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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1747/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Gianni Solinas, con
[...]
domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Venezia, via delle Industrie n.
19/C, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ) e (c.f. C.F._2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv.to Stefano Filippini, con C.F._3
1 domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Verona, via Lungadige
Cangrande n. 6, in forza di procura in atti;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1544/2023, pubblicata in data 21 agosto
2023, del Tribunale di Vicenza, rimessa al collegio in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 9 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Nel merito, in accoglimento dei motivi sub. A), sub. B), sub. C) e sub. D) del presente atto di citazione d'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1544/2023 emessa in data 18.08.2023, pubblicata in data 21.08.2023, notificata in data 5.09.2023 che ha deciso la causa n. RG 4224/2021, ed accogliere le domande formulate dalla nel giudizio di primo grado. Nel merito in via principale, Pt_1
previo accertamento del diritto della banca attrice alla rifusione da parte dei signori e delle spese legali che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
la ha corrisposto a favore del nei sopra indicati gradi di Pt_1 Controparte_4 giudizio ove la ha difeso la cessione del credito nell'esclusivo interesse dei Pt_1
signori e , condannare, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, i signori e Controparte_1 Controparte_2 CP
, a pagare a favore della l'importo di euro 73.910,15.= (di cui euro
[...] Pt_1
64.017,32.= come liquidati in sentenza e versati a favore del ed euro CP_4
9.892,83 a titolo di compensi professionali) ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a titolo di spese legali dalla stessa corrisposte a favore di in quanto contrattualmente responsabili nei confronti della Controparte_4
stessa per tutte le ragioni indicate in atti. Nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere la precedente domanda sopra esposta, previo accertamento del diritto della Banca Attrice alla rifusione da parte dei signori e delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
spese legali che la banca ha corrisposto a favore del nei sopra Controparte_4
indicati gradi di giudizio ove la banca ha difeso la cessione del credito nell'esclusivo
2 interesse dei signori e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
condannare, in solido tra loro, i signori e Controparte_1 Controparte_2
, a pagare a favore della banca l'importo di euro 73.910,15.= Controparte_3
(di cui euro 64.017,32.= come liquidati in sentenza e versati a favore del CP_4
ed euro 9.892,83.= a titolo di compensi professionali) ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a titolo di gestione di affari altrui per tutte le ragioni indicate in atti. Nel merito in via ulteriormente subordinata, previo accertamento del diritto della banca attrice alla rifusione da parte dei signori
[...]
e delle spese legali che la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
banca ha corrisposto a favore del nei sopra indicati gradi di Controparte_4 giudizio ove la banca ha difeso la cessione del credito nell'esclusivo interesse dei signori e , condannare, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, i signori e Controparte_1 Controparte_2 CP
, a pagare a favore della banca l'importo di euro 73.910,15.= (di cui euro
[...]
64.017,32.= come liquidati in sentenza e versati a favore del ed euro CP_4
9.892,83.= a titolo di compensi professionali) ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. posto che la condotta dei signori con colpa e/o dolo, ha ingenerato l'affidamento della CP_1
Banca a sostenere due gradi di giudizio nel loro esclusivo interesse ed ha quindi subito l'ingiusto danno patrimoniale derivante dalle spese legali versate al Fallimento per l'importo di euro 64.017,32.= ed euro 9.892,83.= a titolo di compensi professionali. Nel merito in via ulteriormente subordinata, previo accertamento del diritto della banca attrice alla rifusione da parte dei signori Controparte_1
e delle spese legali che la banca ha corrisposto a Controparte_2 Controparte_3
favore del nei sopra indicati gradi di giudizio ove la banca ha Controparte_4 difeso la cessione del credito nell'esclusivo interesse dei signori Controparte_1
e , condannare, in solido tra loro i signori
[...] Controparte_2 Controparte_3
e , a pagare a favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 della banca l'importo di euro 73.910,15 (di cui euro 64.017,32.= come liquidati in
3 sentenza e versati a favore del ed euro 9.892,83.= a titolo di compensi CP_4
professionali) ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cc, a fronte dell'arricchimento da questi ingiustamente tratto posto che i signori senza una giusta causa, si sono all'evidenza CP_1
arricchiti a danno della banca e pertanto sono tenuti a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1, n. 2 e n. 3 del primo grado di giudizio e si reiterano le istanze istruttorie ivi formulate ed in particolare la richiesta di assunzione di prova testimoniale e di interrogatorio formale non ammesse dal Tribunale nel primo grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI:
“Nel merito, rigettarsi l'appello proposto da Controparte_5 con atto notificato in data 04.10.2023 e per l'effetto, previo
[...]
rigetto delle domande principali e subordinate della stessa, confermarsi in toto la sentenza n,1544/2023 RS del Tribunale di Vicenza. In via istruttoria, rigettarsi le istanze di controparte, sia per i motivi già espressi dal Tribunale di Vicenza con proprio provvedimento in data 26.11.2022, sia per quanto dedotto nella terza memoria ex art. 183 VI co cpc, da aversi qui per integralmente richiamata. Spese di lite interamente rifuse con riferimento al presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
(di seguito ) conveniva in Parte_1 Pt_1
giudizio e al fine di ottenere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
la loro condanna al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro
4 73.910,15.= (di cui euro 64.017,32.= a titolo di spese di lite corrisposte al fallimento ed euro 9.892,83.= a titolo di compenso professionale. CP_4
A fondamento della domanda di condanna, l'attrice lamentava che i convenuti non avevano assunto, in suo luogo, le difese in un processo di revocatoria ordinaria già pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza, poi definito con sentenza della Corte
d'Appello di Venezia passata in giudicato. In particolare, la banca affermava il mancato intervento da parte dei nel giudizio di revocatoria ex art. 2901 cc, CP_1
nonostante le loro varie promesse circa la loro costituzione in giudizio, cosicché veniva chiesto il rimborso delle spese di lite, alla cui rifusione la banca era stata condannata in conseguenza dell'accoglimento dell'azione pauliana.
Dal punto di vista sostanziale la deduceva che le era stato ceduto in Pt_1
funzione di garanzia un credito vantato dalla società nei confronti del CP_4
Comune di Lonigo (debitore ceduto), per garantire l'esposizione debitoria della stessa società cedente, nei confronti della banca cessionaria. Asseriva CP_4
l'istituto di credito che l'azione revocatoria ex art. 2901 cc, non riguardava una posizione sostanziale facente capo a sé, in quanto i fideiussori del credito CP_1
vantato dalla stessa nei confronti della società avevano pagato il credito CP_4
vantato dalla banca, in ottemperanza di una scrittura privata, con surrogazione ex lege degli stessi nella posizione della banca medesima, anche per quanto atteneva al credito in precedenza ceduto in funzione di garanzia.
In subordine, la Banca chiedeva la condanna dei convenuti ex art. 2043 cc, ai sensi delle disposizioni concernenti la gestione degli affari altrui e anche ai sensi dell'art. 2041 cc.
Si costituivano nel giudizio di primo grado i eccependo che non vi era CP_1 stato alcun accordo circa l'intervento nel processo avente ad oggetto l'azione revocatoria, ma solo un generico scambio di opinioni circa la difesa che doveva assumere la banca. Asserivano che eventualmente ciò avrebbe riguardato solo il giudizio di primo grado, non essendo intervenuta alcuna corrispondenza relativamente al giudizio di appello. Inoltre, i convenuti deducevano che una loro
5 eventuale costituzione in giudizio sarebbe stata per loro pregiudizievole, in quanto ciò avrebbe determinato la probabile proposizione della domanda e delle relative ragioni di credito anche nei loro confronti. Con riferimento alle domande proposte in via subordinata, in particolare alla negotiorum gestio, i convenuti evidenziavano che la banca non aveva portato a termine l'affare in quanto non aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello. Con riguardo all'azione ex artt. 2043 e
2041 cc, i convenuti rilevavano la mancanza del danno ingiusto e dell'arricchimento.
Con sentenza n. 1544/2023, pubblicata in data 21 agosto 2023, il Tribunale di
Vicenza rigettava la domanda proposta dalla banca nei confronti dei CP_1
rigettando altresì la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di risarcimento dei danni subiti a causa della mancata impugnazione da parte della della Pt_1 sentenza della Corte d'Appello di Venezia, capo della decisione non oggetto di impugnazione nel presente giudizio di gravame.
A fondamento della propria decisione, il Giudice di primo grado evidenziava che l'eventuale intervento volontario dei non avrebbe comportato CP_1
l'estromissione dal giudizio della banca, con conseguente esenzione dal pagamento delle spese processuali del giudizio di revocatoria. Qualificando, infatti, l'avvenuta surrogazione ex lege quale cessione del credito ed i come aventi causa a titolo CP_1
oneroso della essa non sarebbe stata estromessa dal giudizio ex art. 111 Pt_1 comma 4 cpc, in quanto l'azione revocatoria ordinaria, proseguita dal curatore fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento di avrebbe richiesto CP_4 per il suo accoglimento l'accertamento dei relativi stati soggettivi, sia in capo al primo acquirente che al suo avente causa ai sensi dell'art. 2901 comma 4 cc.
Posto che, in caso di intervento da parte dei convenuti, la banca sarebbe stata comunque obbligata alla rifusione delle spese di lite nella misura del 50 %, il Giudice di primo grado accertava l'insussistenza di un accordo tra le parti che obbligava i ad intervenire nel giudizio di revocatoria e di assumere le difese in luogo della CP_1
banca, posto che un loro intervento sarebbe stato per loro pregiudizievole perché avrebbe ragionevolmente provocato un'azione da parte dei creditori anche nei loro
6 confronti. Inoltre, il Tribunale assumeva che la banca, al momento della citazione, aveva un proprio interesse a stare in giudizio per difendere la validità della cessione del credito, non avendo fino a quel momento ottenuto il pagamento da parte dei fideiussori. Secondo il primo Giudice non poteva pretendersi in capo ai convenuti un obbligo di intervento, non solo perché ciò non era previsto negli accordi ma anche perché ciò avrebbe comportato un grave sacrificio dei loro interessi (azione del curatore che poteva essere rivolta anche nei loro confronti). Il Giudice di prime cure, infine, rigettava anche le domande ex artt. 2043 e 2041 cc ed ai sensi della gestione degli affari altrui.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
riproponendo la domanda di condanna nei confronti dei
[...]
e le domande in via subordinata rigettate dal Giudice di primo grado. CP_1
Con il primo motivo di gravame parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato che ella non sarebbe mai stata estromessa dal giudizio di revocatoria anche se vi fosse stato l'intervento dei CP_1
evidenziando la sussistenza di un accordo tra le parti in base al quale gli appellati avrebbero dovuto rifondere integralmente le spese di lite sostenute dall'istituto, a prescindere dall'estromissione o meno dal giudizio.
Con il secondo motivo di gravame è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la natura contrattuale dell'accordo intercorso tra la banca ed i e la conseguente responsabilità contrattuale per inadempimento. L'appellante, CP_1
in forza della scrittura privata stipulata in data 8 marzo 2012 con i ha CP_1
affermato che non aveva alcun interesse a difendere la validità della cessione di credito oggetto dell'azione revocatoria, posto che la validità ed efficacia dell'obbligazione di pagamento assunta dai nei suoi confronti (fideiussione) CP_1
non era in alcun modo subordinata alla validità o meno della cessione del credito vantato nei confronti del Comune di Lonigo, cosicché ella avrebbe sostenuto i due gradi di giudizio tutelando l'esclusivo interesse dei nella più totale CP_1
convinzione ed affidamento che essi si sarebbero costituiti in giudizio, non
7 sussistendo ragioni sostanziali per le quali la stessa dovesse rimanere coinvolta.
Secondo l'appellante tale affidamento le sarebbe stato ingenerato dalle intese intercorse direttamente con i ed avvalorate dalle successive comunicazioni tra CP_1
i legali. L'impugnante ha lamentato, inoltre, la mancata ammissione delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale che, a suo dire, avrebbero dimostrato la sussistenza di un accordo relativo all'impegno dei di costituirsi in giudizio e CP_1
di rifondere integralmente alla le spese di lite. Pt_1
Con il terzo motivo di impugnazione la sentenza di primo grado è censurata nella parte in cui ha affermato che i a differenza della non avevano CP_1 Pt_1
alcun interesse ad intervenire nel giudizio. Parte_1 ha sostenuto, inoltre l'erroneità della sentenza impugnata che ha
[...]
statuito che non poteva pretendersi in base alla buona fede un obbligo dei di CP_1
intervenire nel giudizio di revocatoria non solo perché non sussisteva un accordo in tal senso, ma anche perché ciò avrebbe comportato un irragionevole sacrificio dei loro interessi, atteso che anche l'atto di surrogazione sarebbe poi stato oggetto di contestazioni da parte dei creditori. Secondo l'appellante, infatti, la surrogazione era avvenuta ex lege, non rientrando negli atti suscettibili di azione revocatoria, con la conseguenza che non c'era quindi proprio interesse a mantenerla celata, anche in relazione alla clausola di reviviscenza contenuta nella fideiussione che obbligava i a pagare indipendentemente dalla validità della cessione di credito. Inoltre, a CP_1 detta dell'impugnante, ella al momento della costituzione in giudizio aveva già ricevuto il pagamento da parte dei fideiussori e non aveva, quindi, alcun interesse autonomo a resistere in giudizio ed a difendere la cessione del credito.
Con quarto motivo di gravame parte appellante ha riproposto le domande subordinante ex artt. 2043 e. 2041 cc ed ai sensi della gestione degli affari altrui rigettate dal Giudice di primo grado. Secondo l'appellante, la sua attività doveva configurarsi come il compimento di atti giuridici svolti spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui, in assenza di un obbligo legale o convenzionale specifico, attività gestoria anche utile per i tanto che quest'ultimi, a seguito della CP_1
8 surrogazione, avevano incassato dal Comune di Lonigo il pagamento della somma di cui alla cessione di credito.
Si sono costituiti in giudizio i con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in data 29 gennaio 2024, con la quale hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
*****
1 – I primi tre motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati. In via preliminare si debbono evidenziare i rapporti sostanziali intercorsi tra le parti prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado e del presente giudizio di gravame. Si rileva che la società era debitrice della banca per una somma pari a euro CP_4
1.534.259,49.=; che a fronte di tale esposizione debitoria veniva stipulata una cessione del credito pro solvendo in funzione di garanzia, con la quale la società cedeva il credito vantato nei confronti del Comune di Lonigo, debitore CP_4 ceduto, all'istituto bancario;
che la cessione era stipulata per garantire il rimborso totale o parziale dell'esposizione debitoria della società che il credito CP_4
vantato dalla banca era, altresì, garantito da fideiussione prestata da Persona_1
poi deceduto;
che in data 8 marzo 2012, con scrittura privata, gli odierni appellati eredi di che erano subentrati nella sua veste di fideiussore, Persona_1
riconoscevano gli accordi intercorsi fino a quel momento ed il debito maturato nei confronti della banca;
che, ai sensi del punto n. 4 della stessa scrittura privata, i indipendentemente dalla validità, efficacia della cessione del credito nei CP_1
confronti del Comune di Lonigo, si obbligavano verso la banca a pagare la somma di euro 1.650.000,00.= entro il termine del 31 maggio 2012; che solo nel caso di intervenuto pagamento da parte del Comune di Lonigo, i si erano obbligati a CP_1
corrispondere alla banca la differenza tra il maggior credito vantato dalla stessa e quanto corrisposto dal Comune;
che era prevista una clausola di reviviscenza della
9 fideiussione, con cui si concordava l'obbligo dei di rimborsare alla banca CP_1
l'importo dalla stessa incassato e che avesse dovuto restituire a terzi, ivi compreso il fallimento, a seguito dell'accoglimento di domande di nullità, annullamento e di revocatoria avente ad oggetto l'atto di cessione del credito;
che i avevano CP_1
adempiuto alla propria obbligazione nei confronti della banca non essendo intervenuto alcun pagamento da parte del Comune di Lonigo, con conseguente surroga e subentro di quest'ultimi nel credito di verso il Comune di Lonigo CP_4
precedentemente oggetto di cessione.
1.1 – Ciò posto, la era stata convenuta in giudizio da due creditori della Pt_1 società che avevano esperito l'azione revocatoria ex art. 2901 cc avverso la CP_4
cessione di credito, azione accolta con sentenza della Corte d'Appello di Venezia, passata in giudicato. In conseguenza dell'accoglimento dell'azione revocatoria, fatta propria dal curatore essendo intervenuto nelle more del giudizio la dichiarazione di fallimento della società la veniva condannata alla rifusione delle CP_4 Pt_1
spese di lite, per il cui rimborso ha instaurato il presente giudizio nei confronti dei
CP_1
1.2 – La questione sottesa alla presente controversia è stabilire se i abbiano CP_1 assunto o meno l'obbligo di intervenire nel giudizio e di rifondere le spese di lite del giudizio di revocatoria sostenute dalla banca o se quest'ultima avesse fatto affidamento sulla volontà dei di intervenire nel giudizio, sostenendo così CP_1
spese ed oneri che altrimenti non avrebbe sostenuto. Sulla scorta della documentazione allegata nel presente giudizio, non risulta sussistente un accordo che obbligava gli odierni appellati ad intervenire nel giudizio ed a sostenere totalmente l'onere di corrispondere le spese di lite in caso di soccombenza. E' prodotta la corrispondenza intercorsa tra la banca ed il legale di nella quale si fa CP_1
menzione del procedimento di revocatoria pendente, ma da cui non si può desumere l'assunzione di un obbligo da parte dei di intervenire nel giudizio e di CP_1
sostenerne le spese di lite in via esclusiva, indipendentemente dal fatto della possibile estromissione ex art. 111 comma 3 cpc dell'istituto di credito che necessitava del
10 consenso di tutte le parti in causa. Dalle comunicazioni allegate non si evince la sussistenza di un accordo nel senso sopra indicato, né i presupposti per la creazione di un affidamento in capo alla Banca in relazione all'intervento in giudizio dei
Con la mail inviata in data 29 aprile 2015 e con quella inviata in data 11 CP_1
maggio 2015 dall'avv.to Manca, collaboratore del legale della banca, all'Avvocato
Stefano Filippini, legale di fiducia degli odierni appellati, si fa genericamente riferimento all'intervento da parte dei senza però che vi sia la dimostrazione CP_1
di un impegno da questi assunto in tal senso. Infatti, l'avvocato Manca chiede al legale dei notizie generiche sull'intervento (doc. 6, fascicolo di primo grado CP_1 banca) e manifesta la sua opinione circa l'opportunità e la necessità dell'intervento degli odierni appellati (doc. 7, fascicolo primo grado banca). L'ulteriore corrispondenza allegata esclude a maggior ragione la sussistenza dei presupposti per la creazione di un affidamento in capo alla banca circa il futuro intervento nel giudizio dei L'avvocato Stefano Filippini ha manifestato, al contrario, CP_1 perplessità circa l'opportunità di intervenire, corrispondendo più volte su questo aspetto con il legale dell'appellante. Infatti, con la mail inviata il 6 maggio 2015, il legale dei ha manifestato l'idea di non intervenire nel giudizio, chiedendo da CP_1 un lato il rinvio dell'intervento ad una futura udienza, sostenendo inoltre che nulla sarebbe cambiato riguardo alla posizione della banca (doc. 17, fascicolo di primo grado . Con ulteriore mail datata 11 maggio 2015, lo stesso legale dei Pt_1 CP_1 sostiene l'inopportunità dell'intervento, dato che non sarebbe servito ad ottenere l'estromissione della Banca. Più precisamente scrive l'avvocato Filippini “che senso ha introdurre la questione dell'intervenuta cessione del credito, visto anche che non servirebbe ad ottenere l'estromissione della Banca” (doc. 18, fascicolo di primo grado banca). Il fatto che con mail del 14 novembre 2014 il legale dei abbia CP_1
inviato alla Banca della giurisprudenza che poteva essere alla stessa utile per il giudizio di revocatoria non dimostra la volontà e né tantomeno l'assunzione di un impegno ad intervenire (doc. 19, fascicolo di primo grado banca). Ciò va correlato anche alla mail inviata il giorno 11 maggio 2015, nella quale lo stesso avvocato dei
11 riteneva che fosse più adeguato non intervenire anche alla luce dei CP_1
provvedimenti dallo stesso inviati concernenti quel tipo di controversia ex art. 2901 cc di cui era parte in causa la banca. Scrive lo stesso difensore: “ritengo però che sia meglio andare a sentenza in questo modo, visto anche il tenore dei due provvedimenti di Venezia, che ho provveduto a trasmetterti e che l'Avv.
Magnabosco ha depositato in causa, dai quali emerge chiaramente la conferma di quanto è stato sempre affermato dalla Banca e dalla società . CP_4
1.3 – Va poi osservato che la banca non ha tenuto informati i dello stato del CP_1
giudizio di impugnazione, proposta dai creditori soccombenti avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'azione pauliana. Non risulta allegata ulteriore corrispondenza che possa aver ingenerato un affidamento in capo alla banca. Non vi
è stata nessuna comunicazione tra le parti fino al ricevimento da parte dei di CP_1
una raccomandata inviata dalla banca nel gennaio del 2020, con la quale si riferisce della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria da parte della Corte d'Appello di Venezia e della condanna subita alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In quella stessa raccomandata la Parte_1
manifesta la sua volontà di non proporre il ricorso per Cassazione,
[...] cosa peraltro avvenuta in quanto la sentenza della Corte d'Appello di Venezia è passata in giudicato (doc. 6, fascicolo di primo grado . CP_1
1.4 – Non rileva che l'odierna appellante, tra il momento della citazione e la sua costituzione nel giudizio di primo grado ex art. 2901 cc, abbia ricevuto il pagamento da parte dei con la conseguente surroga ex lege, circostanza ammessa CP_1 dall'appellante pag. 35 atto di citazione in appello. L'istituto di credito ha scelto di non chiamare in causa i fideiussori, confidando erroneamente nel loro futuro intervento nel giudizio, in relazione al quale non sussisteva alcun accordo e non vi era nessun presupposto per ingenerare un affidamento in tale senso. Inoltre, non è peregrino sostenere che la costituzione dei nel giudizio ex art. 2901 cc sarebbe CP_1 stata per loro pregiudizievole, poiché l'azione revocatoria avente ad oggetto l'atto di cessione di credito avrebbe avuto efficacia di giudicato anche nei loro confronti (a
12 maggior ragione dopo l'avvenuta surrogazione ex lege). A questo proposito si rileva che i hanno ricevuto il pagamento dal credito da parte del Comune di Lonigo, CP_1
ma che è pendente un ulteriore giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza promosso dal Fallimento di Laser srl con il quale è stata chiesta la condanna degli odierni appellati alla restituzione del pagamento ricevuto dal Comune (pag. 20-21 comparsa di costituzione, circostanza ammessa dall'appellante, pag. 8 memoria di replica).
1.5 – Non sono ammissibili le istanze di interrogatorio formale e di assunzione di prove per testimoni reiterate nel presente giudizio da parte dell'appellante. I capitoli di prova contenuti nelle memorie istruttorie sono generici e vertenti su circostanze che dovevano essere dimostrare in via documentale. Inoltre, si evidenzia il carattere esplorativo di tali istanze, finalizzate più che altro a colmare le lacune probatorie in cui è incorsa la Era onere dell'appellante dimostrare la sussistenza di un Pt_1
accordo o di un affidamento incolpevole, non sussistente nel caso di specie.
2 – Vanno, altresì, rigettate le domande proposte in via subordinata dall'appellante.
Per quanto attiene alla domanda di rimborso a titolo di gestione degli affari altrui ex art. 2028 e seguenti cc, si rileva che Parte_1
difendendosi nel giudizio ex art. 2901 cc, ha gestito un affare proprio. Era
[...] interesse dell'odierna appellante quello di evitare la condanna alla rifusione delle spese di lite. Non si discute in questa sede della titolarità dal punto di vista sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione, ma della condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di revocatoria e relativo rimborso. La banca ha gestito un proprio affare, essendo un suo interesse processuale quello di resistere nel giudizio, non risultare soccombente e non essere condannata alla rifusione delle spese.
2.1 – Va rigettata anche la domanda ex art. 2043 cc in quanto non si ravvisano gli estremi di un comportamento illecito adottato dai i quali hanno scelto CP_1
legittimamente di non intervenire volontariamente nel giudizio.
2.3 – Parimenti va rigettata la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc. Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cc, la domanda
13 di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. Sez. Un. n. 33954/2023). Pur essendo in astratto ammissibile nel rispetto del carattere della sussidiarietà ex art. 2042 cc, in quanto non sussiste un titolo giustificativo della pretesa contrattuale fatta valere ed i presupposti dell'illecito aquiliano, la domanda di ingiustificato arricchimento non può essere accolta nel merito, in quanto difetta il presupposto dell'oggettivo arricchimento degli odierni appellati. La banca ha gestito un affare proprio costituendosi nel giudizio, poiché era suo interesse evitare di essere condannata al pagamento delle spese. La scelta volontaria di non chiamare in causa i non essendo dettata dall'affidamento o CP_1 da un accordo intercorso con quest'ultimi, non può comportare la condanna nei loro confronti a corrispondere l'indennizzo a favore della Banca. Inoltre, come sopra ricordato, non vi è l'oggettivo arricchimento, in quanto i Peretti sono stati destinatari della richiesta di restituzione da parte del Fallimento di Laser srl di quanto loro corrisposto dal Comune di Lonigo, circostanza ammessa anche dall'appellante, pag.
8 memoria di replica.
3 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, in base alle Tabelle 2022, tenendo conto dello scaglione da euro 52.001,00.= a euro 260.000,00.= e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposta da Parte_1
avverso la sentenza n. 1544/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata
[...]
in data 21 agosto 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna Parte_1
alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite del presente
[...]
grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.991,00= per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 13 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1747/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Gianni Solinas, con
[...]
domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Venezia, via delle Industrie n.
19/C, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ) e (c.f. C.F._2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv.to Stefano Filippini, con C.F._3
1 domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Verona, via Lungadige
Cangrande n. 6, in forza di procura in atti;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1544/2023, pubblicata in data 21 agosto
2023, del Tribunale di Vicenza, rimessa al collegio in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 9 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Nel merito, in accoglimento dei motivi sub. A), sub. B), sub. C) e sub. D) del presente atto di citazione d'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1544/2023 emessa in data 18.08.2023, pubblicata in data 21.08.2023, notificata in data 5.09.2023 che ha deciso la causa n. RG 4224/2021, ed accogliere le domande formulate dalla nel giudizio di primo grado. Nel merito in via principale, Pt_1
previo accertamento del diritto della banca attrice alla rifusione da parte dei signori e delle spese legali che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
la ha corrisposto a favore del nei sopra indicati gradi di Pt_1 Controparte_4 giudizio ove la ha difeso la cessione del credito nell'esclusivo interesse dei Pt_1
signori e , condannare, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, i signori e Controparte_1 Controparte_2 CP
, a pagare a favore della l'importo di euro 73.910,15.= (di cui euro
[...] Pt_1
64.017,32.= come liquidati in sentenza e versati a favore del ed euro CP_4
9.892,83 a titolo di compensi professionali) ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a titolo di spese legali dalla stessa corrisposte a favore di in quanto contrattualmente responsabili nei confronti della Controparte_4
stessa per tutte le ragioni indicate in atti. Nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere la precedente domanda sopra esposta, previo accertamento del diritto della Banca Attrice alla rifusione da parte dei signori e delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
spese legali che la banca ha corrisposto a favore del nei sopra Controparte_4
indicati gradi di giudizio ove la banca ha difeso la cessione del credito nell'esclusivo
2 interesse dei signori e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
condannare, in solido tra loro, i signori e Controparte_1 Controparte_2
, a pagare a favore della banca l'importo di euro 73.910,15.= Controparte_3
(di cui euro 64.017,32.= come liquidati in sentenza e versati a favore del CP_4
ed euro 9.892,83.= a titolo di compensi professionali) ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a titolo di gestione di affari altrui per tutte le ragioni indicate in atti. Nel merito in via ulteriormente subordinata, previo accertamento del diritto della banca attrice alla rifusione da parte dei signori
[...]
e delle spese legali che la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
banca ha corrisposto a favore del nei sopra indicati gradi di Controparte_4 giudizio ove la banca ha difeso la cessione del credito nell'esclusivo interesse dei signori e , condannare, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, i signori e Controparte_1 Controparte_2 CP
, a pagare a favore della banca l'importo di euro 73.910,15.= (di cui euro
[...]
64.017,32.= come liquidati in sentenza e versati a favore del ed euro CP_4
9.892,83.= a titolo di compensi professionali) ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. posto che la condotta dei signori con colpa e/o dolo, ha ingenerato l'affidamento della CP_1
Banca a sostenere due gradi di giudizio nel loro esclusivo interesse ed ha quindi subito l'ingiusto danno patrimoniale derivante dalle spese legali versate al Fallimento per l'importo di euro 64.017,32.= ed euro 9.892,83.= a titolo di compensi professionali. Nel merito in via ulteriormente subordinata, previo accertamento del diritto della banca attrice alla rifusione da parte dei signori Controparte_1
e delle spese legali che la banca ha corrisposto a Controparte_2 Controparte_3
favore del nei sopra indicati gradi di giudizio ove la banca ha Controparte_4 difeso la cessione del credito nell'esclusivo interesse dei signori Controparte_1
e , condannare, in solido tra loro i signori
[...] Controparte_2 Controparte_3
e , a pagare a favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 della banca l'importo di euro 73.910,15 (di cui euro 64.017,32.= come liquidati in
3 sentenza e versati a favore del ed euro 9.892,83.= a titolo di compensi CP_4
professionali) ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cc, a fronte dell'arricchimento da questi ingiustamente tratto posto che i signori senza una giusta causa, si sono all'evidenza CP_1
arricchiti a danno della banca e pertanto sono tenuti a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1, n. 2 e n. 3 del primo grado di giudizio e si reiterano le istanze istruttorie ivi formulate ed in particolare la richiesta di assunzione di prova testimoniale e di interrogatorio formale non ammesse dal Tribunale nel primo grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI:
“Nel merito, rigettarsi l'appello proposto da Controparte_5 con atto notificato in data 04.10.2023 e per l'effetto, previo
[...]
rigetto delle domande principali e subordinate della stessa, confermarsi in toto la sentenza n,1544/2023 RS del Tribunale di Vicenza. In via istruttoria, rigettarsi le istanze di controparte, sia per i motivi già espressi dal Tribunale di Vicenza con proprio provvedimento in data 26.11.2022, sia per quanto dedotto nella terza memoria ex art. 183 VI co cpc, da aversi qui per integralmente richiamata. Spese di lite interamente rifuse con riferimento al presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
(di seguito ) conveniva in Parte_1 Pt_1
giudizio e al fine di ottenere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
la loro condanna al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro
4 73.910,15.= (di cui euro 64.017,32.= a titolo di spese di lite corrisposte al fallimento ed euro 9.892,83.= a titolo di compenso professionale. CP_4
A fondamento della domanda di condanna, l'attrice lamentava che i convenuti non avevano assunto, in suo luogo, le difese in un processo di revocatoria ordinaria già pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza, poi definito con sentenza della Corte
d'Appello di Venezia passata in giudicato. In particolare, la banca affermava il mancato intervento da parte dei nel giudizio di revocatoria ex art. 2901 cc, CP_1
nonostante le loro varie promesse circa la loro costituzione in giudizio, cosicché veniva chiesto il rimborso delle spese di lite, alla cui rifusione la banca era stata condannata in conseguenza dell'accoglimento dell'azione pauliana.
Dal punto di vista sostanziale la deduceva che le era stato ceduto in Pt_1
funzione di garanzia un credito vantato dalla società nei confronti del CP_4
Comune di Lonigo (debitore ceduto), per garantire l'esposizione debitoria della stessa società cedente, nei confronti della banca cessionaria. Asseriva CP_4
l'istituto di credito che l'azione revocatoria ex art. 2901 cc, non riguardava una posizione sostanziale facente capo a sé, in quanto i fideiussori del credito CP_1
vantato dalla stessa nei confronti della società avevano pagato il credito CP_4
vantato dalla banca, in ottemperanza di una scrittura privata, con surrogazione ex lege degli stessi nella posizione della banca medesima, anche per quanto atteneva al credito in precedenza ceduto in funzione di garanzia.
In subordine, la Banca chiedeva la condanna dei convenuti ex art. 2043 cc, ai sensi delle disposizioni concernenti la gestione degli affari altrui e anche ai sensi dell'art. 2041 cc.
Si costituivano nel giudizio di primo grado i eccependo che non vi era CP_1 stato alcun accordo circa l'intervento nel processo avente ad oggetto l'azione revocatoria, ma solo un generico scambio di opinioni circa la difesa che doveva assumere la banca. Asserivano che eventualmente ciò avrebbe riguardato solo il giudizio di primo grado, non essendo intervenuta alcuna corrispondenza relativamente al giudizio di appello. Inoltre, i convenuti deducevano che una loro
5 eventuale costituzione in giudizio sarebbe stata per loro pregiudizievole, in quanto ciò avrebbe determinato la probabile proposizione della domanda e delle relative ragioni di credito anche nei loro confronti. Con riferimento alle domande proposte in via subordinata, in particolare alla negotiorum gestio, i convenuti evidenziavano che la banca non aveva portato a termine l'affare in quanto non aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello. Con riguardo all'azione ex artt. 2043 e
2041 cc, i convenuti rilevavano la mancanza del danno ingiusto e dell'arricchimento.
Con sentenza n. 1544/2023, pubblicata in data 21 agosto 2023, il Tribunale di
Vicenza rigettava la domanda proposta dalla banca nei confronti dei CP_1
rigettando altresì la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di risarcimento dei danni subiti a causa della mancata impugnazione da parte della della Pt_1 sentenza della Corte d'Appello di Venezia, capo della decisione non oggetto di impugnazione nel presente giudizio di gravame.
A fondamento della propria decisione, il Giudice di primo grado evidenziava che l'eventuale intervento volontario dei non avrebbe comportato CP_1
l'estromissione dal giudizio della banca, con conseguente esenzione dal pagamento delle spese processuali del giudizio di revocatoria. Qualificando, infatti, l'avvenuta surrogazione ex lege quale cessione del credito ed i come aventi causa a titolo CP_1
oneroso della essa non sarebbe stata estromessa dal giudizio ex art. 111 Pt_1 comma 4 cpc, in quanto l'azione revocatoria ordinaria, proseguita dal curatore fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento di avrebbe richiesto CP_4 per il suo accoglimento l'accertamento dei relativi stati soggettivi, sia in capo al primo acquirente che al suo avente causa ai sensi dell'art. 2901 comma 4 cc.
Posto che, in caso di intervento da parte dei convenuti, la banca sarebbe stata comunque obbligata alla rifusione delle spese di lite nella misura del 50 %, il Giudice di primo grado accertava l'insussistenza di un accordo tra le parti che obbligava i ad intervenire nel giudizio di revocatoria e di assumere le difese in luogo della CP_1
banca, posto che un loro intervento sarebbe stato per loro pregiudizievole perché avrebbe ragionevolmente provocato un'azione da parte dei creditori anche nei loro
6 confronti. Inoltre, il Tribunale assumeva che la banca, al momento della citazione, aveva un proprio interesse a stare in giudizio per difendere la validità della cessione del credito, non avendo fino a quel momento ottenuto il pagamento da parte dei fideiussori. Secondo il primo Giudice non poteva pretendersi in capo ai convenuti un obbligo di intervento, non solo perché ciò non era previsto negli accordi ma anche perché ciò avrebbe comportato un grave sacrificio dei loro interessi (azione del curatore che poteva essere rivolta anche nei loro confronti). Il Giudice di prime cure, infine, rigettava anche le domande ex artt. 2043 e 2041 cc ed ai sensi della gestione degli affari altrui.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
riproponendo la domanda di condanna nei confronti dei
[...]
e le domande in via subordinata rigettate dal Giudice di primo grado. CP_1
Con il primo motivo di gravame parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato che ella non sarebbe mai stata estromessa dal giudizio di revocatoria anche se vi fosse stato l'intervento dei CP_1
evidenziando la sussistenza di un accordo tra le parti in base al quale gli appellati avrebbero dovuto rifondere integralmente le spese di lite sostenute dall'istituto, a prescindere dall'estromissione o meno dal giudizio.
Con il secondo motivo di gravame è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la natura contrattuale dell'accordo intercorso tra la banca ed i e la conseguente responsabilità contrattuale per inadempimento. L'appellante, CP_1
in forza della scrittura privata stipulata in data 8 marzo 2012 con i ha CP_1
affermato che non aveva alcun interesse a difendere la validità della cessione di credito oggetto dell'azione revocatoria, posto che la validità ed efficacia dell'obbligazione di pagamento assunta dai nei suoi confronti (fideiussione) CP_1
non era in alcun modo subordinata alla validità o meno della cessione del credito vantato nei confronti del Comune di Lonigo, cosicché ella avrebbe sostenuto i due gradi di giudizio tutelando l'esclusivo interesse dei nella più totale CP_1
convinzione ed affidamento che essi si sarebbero costituiti in giudizio, non
7 sussistendo ragioni sostanziali per le quali la stessa dovesse rimanere coinvolta.
Secondo l'appellante tale affidamento le sarebbe stato ingenerato dalle intese intercorse direttamente con i ed avvalorate dalle successive comunicazioni tra CP_1
i legali. L'impugnante ha lamentato, inoltre, la mancata ammissione delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale che, a suo dire, avrebbero dimostrato la sussistenza di un accordo relativo all'impegno dei di costituirsi in giudizio e CP_1
di rifondere integralmente alla le spese di lite. Pt_1
Con il terzo motivo di impugnazione la sentenza di primo grado è censurata nella parte in cui ha affermato che i a differenza della non avevano CP_1 Pt_1
alcun interesse ad intervenire nel giudizio. Parte_1 ha sostenuto, inoltre l'erroneità della sentenza impugnata che ha
[...]
statuito che non poteva pretendersi in base alla buona fede un obbligo dei di CP_1
intervenire nel giudizio di revocatoria non solo perché non sussisteva un accordo in tal senso, ma anche perché ciò avrebbe comportato un irragionevole sacrificio dei loro interessi, atteso che anche l'atto di surrogazione sarebbe poi stato oggetto di contestazioni da parte dei creditori. Secondo l'appellante, infatti, la surrogazione era avvenuta ex lege, non rientrando negli atti suscettibili di azione revocatoria, con la conseguenza che non c'era quindi proprio interesse a mantenerla celata, anche in relazione alla clausola di reviviscenza contenuta nella fideiussione che obbligava i a pagare indipendentemente dalla validità della cessione di credito. Inoltre, a CP_1 detta dell'impugnante, ella al momento della costituzione in giudizio aveva già ricevuto il pagamento da parte dei fideiussori e non aveva, quindi, alcun interesse autonomo a resistere in giudizio ed a difendere la cessione del credito.
Con quarto motivo di gravame parte appellante ha riproposto le domande subordinante ex artt. 2043 e. 2041 cc ed ai sensi della gestione degli affari altrui rigettate dal Giudice di primo grado. Secondo l'appellante, la sua attività doveva configurarsi come il compimento di atti giuridici svolti spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui, in assenza di un obbligo legale o convenzionale specifico, attività gestoria anche utile per i tanto che quest'ultimi, a seguito della CP_1
8 surrogazione, avevano incassato dal Comune di Lonigo il pagamento della somma di cui alla cessione di credito.
Si sono costituiti in giudizio i con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in data 29 gennaio 2024, con la quale hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
*****
1 – I primi tre motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati. In via preliminare si debbono evidenziare i rapporti sostanziali intercorsi tra le parti prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado e del presente giudizio di gravame. Si rileva che la società era debitrice della banca per una somma pari a euro CP_4
1.534.259,49.=; che a fronte di tale esposizione debitoria veniva stipulata una cessione del credito pro solvendo in funzione di garanzia, con la quale la società cedeva il credito vantato nei confronti del Comune di Lonigo, debitore CP_4 ceduto, all'istituto bancario;
che la cessione era stipulata per garantire il rimborso totale o parziale dell'esposizione debitoria della società che il credito CP_4
vantato dalla banca era, altresì, garantito da fideiussione prestata da Persona_1
poi deceduto;
che in data 8 marzo 2012, con scrittura privata, gli odierni appellati eredi di che erano subentrati nella sua veste di fideiussore, Persona_1
riconoscevano gli accordi intercorsi fino a quel momento ed il debito maturato nei confronti della banca;
che, ai sensi del punto n. 4 della stessa scrittura privata, i indipendentemente dalla validità, efficacia della cessione del credito nei CP_1
confronti del Comune di Lonigo, si obbligavano verso la banca a pagare la somma di euro 1.650.000,00.= entro il termine del 31 maggio 2012; che solo nel caso di intervenuto pagamento da parte del Comune di Lonigo, i si erano obbligati a CP_1
corrispondere alla banca la differenza tra il maggior credito vantato dalla stessa e quanto corrisposto dal Comune;
che era prevista una clausola di reviviscenza della
9 fideiussione, con cui si concordava l'obbligo dei di rimborsare alla banca CP_1
l'importo dalla stessa incassato e che avesse dovuto restituire a terzi, ivi compreso il fallimento, a seguito dell'accoglimento di domande di nullità, annullamento e di revocatoria avente ad oggetto l'atto di cessione del credito;
che i avevano CP_1
adempiuto alla propria obbligazione nei confronti della banca non essendo intervenuto alcun pagamento da parte del Comune di Lonigo, con conseguente surroga e subentro di quest'ultimi nel credito di verso il Comune di Lonigo CP_4
precedentemente oggetto di cessione.
1.1 – Ciò posto, la era stata convenuta in giudizio da due creditori della Pt_1 società che avevano esperito l'azione revocatoria ex art. 2901 cc avverso la CP_4
cessione di credito, azione accolta con sentenza della Corte d'Appello di Venezia, passata in giudicato. In conseguenza dell'accoglimento dell'azione revocatoria, fatta propria dal curatore essendo intervenuto nelle more del giudizio la dichiarazione di fallimento della società la veniva condannata alla rifusione delle CP_4 Pt_1
spese di lite, per il cui rimborso ha instaurato il presente giudizio nei confronti dei
CP_1
1.2 – La questione sottesa alla presente controversia è stabilire se i abbiano CP_1 assunto o meno l'obbligo di intervenire nel giudizio e di rifondere le spese di lite del giudizio di revocatoria sostenute dalla banca o se quest'ultima avesse fatto affidamento sulla volontà dei di intervenire nel giudizio, sostenendo così CP_1
spese ed oneri che altrimenti non avrebbe sostenuto. Sulla scorta della documentazione allegata nel presente giudizio, non risulta sussistente un accordo che obbligava gli odierni appellati ad intervenire nel giudizio ed a sostenere totalmente l'onere di corrispondere le spese di lite in caso di soccombenza. E' prodotta la corrispondenza intercorsa tra la banca ed il legale di nella quale si fa CP_1
menzione del procedimento di revocatoria pendente, ma da cui non si può desumere l'assunzione di un obbligo da parte dei di intervenire nel giudizio e di CP_1
sostenerne le spese di lite in via esclusiva, indipendentemente dal fatto della possibile estromissione ex art. 111 comma 3 cpc dell'istituto di credito che necessitava del
10 consenso di tutte le parti in causa. Dalle comunicazioni allegate non si evince la sussistenza di un accordo nel senso sopra indicato, né i presupposti per la creazione di un affidamento in capo alla Banca in relazione all'intervento in giudizio dei
Con la mail inviata in data 29 aprile 2015 e con quella inviata in data 11 CP_1
maggio 2015 dall'avv.to Manca, collaboratore del legale della banca, all'Avvocato
Stefano Filippini, legale di fiducia degli odierni appellati, si fa genericamente riferimento all'intervento da parte dei senza però che vi sia la dimostrazione CP_1
di un impegno da questi assunto in tal senso. Infatti, l'avvocato Manca chiede al legale dei notizie generiche sull'intervento (doc. 6, fascicolo di primo grado CP_1 banca) e manifesta la sua opinione circa l'opportunità e la necessità dell'intervento degli odierni appellati (doc. 7, fascicolo primo grado banca). L'ulteriore corrispondenza allegata esclude a maggior ragione la sussistenza dei presupposti per la creazione di un affidamento in capo alla banca circa il futuro intervento nel giudizio dei L'avvocato Stefano Filippini ha manifestato, al contrario, CP_1 perplessità circa l'opportunità di intervenire, corrispondendo più volte su questo aspetto con il legale dell'appellante. Infatti, con la mail inviata il 6 maggio 2015, il legale dei ha manifestato l'idea di non intervenire nel giudizio, chiedendo da CP_1 un lato il rinvio dell'intervento ad una futura udienza, sostenendo inoltre che nulla sarebbe cambiato riguardo alla posizione della banca (doc. 17, fascicolo di primo grado . Con ulteriore mail datata 11 maggio 2015, lo stesso legale dei Pt_1 CP_1 sostiene l'inopportunità dell'intervento, dato che non sarebbe servito ad ottenere l'estromissione della Banca. Più precisamente scrive l'avvocato Filippini “che senso ha introdurre la questione dell'intervenuta cessione del credito, visto anche che non servirebbe ad ottenere l'estromissione della Banca” (doc. 18, fascicolo di primo grado banca). Il fatto che con mail del 14 novembre 2014 il legale dei abbia CP_1
inviato alla Banca della giurisprudenza che poteva essere alla stessa utile per il giudizio di revocatoria non dimostra la volontà e né tantomeno l'assunzione di un impegno ad intervenire (doc. 19, fascicolo di primo grado banca). Ciò va correlato anche alla mail inviata il giorno 11 maggio 2015, nella quale lo stesso avvocato dei
11 riteneva che fosse più adeguato non intervenire anche alla luce dei CP_1
provvedimenti dallo stesso inviati concernenti quel tipo di controversia ex art. 2901 cc di cui era parte in causa la banca. Scrive lo stesso difensore: “ritengo però che sia meglio andare a sentenza in questo modo, visto anche il tenore dei due provvedimenti di Venezia, che ho provveduto a trasmetterti e che l'Avv.
Magnabosco ha depositato in causa, dai quali emerge chiaramente la conferma di quanto è stato sempre affermato dalla Banca e dalla società . CP_4
1.3 – Va poi osservato che la banca non ha tenuto informati i dello stato del CP_1
giudizio di impugnazione, proposta dai creditori soccombenti avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'azione pauliana. Non risulta allegata ulteriore corrispondenza che possa aver ingenerato un affidamento in capo alla banca. Non vi
è stata nessuna comunicazione tra le parti fino al ricevimento da parte dei di CP_1
una raccomandata inviata dalla banca nel gennaio del 2020, con la quale si riferisce della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria da parte della Corte d'Appello di Venezia e della condanna subita alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In quella stessa raccomandata la Parte_1
manifesta la sua volontà di non proporre il ricorso per Cassazione,
[...] cosa peraltro avvenuta in quanto la sentenza della Corte d'Appello di Venezia è passata in giudicato (doc. 6, fascicolo di primo grado . CP_1
1.4 – Non rileva che l'odierna appellante, tra il momento della citazione e la sua costituzione nel giudizio di primo grado ex art. 2901 cc, abbia ricevuto il pagamento da parte dei con la conseguente surroga ex lege, circostanza ammessa CP_1 dall'appellante pag. 35 atto di citazione in appello. L'istituto di credito ha scelto di non chiamare in causa i fideiussori, confidando erroneamente nel loro futuro intervento nel giudizio, in relazione al quale non sussisteva alcun accordo e non vi era nessun presupposto per ingenerare un affidamento in tale senso. Inoltre, non è peregrino sostenere che la costituzione dei nel giudizio ex art. 2901 cc sarebbe CP_1 stata per loro pregiudizievole, poiché l'azione revocatoria avente ad oggetto l'atto di cessione di credito avrebbe avuto efficacia di giudicato anche nei loro confronti (a
12 maggior ragione dopo l'avvenuta surrogazione ex lege). A questo proposito si rileva che i hanno ricevuto il pagamento dal credito da parte del Comune di Lonigo, CP_1
ma che è pendente un ulteriore giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza promosso dal Fallimento di Laser srl con il quale è stata chiesta la condanna degli odierni appellati alla restituzione del pagamento ricevuto dal Comune (pag. 20-21 comparsa di costituzione, circostanza ammessa dall'appellante, pag. 8 memoria di replica).
1.5 – Non sono ammissibili le istanze di interrogatorio formale e di assunzione di prove per testimoni reiterate nel presente giudizio da parte dell'appellante. I capitoli di prova contenuti nelle memorie istruttorie sono generici e vertenti su circostanze che dovevano essere dimostrare in via documentale. Inoltre, si evidenzia il carattere esplorativo di tali istanze, finalizzate più che altro a colmare le lacune probatorie in cui è incorsa la Era onere dell'appellante dimostrare la sussistenza di un Pt_1
accordo o di un affidamento incolpevole, non sussistente nel caso di specie.
2 – Vanno, altresì, rigettate le domande proposte in via subordinata dall'appellante.
Per quanto attiene alla domanda di rimborso a titolo di gestione degli affari altrui ex art. 2028 e seguenti cc, si rileva che Parte_1
difendendosi nel giudizio ex art. 2901 cc, ha gestito un affare proprio. Era
[...] interesse dell'odierna appellante quello di evitare la condanna alla rifusione delle spese di lite. Non si discute in questa sede della titolarità dal punto di vista sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione, ma della condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di revocatoria e relativo rimborso. La banca ha gestito un proprio affare, essendo un suo interesse processuale quello di resistere nel giudizio, non risultare soccombente e non essere condannata alla rifusione delle spese.
2.1 – Va rigettata anche la domanda ex art. 2043 cc in quanto non si ravvisano gli estremi di un comportamento illecito adottato dai i quali hanno scelto CP_1
legittimamente di non intervenire volontariamente nel giudizio.
2.3 – Parimenti va rigettata la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc. Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cc, la domanda
13 di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. Sez. Un. n. 33954/2023). Pur essendo in astratto ammissibile nel rispetto del carattere della sussidiarietà ex art. 2042 cc, in quanto non sussiste un titolo giustificativo della pretesa contrattuale fatta valere ed i presupposti dell'illecito aquiliano, la domanda di ingiustificato arricchimento non può essere accolta nel merito, in quanto difetta il presupposto dell'oggettivo arricchimento degli odierni appellati. La banca ha gestito un affare proprio costituendosi nel giudizio, poiché era suo interesse evitare di essere condannata al pagamento delle spese. La scelta volontaria di non chiamare in causa i non essendo dettata dall'affidamento o CP_1 da un accordo intercorso con quest'ultimi, non può comportare la condanna nei loro confronti a corrispondere l'indennizzo a favore della Banca. Inoltre, come sopra ricordato, non vi è l'oggettivo arricchimento, in quanto i Peretti sono stati destinatari della richiesta di restituzione da parte del Fallimento di Laser srl di quanto loro corrisposto dal Comune di Lonigo, circostanza ammessa anche dall'appellante, pag.
8 memoria di replica.
3 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, in base alle Tabelle 2022, tenendo conto dello scaglione da euro 52.001,00.= a euro 260.000,00.= e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposta da Parte_1
avverso la sentenza n. 1544/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata
[...]
in data 21 agosto 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna Parte_1
alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite del presente
[...]
grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.991,00= per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 13 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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