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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/12/2024, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 505/2024 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 505 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Rotolo, del Foro CodiceFiscale_1 di Palmi), e (C.F.: – rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Pietro Barrese, del Foro di Palmi).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, il reclamante chiede la riforma del provvedimento del Tribunale di Palmi, pubblicato il 30 settembre 2024 nell'ambito del procedimento numero 258/2024 Reg. Gen.
1 2.1. Il reclamante, più specificamente, censura il provvedimento oggetto di reclamo, nella parte in cui il giudice di prima cura I) ha statuito anche il ordine al mantenimento, alla collocazione e all'affido del minore , sebbene le parti non avessero richiesto Persona_1 alcuna pronuncia in tal senso (essendo pendente l'azione di disconoscimento di paternità nei confronti del minore in questione), II) ha disposto – per la figlia minore della coppia, Per_2
– la collocazione prevalente presso la madre, senza considerare come
[...] Parte_2
– nell'ambito di altro procedimento – sia stata tratteggiata dal PM come un soggetto
“estremamente problematico e, soprattutto, inattendibile”, oltre a essere persona
(asseritamente) abituata a vivere – nella prospettazione del reclamante – molte relazioni extraconiugali.
3. La reclamata respinge diffusamente le doglianze avversarie, instando per il rigetto del reclamo.
4. All'esito della camera di consiglio del 29 novembre 2024, previa remissione della vertenza in decisione (alla luce delle motivazioni puntualizzate nell'ordinanza separata, emessa in pari data), il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Il reclamo è infondato.
6. Con riferimento al motivo di doglianza inerente all'asserito vizio di ultrapetizione, in cui – ad avviso dell'esponente – il Giudice di prima cura sarebbe incorso nel provvedere
(sull'affidamento) anche in ordine al minore , come chiarito – fra le Persona_3 altre – da Cass., Sez. I Civ., sent. n. 270/2004, «Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti»; non si comprende, peraltro, come l'Autorità giudiziaria avrebbe potuto statuire
(selettivamente) su alcuni soltanto dei figli e non su tutti i minori appartenenti al nucleo familiare: quanto sopra, indipendentemente dalla sorte del separato e autonomo giudizio di disconoscimento, non essendo – allo stato – minimamente elisi i legami giuridicamente rilevanti fra il reclamante e . Persona_1
7. Avuto riguardo, infine, al secondo e ultimo motivo di reclamo, le deduzioni dell'istante – quanto all'inadeguatezza della madre all'assolvimento dei propri obblighi di cura nei confronti di – appaiono generiche ed esplorative: nulla di effettivo e puntuale viene detto, Persona_2
infatti, in relazione all'ipotizzata incapacità genitoriale della donna, mentre le sue eventuali inadempienze agli obblighi (coniugali) nei confronti di non autorizzano a Parte_1
desumere l'inettitudine della madre ad accudire la figlia e promuoverne la crescita, donde l'impossibilità di valorizzare anche siffatta critica.
2 8. Le spese del presente grado giudizio sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), attingono al parametro delle cause di valore indeterminato e complessità bassa (quali quelle in materia di separazione), risultano commisurate al pregio dell'opera difensiva prestata e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.375,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
9. Alla luce dell'esito del reclamo – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per gli adempimenti di competenza della Cancelleria di questa Sezione.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta il reclamo;
- per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- condanna alla rifusione in favore della controparte della somma complessiva Parte_1
di 4.996,00 euro per il presente grado di giudizio, a titolo di onorari processuali, oltre a eventuali spese documentate, spese generali forfettarie, IVA e C.P.A., come per legge: il tutto, con distrazione in favore del relativo procuratore, dichiaratosi antistatario.
- dà atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002, per gli adempimenti di competenza della Cancelleria di questa Sezione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
Il relatore
Ilario Nasso La presidente
Patrizia Morabito
3
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 505 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Rotolo, del Foro CodiceFiscale_1 di Palmi), e (C.F.: – rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Pietro Barrese, del Foro di Palmi).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, il reclamante chiede la riforma del provvedimento del Tribunale di Palmi, pubblicato il 30 settembre 2024 nell'ambito del procedimento numero 258/2024 Reg. Gen.
1 2.1. Il reclamante, più specificamente, censura il provvedimento oggetto di reclamo, nella parte in cui il giudice di prima cura I) ha statuito anche il ordine al mantenimento, alla collocazione e all'affido del minore , sebbene le parti non avessero richiesto Persona_1 alcuna pronuncia in tal senso (essendo pendente l'azione di disconoscimento di paternità nei confronti del minore in questione), II) ha disposto – per la figlia minore della coppia, Per_2
– la collocazione prevalente presso la madre, senza considerare come
[...] Parte_2
– nell'ambito di altro procedimento – sia stata tratteggiata dal PM come un soggetto
“estremamente problematico e, soprattutto, inattendibile”, oltre a essere persona
(asseritamente) abituata a vivere – nella prospettazione del reclamante – molte relazioni extraconiugali.
3. La reclamata respinge diffusamente le doglianze avversarie, instando per il rigetto del reclamo.
4. All'esito della camera di consiglio del 29 novembre 2024, previa remissione della vertenza in decisione (alla luce delle motivazioni puntualizzate nell'ordinanza separata, emessa in pari data), il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Il reclamo è infondato.
6. Con riferimento al motivo di doglianza inerente all'asserito vizio di ultrapetizione, in cui – ad avviso dell'esponente – il Giudice di prima cura sarebbe incorso nel provvedere
(sull'affidamento) anche in ordine al minore , come chiarito – fra le Persona_3 altre – da Cass., Sez. I Civ., sent. n. 270/2004, «Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti»; non si comprende, peraltro, come l'Autorità giudiziaria avrebbe potuto statuire
(selettivamente) su alcuni soltanto dei figli e non su tutti i minori appartenenti al nucleo familiare: quanto sopra, indipendentemente dalla sorte del separato e autonomo giudizio di disconoscimento, non essendo – allo stato – minimamente elisi i legami giuridicamente rilevanti fra il reclamante e . Persona_1
7. Avuto riguardo, infine, al secondo e ultimo motivo di reclamo, le deduzioni dell'istante – quanto all'inadeguatezza della madre all'assolvimento dei propri obblighi di cura nei confronti di – appaiono generiche ed esplorative: nulla di effettivo e puntuale viene detto, Persona_2
infatti, in relazione all'ipotizzata incapacità genitoriale della donna, mentre le sue eventuali inadempienze agli obblighi (coniugali) nei confronti di non autorizzano a Parte_1
desumere l'inettitudine della madre ad accudire la figlia e promuoverne la crescita, donde l'impossibilità di valorizzare anche siffatta critica.
2 8. Le spese del presente grado giudizio sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), attingono al parametro delle cause di valore indeterminato e complessità bassa (quali quelle in materia di separazione), risultano commisurate al pregio dell'opera difensiva prestata e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.375,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
9. Alla luce dell'esito del reclamo – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per gli adempimenti di competenza della Cancelleria di questa Sezione.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta il reclamo;
- per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- condanna alla rifusione in favore della controparte della somma complessiva Parte_1
di 4.996,00 euro per il presente grado di giudizio, a titolo di onorari processuali, oltre a eventuali spese documentate, spese generali forfettarie, IVA e C.P.A., come per legge: il tutto, con distrazione in favore del relativo procuratore, dichiaratosi antistatario.
- dà atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002, per gli adempimenti di competenza della Cancelleria di questa Sezione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
Il relatore
Ilario Nasso La presidente
Patrizia Morabito
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