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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11924 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19953/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 19953 /2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.03.1972, con il patrocinio dell'avv. Mariafelicita Dolci, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.08.1970, con il patrocinio dell'avv. Laura Vellone, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in Roma Controparte_1 in data 09.06.2006, precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
26.05.2007) e (Roma, 02.08.2012), e che nel tempo la relazione era Per_2 andata deteriorandosi, a causa delle divergenze caratteriali e delle incomprensioni personali della coppia, tanto da rendere la convivenza intollerabile. Chiedeva, pertanto, previa pronuncia della separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, da collocare presso la madre, assegnando alla medesima la casa familiare, nonché ordinarsi al resistente di corrispondere in favore della medesima ricorrente una somma per il suo mantenimento pari ad Euro
1500,00, oltre che una somma per il mantenimento dei due figli pari ad Euro
5000,00 in conformità alle condizioni come riportate nel ricorso introduttivo.
, nel costituirsi in giudizio, dichiarava che, nelle more, le Controparte_1 parti avevano raggiunto un accordo. All'udienza del 17.07.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, le quali chiedevano omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “2. ACCORDI SULLA PROLE. a) Affido e tempi di permanenza. Affido condiviso dei figli minori con responsabilità genitoriale affidata ad entrambi;
le parti prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse dei figli, relative all'istruzione, educazione e salute. Ciascun genitore, in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione, provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé, con obbligo per entrambi di verificare il regolare svolgimento dei compiti scolastici e coadiuvarli qualora fosse necessario, nonché di assisterli ed accompagnarli in tutte le attività scolastiche, sportive ed extrascolastiche. e Persona_3 CP_2 avranno il collocamento prevalente presso la casa familiare di via Lea
[...]
Padovani n. 85, con la madre, con distribuzione dei tempi di visita-frequentazione padre - figli secondo il seguente schema: Il padre terrà, durante la settimana, il figlio due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il Per_2 venerdì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 e si occuperà quindi di Per_ accompagnarlo allo sport in quei giorni;
è quasi maggiorenne, pertanto i genitori concordano fin d'ora che sceglierà lei stessa quali giorni andare a studiare e/o cenare dal papà. Inoltre, il Sig. terrà i figli due fine settimana al mese CP_1 che alternerà con la Sig.ra per sempre dall'uscita dalla Parte_1 Per_2 scuola dal venerdì al mattino del lunedì. Il padre terrà con sé i minori durante le vacanze di Natale, alternando annualmente con la madre i giorni dal 24 dicembre alla mattina del 1° gennaio o dalla mattina del 1° gennaio al 6 gennaio. Il padre Per_ trascorrerà con i figli - sempre tenuto conto della maggior età di - 3 settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno. Inoltre, le parti potranno godere di ulteriori periodi di vacanza durante l'anno, sempre da concordare tra loro, salvo poi recuperare l'altra figura genitoriale il tempo di visita-frequentazione con la prole inerente il tempo perso e non goduto. Il Sig. terrà con sé i minori CP_1 durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno, con la madre, tale periodo di vacanze. Il padre terrà con sé la prole per le altre festività, quali 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, alternando di anno in anno tali date con la madre. Le parti alterneranno, altresì, il giorno del compleanno di ciascun figlio;
del pari e per lo stesso criterio i ragazzi trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e quello della Festa della Mamma;
e con il padre il giorno del suo compleanno e quello della Festa delPapà._ Detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze dei minori lo consentiranno e previo accordo tra gli stessi;
b) Mantenimento figli Il
Sig. corrisponderà un assegno di € 2.000,00 per ciascun figlio ogni mese, CP_1
a titolo di mantenimento, e quindi complessivamente € 4.000,00 da versare ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1 oltre rivalutazione ISTAT annuale. L. Sig. si onera del 100% delle spese CP_1 straordinarie come previste dal Protocollo in materia adottato dal Tribunale di
Roma, stante l'inattività lavorativa della Sig.ra c) Assegno unico e Parte_1 detrazioni fiscali. In ragione di quanto sopra il Sig. si impegna a far CP_1 percepire alla sig.ra per l'intero l'assegno unico. Per quel che riguarda Parte_1 invece le detrazioni mediche sostenute per la prole, queste dovranno seguire la disciplina in vigore, ossia: detrazioni familiari a carico per legge affinché le parti possano usufruire dei benefici. d) Le parti danno il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto e quello dei figli minori. 3.
MANTENIMENTO MOGLIE E ALTRI ACCORDI PATRIMONIALI. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra in quanto priva di attività Controparte_1 Parte_1 lavorativa dall'anno 2022, un assegno di € 1.400,00 ogni mese;
b) il Sig. CP_1 trasferirà la sua quota di proprietà dell'immobile di Via Lea Padovani n.
[...]
85 alla figlia non appena la stessa avrà compiuto 18 anni, ovvero Persona_3 alla fine di maggio 2025; in tal modo egli intende garantire un equo trattamento per i due figli, atteso che il figlio è già intestatario di un Controparte_2 immobile sito in Roma Via Monte Cervialto n. 56 ove attualmente vivono i nonni paterni e attesa la sostanziale equivalenza dei due valori immobiliari. c) L'usufrutto della casa familiare di Via Lea Padovani resterà alla Sig.ra la quale ha Parte_1 la proprietà del 40% e ivi vivrà con i figli.
4. COMPENSAZIONE SPESE LITE.
L'accordo include l'integrale compensazione delle spese legali stante la definizione dell'accordo”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Spese di lite compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
19953/2025:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 09.06.2006;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 01009, parte 2, serie A01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 19953 /2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.03.1972, con il patrocinio dell'avv. Mariafelicita Dolci, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.08.1970, con il patrocinio dell'avv. Laura Vellone, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in Roma Controparte_1 in data 09.06.2006, precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
26.05.2007) e (Roma, 02.08.2012), e che nel tempo la relazione era Per_2 andata deteriorandosi, a causa delle divergenze caratteriali e delle incomprensioni personali della coppia, tanto da rendere la convivenza intollerabile. Chiedeva, pertanto, previa pronuncia della separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, da collocare presso la madre, assegnando alla medesima la casa familiare, nonché ordinarsi al resistente di corrispondere in favore della medesima ricorrente una somma per il suo mantenimento pari ad Euro
1500,00, oltre che una somma per il mantenimento dei due figli pari ad Euro
5000,00 in conformità alle condizioni come riportate nel ricorso introduttivo.
, nel costituirsi in giudizio, dichiarava che, nelle more, le Controparte_1 parti avevano raggiunto un accordo. All'udienza del 17.07.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, le quali chiedevano omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “2. ACCORDI SULLA PROLE. a) Affido e tempi di permanenza. Affido condiviso dei figli minori con responsabilità genitoriale affidata ad entrambi;
le parti prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse dei figli, relative all'istruzione, educazione e salute. Ciascun genitore, in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione, provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé, con obbligo per entrambi di verificare il regolare svolgimento dei compiti scolastici e coadiuvarli qualora fosse necessario, nonché di assisterli ed accompagnarli in tutte le attività scolastiche, sportive ed extrascolastiche. e Persona_3 CP_2 avranno il collocamento prevalente presso la casa familiare di via Lea
[...]
Padovani n. 85, con la madre, con distribuzione dei tempi di visita-frequentazione padre - figli secondo il seguente schema: Il padre terrà, durante la settimana, il figlio due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il Per_2 venerdì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 e si occuperà quindi di Per_ accompagnarlo allo sport in quei giorni;
è quasi maggiorenne, pertanto i genitori concordano fin d'ora che sceglierà lei stessa quali giorni andare a studiare e/o cenare dal papà. Inoltre, il Sig. terrà i figli due fine settimana al mese CP_1 che alternerà con la Sig.ra per sempre dall'uscita dalla Parte_1 Per_2 scuola dal venerdì al mattino del lunedì. Il padre terrà con sé i minori durante le vacanze di Natale, alternando annualmente con la madre i giorni dal 24 dicembre alla mattina del 1° gennaio o dalla mattina del 1° gennaio al 6 gennaio. Il padre Per_ trascorrerà con i figli - sempre tenuto conto della maggior età di - 3 settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno. Inoltre, le parti potranno godere di ulteriori periodi di vacanza durante l'anno, sempre da concordare tra loro, salvo poi recuperare l'altra figura genitoriale il tempo di visita-frequentazione con la prole inerente il tempo perso e non goduto. Il Sig. terrà con sé i minori CP_1 durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno, con la madre, tale periodo di vacanze. Il padre terrà con sé la prole per le altre festività, quali 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, alternando di anno in anno tali date con la madre. Le parti alterneranno, altresì, il giorno del compleanno di ciascun figlio;
del pari e per lo stesso criterio i ragazzi trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e quello della Festa della Mamma;
e con il padre il giorno del suo compleanno e quello della Festa delPapà._ Detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze dei minori lo consentiranno e previo accordo tra gli stessi;
b) Mantenimento figli Il
Sig. corrisponderà un assegno di € 2.000,00 per ciascun figlio ogni mese, CP_1
a titolo di mantenimento, e quindi complessivamente € 4.000,00 da versare ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1 oltre rivalutazione ISTAT annuale. L. Sig. si onera del 100% delle spese CP_1 straordinarie come previste dal Protocollo in materia adottato dal Tribunale di
Roma, stante l'inattività lavorativa della Sig.ra c) Assegno unico e Parte_1 detrazioni fiscali. In ragione di quanto sopra il Sig. si impegna a far CP_1 percepire alla sig.ra per l'intero l'assegno unico. Per quel che riguarda Parte_1 invece le detrazioni mediche sostenute per la prole, queste dovranno seguire la disciplina in vigore, ossia: detrazioni familiari a carico per legge affinché le parti possano usufruire dei benefici. d) Le parti danno il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto e quello dei figli minori. 3.
MANTENIMENTO MOGLIE E ALTRI ACCORDI PATRIMONIALI. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra in quanto priva di attività Controparte_1 Parte_1 lavorativa dall'anno 2022, un assegno di € 1.400,00 ogni mese;
b) il Sig. CP_1 trasferirà la sua quota di proprietà dell'immobile di Via Lea Padovani n.
[...]
85 alla figlia non appena la stessa avrà compiuto 18 anni, ovvero Persona_3 alla fine di maggio 2025; in tal modo egli intende garantire un equo trattamento per i due figli, atteso che il figlio è già intestatario di un Controparte_2 immobile sito in Roma Via Monte Cervialto n. 56 ove attualmente vivono i nonni paterni e attesa la sostanziale equivalenza dei due valori immobiliari. c) L'usufrutto della casa familiare di Via Lea Padovani resterà alla Sig.ra la quale ha Parte_1 la proprietà del 40% e ivi vivrà con i figli.
4. COMPENSAZIONE SPESE LITE.
L'accordo include l'integrale compensazione delle spese legali stante la definizione dell'accordo”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Spese di lite compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
19953/2025:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 09.06.2006;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 01009, parte 2, serie A01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi