Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1521
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 gennaio 1949
Art. 2.
A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni nei limiti sottoindicati:
1° per opere marittime ........................ L. 5.100.000.000 2° per opere stradali ......................... L. 4.200.000.000 3° per acquedotti ed altre opere igieniche e
sanitarie .......................................... L. 4.200.000.000 4° per scuole ed opere edilizie ............... L. 2.500.000.000 5° per costruzione case popolari nei Comuni in
dicati negli elenchi di cui al terzo comma dell'art.
49 del decreto legislativo del Capo provvisorio del
lo Stato 10 aprile 1947, n. 261, ovvero in quelli
nei quali si e verificato per effetto di contingenze
di guerra un eccezionale aumento di popolazione sta
bile ............................................... L. 4.000.000.000
Entrata in vigore il 14 gennaio 1949