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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/12/2024, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 2102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. IN Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2102/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CAPODIECI CLAUDIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
CAPODIECI CLAUDIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] che l'Ill.mo Presidente del Tribunale Voglia fissare udienza di comparizione affinché, sentite le parti, Voglia stabilire, nel primario interesse della minore, le condizioni di affidamento e mantenimento riguardanti la figlia IN come di seguito formulate: 1) la figlia minore IN è affidata in via esclusiva alla madre presso l'abitazione in Basaluzzo (AL), via Santamaria, 20 ove continuerà a vivere ed a mantenere la residenza;
tale scelta è dettata dalla lontananza del padre che vive e lavora all'estero e dall'esigenza della mamma di IN di poter prendere decisioni unilateralmente stante l'assenza del padre per lunghi periodi;
2) Il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e con gli impegni scolastici e sportivi di
IN, sempre garantendo stabilità e costanza nelle frequentazioni;
3) Anche per le festività ed i compleanni i genitori avranno cura di organizzarsi tra loro cercando di rispettare il regime dell'alternanza e così anche quanto alle vacanze estive;
4) Quale contributo al mantenimento di
IN il padre verserà alla madre, entro il 5 di ogni mese, € 1350,00, rivalutabili ex lege, e si farà carico del 100% delle spese straordinarie come previste dal protocollo del Tribunale di Alessandria dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. -
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
5) Le spese straordinarie dovranno essere documentate ed i giustificativi riferibili alle singole spese sostenute ed il genitore tenuto dovrà procedere al rimborso contestualmente al saldo della mensilità ordinaria successiva;
6) I genitori quando avranno con sé la minore dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente ed informare l'altro/a di eventuali spostamenti significativi;
7) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto ai fini dell'espatrio a favore del minore”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23 settembre 2024, le parti in epigrafe indicate hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli e rappresentavano di aver avuto una relazione affettiva e di aver stabilito la propria residenza in
Basaluzzo (AL), via Santamaria n. 20. Dall'unione nasceva la figlia IN in Novi Ligure, il 14 novembre 2018.
Le parti esponevano che da tempo avevano posto fine alla loro relazione ed alla convivenza, stanti le incomprensioni sorte tra loro;
il sig. si trasferiva negli Emirati Arabi, dove ormai vive CP_1
e lavora da tempo;
Le parti, di comune accordo, avevano stabilito che la figlia sarebbe rimasta a vivere con la madre nella casa di Basaluzzo, condotta in locazione con contratto intestato al sig. pertanto, CP_1
pervenivano alla decisione di formalizzare quanto tra loro accordato per l'affidamento, la collocazione e la gestione della figlia IN.
Le condizioni congiunte devono essere omologate, non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia minore IN, considerato che non viene previsto un affido c.d. super esclusivo e la distanza anche geografica del padre, con cui comunque viene mantenuto il rapporto.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
Considerato che il padre (CF ) nato a Genova, il [...] in [...] C.F._2
sede di udienza del 13 novembre 2024 dichiarava di aver omesso la dichiarazione dei redditi “il padre dichiara di prendere circa euro 3000 all'anno. Non ho richiesto documentazione rispetto ai miei redditi. Ho un contratto dove mi mettono 12.000 dirham e sono registrato come messenger. Sto a dubai in italia non sono iscritto all'aire, i redditi li devo dichiarare in Italia. Devo ancora dichiarare i redditi e fare un conguaglio. Ci devo ancora pagare l'irpef. Tiro la cinghia, sono a dubai per mantenere mia figlia.” deve procedersi a segnalazione alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 36
DPR 600/1973.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi: affida la figlia minore IN in via esclusiva alla madre, presso l'abitazione in Basaluzzo (AL), via
Santamaria n. 20, ove continuerà a vivere ed a mantenere la residenza;
dispone che il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e con gli impegni scolastici e sportivi di IN, sempre garantendo stabilità e costanza nelle frequentazioni;
dispone che, anche per le festività ed i compleanni, i genitori avranno cura di organizzarsi tra loro cercando di rispettare il regime dell'alternanza e così anche quanto alle vacanze estive;
dispone che il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento di IN, entro il 5 di ogni mese, € 1.350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, e si farà carico del
100% delle spese straordinarie come previste dal protocollo del Tribunale di Alessandria;
prende atto che le spese straordinarie dovranno essere documentate ed i giustificativi riferibili alle singole spese sostenute ed il genitore tenuto dovrà procedere al rimborso contestualmente al saldo della mensilità ordinaria successiva;
prende atto che i genitori, quando avranno con sé la minore, dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente ed informare l'altro/a di eventuali spostamenti significativi;
prende atto che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto ai fini dell'espatrio a favore della minore.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di segnalazione alla Guardia di Finanza Alessandria ai sensi dell'art. 36 DPR 600/1973 di (CF ) rispetto quanto CP_1 C.F._2
sopra specificato.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa IN Bianchi Dott.ssa Giuseppe Bersani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. IN Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2102/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CAPODIECI CLAUDIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
CAPODIECI CLAUDIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] che l'Ill.mo Presidente del Tribunale Voglia fissare udienza di comparizione affinché, sentite le parti, Voglia stabilire, nel primario interesse della minore, le condizioni di affidamento e mantenimento riguardanti la figlia IN come di seguito formulate: 1) la figlia minore IN è affidata in via esclusiva alla madre presso l'abitazione in Basaluzzo (AL), via Santamaria, 20 ove continuerà a vivere ed a mantenere la residenza;
tale scelta è dettata dalla lontananza del padre che vive e lavora all'estero e dall'esigenza della mamma di IN di poter prendere decisioni unilateralmente stante l'assenza del padre per lunghi periodi;
2) Il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e con gli impegni scolastici e sportivi di
IN, sempre garantendo stabilità e costanza nelle frequentazioni;
3) Anche per le festività ed i compleanni i genitori avranno cura di organizzarsi tra loro cercando di rispettare il regime dell'alternanza e così anche quanto alle vacanze estive;
4) Quale contributo al mantenimento di
IN il padre verserà alla madre, entro il 5 di ogni mese, € 1350,00, rivalutabili ex lege, e si farà carico del 100% delle spese straordinarie come previste dal protocollo del Tribunale di Alessandria dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. -
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
5) Le spese straordinarie dovranno essere documentate ed i giustificativi riferibili alle singole spese sostenute ed il genitore tenuto dovrà procedere al rimborso contestualmente al saldo della mensilità ordinaria successiva;
6) I genitori quando avranno con sé la minore dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente ed informare l'altro/a di eventuali spostamenti significativi;
7) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto ai fini dell'espatrio a favore del minore”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23 settembre 2024, le parti in epigrafe indicate hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli e rappresentavano di aver avuto una relazione affettiva e di aver stabilito la propria residenza in
Basaluzzo (AL), via Santamaria n. 20. Dall'unione nasceva la figlia IN in Novi Ligure, il 14 novembre 2018.
Le parti esponevano che da tempo avevano posto fine alla loro relazione ed alla convivenza, stanti le incomprensioni sorte tra loro;
il sig. si trasferiva negli Emirati Arabi, dove ormai vive CP_1
e lavora da tempo;
Le parti, di comune accordo, avevano stabilito che la figlia sarebbe rimasta a vivere con la madre nella casa di Basaluzzo, condotta in locazione con contratto intestato al sig. pertanto, CP_1
pervenivano alla decisione di formalizzare quanto tra loro accordato per l'affidamento, la collocazione e la gestione della figlia IN.
Le condizioni congiunte devono essere omologate, non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia minore IN, considerato che non viene previsto un affido c.d. super esclusivo e la distanza anche geografica del padre, con cui comunque viene mantenuto il rapporto.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
Considerato che il padre (CF ) nato a Genova, il [...] in [...] C.F._2
sede di udienza del 13 novembre 2024 dichiarava di aver omesso la dichiarazione dei redditi “il padre dichiara di prendere circa euro 3000 all'anno. Non ho richiesto documentazione rispetto ai miei redditi. Ho un contratto dove mi mettono 12.000 dirham e sono registrato come messenger. Sto a dubai in italia non sono iscritto all'aire, i redditi li devo dichiarare in Italia. Devo ancora dichiarare i redditi e fare un conguaglio. Ci devo ancora pagare l'irpef. Tiro la cinghia, sono a dubai per mantenere mia figlia.” deve procedersi a segnalazione alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 36
DPR 600/1973.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi: affida la figlia minore IN in via esclusiva alla madre, presso l'abitazione in Basaluzzo (AL), via
Santamaria n. 20, ove continuerà a vivere ed a mantenere la residenza;
dispone che il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e con gli impegni scolastici e sportivi di IN, sempre garantendo stabilità e costanza nelle frequentazioni;
dispone che, anche per le festività ed i compleanni, i genitori avranno cura di organizzarsi tra loro cercando di rispettare il regime dell'alternanza e così anche quanto alle vacanze estive;
dispone che il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento di IN, entro il 5 di ogni mese, € 1.350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, e si farà carico del
100% delle spese straordinarie come previste dal protocollo del Tribunale di Alessandria;
prende atto che le spese straordinarie dovranno essere documentate ed i giustificativi riferibili alle singole spese sostenute ed il genitore tenuto dovrà procedere al rimborso contestualmente al saldo della mensilità ordinaria successiva;
prende atto che i genitori, quando avranno con sé la minore, dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente ed informare l'altro/a di eventuali spostamenti significativi;
prende atto che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto ai fini dell'espatrio a favore della minore.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di segnalazione alla Guardia di Finanza Alessandria ai sensi dell'art. 36 DPR 600/1973 di (CF ) rispetto quanto CP_1 C.F._2
sopra specificato.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa IN Bianchi Dott.ssa Giuseppe Bersani