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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.24/2020 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.568/2019 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
1.11.2019 e depositata il 4.11.2019, avente ad oggetto risoluzione contratti e risarcimento
vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Marco Fancelli per procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via Ennio Quirino Visconti 103 - appellante -
contro
c.f. , in persona del legale rappresentante, e Controparte_1 P.IVA_2 P_
, nato a [...] il [...] c.f. quale titolare della ditta
[...] C.F._1
individuale , difesi dall'avv. Salvatore Virciglio, con domicilio Controparte_3
eletto in Caltanissetta viale Sicilia 176 presso lo studio dell'avv. Michele Lupo - appellati –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.6.2024 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti costituite hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a comparire avanti il Tribunale di Caltanissetta notificato il
16.11.2016, conveniva , quale titolare della ditta Parte_1 Controparte_2
individuale nonché la società in persona del legale CP_3 Controparte_1
rappresentante, per ivi sentire accertare l'inadempimento delle obbligazioni da loro partitamente assunte, per l'effetto dichiarandosi la risoluzione dei relativi contratti e conseguente condanna di alla restituzione della somma di € 1.000/00 e Controparte_2
di della somma di € 700/00, oltre interessi. Parte_2
Chiedeva, altresì, “condannare i convenuti, in solido o meno tra di loro, al risarcimento dei
danni patrimoniali e non, in favore della attrice, da quantificare nella misura di euro
5.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare di
giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, in ogni caso con la rivalutazione e gli
interessi. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Esponeva che, occupandosi della progettazione ed esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, “nel periodo di maggio del 2015, la conferiva incarico Parte_1
a , titolare della omonima ditta individuale “ , per l'espletamento Controparte_2 CP_3
di servizi di telemarketing finalizzati alla individuazione, tramite call center, di 500 persone
che, essendo residenti e/o proprietarie di abitazioni con giardino e/o seminterrati ubicate in
Roma nella zona Acilia - Casal Palocco - Infernetto, potessero essere interessate ad
interventi di bonifica e recupero delle acque piovane, in conseguenza delle alluvioni che
avevano colpito quei quartieri di Roma nei primi mesi dell'anno … Per il predetto incarico,
il 26.5.2016 la corrispondeva a l'importo di euro 1.000,00 più iva. Parte_1 CP_3
Le parti, inoltre, prevedevano che, una volta elaborato l'elenco di 500 contatti
corrispondenti al profilo richiesto dalla la nel mese di settembre Parte_1 CP_3
2 2015, avrebbe dovuto ricontattare i nominativi selezionati, al fine di individuare tra di essi
50 persone concretamente interessate ad incontrare, presso le proprie abitazioni, il
personale della committente onde valutare l'affidamento di incarichi di bonifica, fissando
anche il relativo appuntamento secondo le disponibilità preventivamente indicate dalla
committente medesima …
Nel mese di ottobre del 2015, l'incarico di ricontattare i 500 nominativi elaborati dalla
allo scopo di concordare 50 appuntamenti, veniva assunto dalla CP_3 CP_1
attraverso la quale il sig. proseguiva, in forma societaria, la
[...] Controparte_2
medesima attività imprenditoriale già in precedenza svolta in forma individuale con la ditta
anche in tal caso la corrispondeva integralmente ed CP_3 Parte_1
anticipatamente l'importo pattuito di euro 700,00 oltre iva.
Sia pur con colpevole ritardo, nel mese di gennaio del 2016 la Data-Time iniziava a
comunicare alla gli appuntamenti fissati con le persone asseritamente Parte_1
contattate; quindi, nel periodo compreso tra gennaio e aprile del 2016, il personale della
nei giorni e negli orari di volta in volta comunicati dalla Data-Time, si recava Parte_1
presso le abitazioni dei nominativi segnalati.
Gli appuntamenti, tuttavia, non avevano mai luogo, in quanto il personale della Pt_1
non veniva nemmeno ricevuto dalle persone indicate che, quando presenti,
[...]
dichiaravano di non essere mai state contattate da chicchessia, di non conoscere
nemmeno la la Data-Time o la di non essere minimamente CP_3 Parte_1
interessate alle prestazioni fornite dall'attrice e di non essere mai state nemmeno
consultate per sondare il loro eventuale interesse al riguardo.
Nella maggior parte dei casi, per giunta, le persone indicate dalla non CP_1
risiedevano nemmeno in abitazioni che, per tipologia, potessero essere interessate ad
3 interventi di recupero delle acque piovane (trattandosi di appartamenti privi di giardino,
ubicati ai piani alti di edifici in condominio), sicchè non avrebbero dovuto neanche essere
inserite tra i 500 nominativi originariamente selezionati dalla talvolta, le CP_3
persone che la dichiarava di aver contattato per concordare l'appuntamento CP_1
con la risultavano addirittura da tempo decedute… Parte_1
In buona sostanza, la aveva compilato una lista del tutto causale di persone CP_3
(forse) residenti nei quartieri romani indicati dalla senza compiere alcuna Parte_1
selezione in base ai criteri richiesti dalla committente (la proprietà di abitazioni con
giardino o seminterrati, che potessero avere bisogno, a seguito delle alluvioni, di interventi
di bonifica e recupero di acque piovane); dal canto suo, la aveva comunicato CP_1
una serie di appuntamenti fittizi con persone in realtà mai contattate.
Dopo che il proprio personale si era inutilmente recato per ben 21 volte agli indirizzi
indicati dalla convenuta, la comunicava l'intenzione di interrompere il Parte_1
rapporto, onde limitare il danno (patrimoniale e d'immagine) conseguente al tempo
inutilmente perso dai propri collaboratori.”
Si costituiva chiedendo il rigetto delle infondate domande rivolte, Controparte_2
assumendo di avere correttamente adempiuto all'obbligazione assunta col contratto stipulato con l'attrice, avendo trasmesso l'elenco pattuito di 500 nominativi.
Con autonoma comparsa si costituiva anche l'altra convenuta Controparte_1
contestando le richieste di che aveva inopinatamente ed Parte_1
anticipatamente risolto il contratto impedendo l'esecuzione della prestazione, precisando che “è comunque pattuito a tutela del cliente-committente, che nell'ipotesi in cui il prospect
(potenziale cliente) sia assente o non accetti l'incontro, quest'ultimo non sarà ritenuto
valido ai fini della contabilizzazione del numero di contatti e, pertanto, sarà nuovamente
4 fissato a cura e carico di un incontro con altro contatto, ai sensi Controparte_1
dell'art.11 delle condizioni generali di contratto”.
Per l'effetto, chiedeva rigettarsi le domande rivolte dall'attrice e, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma di € 1.000/00, in virtù del disposto dell'art.10 delle condizioni di contratto, ai sensi del quale “In caso di recesso anticipato
verrà corrisposta una franchigia di 1.000,00 euro per le spese di avviamento lavori”.
Istruita la causa con la documentazione allegata e l'assunzione delle prove testimoniali,
inquadrato quanto oggetto di giudizio nell'ambito dell'obbligazione di mezzi, con sentenza n.568/2019 il Tribunale di Caltanissetta rigettava le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava l'attrice al pagamento della somma di
€1.000/00 in favore di oltre alla refusione delle spese di giudizio in Controparte_1
favore di entrambe le convenute.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone gravame avanti la Parte_1
Corte d'appello di Caltanissetta avverso la prima statuizione, ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.1218, 1176 E 2697 C.C. IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELLE
OBBLIGAZIONI A CARICO DI E ED ALLA PROVA DEL LORO ESATTO ADEMPIMENTO CP_3 Controparte_1
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nelle c.d. obbligazioni di mezzi il risultato a cui corrisponde l'interesse primario del creditore non è estraneo al contenuto obbligatorio del rapporto, poichè la prestazione richiesta è preordinata alla realizzazione di quell'interesse. La realizzazione dell'interesse finale del creditore non costituisce un risultato obbligatorio per il debitore, che però è tenuto solamente ad adoperarsi diligentemente affinchè quell'interesse possa essere soddisfatto.
L'attrice non si è limitata a contestare la mancanza di un risultato utile, ma anche che le prestazioni richieste alle convenute non sono state eseguite secondo la necessaria diligenza, necessaria per assicurare che l'attività di telemarketing commissionata potesse corrispondere, anche solo potenzialmente, ad un interesse per la Committente.
5 E' pacifico ed incontroverso, infatti, che l'interesse per il quale si era rivolta alla prima ed alla Parte_1 CP_3 Pt_2
poi, era quello di reperire potenziali clienti interessati ad acquistare i propri servizi (bonifica e recupero delle acque
[...]
piovane); in funzione di questo interesse, le prestazioni richieste erano dirette a mettere la Committente in contatto esclusivamente con proprietari di abitazioni con giardino o seminterrati ubicati in Roma, nei quartieri di Acilia, Infernetto e
Casal Palocco. La avrebbe dovuto sottoporre a sondaggio telefonico i residenti nei predetti quartieri romani, con CP_3
l'obbiettivo di selezionare una lista di 500 contatti relativi a persone che, in base alle risposte alle domande concordate con la
Committente, fossero corrispondenti al profilo di interesse.
La avrebbe poi dovuto ricontattare telefonicamente le persone incluse nella predetta lista di 500 nominativi, con CP_1
l'obiettivo di procurare 50 appuntamenti con soggetti che avessero manifestato il loro concreto interesse ad incontrare il personale della , onde valutare l'acquisto dei menzionati servizi offerti. Parte_1
Ciò che l'attrice ha lamentato non è di non essere riuscita a concludere alcun affare per effetto dell'attività di telemarketing –
come erroneamente afferma la sentenza – quanto piuttosto che la e la non avessero svolto CP_3 Parte_2
diligentemente le prestazioni affidate, impedendo e rendendo impossibile il conseguimento di qualunque risultato utile – anche potenziale - per il quale parte attrice si era determinata ad affidare gli incarichi.
Infine, diversamente da quanto opina il Tribunale, è irrilevante quanto previsto all'art.11 delle condizioni generali;
tale clausola,
infatti, non può essere interpretata nel senso che la Committente sia tenuta a continuare a recarsi agli appuntamenti indicati,
impiegando inutilmente i propri dipendenti o collaboratori, pur dopo aver constatato (per ben 21 volte!) che erano fittizi e con prospect non corrispondenti al profilo.
ERRONEO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI PAGAMENTO DELLA PENALE PREVISTA ALL'ART.10
DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il testo dell'art.10 delle condizioni generali del contratto tra e è il seguente: "In caso di recesso Parte_1 CP_1
anticipato verrà corrisposta una franchigia di 1.000,00 euro per le spese di avviamento lavori".
Il Tribunale, accogliendo la domanda riconvenzionale avversaria, ha erroneamente ritenuto che la decisione dell'attrice di interrompere il rapporto con la configurasse un recesso anticipato. Parte_2
6 Il contratto di telemarketing, avendo per oggetto la prestazione di un servizio, rientra nel genus dell'appalto di servizi a cui si applica l'art.1671 c.c., il quale dispone che "Il committente può recedere dal contratto, anche se è iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purchè tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno".
La norma impone al Committente recedente di tenere indenne l'Appaltatore del pregiudizio arrecatogli dall'interruzione anticipata del rapporto, con la corresponsione di una somma pari alla differenza tra le spese sostenute e da sostenere per l'esecuzione del servizio ed il corrispettivo pattuito.
In tal modo il recesso viene reso economicamente indifferente per l'Appaltatore, giacchè l'obbligazione indennitaria fa sì che venga a trovarsi in condizioni economiche perfettamente equivalenti a quelle in cui si sarebbe trovato se il contratto avesse avuto integrale esecuzione.
L'art.10 delle condizioni del contratto con era destinato a dettare una regolamentazione pattizia, in relazione ad una CP_1
ipotesi di recesso astrattamente riconducibile allo schema dell'art.1671 c.c., nell'ipotesi in cui la Committente, dopo aver affidato l'incarico di telemarketing e prima di averne pagato il corrispettivo, avesse deciso di esercitare il diritto di recesso,
nonostante l'appaltatore avesse già iniziato a dare esecuzione al contratto.
La funzione della clausola era infatti quella di determinare, in via preventiva e forfettaria, la misura dell'indennizzo dovuto dal recedente per le spese di "avviamento del lavoro" sostenute dalla , esonerando quest'ultima dall'onere di CP_1
dimostrarne l'esistenza e l'ammontare.
E' una circostanza pacifica (ne dà atto la stessa sentenza) che la avesse pagato integralmente ed anticipatamente Parte_1
il corrispettivo a suo carico per le prestazioni commissionate, quindi l'attrice non ha esercitato la facoltà di recesso ma si è
semplicemente avvalsa del potere, riconosciuto a qualsiasi creditore, di rifiutare la negligente prestazione del debitore.
La convenuta , avendo già riscosso il 100% del corrispettivo pattuito, non poteva subire alcun pregiudizio dalla CP_1
interruzione del rapporto, avendo semmai risparmiato il costo dei servizi ancora dovuti.
Infine, poiché in virtù della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ed al solo fine di sottrarsi alla sua
possibile esecuzione, ha corrisposto alle controparti il complessivo importo di € 2.913,00 (v. allegato), in Parte_1
7 conseguenza dell'accoglimento del presente appello si chiede che la Corte Voglia a condannare le parti appellate alle
conseguenti restituzioni.
Con comparsa del 29.4.2020 si costituiscono insieme e Controparte_1 P_
, chiedendo rigettarsi il gravame per i motivi già espressi dal Tribunale, con
[...]
condanna alle spese del grado.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 27.6.2024 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è parzialmente fondato, nei limiti e per i motivi appresso specificati.
Quanto oggetto di giudizio attiene la ricerca commerciale commessa dall'attrice
[...]
a due fornitori di servizi (Earphones di e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
con lo specifico scopo pattuito nei rispettivi contratti “di effettuare attività di telemarketing
al fine di ottenere contatti commerciali/promozionali”.
Risulta incontestato tra le parti, che la finalità dei due incarichi conferiti era conducente alla
“attività di progettazione ed esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia esercitata
dalla Committente” dell'attrice, diretta a procurare i nominativi di potenziali clienti da profilare tra “residenti e/o proprietari di abitazioni con giardini e/o seminterrati in Roma,
zona Acilia – Casal Palocco – Infernetto, che potevano essere interessati ad opere di
bonifica e recupero delle acque piovane”.
Nella specie, con scrittura del 25.5.2015 veniva contrattualizzato l'incarico rivolto dall'attrice alla ditta di al fine di reperire “n.500 nominativi CP_3 Controparte_2
profilati come desidera il cliente al costo di 2,00 € più iva cadauno (1.000,00 + iva)”,
mentre con altra scrittura del 28.10.2015 veniva conferito l'altro incarico alla CP_1
(riconducibile allo stesso ), concordando che “i nominativi profilati
[...] Controparte_2
8 saranno lavorati formulando i 50 contatti” per il prezzo totale di € 700,00 + iva, fornendosi il prospect inerente coloro che successivamente al primo contatto commerciale, si fossero rivelati potenzialmente interessati alla proposta commerciale aziendale, concordando un appuntamento presso le proprie abitazioni col personale della committente . Parte_1
Sono allegati e non contestati i relativi pagamenti effettuati dall'attrice per le due commesse, secondo gli accordi economici presi.
Trattandosi di una attività di consulenza commessa alle convenute attraverso il telemarketing (attività di contatto telefonico effettuate per finalità promozionale, attraverso chiamate dirette), la scaturente regolamentazione contrattuale deve ricondursi nell'alveo disciplinato dall'art.1176 c.c. inerente le obbligazioni di mezzi, ove “la diligenza del
debitore deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”, conseguendo che a seguito della contestazione del creditore, il debitore “di mezzi” deve provare l'esatto adempimento allegando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai criteri concordati nello svolgimento dell'incarico ricevuto.
Nella specie, l'attrice contesta alle convenute di aver predisposto una lista di contatti non corrispondenti al profilo richiesto (da parte di ) e aver comunicato CP_3 P_
appuntamenti fittizi (da parte di ), allegando delle e-mail di contestazione ed CP_1
escutendo prova testimoniale dei dipendenti e (escussi Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 5.3.2018), che si sono recati agli appuntamenti fissati dalla convenuta secondo i “prospect” forniti, assumendo che i 21 nominativi fino ad allora Controparte_1
forniti da quest'ultima, rispondeva alla profilatura richiesta.
A fronte delle contestazioni di inadempienza nella esecuzione della propria obbligazione di mezzi, riferita alla specifica diligenza richiesta nella ricerca dei nominativi (da parte della di ) e nel procurare i successivi appuntamenti attraverso CP_3 Controparte_2
9 l'ulteriore attività di predisposizione dei “prospect” (da parte della , Controparte_1
conseguente alla selezione e profilatura di quelli potenzialmente interessati alla proposta commerciale dell'attrice e che avevano concordato un appuntamento presso il proprio domicilio, le convenute allegano – rispettivamente - di aver fornito i 500 nominativi da contratto (la prima) e 21 “prospect” con i relativi appuntamenti, a fronte del numero di 50
pattuiti (la seconda).
In specie, la convenuta ha prodotto l'elenco di 500 Controparte_3
nominativi contattati telefonicamente, di cui risulta allegata l'avvenuta trasmissione del
28.9.2015 all'indirizzo e-mail fornito dall'attrice, compilato con la puntuale indicazione di nome e cognome di ciascuno col proprio recapito telefonico, via e numero civico di residenza (rispondenti alle zone di Roma richieste dall'attrice), specificando che ogni nominativo contattato aveva riferito di essere proprietario di una casa con giardino, in zona seminterrata che aveva subito pregiudizio a causa delle piogge, così adempiendo all'obbligazione di ricerca di mercato e offerta promozionale a cui si era contrattualmente impegnata.
In questo senso anche la prova del teste , assunta all'udienza del Testimone_3
15.10.2018: “Mi sono occupata personalmente di predisporre la lavorazione con i
nominativi che sono stati da me contattati, sottoposti a sondaggio, scritte le risposte in un
formato “excell” che successivamente sono state inviate a Riconosco il Parte_1
documento che mi viene mostrato e che reca i nomi delle persone contattate e le risposte
che esse hanno dato… questo lavoro l'ho fatto personalmente io … dalle telefonate alla
redazione di tutto il lavoro conseguente”.
evidenzia invece che, comunque, ai sensi dell'art.11 delle condizioni generali CP_1
del proprio contratto era pattuito che nell'ipotesi in cui il prospect (potenziale cliente)
10 fornito, fosse stato assente o non avesse accettato l'incontro nonostante l'appuntamento concordato, non sarebbe stato contabilizzato nell'elenco dei 50 contatti dovuti per contratto, quindi “la società attrice, recedendo anticipatamente, non ha consentito di
completare il lavoro di scrematura al fine di individuare tra i 500 contatti stilati dalla
i 50 contatti con cui fissare gli appuntamenti, né ha dato modo alla stessa di CP_3
riprogrammare, come previsto dal citato art.11, altri appuntamenti sostitutivi di quelli non
andati a buon fine”, comprovando che la creditrice non ha consentito di riceversi la prestazione, rifiutando di cooperare nel rispetto delle condizioni di contratto e dei principi di correttezza e buona fede.
E, infatti, l'attrice contesta che 21 nominativi – su una lista di complessivi 500 da profilare
– non rispondevano ai requisiti richiesti, chiedendo risolversi il contratto senza consentire alla debitrice di completare l'attività a cui si era contrattualmente obbligata, CP_1
con la pattuizione che comunque la prestazione avrebbe dovuto considerarsi adempiuta solo allorquando si sarebbe raggiunto il numero di 50 effettivi potenziali clienti.
Peraltro, la specifica attività di telemarketing commissionata dall'attrice alle parti convenute, non permette ontologicamente di ricavare una forte attendibilità del risultato,
dovendosi svolgere solo attraverso contatti telefonici sulla base di indirizzi indicati negli appositi elenchi telefonici e corrispondenti alle zone di territorio suggerite, con consistenti margini di risultato fallace, causato anche dalle possibili risposte inveritiere degli interlocutori.
Con riferimento al secondo motivo di gravame, invece coglie nel segno l'impugnativa riferita al capo della sentenza che in accoglimento della domanda riconvenzionale rivolta,
ha condannato l'attrice “al pagamento della somma di €1.000,00 in favore della Pt_2
, sì come previsto dall'art.10 delle condizioni generali del contratto stipulato con
[...]
11 quest'ultima, il quale, disciplinando l'ipotesi di recesso anticipato, così recita <
recesso anticipato verrà corrisposta una franchigia di 1.000,00 euro per le spese di
avviamento lavori>>, la cui applicazione deve essere intesa quale ristoro forfettariamente determinato, quando dopo aver affidato l'incarico di telemarketing e prima di averne pagato il corrispettivo, la Committente avesse deciso di esercitare il recesso, nonostante l'appaltatore del servizio avesse già iniziato a dare esecuzione al contratto.
E, infatti, atteso che è incontestato che l'attrice ha versato anticipatamente l'intero corrispettivo convenuto, non è conforme a buona fede interpretare la clausola nel senso di riconoscere un ulteriore arricchimento all'obbligata alla consulenza, che anzi si è
avvantaggiata dell'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo convenuto senza aver dovuto sostenere l'onere per l'adempimento della prestazione.
Per l'effetto, non è dovuto alla convenuta il pagamento della “penale” Controparte_1
pattuita per il recesso e il correlativo importo di € 1.000/00 – di cui si è data prova di avvenuto pagamento nel giudizio di appello - va restituito all'attrice.
Quale logico corollario, in considerazione del solo rigetto della domanda riconvenzionale rivoltale da - devono compensarsi per un terzo le spese del giudizio tra Controparte_1
l'attrice e quest'ultima avanti il Tribunale, rimanendo per i restanti due terzi a carico dell'attrice soccombente, così come liquidate in sentenza.
Resta invece confermata la regolamentazione delle spese nei confronti della convenuta
, che correttamente sono state poste a carico dell'attrice in CP_3 Controparte_2
ragione della integrale soccombenza nei suoi riguardi.
Allo stesso modo, in conseguenza del solo limitato accoglimento del gravame nei confronti di devono porsi a carico dell'appellante le relative spese di giudizio Controparte_1
anch'esse compensate per un terzo, rimanendo per i restanti due terzi a carico
12 dell'appellante, che vanno liquidate secondo il D.M. n.147/2022 vigente, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.200/01 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Invece, in ragione della totale soccombenza, vanno poste interamente a carico dell'appellante le spese del giudizio di appello nei confronti di , quale Controparte_2
titolare della ditta individuale che vanno anch'esse liquidate secondo lo stesso CP_3
parametro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.24/2020, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in parziale riforma della sentenza n.568/2019 resa dal Tribunale di Caltanissetta
in data 1.11.2019 e depositata il 4.11.2019, rigetta la domanda riconvenzionale rivolta dal nei confronti dell'attrice Controparte_1 Parte_1
Condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in Parte_1
favore della convenuta che compensa per un terzo, così come Controparte_1
liquidate dal Tribunale in € 800/00, oltre accessori di legge.
Conferma nel resto la sentenza.
Condanna alla restituzione della somma di € 1.000/00 in favore di Controparte_1
oltre interessi dalla data della dazione al soddisfo, già corrisposta da Parte_1
quest'ultima in virtù della esecutività della sentenza di primo grado, come sopra riformata.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di Parte_3
, che liquida in € 1.984/00 per compensi, 15% per spese generali, C.P.A. Controparte_2
e I.V.A. se dovute, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore di CP_4
[...
[...] che liquida nello stesso importo di € 1.984/00 per compensi, 15% per spese generali,
[...]
C.P.A. e I.V.A. se dovute, però compensato in ragione di un terzo.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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