CASS
Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/06/2024, n. 16081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16081 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6237/2022) proposto da: AM DR, OL LO, NO RA, OC IL, LE AM, CC RI e AS ST, tutti rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure speciali allegate al ricorso, dall’Avv. Bruno Guaraldi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Matteo Acciari, in Roma, v. G. Avezzana, n. 6;
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 1937/2021 del 19 luglio 2021 della Corte di appello di Brescia, in composizione collegiale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
R.G.N. 6237/2022 P.U. 11/04/2024 EQUA RIPARAZIONE Civile Sent. Sez. 2 Num. 16081 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 10/06/2024 2 di 6 udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale Alberto Cardino, con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo;
udito l’Avv. Bruno Guaraldi, per i ricorrenti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 21.11.2019, il Ministero della Giustizia proponeva opposizione – ai sensi dell’art.
5-ter della legge n. 89/2001 – dinanzi alla Corte di appello di Brescia in composizione collegiale avverso il decreto monocratico del giudice designato n. 2720/19, con il quale lo stesso Ministero era stato condannato a pagare in favore, tra gli altri, di MA FR, MA CO, OS IR, MP DR, OM CA, BI Giuseppe, IN OR, NA ME, ZZ HN LO, ZZ UI, NI DA, OC LV, CA ER, CH Fabrizio, AS CO, ON GU e GE DR l’equo indennizzo previsto dalla citata legge nella misura di euro 3.216,19. Tale liquidazione era stata riconosciuta in relazione alla ritenuta durata irragionevole di anni 11, eccedente quella di 6 anni, della procedura fallimentare a carico della società Termoter srl in liquidazione, il cui fallimento era stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Bergamo il 13 giugno 2022, procedura nella quale i richiedenti il suddetto indennizzo erano stati ammessi al passivo in data 5 marzo 2003 e che risultava ancora pendente al momento dell’instaurazione del procedimento di equa riparazione. 2. Decidendo su detto ricorso, la Corte bresciana, con decreto n. cronol. 1937 del 19 luglio 2021, revocava il decreto impugnato, rigettava la domanda di equo indennizzo proposta dai citati ricorrenti. Con lo stesso provvedimento riduceva alla misura di euro 2.640,00 (oltre interessi legali decorrenti dalla domanda) l’equo indennizzo spettante a ciascuno degli altri ricorrenti F.lli Cucé s.n.c., TT Attilio, RAMA snc, regolando le conseguenti spese processuali. 3 di 6 3. Avverso il citato decreto collegiale hanno proposto un congiunto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, MP DR, OM CA, IN OR, OC LV, CA ER, CH RI e CI CO. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Con ordinanza n. 2946/2023 il designato collegio della Sesta Sezione civile-2 ravvisava la sussistenza delle condizioni per la rimessione della causa in pubblica udienza, fissata per la data odierna. Il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, § 1, C.E.D.U., all’art. 1, primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione, nonché la violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 119 L.F., dell’art. 58 della legge 18.6.2009 n. 69 e dell’art. 150, comma 1, d.lgs.
9.1.2006 n. 5. In particolare, i ricorrenti, i quali erano stati ammessi in via privilegiata al fallimento TERMOTER S.r.l., lamentano che la Corte di appello abbia considerato - quale momento di decorrenza del termine di decadenza semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di riparazione - la data di esecutività dello stato passivo che disponeva il loro integrale soddisfacimento, anziché la data di chiusura definitiva della procedura fallimentare. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono – con riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e sotto altro profilo - la stessa 4 di 6 violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, § 1, C.E.D.U., all’art. 1, primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione, nonché la violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 119 L.F., dell’art. 58 della legge 18.6.2009 n. 69 e dell’art. 150, comma 1, d.lgs. 9.1.2006 n. 5. Con questa doglianza i ricorrenti – come detto ammessi in via privilegiata al fallimento TERMOTER S.r.l. – si dolgono che la Corte di appello abbia considerato quale momento di decorrenza del citato termine di sei mesi per la proposizione della domanda di riparazione quello coincidente con la data di esecutività dello stato passivo che disponeva il loro integrale soddisfacimento, invece che quello corrispondente alla data di esecuzione del pagamento a loro favore. 3. Il primo motivo è fondato. La tesi della Corte di appello di Brescia si fonda sull’interpretazione secondo cui il termine di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equo indennizzo a causa dell’irragionevole durata della procedura fallimentare decorrerebbe non dal momento della definitività del decreto di chiusura del fallimento, ma da quello della dichiarazione di esecutività del piano di riparto parziale che abbia determinato l’integrale soddisfazione dei creditori insinuati nel passivo fallimentare che agiscano per l’equa riparazione ai sensi della citata legge n. 89/2001. Tale tesi si basa sull’assunto che da tale momento questi ultimi creditori – come quelli indicati nel decreto impugnato – hanno avuto certezza della loro piena soddisfazione, ragion per cui si sarebbe dovuto considerare cessato il loro patema d’animo derivante dalla durata della procedura fallimentare, con la conseguente identificazione del dies a quo per la decorrenza del termine semestrale in questione con la data, per l’appunto, della dichiarazione di intervenuta esecutività del piano di riparto parziale. 5 di 6 Ad avviso del collegio la soluzione cui è pervenuta la Corte bresciana non può essere condivisa. Infatti, l’impostazione a cui la stessa ha aderito confonde la questione, di natura sostanziale, relativa alla effettiva durata della procedura fallimentare rilevante ai fini della legge n. 89/2001 (durata che, indubbiamente, termina con la integrale soddisfazione del creditore procedente, come questa Corte ha chiarito, in particolare, con la sentenza n. 950/2011) con la diversa questione, di natura processuale, relativa alla decorrenza del termine di cui al citato art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione ricondotta all’irragionevole durata di una procedura fallimentare. Questa seconda questione è stata risolta dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, manifestatasi soprattutto nelle pronunce n. 8055/2019, n. 1551/2020, n. 24174/2022 e n. 4601/2024, alle quali il Collegio intende dare conferma e seguito, che hanno chiarito che, ai fini della decorrenza del termine, di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, che non può identificarsi in un riparto parziale, quand’anche integralmente satisfattivo per il creditore che poi agisca per l’equo indennizzo ex lege n. 89/2001. 4. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo, e l’impugnato decreto deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in altra composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: il termine di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 ai fini della proposizione della domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dalla data in cui è diventato inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento anche per il creditore il cui credito sia stato integralmente soddisfatto per effetto di un riparto parziale, poiché la data dell’integrale soddisfazione del credito insinuato nel fallimento segna, per il creditore soddisfatto, il termine finale della durata della procedura fallimentare indennizzabile ai sensi della legge n. 89/2001, ma non il “dies a 6 di 6 quo” del termine per la presentazione della domanda di equa riparazione. La Corte di rinvio provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 1937/2021 del 19 luglio 2021 della Corte di appello di Brescia, in composizione collegiale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
R.G.N. 6237/2022 P.U. 11/04/2024 EQUA RIPARAZIONE Civile Sent. Sez. 2 Num. 16081 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 10/06/2024 2 di 6 udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale Alberto Cardino, con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo;
udito l’Avv. Bruno Guaraldi, per i ricorrenti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 21.11.2019, il Ministero della Giustizia proponeva opposizione – ai sensi dell’art.
5-ter della legge n. 89/2001 – dinanzi alla Corte di appello di Brescia in composizione collegiale avverso il decreto monocratico del giudice designato n. 2720/19, con il quale lo stesso Ministero era stato condannato a pagare in favore, tra gli altri, di MA FR, MA CO, OS IR, MP DR, OM CA, BI Giuseppe, IN OR, NA ME, ZZ HN LO, ZZ UI, NI DA, OC LV, CA ER, CH Fabrizio, AS CO, ON GU e GE DR l’equo indennizzo previsto dalla citata legge nella misura di euro 3.216,19. Tale liquidazione era stata riconosciuta in relazione alla ritenuta durata irragionevole di anni 11, eccedente quella di 6 anni, della procedura fallimentare a carico della società Termoter srl in liquidazione, il cui fallimento era stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Bergamo il 13 giugno 2022, procedura nella quale i richiedenti il suddetto indennizzo erano stati ammessi al passivo in data 5 marzo 2003 e che risultava ancora pendente al momento dell’instaurazione del procedimento di equa riparazione. 2. Decidendo su detto ricorso, la Corte bresciana, con decreto n. cronol. 1937 del 19 luglio 2021, revocava il decreto impugnato, rigettava la domanda di equo indennizzo proposta dai citati ricorrenti. Con lo stesso provvedimento riduceva alla misura di euro 2.640,00 (oltre interessi legali decorrenti dalla domanda) l’equo indennizzo spettante a ciascuno degli altri ricorrenti F.lli Cucé s.n.c., TT Attilio, RAMA snc, regolando le conseguenti spese processuali. 3 di 6 3. Avverso il citato decreto collegiale hanno proposto un congiunto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, MP DR, OM CA, IN OR, OC LV, CA ER, CH RI e CI CO. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Con ordinanza n. 2946/2023 il designato collegio della Sesta Sezione civile-2 ravvisava la sussistenza delle condizioni per la rimessione della causa in pubblica udienza, fissata per la data odierna. Il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, § 1, C.E.D.U., all’art. 1, primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione, nonché la violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 119 L.F., dell’art. 58 della legge 18.6.2009 n. 69 e dell’art. 150, comma 1, d.lgs.
9.1.2006 n. 5. In particolare, i ricorrenti, i quali erano stati ammessi in via privilegiata al fallimento TERMOTER S.r.l., lamentano che la Corte di appello abbia considerato - quale momento di decorrenza del termine di decadenza semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di riparazione - la data di esecutività dello stato passivo che disponeva il loro integrale soddisfacimento, anziché la data di chiusura definitiva della procedura fallimentare. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono – con riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e sotto altro profilo - la stessa 4 di 6 violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, § 1, C.E.D.U., all’art. 1, primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione, nonché la violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 119 L.F., dell’art. 58 della legge 18.6.2009 n. 69 e dell’art. 150, comma 1, d.lgs. 9.1.2006 n. 5. Con questa doglianza i ricorrenti – come detto ammessi in via privilegiata al fallimento TERMOTER S.r.l. – si dolgono che la Corte di appello abbia considerato quale momento di decorrenza del citato termine di sei mesi per la proposizione della domanda di riparazione quello coincidente con la data di esecutività dello stato passivo che disponeva il loro integrale soddisfacimento, invece che quello corrispondente alla data di esecuzione del pagamento a loro favore. 3. Il primo motivo è fondato. La tesi della Corte di appello di Brescia si fonda sull’interpretazione secondo cui il termine di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equo indennizzo a causa dell’irragionevole durata della procedura fallimentare decorrerebbe non dal momento della definitività del decreto di chiusura del fallimento, ma da quello della dichiarazione di esecutività del piano di riparto parziale che abbia determinato l’integrale soddisfazione dei creditori insinuati nel passivo fallimentare che agiscano per l’equa riparazione ai sensi della citata legge n. 89/2001. Tale tesi si basa sull’assunto che da tale momento questi ultimi creditori – come quelli indicati nel decreto impugnato – hanno avuto certezza della loro piena soddisfazione, ragion per cui si sarebbe dovuto considerare cessato il loro patema d’animo derivante dalla durata della procedura fallimentare, con la conseguente identificazione del dies a quo per la decorrenza del termine semestrale in questione con la data, per l’appunto, della dichiarazione di intervenuta esecutività del piano di riparto parziale. 5 di 6 Ad avviso del collegio la soluzione cui è pervenuta la Corte bresciana non può essere condivisa. Infatti, l’impostazione a cui la stessa ha aderito confonde la questione, di natura sostanziale, relativa alla effettiva durata della procedura fallimentare rilevante ai fini della legge n. 89/2001 (durata che, indubbiamente, termina con la integrale soddisfazione del creditore procedente, come questa Corte ha chiarito, in particolare, con la sentenza n. 950/2011) con la diversa questione, di natura processuale, relativa alla decorrenza del termine di cui al citato art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione ricondotta all’irragionevole durata di una procedura fallimentare. Questa seconda questione è stata risolta dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, manifestatasi soprattutto nelle pronunce n. 8055/2019, n. 1551/2020, n. 24174/2022 e n. 4601/2024, alle quali il Collegio intende dare conferma e seguito, che hanno chiarito che, ai fini della decorrenza del termine, di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, che non può identificarsi in un riparto parziale, quand’anche integralmente satisfattivo per il creditore che poi agisca per l’equo indennizzo ex lege n. 89/2001. 4. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo, e l’impugnato decreto deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in altra composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: il termine di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 ai fini della proposizione della domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dalla data in cui è diventato inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento anche per il creditore il cui credito sia stato integralmente soddisfatto per effetto di un riparto parziale, poiché la data dell’integrale soddisfazione del credito insinuato nel fallimento segna, per il creditore soddisfatto, il termine finale della durata della procedura fallimentare indennizzabile ai sensi della legge n. 89/2001, ma non il “dies a 6 di 6 quo” del termine per la presentazione della domanda di equa riparazione. La Corte di rinvio provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile