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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2173 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2173 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GAMBERI FABIO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...]( ) con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_3 dell'Avv. GAMBERI FABIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 27/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e;
che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Rimini il 22.09.1991, trascritto al registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 363 P.2 S. A anno
1991 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini e di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Rimini.
RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI:
I coniugi dichiarano che ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniali fra di loro è definito e nulla è più dovuto reciprocamente una dall'altro.
Le parti si danno atto di avere già suddiviso arredi e beni mobili e sotto tale titolo di avere definito ogni e qualsiasi questione e/o pendenza.
I coniugi si danno atto di avere già proceduto a tutte le divisioni relative alle somme di denaro detenute in comune e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a tale titolo.
MANTENIMENTO: ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri stante la loro piena indipendenza economica. I coniugi dichiarano che il sig. a corrisposto Controparte_1 fino al mese di aprile 2024 a la somma mensile di € 350,00, a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio , dichiarando le parti che dal mese di aprile 2024 nulla è più dovuto dal sig. a Per_1 CP_2 titolo di mantenimento del figlio maggiore di età.
I coniugi si danno altresì atto reciprocamente di avere risolto tra loro ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
SPESE LEGALI: Le spese legali relative al presente ricorso saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 22.09.1991 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 363 Parte II Serie A Anno 1991 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2173 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GAMBERI FABIO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...]( ) con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_3 dell'Avv. GAMBERI FABIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 27/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e;
che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Rimini il 22.09.1991, trascritto al registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 363 P.2 S. A anno
1991 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini e di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Rimini.
RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI:
I coniugi dichiarano che ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniali fra di loro è definito e nulla è più dovuto reciprocamente una dall'altro.
Le parti si danno atto di avere già suddiviso arredi e beni mobili e sotto tale titolo di avere definito ogni e qualsiasi questione e/o pendenza.
I coniugi si danno atto di avere già proceduto a tutte le divisioni relative alle somme di denaro detenute in comune e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a tale titolo.
MANTENIMENTO: ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri stante la loro piena indipendenza economica. I coniugi dichiarano che il sig. a corrisposto Controparte_1 fino al mese di aprile 2024 a la somma mensile di € 350,00, a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio , dichiarando le parti che dal mese di aprile 2024 nulla è più dovuto dal sig. a Per_1 CP_2 titolo di mantenimento del figlio maggiore di età.
I coniugi si danno altresì atto reciprocamente di avere risolto tra loro ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
SPESE LEGALI: Le spese legali relative al presente ricorso saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 22.09.1991 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 363 Parte II Serie A Anno 1991 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3