Decreto cautelare 23 giugno 2023
Sentenza breve 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 27/07/2023, n. 12736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12736 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 12736/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09096/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9096 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa e Formez PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Direzione generale del personale civile;
Commissione interministeriale RIPAM;
per l’annullamento
- dell’avviso pubblicato sul sito di Formez PA in data 22 maggio 2023, all’esito delle prove preselettive, recante la tabella contenente la soglia minima di accesso alle prove scritte per gli otto profili concorsuali previsti dal bando del corso-concorso pubblico per il reclutamento di complessive 315 unità di personale non dirigenziale da impiegare presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto, e il relativo allegato;
- gli esiti delle prove preselettive consultabili sull’area personale di ogni ricorrente;
- l’avviso pubblicato sul sito di Formez PA di indizione delle prove scritte, svolte tra il 14 e il 15 giugno 2023, il calendario, il diario di convocazione e le istruzioni allegate;
- le prove scritte svoltesi tra il 14 e il 15 giugno 2023, i relativi esiti e la graduatoria;
- ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: (a) il bando del corso-concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 315 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, nei ruoli dell’Amministrazione della difesa, da impiegare presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto, pubblicato sul portale “ InPA ” il 23 novembre 2022, e in particolare l’articolo 6, in parte qua e ove eventualmente interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; (b) i verbali di correzione delle prove degli odierni ricorrenti; (c) i verbali e ogni altro atto istruttorio sotteso alla formazione della tabella contenente la soglia minima di accesso alle prove scritte resa pubblica in data 22 maggio 2023 sul sito di Formez PA;
nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a sostenere in forma suppletiva la prova scritta del concorso e, in subordine, a ripetere la prova preselettiva secondo criteri certi e univoci preventivamente fissati;
nonché per la declaratoria di illegittimità del modus operandi dell’Amministrazione nella fissazione di una soglia minima di accesso alle prove scritte introdotta ex post ;
in estremo subordine, per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a ripetere la prova preselettiva previa fissazione di soglie minime di punteggio certe e univoche;
con la consequenziale condanna delle Amministrazioni a disporre prove scritte di recupero per i ricorrenti e, in estremo subordine, a far ripetere la prova preselettiva previa fissazione di criteri di valutazione certi e univoci;
in ulteriore subordine, per la condanna delle Amministrazioni a risarcire i danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e di Formez PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Visto l’articolo 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;
Considerato che:
- i ricorrenti hanno partecipato al corso-concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 315 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, in diversi profili, nei ruoli dell’Amministrazione della difesa, da impiegare presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto;
- in particolare: (i) i ricorrenti -OMISSIS-hanno concorso per il profilo di assistente tecnico per l’informatica; (ii) i ricorrenti -OMISSIS- hanno concorso per il profilo di assistente tecnico chimico-fisico; (iii) i ricorrenti -OMISSIS- hanno concorso per il profilo di assistente tecnico per la cartografia e la grafica;
- tutti i ricorrenti sono stati esclusi dal concorso per non aver superato la prova preselettiva, da essi sostenuta tra il 17 e il 18 maggio 2023;
- con ricorso notificato il 20 giugno 2022 e depositato il successivo 22 giugno, gli stessi hanno impugnato principalmente – insieme agli altri atti indicati in epigrafe – gli esiti delle rispettive prove preselettive, consultabili sull’area personale di ogni candidato, e l’avviso pubblicato sul sito di Formez PA in data 22 maggio 2023, recante la tabella contenente, per ciascuno degli otto profili concorsuali previsti dal bando del corso-concorso, la soglia minima da conseguire nella prova preselettiva ai fini dell’accesso alla prova scritta;
- i ricorrenti hanno evidenziato che, secondo quanto previsto dal bando, in esito alla prova preselettiva deve essere ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso; a fronte di tale previsione, con il predetto avviso del 22 maggio 2023 sarebbe stato introdotto ex post un criterio selettivo aggiuntivo, non stabilito dalla lex specialis della procedura, consistente nella fissazione di un punteggio minimo di accesso alla prova scritta; questo criterio, oltre a non trovare copertura nel bando di concorso, sarebbe stato reso noto soltanto dopo lo svolgimento della prova preselettiva, impedendo così ai candidati di modulare la propria strategia concorsuale sulla base di tale dato; per di più, la soglia minima di accesso alla prova scritta risulterebbe ingiustificatamente diversificata per i diversi profili, con conseguente introduzione di una irragionevole disparità di trattamento tra i candidati;
- con decreto presidenziale n.-OMISSIS- del 23 giugno 2023 è stata rigettata l’istanza di misure cautelari interinali presentata dai ricorrenti;
- l’Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero della difesa e per Formez PA, ha depositato una memoria, corredata di documenti;
- in particolare, la difesa erariale ha preliminarmente eccepito: (i) il difetto di legittimazione passiva della Commissione interministeriale RIPAM; (ii) l’incompetenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce; (iii) l’inammissibilità del ricorso proposto in forma collettiva; (iv) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in considerazione della mancanza della c.d. prova di resistenza;
- è stata, inoltre, dedotta l’infondatezza nel merito del gravame;
- i ricorrenti hanno replicato alle difese avversarie con una propria memoria;
- alla camera di consiglio del 19 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che non possa trovare accoglimento l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, atteso che: (i) l’articolo 13, comma 1, cod. proc. amm. stabilisce che “ Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede ” (c.d. criterio della sede) e che “ Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ” (c.d. criterio dell’efficacia spaziale); (ii) al riguardo, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che “ i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale ” sono costruiti “ secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione ”, nel senso che “ il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico ” (Ad. plen., ord. 31 luglio 2014, n. 17); (iii) nel caso oggetto del presente giudizio, gli effetti degli atti impugnati attengono a una procedura selettiva nazionale, aperta a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti; tali effetti non sono, pertanto, circoscritti a un’area geografica delimitata, atteso che gli atti dell’ iter concorsuale sono rivolti nei confronti dei candidati, ovunque residenti; (iv) a diverse conclusioni non può pervenirsi sulla base della disposizione del bando secondo la quale i vincitori del concorso saranno impiegati presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto, trattandosi di una previsione attinente unicamente alla sede di servizio alla quale sarà destinato il personale reclutato e che non incide sul carattere nazionale della selezione; (v) deve, pertanto, farsi applicazione del criterio della sede dell’autorità che ha emanato gli atti impugnati e, pertanto, il ricorso deve ritenersi correttamente radicato presso questo Tribunale;
Ritenuto di dover accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Commissione interministeriale RIPAM, in quanto – premesso che si tratta di questione rilevabile anche d’ufficio (Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3889) e indipendentemente dal tema dell’autonoma soggettività giuridica del predetto Organo – la Commissione non risulta autrice di alcuno degli atti impugnati nel presente giudizio;
Ritenuto di potersi esimere dallo scrutinare le eccezioni di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso è manifestamente infondato nel merito, atteso che:
- il concorso è volto al reclutamento di personale da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, in diversi profili, e in particolare: n. 7 unità nel profilo di assistente tecnico per l’informatica; n. 64 unità nel profilo di assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici; n. 4 unità nel profilo di assistente tecnico per la cartografia e la grafica; n. 13 unità nel profilo di assistente tecnico chimico-fisico; n. 15 unità nel profilo di assistente nautico; n. 48 unità nel profilo di assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni; n. 74 unità nel profilo di assistente tecnico per le lavorazioni; n. 90 unità nel profilo di assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi;
- l’articolo 6 del bando di concorso dispone, per quanto qui rileva, che “ L’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove selettive da una prova preselettiva, comune ai profili professionali messi a concorso, qualora le domande di partecipazione siano superiori a venti volte il numero dei posti messi a concorso ” (comma 1) e che “ In caso di svolgimento della prova preselettiva, sarà ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari dieci volte i posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria ” (comma 12);
- riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti, l’Amministrazione ha disposto che si tenesse la prova preselettiva;
- dopo lo svolgimento della prova, è stato pubblicato un avviso del seguente tenore: “ In esito allo svolgimento della prova preselettiva di cui al Corso-concorso pubblico per il reclutamento di complessive 315 unità di personale non dirigenziale da impiegare presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto si pubblica in allegato la tabella contenete la soglia minima di accesso alle prove scritte (...) per gli 8 profili concorsuali previsti dal bando di concorso. Ai sensi di quanto previsto dal bando, accedono alla prova scritta un numero di candidati pari a 10 volte il numero di posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria. Tutti i candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva possono accedere alla piattaforma Concorsi Smart (...) utilizzando le credenziali SPID, per visionare il proprio elaborato e prendere visione del proprio punteggio ”; in allegato all’avviso è stata pubblicata una tabella recante, per ciascun profilo, il “ punteggio soglia minima di accesso alla prova scritta ”;
- dalla mera lettura dell’avviso emerge con ogni evidenza come non sia stato affatto introdotto un ulteriore criterio selettivo, rispetto a quanto previsto dal bando, ma sia stato soltanto comunicato ai candidati, sulla base dell’esito della prova preselettiva, il risultato minimo utile per l’accesso alla prova scritta, consistente semplicemente nel punteggio conseguito dall’ultimo candidato ammesso a tale prova per ciascun profilo, in applicazione del criterio stabilito dalla lex specialis del concorso ed espressamente richiamato nell’avviso, ossia individuando, in ordine di graduatoria, un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti a concorso, oltre eventuali ex aequo ;
- in altri termini, l’avviso è volto chiaramente e unicamente a consentire a ciascun candidato di accertare, dopo aver preso visione del proprio punteggio, se il risultato ottenuto nella prova preselettiva comporta la collocazione nel contingente, stabilito dal bando, pari a dieci volte il numero di posti a concorso, senza introduzione di alcun criterio selettivo aggiuntivo;
- secondo quanto evidenziato dall’Avvocatura dello Stato nella propria memoria, l’Amministrazione ha scelto di comunicare i risultati della prova preselettiva con questa modalità per esigenze di tutela della riservatezza dei candidati e, in particolare, al fine di evitare la divulgazione dei dati personali dei partecipanti che sarebbe derivata dalla pubblicazione della graduatoria della prova;
- quanto sin qui esposto è comprovato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio dalla difesa erariale, atteso che da tale documentazione emerge che – come del resto evincibile dalla piana lettura dell’avviso – il punteggio minimo indicato è semplicemente il risultato conseguito dall’ultimo candidato ammesso alla prova scritta per ciascun profilo, sulla base del criterio stabilito dal bando;
- la circostanza che il punteggio soglia indicato non sia uguale per tutti i profili dipende non già da una scelta arbitraria dell’Amministrazione, bensì dalla circostanza che, per ogni profilo, è stato messo a concorso un numero di posti diverso e che i concorrenti rientranti nel contingente pari a dieci volte tale numero hanno conseguito punteggi differenti rispetto ai partecipanti che hanno concorso per gli altri profili;
Ritenuto, alla luce di quanto sin qui esposto, che la domanda di annullamento proposta dai ricorrenti debba essere respinta;
Ritenuto che, di conseguenza, non possano trovare accoglimento neppure le domande volte a ottenere la riammissione al concorso dei ricorrenti o, in subordine, la ripetizione della prova preselettiva oppure, in ulteriore subordine, il risarcimento del danno per equivalente;
Ritenuto che le spese del giudizio debbano essere poste a carico dei ricorrenti e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dispone l’estromissione dal giudizio della Commissione RIPAM;
- respinge il ricorso in tutte le domande proposte.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di euro 1.035,00 (milletrentacinque/00), oltre accessori di legge, nei confronti del Ministero della difesa ed euro 1.035,00 (milletrentacinque/00), oltre accessori di legge, nei confronti di Formez PA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dei ricorrenti e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.