamente il consenso per l'iscrizione della minore sul passaporto e per la sottoscrizione delle autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida per l'espatrio.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio in Ferentino (FR), il
29.05.2019; dall'unione matrimoniale nasceva una figlia, , nella data del 5.03.2019; l'affectio Per_1
coniugalis veniva meno a causa del contegno minaccioso e violento tenuto dal marito nei confronti della moglie fin dai primi mesi del matrimonio, costringendo la stessa a denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria e a lasciare la casa coniugale, trasferendosi presso l'abitazione del proprio padre, sita in Supino (FR), via Colli n. 3, unitamente alla figlia;
dopo la separazione di fatto, la favoriva la frequentazione padre-figlia, ma il continuava a rivolgerle ingiurie e Pt_1 CP_1
minacce; la era disoccupata e il reperimento di un'occupazione lavorativa si presentava Pt_1
difficoltoso attesa la necessità di provvedere personalmente alla cura della minore, in ragione della tenera età della stessa e della patologia da cui si era afferra, “sospetta Beckwith – wiedmann, cianosi ed apnee ostruttive”.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione ex adverso promossa e chiedendo di rigettare la domanda di addebito della separazione elevata dalla moglie nei confronti dello stesso;
di assegnare la casa coniugale al marito;
di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti, con collocamento della stessa presso la madre;
di prevedere visite paterne rimesse alla determinazione del Tribunale, ma senza l'intervento dei
Servizi Sociali;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore, dell'importo di euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
di disporre che nulla è dovuto dal in favore della moglie a titolo di mantenimento. CP_1
Il resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione delle vicende matrimoniali offerta dalla moglie, deducendo che l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali tra le parti, le quali affrontavano le problematiche inerenti la vita familiare in modo differente;
che inveritiera era la circostanza secondo cui il marito usasse violenza nei confronti della moglie;
che era, anzi, da stigmatizzare il comportamento della che, dall'allontanamento dalla casa familiare, Pt_1
2 impediva arbitrariamente la frequentazione padre-figlia minore;
che il non svolgeva CP_1
attività lavorativa, ricevendo aiuto per il proprio sostentamento dai familiari;
che la si Pt_1 collocava in una fascia d'età adeguata al reperimento di una stabile occupazione lavorativa.
Fallito il tentativo di conciliazione, con i provvedimenti provvisori del 18.06.2021, sono stati autorizzati i coniugi a vivere separatamente ed è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne alla figlia minore due pomeriggi a settimana, di martedì e di giovedì, dalle ore
16:00 alle ore 20:00, nonché, ogni settimana, o il sabato o la domenica, alternativamente, dalle ore
12:00 alle ore 19:00; la contribuzione paterna al mantenimento della figlia nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie. Sicché il processo è stato rimesso al GI.
Con memoria integrativa, la ricorrente ha evidenziato l'inidoneità del comportamento del CP_1
al coesercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, deducendo a tal fine che egli rivolgeva alla e alla sua famiglia quotidiani insulti e minacce, precludendo ogni possibilità Pt_1
di creare un rapporto equilibrato tra di essi e rivelando una personalità violenta e inaffidabile;
ha anche aggiunto che le condizioni di salute della figlia richiedevano talvolta interventi immediati incompatibili con la necessità di acquisire il consenso del padre e che la non teneva Pt_1
comportamenti ostruzionistici alla frequentazione padre-figlia minore, ma era lo stesso a CP_1
rifiutare di prendere con sé la minore a causa delle patologie da cui era affetta e, nelle rare occasioni in cui l'aveva con sé, rivolgeva insulti e minacce alla moglie dinanzi alla figlia, mentre i nonni paterni prelevavano la minore a loro semplice richiesta. La ricorrente ha pertanto insistito nelle richieste contenute nel ricorso.
Con ordinanze del 23.09.2021 e del 25.11.2021 sono state disposte visite protette della minore con il padre presso i Servizi Sociali almeno una volta a settimana e, comunque, in base alla disponibilità del detto servizio e, in mancanza, incontri presso i nonni paterni due pomeriggi a settimana, il mercoledì
e il sabato, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, oltre ad una videochiamata giornaliera di 10 minuti alle ore
19:00.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha dato conto di aver sporto querele nei confronti del marito, nella data del 26.08.2021, per averle rivolto minacce telefoniche durante la degenza della figlia minore presso il reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di
Roma e, nella data del 1°.09.2021, perché, anche dopo le dimissioni ospedaliere della figlia, il continuava a proferire nei confronti della moglie minacce di morte tramite telefono CP_1
cellulare; ha inoltre rappresentato che il non provvedeva al versamento del mantenimento CP_1
per la figlia previsto nei provvedimenti presidenziali e ha negato di tenere comportamenti ostruzionistici alla frequentazione padre-figlia. Pertanto ha reiterato le domande formulate nello
3 scritto introduttivo, salvo non insistere su quella di mantenimento in proprio favore e avanzare ulteriori richieste di modulazione delle visite padre-figlia come da provvedimenti adottati dal GI nelle date del 23.09.2021 e del 25.11.2021 e di previsione che sia la madre a percepire integralmente l'assegno unico universale e a beneficiare delle detrazioni fiscali per la figlia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, svolgimento di CTU e assunzione di prova orale.
Con ordinanza dell'11.06.2024, è stato modificato il regime provvisorio di affidamento della minore, attribuendo alla madre in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la sola Difesa della ricorrente ha presenziato, avanzando richieste di accoglimento delle conclusioni articolate nei propri scritti difensivi. La causa
è stata, quindi, rimessa al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, la ricorrente, commentato il quadro istruttorio raccolto, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore delle parti in favore della madre, con collocamento presso la stessa madre;
regolamentarsi le visite paterne alla figlia minore prevedendole presso i Servizi Sociali;
porsi a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia dell'importo di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporsi che sia la madre a percepire interamente l'assegno unico universale;
disporsi che sia la madre a poter richiedere il passaporto per la figlia minore senza l'autorizzazione del Giudice tutelare.
2. Ciò posto, l'adesione del marito alla domanda di separazione formulata dalla moglie, il tenore degli atti di causa, da cui si evince l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale appena un mese dopo l'istaurazione della convivenza tra i coniugi ascrivendo al marito condotte violente, la reiterazione di tali condotte da parte dello stesso di cui si apprende dall'istruttoria raccolta convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. Meritevole di accoglimento anche la domanda di addebito della separazione a carico del marito formulata dalla moglie.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio derivino obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
4 Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998).
Mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà). La parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
A proposito, più specificamente, delle violenze fisiche va detto che costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 3925/2018; Cass. 7388/2017; Cass. 433/2016; Cass. 817/2011).
Venendo al caso che occupa, sufficienti elementi danno riscontro dei comportamenti frustranti i doveri coniugali ascritti al marito, tanto da confortare la richiesta di addebito a suo carico della separazione.
Emerge dagli atti di causa che la coppia, a seguito di un fidanzamento di circa un anno, iniziava una convivenza durante la gravidanza da cui nasceva, nel marzo 2019, la figlia e contraeva Per_1
matrimonio, subito dopo, nel mese di maggio 2019 (vedi dichiarazioni della nel corso del Pt_1
processo penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1976/2023 del 6.11.2023, prodotta in giudizio, quanto al dispositivo, nella data del 7.11.2023 e, alla motivazione, nel corso dell'udienza dell'11.06.2024, con cui il era condannato per i reati di cui agli artt. 612-bis, CP_1
582, 585, 576 e 577 c.p.); ma il successivo mese di giugno 2019 la lasciava la casa Pt_1 coniugale, con la figlia, dopo un'aggressione subita per mano del marito e si rifugiava a casa dei propri genitori, subendo da allora atti persecutori (vedi dichiarazioni della nel processo Pt_1
penale, riscontrate dai testimoni e genitori della che Testimone_1 Testimone_2 Pt_1
davano atto che dopo circa 20 giorni dal matrimonio, quando i coniugi vivevano presso i genitori del la figlia li chiamava per andarla a riprendere con urgenza, rappresentando di essere stata CP_1
5 malmenata dal marito, e aggiungevano che potevano vedere che la stessa presentava una tumefazione su un occhio;
davano conto altresì che, da allora, la e la famiglia d'origine erano destinatari Pt_1
di minacce di morte rivolte loro dal di persona e mediante il telefono fisso e cellulare, CP_1
vedi sentenza penale n. 1976/2023 del 6.11.2023; vedi anche verbali di sommarie informazioni rese da e da genitori di , dinanzi alla Legione Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
Carabinieri Lazio Stazione di Supino in data 19.09.2019, nei quali entrambi gli informatori, padre e madre della odierna ricorrente, rappresentavano che, verso la fine di giugno 2019, la figlia lasciava la casa coniugale dove abitava con il marito e i di lui genitori per fare ritorno, con la figlia minore, di appena sei mesi, presso i propri genitori, poiché, in un contesto in cui la coppia litigava quotidianamente, il marito arrivava a picchiarla procurandole un livido sul sopracciglio dell'occhio sinistro); all'incirca nel settembre 2020, a seguito dell'intervento dei servizi sociali, la coppia ripristinava la convivenza nella case della nonna del tuttavia nuovamente interrotta a CP_1 seguito di un'ulteriore aggressione del ai danni della moglie (vedi sentenza penale n. CP_1
1976/2023 del 6.11.2023 e, in particolare, dichiarazioni testimoniali di e Testimone_1 [...]
che rappresentavano che la figlia aveva riferito loro di essere stata picchiata Tes_2 Parte_1
dal marito con un bastone e di essersi recata al pronto soccorso dove le riscontravano la rottura delle costole, oltre a presentare anche lividi sul volto, fatti che nella sede dibattimentale trovavano ulteriore conferma anche attraverso le trascrizioni dei messaggi del e i referti di pronto soccorso CP_1
relativi ad accessi della vedi ancora sentenza penale citata). Pt_1
Risulta con evidenza dalla ricostruzione della storia matrimoniale della coppia che la deflagrazione della vita coniugale appena intrapresa era ascrivibile al contegno violento del marito che costringeva la moglie ad allontanarsi con la figlia minore dalla casa familiare per mettersi in sicurezza.
A maggior conforto, persuadono della personalità aggressiva del le dichiarazioni CP_1
testimoniali rese dai genitori della ricorrente nel presente giudizio quanto ai comportamenti tenuti dallo stesso successivamente alla separazione di fatto della coppia, avendo il padre della Pt_1
, rappresentato, con riferimento al periodo del ricovero della minore presso Testimone_1
l'ospedale Umberto I di Roma nell'agosto 2021 e alle minacce rivolte alla dal marito Pt_1
durante il detto periodo di degenza e dopo (come da querele dalla stessa sporte nel periodo di agosto
– settembre 2021, prodotte in giudizio in allegato alla prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.), che “Si
è vero. Sono andato a riprendere mia figlia in ospedale e ho trovato la polizia che mia figlia aveva chiamato. Il le aveva telefonato e l'aveva minacciata di andare in ospedale e spaccare CP_1 tutto e che l'avrebbe ammazzata […] Si, è vero, mia figlia è venuta a stare a casa mia con la bambina
[…]. E' vero che mia figlia dopo uscita dall'ospedale con la bambina ha ricevuto minacce di morte dal marito. Questo avveniva per telefono ma è anche venuto sotto casa. Ha fatto di tutto, in
6 un'occasione ha dato fuoco al cancello, diceva di voler far saltare la casa, io abito in una zona residenziale vicino ad un bosco, la situazione poteva essere molto pericolosa. Io sono andato a spegnere il fuoco e sono intervenuti anche i carabinieri, in casa c'era la bambina. Ho delle foto con lui che appicca il fuoco. Minaccia di morte anche me. […] Io e mia moglie siamo sempre corsi, una volta lui ha menato a mia figlia con il bastone a casa dei suoi genitori, altre volte, sempre, siamo corsi a casa di mia figlia che ci chiamava perché il marito la picchiava. Alcune volte intervenivano i carabinieri, altre volte no. Mi prendevo la bambina per proteggerla. […]” (cfr. verbale dell'udienza del 24.10.2023); avendo la madre della quanto alle stesse circostanze, Pt_1 Testimone_2 riferito coerentemente che “Si è vero. Mia figlia mi chiamava in continuazione perché quando succedono queste cose ci sentiamo di continuo. Mi ha detto che la chiamava e la minacciava, che sarebbe andato lì [n.d.r. presso l'ospedale Umberto I dove la minore era degente] e avrebbe fatto casino, c'era la paura […] Il le diceva che l'avrebbe ammazzata, che avrebbe ammazzato CP_1 tutti, la paura c'era perché lì c'erano mia figlia con la bambina. […] Sì, è vero. Mia figlia ha sempre ricevuto minacce di morte, lei e tutti noi della famiglia […] lui minacciava di far saltare la casa e di dare fuoco alla casa. In realtà ha anche tentato di farlo, è successo un giorno in cui era a lavoro e mi hanno chiamata, quando sono arrivata mio marito aveva già spento il fuoco che lui aveva appiccato fuori dal cancello ed erano intervenuti anche i carabinieri. Mio marito aveva fotografato lui con la bottiglia intento ad appiccare il fuoco.” (cfr. verbale dell'udienza dell'11.06.2024).
Nella stessa direzione conducono anche i messaggi whatsapp prodotti in giudizio contenenti minacce di morte e offese ai danni della moglie (vedi querela sporta nel novembre 2021 e screenshot dei messaggi inviati dal alla produzione cartacea all'udienza del 25.11.2021 e CP_1 Pt_1
produzione telematica del 26.11.2021).
4. Quanto ai profili economici conseguenti alla separazione personale dei coniugi va detto che la domanda di mantenimento inizialmente avanzata dalla deve ritenersi abbandonata. Pt_1
Difatti, non accolta in via provvisoria con i provvedimenti presidenziali, la pretesa di mantenimento della moglie non è stata riformulata né nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, dopo un mero richiamo generico alle richieste formulate in atti nell'udienza di precisazione delle conclusioni, non
è stata specificamente insistita neppure nella comparsa conclusionale.
5. Quanto al regime inerente la prole minorenne, si osserva quanto segue.
5.1. La figlia ancora minorenne delle parti, , deve essere affidata in via esclusiva Per_1
alla madre, anche per le questioni di maggior interesse.
In punto di diritto, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il
7 minore. In punto di diritto, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso
è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore. Con espressa statuizione può prevedersi che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate dal solo genitore a cui il figlio minore sia affidato in via esclusiva.
Al riguardo giova precisare che per giurisprudenza costante si giustifica la deroga all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale “(…) nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (in termini Cass.26587/2009); nella giurisprudenza di merito si rinviene una ragione ostativa all'affidamento condiviso nel sostanziale abbandono del figlio minore da parte di uno dei genitori, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica (il Trib. Milano 20.06.2018 n. 6910; Trib.
Salerno, 31.10.2014 n. 5138 per cui “(…) In particolare, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale
e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”; Trib. Napoli 23.09.2008; Trib. Bologna 17.04.2008; Trib. di Trani
4.12.2007).
Nel caso che occupa il Tribunale, dati significativi persuadono della contrarietà all'interesse della prole dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, in considerazione della manifesta inidoneità del padre ad assumere consapevolmente il detto ruolo. Sicché l'affidamento deve essere ristretto in favore della madre anche per le questioni di maggior interesse per la minore.
E' emerso che il padre esponeva la figlia alla propria aggressività, perpetrata ai danni della madre e dei nonni materni presso i quali la minore viveva, costringendola a crescere in un ambiente contaminato da tali condotte e, dunque, non sano e sereno.
8 Il teste , padre della ricorrente, - come già in parte detto innanzi - ha ricostruito il Testimone_1
contesto successivo alla separazione di fatto della coppia e la necessità di sottrarvi la minore, rappresentando che “[…] è venuta a stare a casa mia con la bambina, teniamo noi la bambina di notte o di giorno quando lei lavora. Si arrangia per sopravvivere. E' vero che mia figlia dopo uscita dall'ospedale con la bambina ha ricevuto minacce di morte dal marito. Questo avveniva per telefono ma è anche venuto sotto casa. Ha fatto di tutto, in un'occasione ha dato fuoco al cancello, diceva di voler far saltare la casa, […] in casa c'era la bambina. Ho delle foto con lui che appicca il fuoco.
Minaccia di morte anche me. Eppure io mi sono comportato sempre bene con lui, gli ho fatto vedere la bambina consentendogli di entrare in giardino e gliel'ho portata anche a casa dei nonni paterni più di una volta, ma questo non è bastato, anzi è anche peggiorata la situazione. […]”, che, dopo la separazione di fatto dei coniugi, la figlia “[…] Ha portato la bambina anche a casa loro [n.d.r. dei nonni paterni], per qualche compleanno, e poi in un'occasione si sono anche picchiati. Io e mia moglie siamo sempre corsi, una volta lui ha menato a mia figlia con il bastone a casa dei suoi genitori, altre volte, sempre, siamo corsi a casa di mia figlia che ci chiamava perché il marito la picchiava. Alcune volte intervenivano i carabinieri, altre volte no. Mi prendevo la bambina per proteggerla. […]” (vedi verbale dell'udienza del 24.10.2023); negli stessi termini si è espressa la teste madre della ricorrente sugli stessi profili, avendo riferito che “[…] Mia figlia Testimone_2
ha sempre ricevuto minacce di morte, lei e tutti noi della famiglia. Lei ha sempre cercato di istaurare un buon rapporto con lui per il bene della bambina, anche per farle stare vicino i nonni, ma senza avere riscontri positivi perché lui minacciava di far saltare la casa e di dare fuoco alla casa. In realtà ha anche tentato di farlo, […] Se i nonni paterni chiedevano di vedere la bambina, mia figlia gliela faceva vedere. Anche se lo faceva il padre mia figlia era disponibile […] Purtroppo, le situazioni sono sempre precipitate, mia figlia avrebbe voluto che la bambina avesse un rapporto con il papà.
[…] Preciso che quando mia figlia è andata via dalla casa coniugale è tornata a vivere con noi. In quel periodo lui ogni tanto veniva per vedere la bambina e noi lo accoglievamo. Tuttavia, succedeva che lui iniziava a fare casino, a discutere, a minacciare, e allora noi cercavamo di distrarre la bambina, la portavamo in un'altra camera per non farle vedere queste situazioni. Noi avremmo voluto aiutarlo nel rapporto con la bambina, ma purtroppo le situazioni degeneravano” (vedi verbale dell'udienza dell'11.06.2024).
Le esposte testimonianze conducono ad escludere che la avesse avuto condotte Pt_1
ostruzionistiche alla relazione padre - figlia.
Mentre si apprende dagli stessi testi che fosse il padre a non interessarsi sufficientemente alla minore e a non provvedere al suo mantenimento, così violando i doveri genitoriali.
9 , al riguardo, ha riferito che “[…] non l'ha mai cercata. Un paio di volte l'ha Testimone_1
cercata e io gli ho consentito, come ho detto, di venire a casa mia e ho portato anche la bambina a casa dei nonni paterni. Lui stava vicino alla bambina sempre sotto controllo. Neanche i nonni paterni
l'hanno mai cercata. La madre del più di una volta è venuta al cancello di casa mia per CP_1 vedere la bambina e l'ho fatta entrare. La bambina ha sempre fatto i compleanni da sola, intendo senza il padre e i nonni paterni, solo con la madre e con noi nonni materni. […]” (si vedano dichiarazioni testimoniali rese nell'udienza del 24.10.2023) e che “ADR (trattandosi Testimone_2
di diritti indisponibili a contenuto economico della figlia minorenne): da quello che so il CP_1
non ha mai dato un centesimo per la figlia, ha soltanto mandato qualche giocattolino e un paio di scarpe, ma parlo di cose successe tempo fa, negli ultimi due anni non ha più dato niente né ha cercato di vedere la bambina. Di solito mia figlia me lo dice quando la cerca o quando i nonni paterni la cercano, da quello che so questo non è accaduto da tempo. La bambina la accudisce mia figlia e in mancanza sua ci pensiamo noi, loro non sono mai stati presenti” (vedi dichiarazioni testimoniali rese nel verbale dell'udienza dell'11.06.2024). Lo stesso interrogato liberamente all'udienza CP_1
del 25.11.2021, confermava di non versare il mantenimento per la figlia minore, ma di provvedere ad essa acquistando vestiario e prodotti alimentari (vedi verbale dell'udienza citata).
Gl incontri protetti risultano svolti solo in minima parte, per ragioni ascrivibili alle condizioni di salute delle parti e della minore, in alcune occasioni al padre stesso che non si presentava (vedi relazione del Centro per la Famiglia del 25.05.2022, riportata nella relazione di CTU); lo stesso non si attivava dopo l'interruzione degli incontri protetti su iniziativa della madre, motivando, quest'ultima, la propria scelta per il persistere delle condotte aggressive del ai suoi danni CP_1
(di cui la Difesa della ricorrente ha dato atto nel verbale dell'udienza del 16.06.2022). Lo stesso ha inoltre cessato di partecipare al processo, non provvedendo alla nomina di nuovo Difensore dopo la rinuncia al mandato del primo Legale incaricato e si è sottratto alle operazioni peritali (non sottoponendosi ai test psicologici né ai colloqui, vedi sul punto relazione di CTU).
Di spiccato rilievo anche gli esiti della CTU espletata.
Quanto ai profili personologici del il CTU, sulla base della documentazione in atti e del CP_1
comportamento tenuto nel corso della sub-procedura, ha osservato che “[…] presenta una
“malformazione cerebrale congenita, ritardo psicomotorio, oligofrenia lieve con disturbi del comportamento, ipovisus e scotoma occhio sn: quadro ascrivibile alla sindrome di Opitz. Disturbo di Personalità non specificato. Trascorsi di Tentativo di Suicidio”. Ha mostrato una piena inadeguatezza al percorso peritale, sempre con comportamenti di assoluto disconoscimento, inconsapevolezza ed acriticità circa il lavoro del perito. Ha sospeso la partecipazione a tale tragitto rifiutando le sedute colloquiali singole e quella con la figlia . Ha sempre mostrato aspetti Per_1
10 aggressivi, discontrollanti ed autoreferenziali verosimilmente confermando la sua natura francamente neuropsicopatologica. Certamente codesto profilo personologico deve compensarsi e deve il seppure con i limiti della sua Disabilità Intellettiva, maturare sotto il profilo CP_1 identitario, affettivo e socio relazionale. E' improcrastinabile che lo stesso affronti e si immerga in un programma psicoterapeutico individuale oltreché di sostegno alla coppia genitoriale […]”.
Con riferimento al rapporto padre-figlia minore, il CTU ha evidenziato che “[…] Il rapporto padre figlia è inadeguato e condizionato dalla psicopatologia di questi che lo rende inaffidabile, instabile comportamentalmente, non comprendente le esigenze degli altri suoi familiari ed a tratti pericoloso.
[…]” (si veda relazione CTU versata in atti il 13.10.2022).
In base ai colloqui clinici, ai test psicodiagnostici e alla documentazione in atti, Il CTU, in ordine alla ha rilevato che la stessa presenta “[…] un profilo di “Personalità normale ed assenza di Pt_1 note psicopatologiche”. Come personaggio inizialmente passivo dipendente dal ma CP_1 oramai quasi liberatasi dall'influenza deleteria di tale aguzzino (dalla Cartella clinica con dimissione del 28.08.21 relativa al ricovero presso NPI del Pol. Umberto I di Roma:” … Persona_2
, … durante la degenza allertate le forze dell'ordine in seguito ad episodi minacce tramite
[...]
cellulare alla madre della paziente da parte del padre della stessa.) ed in piena ripresa della sua evoluzione come donna e madre anche per lei appare necessario un percorso psicoterapeutico individuale oltreché di sostegno alla coppia genitoriale. […]”.
Con riferimento, poi, al rapporto madre-figlia, ha osservato che “[…] La qualità del rapporto tra
e la madre sembra essere adeguato. La loro relazione si caratterizza per una intimità, una Per_1
complicità ed un equilibrio psicoaffettivo sufficientemente maturo tra le due che può permettere ad entrambe sufficienti processi di separazione individuazione per la propria completa maturazione individuale e relazionale (debbono, le due, recuperare la figura del autoescludentesi da CP_1
tale relazione per le precedentemente citate azioni di violenza e per la instabilità affettivo comportamentale del suddetto che non cura e della quale non è consapevole, oltreché di tutto il contesto relazionale allargato familiare paterno e materno). […]”. (si veda relazione CTU versata in atti il 13.10.2022).
Quanto alle capacità genitoriali delle parti, il CTU ha rilevato che “[…] La signora Parte_1
sembra possedere requisiti individuali di sufficiente idoneità genitoriale. Il signor CP_1
non sembra possedere requisiti individuali di adeguata idoneità genitoriale. […] Entrambi,
[...]
soprattutto il debbono progredire e perfezionarsi negli atteggiamenti di tenerezza, CP_1 comprensione, accudimento, accoglienza, approvazione ed incoraggiamento rispetto all'unicogenita che sta crescendo;
ma soprattutto debbono lavorare, autonomamente ed insieme, aiutati da operatori all'uopo preposti, per pienamente sviluppare una propria capacità di riconoscimento, di rispetto e
11 di reciproca tutela dei rispettivi ruoli genitoriali;
insomma imparare a percepire sé stessi e l'altro, madre e padre.” (si veda relazione CTU versata in atti il 13.10.2022).
In ordine alla minore, dal setting peritale è emerso che essa “[…] è affetta da “Epilessia generalizzata con crisi tonico cloniche in sospetta Sindrome di Beckwith Wiedemann. Macroglossia con deficit respiratori. Disturbo del linguaggio. Cardiopatia con DIA tipo Ostium Secundum.” Ella presenta le caratteristiche di un sistema personologico infantile complesso in via di evoluzione e con una struttura di personalità che deve consolidare la propria individuazione autonoma ed indipendente.
Appare evidente che si debbono evitare nei suoi confronti, od almeno attenuare, eventuali sollecitazioni distorsive o stressogene ambientali, familiari ed extrafamiliari, che possano eventualmente incidere sulla sua crescita e maturazione identitaria, affettiva e socio relazionale potendola alterare spingendola verso un versante decisamente psicopatologico. Per quest'ultima valgono le considerazioni circa un supporto di sostegno psicoterapeutico individuale inserito in un contesto psicoterapico familiare allargato. […] Dovrà iniziare un programma Per_1
psicoriabilitativo per continuare a crescere e maturare psicoaffettivamente in modo armonico e funzionale al suo sistema personologico come individuo-figlia-infante. Dovrà essere introdotta inoltra anche alla frequentazione costante e regolare del ramo familiare paterno, abbattendo in tal modo la possibilità, attualmente esistente, di un rischio psicopatologica futuro […]” (si veda relazione di CTU).
Stanti le acquisizioni peritali sopra sintetizzate, il Consulente ha suggerito, condivisibilmente, che la minore deve essere affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso di essa, prevedendosi incontri padre-figlia “[…] soltanto in situazione protetta da sanitari specificamente competenti: medici neuropsichiatri infantili o psicologi o assistenti sociali ed in contesti adeguati (Consultorio o
CSM o Centri di Mediazione Familiare), o certamente come disporrà il magistrato, comunque regolarmente”, aggiungendo, il CTU, che il padre, allorché in pieno compenso clinico, potrà incontrare la propria figlia in modo ordinario.
La consulenza tecnica svolta rafforza, pertanto, il convincimento del Collegio di restringere in favore della madre l'esercizio della genitorialità anche per le questioni di maggior interesse.
Deve, altresì, prevedersi che la figlia minore sia sottoposta al percorso di sostegno psicologico suggerito dal CTU presso il TSMREE competente per territorio.
Infine vanno sollecitate le parti a avviare percorsi psicologici e di sostegno alla genitorialità, come consigliato dal professionista incaricato dal Tribunale.
Generica la richiesta di autorizzare la madre a richiedere i documenti per l'espatrio della figlia minore.
5.2. Va confermato il collocamento della figlia minore presso la madre.
12 I dati di cui innanzi conducono a ravvisare nella madre il genitore di riferimento per la minore e quello più idoneo a provvedere al suo accudimento, dovendo confermarne il collocamento presso di essa.
5.3. Quanto al diritto della minore alla bigenitorialità, si ritiene garantito rimettendo ai
Servizi Sociali del Comune di Supino di monitorare il nucleo e verificare la possibilità di ripristinare incontri padre-minore in modalità protetta, calendarizzando almeno un incontro a settimana, sempre che il padre abbia proficuamente avviato il percorso di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità consigliato dal CTU e sempre che la figlia minore si presenti disponibile al recupero della detta relazione.
5.4. Con riferimento al dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, mette conto evidenziare, in punto di diritto, che esso trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in caso di crisi familiari.
Sul profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa, ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c., da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro. L'assegno va declinato secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Nella vicenda che occupa, deve ritenersi congrua la misura di euro 200,00 del mantenimento per la figlia minorenne per come aggiornato agli indici Istat dal 2022, disponendo altresì che il padre sia tenuto a partecipare alle spese straordinarie inerenti la figlia minore per la quota del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche dei coniugi: il padre occupato in lavori saltuari e non regolarizzati di giardinaggio e pulizia, da cui trae redditi pari a circa euro 40/50,00 al giorno, lavorando in modo non continuativo, precedentemente occupato come rappresentante di commercio (si veda verbale dell'udienza presidenziale del 26.05.2021 e interrogatorio libero del resistente all'udienza del 25.11.2021). La madre occupatasi in diverse attività, quali impiegata per la società QUUE Group, con stipendio mensile di euro 965,00, tra il 2020
e il 2021 (vedi verbale dell'udienza presidenziale del 26.05.2021), poi licenziata (come risulta dalla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. di parte ricorrente), successivamente, come responsabile in un negozio di telefonia (vedi dichiarazioni della stessa nel corso delle operazioni di CTU, vedi Pt_1
dichiarazioni del teste che ha rappresentato che la figlia svolgeva attività Testimone_1 Pt_1
lavorativa, occupandosi i nonni materni della figlia minore nel tempo in cui la madre era a lavoro, cfr. verbale dell'udienza del 24.10.2023).
13 Rileva, altresì, l'età della figlia (di 6 anni), nonché, nella opposta direzione, la valenza economica dei compiti di cura assolti in via esclusiva dalla madre e l'indisponibilità della casa familiare rimasta al padre.
Ai sensi dell'art. 9 del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Frosinone, l'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla madre.
6. Le spese di lite, ai sensi degli art. 91 c.p.c., vanno regolare secondo il criterio della soccombenza. Esse devono liquidarsi, nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 44/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi ed;
Controparte_1 Parte_1
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferentino (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune relativo all'anno 2019, atto N. 5, P. 1, Uff. 1);
− accoglie la domanda di addebito della separazione al marito;
− dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore, in favore della madre, Persona_3
anche per le questioni di maggior interesse;
− dispone che la figlia minore sia sottoposta a percorso di supporto psicologico presso il
TSMREE competente;
− sollecita le parti a sottoporsi ai percorsi psicologici e di sostegno alla genitorialità;
− dispone il collocamento della minore presso la madre;
− regolamenta le visite paterne con la figlia minore come in parte motiva, incaricando a tal fine i Servizi Sociali del Comune di Supino;
− dispone che corrisponda in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 200,00, a Persona_3
decorrere dalla domanda, con aggiornamento agli indici Istat a partire dal gennaio 2022, oltre a partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%;
− dispone che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico universale per la figlia;
− condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 2.500,00, oltre 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dello Stato.
Frosinone, 10.06.2025
14 L'ESTENSORE dott.ssa Roberta Bisogno
15
IL PRESIDENTE
dott. Marcello Buscema