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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 36797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'esito dello spirare dei termini assegnati - fino al 9.1.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Andrea Migliarini ed elettivamente domiciliato presso lo Studio “MFB
Partners” in Roma, in Viale G. Mazzini n. 114/A
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare
Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato premesso di aver ricevuto Parte_1 in data 11.9.2024 la notifica dell'ordinanza - Ingiunzione n. OI-001650980
(prot. 7002.20/08/2024.0131026) emessa dall di Roma Monteverde CP_1 CP_1
– IC (in relazione ad atto di accertamento n. CP_1
7002.28/02/20190029903 del 28 febbraio 2019) con la quale gli era irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 11.236,00 (oltre ad € 9,05 per spese di notifica) a titolo di omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali nella qualità di Liquidatore volontario del “Consorzio Digilab in Liquidazione”, per l'annualità 2016, in violazione dell'art. 2 comma 1 bis, del D.L. 463/1983, eccepita la mancata notifica dell'atto presupposto e, in ogni caso, la tardività della contestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione, conveniva l' avanti l'intestato Tribunale per iv sentir “…IN VIA CAUTELARE 1. CP_1 sospendere, con provvedimento inaudita altera parte ovvero, in subordine, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001650980
(prot. 7002.20/08/2024.0131026) emessa dall di Roma e notificata al CP_1 CP_1 contribuente in data 11 settembre 2024; NEL MERITO In via principale 2. accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001650980 (prot.
7002.20/08/2024.0131026) emessa dall di Roma e notificata al CP_1 CP_1 contribuente in data 11 settembre 2024, per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 per le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso 3. condannare l alla rifusione di CP_1 anticipazioni e compensi professionali correlati al presente giudizio”.
L costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 9.1.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il ricorso è infondato.
Costituendosi in giudizio l' ha prodotto la notifica dell'atto di accertamento CP_1 protocollo 7002.28/02/2019.0029903, regolarmente perfezionatasi in CP_1 data 7.3.2019 (cfr. docc. 3 e 4 allegati , tanto determinando l'infondatezza CP_1 della relativa eccezione spesa dal ricorrente nell'atto introduttivo.
Né potrebbe in alcun modo dubitarsi della regolarità di detta notifica, perfezionatasi con la consegna al portiere e seguita dalla raccomandata informativa spedita lo stesso giorno (7.3.2019). E invero la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2377 del 27/01/2022, ha affermato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b- bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.
Da ciò deriva che la notifica eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio nelle mani di uno dei soggetti elencati nell'art. 139 cod. proc. civ. può ritenersi perfezionata quando al destinatario viene spedita, a titolo informativo, una raccomandata semplice
3 Parimenti infondata è l'eccezione di tardività della contestazione (“…Estinzione dell'obbligazione di pagamento per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 14 ult. comma L. 689/1981”).
E invero, conformemente a quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione, il termine di cui al richiamato art. 14 non è applicabile al caso di specie, regolato da una disciplina speciale, prevalente su quella generale di cui alla l. 689/81, a sua volta non superata dalla normativa successiva.
In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del
1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del
2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr. Cass. N.
21706/2018 e, conforme, n. 10348 del 17/04/2024).
Da ciò discende che la L. n.689 del 1981 non prevede alcun termine di decadenza per l'amministrazione e che l'ordinanza ingiunzione può essere validamente emessa nel termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cass. Cit. n.
21706/2018).
4 Apprezzata l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente, che nulla ha eccepito nel merito della dovutezza delle somme ingiuntegli, il ricorso, infondato, deve essere respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe;
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, liquidate in complessivi € 2.424,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge, nei confronti dell' CP_1
Roma, 10.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'esito dello spirare dei termini assegnati - fino al 9.1.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Andrea Migliarini ed elettivamente domiciliato presso lo Studio “MFB
Partners” in Roma, in Viale G. Mazzini n. 114/A
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare
Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato premesso di aver ricevuto Parte_1 in data 11.9.2024 la notifica dell'ordinanza - Ingiunzione n. OI-001650980
(prot. 7002.20/08/2024.0131026) emessa dall di Roma Monteverde CP_1 CP_1
– IC (in relazione ad atto di accertamento n. CP_1
7002.28/02/20190029903 del 28 febbraio 2019) con la quale gli era irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 11.236,00 (oltre ad € 9,05 per spese di notifica) a titolo di omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali nella qualità di Liquidatore volontario del “Consorzio Digilab in Liquidazione”, per l'annualità 2016, in violazione dell'art. 2 comma 1 bis, del D.L. 463/1983, eccepita la mancata notifica dell'atto presupposto e, in ogni caso, la tardività della contestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione, conveniva l' avanti l'intestato Tribunale per iv sentir “…IN VIA CAUTELARE 1. CP_1 sospendere, con provvedimento inaudita altera parte ovvero, in subordine, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001650980
(prot. 7002.20/08/2024.0131026) emessa dall di Roma e notificata al CP_1 CP_1 contribuente in data 11 settembre 2024; NEL MERITO In via principale 2. accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001650980 (prot.
7002.20/08/2024.0131026) emessa dall di Roma e notificata al CP_1 CP_1 contribuente in data 11 settembre 2024, per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 per le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso 3. condannare l alla rifusione di CP_1 anticipazioni e compensi professionali correlati al presente giudizio”.
L costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 9.1.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il ricorso è infondato.
Costituendosi in giudizio l' ha prodotto la notifica dell'atto di accertamento CP_1 protocollo 7002.28/02/2019.0029903, regolarmente perfezionatasi in CP_1 data 7.3.2019 (cfr. docc. 3 e 4 allegati , tanto determinando l'infondatezza CP_1 della relativa eccezione spesa dal ricorrente nell'atto introduttivo.
Né potrebbe in alcun modo dubitarsi della regolarità di detta notifica, perfezionatasi con la consegna al portiere e seguita dalla raccomandata informativa spedita lo stesso giorno (7.3.2019). E invero la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2377 del 27/01/2022, ha affermato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b- bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.
Da ciò deriva che la notifica eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio nelle mani di uno dei soggetti elencati nell'art. 139 cod. proc. civ. può ritenersi perfezionata quando al destinatario viene spedita, a titolo informativo, una raccomandata semplice
3 Parimenti infondata è l'eccezione di tardività della contestazione (“…Estinzione dell'obbligazione di pagamento per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 14 ult. comma L. 689/1981”).
E invero, conformemente a quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione, il termine di cui al richiamato art. 14 non è applicabile al caso di specie, regolato da una disciplina speciale, prevalente su quella generale di cui alla l. 689/81, a sua volta non superata dalla normativa successiva.
In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del
1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del
2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr. Cass. N.
21706/2018 e, conforme, n. 10348 del 17/04/2024).
Da ciò discende che la L. n.689 del 1981 non prevede alcun termine di decadenza per l'amministrazione e che l'ordinanza ingiunzione può essere validamente emessa nel termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cass. Cit. n.
21706/2018).
4 Apprezzata l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente, che nulla ha eccepito nel merito della dovutezza delle somme ingiuntegli, il ricorso, infondato, deve essere respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe;
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, liquidate in complessivi € 2.424,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge, nei confronti dell' CP_1
Roma, 10.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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