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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/08/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1624/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1624 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del Tribunale di Terni, vertente TRA (CF: ), (CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(CF: , (CF: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (CF: ), tutti in proprio e quali C.F._4 Parte_5 C.F._5 eredi del sig. (CF: , rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Persona_1 C.F._6
Carnevale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procure in atti
- ricorrenti E (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MATTEI MARIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
- resistenti Oggetto: azione risarcitoria per responsabilità professionale medica Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note autorizzate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I)Con ricorso ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio l'
[...] domandando il risarcimento dei danni patiti in relazione al decesso del Controparte_1 loro prossimo congiunto , ascrivibile a responsabilità e colpa dei sanitari del suddetto Persona_1 ospedale. A fondamento della domanda assumevano: di aver introdotto la procedura ex art. 696 bis cpc;
che era affetto da cardiopatia, con una protesi valvolare aortica, in trattamento con Persona_1 terapia anticoagulante orale (Coumadin) e da insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico trisettimanale presso l' che durante una seduta di dialisi Controparte_1 emergevano problemi cardiologici a cui seguivano trattamenti chirurgici e una somministrazione di farmaci e di eparina non adeguati alle patologie di cui era affetto;
che la tardiva sospensione della eparina e il mancato reverse della terapia anticoagulante orale, causavano una emorragia cerebrale, che si manifestava clinicamente alle ore 7:20 del 18/10/2017 con deviazione della rima buccale ed alle successive ore 10 con emiparesi sinistra, diagnosticata alla TC dell'encefalo nella medesima giornata;
che l'emorragia cerebrale causava una deviazione verso sinistra delle strutture della linea mediana, crisi tonico-cloniche e un progressivo deterioramento delle condizioni neurologiche, fino al decesso avvenuto in data 21/10/2017; che i sanitari dell' non hanno Controparte_1 correttamente bilanciato i fattori di rischio presentati dal sig. che in particolare il paziente R_ presentava un rischio tromboembolico alto, in quanto portatore di una valvola aortica meccanica e in considerazione di molteplici fattori quali i precedenti emorragici in anamnesi (ematoma del braccio ed ematoma sternale), la terapia in atto con antiaggreganti, l'insufficienza renale cronica e l'età >75 anni;
che è censurabile la somministrazione di una terapia anticoagulante nelle molteplici fasi dell'assistenza prestata, la tardiva sospensione della somministrazione di eparina, la mancata esecuzione del necessario reverse della terapia anticoagulante orale con concentrati protrombinici;
che la consulenza espletata in fase di ATP accertava le responsabilità del sanitari presso l'ospedale di che il decesso del è riconducibile agli errori dei sanitari nella somministrazione dei CP_1 R_ farmaci;
di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo da liquidare, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, nella misura massima ivi prevista in ragione della intensità del rapporto sussistente tra gli attori e il signor R_
Si costituiva in giudizio parte resistente chiedendo il rigetto della domanda assumendo: che la domanda è improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, posto che non tutti gli istanti hanno avviato la procedura di ATP conciliativo che ha preceduto l'instaurazione del giudizio di merito;
che il rito prescelto è erroneo;
che non sussiste la responsabilità della azienda ospedaliera;
che in particolare le complicanze emorragiche riscontrate nel corso della degenza del sig. e lo sfavorevole exitus della vicenda, non sono riconducibili ad errori nella Persona_1 gestione del paziente, ma alla fragilità dello stesso, collegata alle multiple e gravi patologie preesistenti ed alla sua avanzata età; che sono errate le conclusioni a cui sono pervenuti i CTU nominati nella procedura di ATP;
che in particolare è stato praticato un accurato monitoraggio del paziente finalizzato al controllo giornaliero dei valori;
che la complicanza emorragica cerebrale che ha portato al decesso del paziente è avvenuta alle ore 7,45 del 18.10.2020, in assenza di nesso causale tra l'utilizzo di farmaci antiaggreganti e le problematiche sofferte dal sig. in Persona_1 quanto l'ultima somministrazione di Wafarin risaliva al 16.10.2020 e l'ultima somministrazione di Eparina, che la letteratura medica riconosce avere un'emivita di circa tre ore, era avvenuta alle ore 1,30 del 18.10.2020 e dunque 6,15 ore prima della complicanza che ha portato alla morte;
che la CTU è errata perché non tiene conto delle condizioni di salute del paziente;
che la quantificazione del danno risarcibile è eccessiva. Espletale le prove orali e disattesa l'istanza di rinnovo della CTU la causa veniva presa in decisione. II)A)Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della azione, in quanto, pur non preceduta dalla mediazione obbligatoria, detta procedura è stata esperita a seguito di ordine del giudice, con ciò integrandosi la condizione che consente la decisione della causa nel merito. L'art. 696 bis c.p.c prevede che la CTU sia diretta all'accertamento e alla quantificazione della pretesa creditoria derivante da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, con la conseguenza che, nell'ambito del procedimento di istruttoria preventiva, vengono svolti accertamenti tecnici sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum debeatur e tali accertamenti sono opponibili a tutte le parti che hanno preso parte al procedimento. Nel caso di specie non tutte le parti del presente giudizio hanno preso parte anche al procedimento per accertamento tecnico preventivo, che è stato incardinato solo dalla signora e rispetto agli R_ altri attori non sussisteva la condizione di procedibilità, ma la mancanza è stata sanata con la concessione del termine per introdurre il procedimento di mediazione, che la parte onerata ha rispettato. Infine, la circostanza che alcune parti dell'odierno giudizio non abbiano partecipato alla procedura di ATP conciliativo non costituisce di per sè motivo ostativo alla utilizzabilità della consulenza, né costituisce motivo valido per disporne il rinnovo, in quanto le parti che non vi hanno preso parte hanno fatto proprie le risultanze della ctu e dunque la loro assenza in quel giudizio è superata dalla accettazione della consulenza espressa in questa sede ed emersa dal tenore dell'atto con cui è stato introdotto il giudizio, unico sia per la parte che ha preso parte alla procedura ex art. 696 bis cpc che per le parti che non vi hanno partecipato. A fronte di una accettazione della consulenza di coloro che non furono parte della procedura, non sussiste alcun segmento processuale che debba essere rinnovato per la tutela del contraddittorio, proprio perché le parti che vi avevano interesse non hanno posto limiti alla utilizzabilità in questa sede della ctu espletata in un procedimento al quale non presero parte. La ctu, quindi, non doveva essere rinnovata per tale motivo, contrariamente a quanto assume parte convenuta negli scritti conclusionali perché tutti gli attori vi hanno prestato acquiescenza e non vi sono ostacoli sostanziali o processuali che ne possano limitare la sua utilizzabilità ai fini del decidere. B)La domanda risarcitoria promossa dagli attori è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno. E' provato documentalmente, emerge dalla ricostruzione operata dai CTU e non è contestato che il signor affetto da numerose patologie, durante una seduta di dialisi, a cui si Persona_1 sottoponeva tre volte a settimana, presentava una sintomatologia di rilievo cardiologico, che richiedeva accertamenti ed esami clinici, a cui seguivano specifiche terapie di tipo farmacologico ed un intervento di angioplastica eseguito il regime di urgenza. In particolare, come evidenziato nella CTU, che ha ricostruito puntualmente anche la pregressa storia clinica del signor , costui era affetto da insufficienza renale cronica (in Persona_1 trattamento dialitico da ottobre 2010 - al momento dei fatti in esame in trattamento emodialitico trisettimanale), ipertensione arteriosa, neoplasia vescicale trattata con radioterapia (2004); sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica e bypass coronarico per coronaropatia trivasale severa (febbraio 2011); pregresso drenaggio di ematoma intrafasciale di avambraccio sinistro con impotenza funzionale del nervo mediano (maggio 2011); anemia da emolisi meccanica (maggio 2011); neoplasia prostatica trattata con ormonoterapia (2014); arteriopatia ostruttiva sottopoplitea e riscontro di anemia a giugno 2017 (Hb 8,4 g/dl, poi 11 g/dL). Il giorno 07/10/2017 a seguito di una visita cardiologica presso l'ambulatorio di Cardiologia della l' emergeva: “(…) Condizioni cliniche attuali: giunge in visita per Controparte_1 dispnea associata a sensazione di peso retrosternale 2 gg fa, durante dialisi. Oggi seduta emodialitica effettuata senza complicazioni. ..CONCLUSIONI: sintomatologia anche compatibile con angina in pz sottoposto a CABG.”. La successiva seduta dialitica, in data 10.10.2017, veniva sospesa per la comparsa di “costrizione al giugulo ed ipotensione” che ha indotto i sanitari ad effettuare un ECG ed un prelievo del sangue con urgenza, all'esito dei quali il sig. veniva ricoverato nel reparto di Cardiologia con la diagnosi R_ di sospetta angina instabile. Il giorno successivo, in sede di visita medica, in ragione della sintomatologia esposta dal paziente e della storia clinica di coronopatia, veniva richiesta una coronografia con conseguente sospensione della terapia con Wafarin. Il 13.10.2017 il paziente è stato portato in sala di per l'effettuazione della CP_2 coronografia, che evidenziava la malattia dei tre vasi coronarici con stenosi critiche di Circonflessa ostiale e al tratto medio e by pass aorto-coronarici pervi con occlusione di Discendente anteriore subito a valle dell'anastomosi. I sanitari eseguivano una Angioplastica Coronarica su Circonflessa ostiale e tratto medio. Durante la prosecuzione della degenza veniva sottoposto ad accertamenti clicnici e terapie Persona_1 volte a migliorare il complesso quadro patologico. Il 21/10/2017, alle ore 7:00 veniva riportato nel diario clinico: “desaturazione e bradicardizzazione marcata e progressiva” ed alle successive 7:20 avveniva il decesso per “arresto cardiocircolatorio”. I ctu, attraverso una accurata disamina del diario clinico del paziente, hanno accertato la negligenza dei sanitari non già nella diagnosi, che è stata corretta e tempestiva, o nella scelta dei trattamenti terapeutici, che erano elettivi, ma nella fase della assistenza successiva ad essi, che richiedeva un monitoraggio costante e con brevi intervalli, del tutto mancante nel caso concreto. In particolare i CTU hanno accertato che “Il trattamento così come si evincono dalla documentazione medica in atti, non sono stati astrattamente adeguati rispetto al caso specifico in rapporto alla diagnosi, al trattamento chirurgico e alle patologie pregresse del In R_ particolare, come ampiamente riportato nelle considerazioni è venuto a mancare un monitoraggio più seriale dell'assetto emocoagulativo (aPTT, INR) proprio in virtù dell'infusione di Eparina. Infatti, il soggetto era ad alto rischio trombotico/emorragico, per cui il suo assetto emocoagulativo, andava controllato secondo le raccomandazioni delle linee guida e secondo la buona prassi medico chirurgica. Nel caso specifico, vi è stata una mancata assistenza, che avrebbe potuto, evitare l'emorragia fatale del paziente”. I CTU hanno anche evidenziato che “Le cause sono legate alla irregolarità dell'esecuzione e alla sua incompletezza: l'infusione dell'eparina il giorno 17/10/2023 alle ore 9:00 è stata sospesa per essere ripresa alle ore 19:00 lo stesso giorno, per essere ulteriormente sospesa il giorno 18/10/2023 alle ore 1:30 senza eseguire assetto emocoagulativo pre infusione…. Sono state violate, nella mancanza di monitoraggio dell'assetto emocoagulativo, le regole di prudenza e diligenza, che diversamente avrebbero permesso, secondo il più probabile che non, di mettere in atto aggiustamenti della terapia affinché al fine di evitare una emorragica attraverso il quadro clinico- patologico slatentizzatosi nell'emorragia cerebrale. I CTU hanno descritto il comportamento terapeutico che doveva essere adottato nel caso concreto ed hanno concluso che avrebbe impedito l'esito infausto, secondo il criterio del “più probabile che non”. Il Tribunale condivide e fa proprie le risultanze della CTU, non superate dai rilievi critici formulati dai consulenti della azienda ospedaliera, ampiamente riscontrati e confutati dai CTU, contrariamente a quanto assume la difesa dell'ente ospedaliero. I CTU hanno infatti evidenziato che le cause del decesso sono ascrivibili ad una mancato corretto monitoraggio della crasi ematica, circostanza non smentita dalla ricostruzione degli atti terapeutici operata dai CTP della azienda ospedaliera, che si concentra sulla accurata descrizione degli stessi e sulla condizione patologica del paziente, che unitamente alla età, avrebbe causato la sua morte, contestando fermamente la valutazione dei CTU relativa alla cattiva gestione della terapia anticoagulante. Secondo tale prospettazione sussisteva una situazione di oggettiva difficoltà di gestione del paziente, che era ad alto rischio trombotico/emorragico, che richiede una gestione complessa della terapia, ancor più nel caso concreto poste le numerose patologie di cui era affetto. I CTU, in risposta a tali osservazioni, richiamavano il diario clinico del paziente, dal quale emerge la mancanza di un adeguato monitoraggio a seguito della somministrazione di eparina sodica, che avrebbe richiesto, proprio in ragione del quadro clinico del paziente, l'esecuzione di test di coagulazione ravvicinati nel tempo al fine di accertare la correttezza del dosaggio, test non eseguiti nel caso concreto, nonostante una progressiva ingravescenza della sintomatologia (dolore addominale e stato soporoso). Le stesse affermazioni della difesa della parte convenuta, che evidenzia quanto fosse difficile il bilanciamento farmacologico del paziente ad alto rischio trombotico emorragico, conferma la inidoneità della assistenza prestata nella fase della somministrazione della eparina sodica, come sostenuto dai ctu. I CTU infatti hanno chiarito che quando si somministra eparina sodica a dosi anticoagulanti, il dosaggio deve essere regolato effettuando frequenti test di coagulazione e se i risultati dei test di coagulazione sono al di sopra dell'intervallo terapeutico o se si verificano emorragie, la dose deve essere ridotta o, se del caso, l'eparina deve essere sospesa. I CTU hanno risposto alle osservazioni richiamando quanto già espresso nella bozza, assumendo che mancò “un monitoraggio più seriale dell'assetto emocoagulativo (aPTT, INR) proprio in virtù dell'infusione di Eparina. In particolare, dal giorno 17/10/2023 ore 7:00 e alle ore 10:53 durante la seduta emodialitica, l'esame dell'assetto emocoagulativo completo (e riportato) è stato richiesto alle ore 1:16 del 18/10/2023 riguardo l'aPTT e alle ore 2:15 riguardo l'aPTT e INR. Inoltre, riguardo l'infusione dell'eparina il giorno 17/10/2023 alle ore 9:00 è stata sospesa per essere ripresa alle ore 19:00 lo stesso giorno, per essere ulteriormente sospesa il giorno 18/10/2023 alle ore 1:30 senza eseguire assetto emocoagulativo pre infusione. Da quanto esposto, nel paziente in esame ad alto rischio trombotico/emorragico, l'assetto emocoagulativo, non controllato in modo seriale, per mancata assistenza, avrebbe potuto, probabilmente, predisporre la crasi ematica verso la linea emorragica facilitando e/o provocando il quadro clinico-patologico rilevatosi nell'emorragia cerebrale”. L'andamento della terapia mediante infusione di eparina è stato dunque irregolare nella esecuzione e incompleto a causa delle omissione di un assetto coagulativo prima della infusione, omissione che poteva essere evitata con una azione doverosa, utile e non complessa, ossia l'esecuzione di esami del sangue “per tenere sotto controllo l'assetto emocoagulativo e conseguentemente aggiornare la somministrazione del farmaco”, che non sono stati eseguiti. Parte convenuta contesta la negligenza dei sanitari e il nesso causale, attribuendo il decesso del paziente alla gravità delle sue patologie. Secondo le regole della derivazione causale, concausa di un evento è qualunque fatto naturale o umano, che concorre alla verificazione dello stesso. Il parametro normativo di riferimento per assegnare rilievo alle concause è l'art. 41 cp., che declina principi rilevanti anche in ambito civile, per giurisprudenza e dottrina consolidate. Le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione o dalla omissione del soggetto agente, di per sé non escludono il rapporto di causalità fra l'azione, l'omissione e l'evento; le cause sopravvenute escludono il nesso causale quando da sole sono sufficienti a determinare l'evento. In base all'art. 41, c.p., il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. La Suprema Corte ha chiarito che qualora una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11903 del 13/05/2008 e successive conformi Cassazione civile, sez. III, 02/02/2010, n. 2360; Cassazione civile, sez. III, 06/05/2015, n. 8995). Nel caso di specie, alla luce delle conclusioni assunte dai CTU, è certo che il signor R_ presentasse un quadro clinico molto complesso, ma deve escludersi che la condizione patologica del paziente abbia concorso alla causazione della morte, in quanto le omissioni dei sanitari nella fase della somministrazione dell'eparina hanno assunto rilievo causale autonomo nella morte del paziente, che la condotta doverosa e utile omessa avrebbe impedito, secondo il ciriterio del “più probabile che non”. Tenuto conto della causa del decesso, si ritiene che l'omissione nel monitoraggio della coagulazione durante la somministrazione dell'eparina assurga a causa unica dell'evento infausto e che lo stesso sia ascrivibile unicamente alle condotte omissive degli specialisti che hanno avuto in cura il paziente durante il ricovero ospedaliero. Tali esami, peraltro, erano particolarmente doverosi nel caso concreto proprio in ragione delle condizioni di salute del paziente, gravate da patologie concomitanti che rendevano particolarmente difficile l'equilibrio ematico, elemento che rendeva quanto mai doveroso un monitoraggio più frequente che poteva essere effettuato con esami ematici ravvicinati nel tempo, che invece sono stati omessi. L'omissione di atti terapeutici prodromici alla scelta del dosaggio di eparina, doverosi ed utili secondo le linee guida, avrebbe evitato il decesso e ciò consente di affermare la sussistenza della colpa dei sanitari sotto il profilo della negligenza e della imprudenza. Inoltre nel determinismo causale che ha portato all'evento infausto si ritiene che la condotta omissiva dei medici ospedalieri assurga a causa unica ed efficiente del decesso del paziente e che non sussista alcuna condizione di concausalità, valutazione che fonda la responsabilità integrale dell'ente convenuto. L'azione risarcitoria promossa dai ricorrenti nei confronti dell'azienda ospedaliera è dunque meritevole di accoglimento. Passando ad analizzare i danni risarcibili si osserva che gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno iure proprio derivante dalla perdita del rapporto parentale, offrendone piena prova. Giova premettere in diritto che il danno da perdita del rapporto parentale è una tipologia di danno non patrimoniale, consistente non già nell'evento della violazione del rapporto familiare in sé e per sé considerato, quanto piuttosto nelle conseguenze che discendono dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, comprese le sofferenze interiori transeunti. La prova di tale pregiudizio è, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. a carico del danneggiato, potendo comunque essere fornita, come nel caso di specie, anche a mezzo di presunzioni semplici, rientrando nell'id quod plerumque accidit e in decorsi di regolarità causale, la sofferenza per la perdita di un familiare. Quanto alle modalità di accertamento di un simile pregiudizio deve inoltre rimandarsi anche a quanto osservato da Cass. civ. n.10527 del 2011, la quale osserva che nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass., 12/6/2006, n.13546) e non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull' id quod plerumque accidit (cfr. Cass., 30/11/2005, n.6081; Cass., 6/6/1997, n.5082). Dunque, in presenza di tali allegazioni, il giudice deve quindi ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla tipicità di determinati fatti alla stregua della regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una apparenza basata sul tipico decorso degli avvenimenti, incombendo alla parte a cui sfavore opera la presunzione di dare la prova contraria idonea a vincerla. Orbene la morte di una persona fa presumere da sola, ex art.2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti, in tal caso, gravando sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022). Parte convenuta, nel caso di specie, non ha assolto tale onere, né vi sono state specifiche contestazioni ex art.115 c.p.c. dei fatti allegati da parte ricorrente, che evidenziano la sussistenza di un legame affettivo tra il signor ed i suoi familiari solidissimo e connotato da intense R_ frequentazioni, oltrechè da convivenza per quanto attiene alla moglie. L'intensità del legame emerge con chiarezza dalle prove testimoniali e, dunque, è provato l'elemento che consente di inferire la sofferenza patita in conseguenza della perdita del prossimo congiunto, presupposto della tutela risarcitoria azionata. Gli elementi di prova raccolti durante l'istruttoria consentono anche di ritenere che tra gli odierni attori ed il signor vi fosse un rapporto molto intenso, in quanto la figlia ed i nipoti, sebbene R_ non conviventi frequentano quotidianamente l'abitazione del signor oltrechè in occasione R_ delle festività e delle vacanze, spesso trascorse insieme;
inoltre è emerso che il signor avesse R_ con la figlia un rapporto molto particolare, di reciproco supporto in quanto la figlia era molto presente per il padre rispetto alla sua malattia ed il padre era molto vicino alla figlia e la aiutava nelle sue necessità, consolidando nel tempo un forte legame, rafforzato dalla condivisione di alcune passioni e interessi. Dalla istruttoria è emerso poi che la moglie del signor aveva un forte legame con il marito R_ frutto di un matrimonio durato ben 52 anni, rapporto rafforzatosi a seguito della malattia del R_ che veniva accudito con dedizione dalla moglie, la quale per amore cercava in ogni modo di alleviare le sue problematiche e di assecondare le sue richieste e abitudini di vita. A seguito della perdita del marito la donna ha patito una grave crisi emotiva, sfociata in una depressione, che, seppure non apprezzabile in termini medico legali (la signora non si è sottoposta alla visita dei ctu) è stata riferita dai testimoni escussi. Per la valutazione della posta risarcitoria richiesta dagli attori occorre anzitutto muovere dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, le quali hanno evidenziato che, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione concreta (Cass. Sent. n.10579/2021 e Cass. sent. n.26300/2021). Orbene il giudicante intende avvalersi delle ultime tabelle (aggiornate al 2024) in uso presso il Tribunale di Milano secondo quanto recentemente osservato dalla Suprema Corte, che valorizza le tabelle di Milano, pubblicate nel giugno del 2022, quale criterio idoneo per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale (Cass. Ord. n.37009/2022), in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, sia in termini di sofferenza interiore patita, da provare anche in via presuntiva come spiegato nelle stesse note di accompagnamento delle tabelle, sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria secondo una dimensione dinamico relazionale allegata e provata, anche con presunzioni;
ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo ad una valutazione equitativa "pura", purché motivata. In linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, trovano applicazione le tabelle in vigore al momento della liquidazione del danno risarcibile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017) e non quelle vigenti al momento del fatto o della domanda, come ipotizzato da parte ricorrente. Tanto premesso, dalle prove acquisite emergono i seguenti elementi utili per la valutazione del danno risarcibile. Il signor all'epoca dei fatti aveva 76 anni, la figlia 47 anni, la moglie Persona_1 Parte_1
73 anni, nipote, 13 anni, nipote, 21 anni, Parte_2 Parte_3 Parte_4
nipote, 23 anni. Parte_5
Applicando i criteri previsti dalle suddette tabelle alla liquidazione del danno patito dalla signora possono essere riconosciuti 71 punti (12 per l'età della vittima primaria, 20 per l'età Parte_1 della vittima secondaria, 12 per la composizione del nucleo familiare, 27 per l'intensità e la qualità della relazione affettiva). La sommatoria dei suddetti punti consente di giungere alla liquidazione della somma di euro 277.681,00 tenendo conto del valore del punto base previsto dalle tabelle richiamate (71x3911,00). Applicando i criteri previsti alla liquidazione del danno patito dalla signora Parte_6 possono essere riconosciuti 80 punti (12 per l'età della vittima primaria, 12 per l'età della vittima secondaria, 16 per la convivenza, 12 per la composizione del nucleo familiare, 28 per l'intensità e la qualità della relazione affettiva). La sommatoria dei suddetti punti consente di giungere alla liquidazione della somma di euro 312.880,00 (80x3911,00). Applicando i criteri previsti alla liquidazione del danno patito dal signor Parte_3 possono essere riconosciuti 69 punti (12 per l'età della vittima primaria, 26 per l'età della vittima secondaria, 9 per la composizione del nucleo familiare, 22 per l'intensità e la qualità della relazione affettiva). La sommatoria dei suddetti punti consente di giungere alla liquidazione della somma di euro 269.859,00 (69x3911,00). Applicando i criteri previsti alla liquidazione del danno patito dal signor possono Parte_4 essere riconosciuti 68 punti (12 per l'età della vittima primaria, 24 per l'età della vittima secondaria, 9 per la composizione del nucleo familiare, 23 per l'intensità e la qualità della relazione affettiva). La sommatoria dei suddetti punti consente di giungere alla liquidazione della somma di euro 265.948,00 (68x3911,00). Applicando i criteri previsti alla liquidazione del danno patito dal signor possono Parte_5 essere riconosciuti 68 punti (12 per l'età della vittima primaria, 24 per l'età della vittima secondaria, 9 per la composizione del nucleo familiare, 23 per l'intensità e la qualità della relazione affettiva). La sommatoria dei suddetti punti consente di giungere alla liquidazione della somma di euro 265.948,00 (68x3911,00). Gli importi suddetti sono già rivalutato e liquidati ai valori attuali (Cass. 7272/2012 in motivazione e Cass. 5503/03 e successive conformi, tra cui Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014). Considerato che il credito azionato dagli attori è un credito di valore, alle somme come sopra liquidate, vanno aggiunti gli interessi al saggio legale tenuto conto della somma devalutata alla data del decesso (20.03.2014) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Tali interessi sono dovuti secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c. per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito (Cass. S.U. sent. n. 1712 del 17.2.1995 e successive conformi, tra cui in particolare Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 secondo cui in particolare “…nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”). Dalla data della pubblicazione della sentenza il debito diventa di valuta, producendo solo interessi al saggio di legge sino all'effettivo pagamento (sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito ex multis, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02). Parte istante ha anche domandato il risarcimento del danno patrimoniale con riferimento alle “spese mediche sostenute” e alla perdita economica patita dalla moglie di circa 1.500,00 mensili (pensione ed indennità di accompagnamento). La domanda in parte qua non può trovare accoglimento, per carenza di prova, in quanto non sono state documentate spese mediche e l'asserita perdita economica non è suffragata da alcun elemento di prova non assolvendo a detta finalità le generiche affermazioni rese dai testimoni sul punto. C)Le spese di lite del presente giudizio debbono essere liquidate tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, come aggiornata dal D.M. 147/2022, vigente al momento della liquidazione. Per quanto attiene al valore della controversia e dunque alla individuazione dello scaglione di riferimento, trova applicazione l'art. 5, co. 1 del predetto D.M., secondo cui nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della determinazione del valore della causa si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata e dunque nel caso di specie trova applicazione lo scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00, tenuto conto della natura e della complessità della controversia. Applicati i parametri minimi alla luce dell'opera complessivamente prestata e delle questioni giuridiche sottese al giudizio si ritiene equo liquidare la somma di euro 37.951,00, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Le spese legali dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6, n. 9735 del 26/05/2020; conf. Cass., n. 14268 del 08/06/2017). Il regolamento delle spese di lite con riferimento alla fase dell'accertamento tecnico preventivo, anche in tal caso, è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale, a sua volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 18918 del 11/9/2020). Alla luce dei parametri richiamati, le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate nella misura di euro 9.000,00. Le spese della CTU, come liquidate nel procedimento di ATP, sono definitivamente poste a carico dell' soccombente nel giudizio di merito. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 277.681,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 dell'importo di euro 312.880,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3 dell'importo di euro 269.859,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4 dell'importo di euro 265.948,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_5 dell'importo di euro 265.948,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' alla rifusione in favore degli attori della Controparte_1 somma di euro 9.000,00 a titolo di compenso professionale per la fase del procedimento di istruzione preventiva e per l'odierno giudizio di merito euro a titolo di esborsi 286,00 ed euro 37.951,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali iva e cpa come per legge, per entrambi i giudizi, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di ctu come liquidate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' Controparte_1
Terni, 3/8/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1624 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del Tribunale di Terni, vertente TRA (CF: ), (CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(CF: , (CF: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (CF: ), tutti in proprio e quali C.F._4 Parte_5 C.F._5 eredi del sig. (CF: , rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Persona_1 C.F._6
Carnevale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procure in atti
- ricorrenti E (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MATTEI MARIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
- resistenti Oggetto: azione risarcitoria per responsabilità professionale medica Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note autorizzate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I)Con ricorso ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio l'
[...] domandando il risarcimento dei danni patiti in relazione al decesso del Controparte_1 loro prossimo congiunto , ascrivibile a responsabilità e colpa dei sanitari del suddetto Persona_1 ospedale. A fondamento della domanda assumevano: di aver introdotto la procedura ex art. 696 bis cpc;
che era affetto da cardiopatia, con una protesi valvolare aortica, in trattamento con Persona_1 terapia anticoagulante orale (Coumadin) e da insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico trisettimanale presso l' che durante una seduta di dialisi Controparte_1 emergevano problemi cardiologici a cui seguivano trattamenti chirurgici e una somministrazione di farmaci e di eparina non adeguati alle patologie di cui era affetto;
che la tardiva sospensione della eparina e il mancato reverse della terapia anticoagulante orale, causavano una emorragia cerebrale, che si manifestava clinicamente alle ore 7:20 del 18/10/2017 con deviazione della rima buccale ed alle successive ore 10 con emiparesi sinistra, diagnosticata alla TC dell'encefalo nella medesima giornata;
che l'emorragia cerebrale causava una deviazione verso sinistra delle strutture della linea mediana, crisi tonico-cloniche e un progressivo deterioramento delle condizioni neurologiche, fino al decesso avvenuto in data 21/10/2017; che i sanitari dell' non hanno Controparte_1 correttamente bilanciato i fattori di rischio presentati dal sig. che in particolare il paziente R_ presentava un rischio tromboembolico alto, in quanto portatore di una valvola aortica meccanica e in considerazione di molteplici fattori quali i precedenti emorragici in anamnesi (ematoma del braccio ed ematoma sternale), la terapia in atto con antiaggreganti, l'insufficienza renale cronica e l'età >75 anni;
che è censurabile la somministrazione di una terapia anticoagulante nelle molteplici fasi dell'assistenza prestata, la tardiva sospensione della somministrazione di eparina, la mancata esecuzione del necessario reverse della terapia anticoagulante orale con concentrati protrombinici;
che la consulenza espletata in fase di ATP accertava le responsabilità del sanitari presso l'ospedale di che il decesso del è riconducibile agli errori dei sanitari nella somministrazione dei CP_1 R_ farmaci;
di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo da liquidare, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, nella misura massima ivi prevista in ragione della intensità del rapporto sussistente tra gli attori e il signor R_
Si costituiva in giudizio parte resistente chiedendo il rigetto della domanda assumendo: che la domanda è improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, posto che non tutti gli istanti hanno avviato la procedura di ATP conciliativo che ha preceduto l'instaurazione del giudizio di merito;
che il rito prescelto è erroneo;
che non sussiste la responsabilità della azienda ospedaliera;
che in particolare le complicanze emorragiche riscontrate nel corso della degenza del sig. e lo sfavorevole exitus della vicenda, non sono riconducibili ad errori nella Persona_1 gestione del paziente, ma alla fragilità dello stesso, collegata alle multiple e gravi patologie preesistenti ed alla sua avanzata età; che sono errate le conclusioni a cui sono pervenuti i CTU nominati nella procedura di ATP;
che in particolare è stato praticato un accurato monitoraggio del paziente finalizzato al controllo giornaliero dei valori;
che la complicanza emorragica cerebrale che ha portato al decesso del paziente è avvenuta alle ore 7,45 del 18.10.2020, in assenza di nesso causale tra l'utilizzo di farmaci antiaggreganti e le problematiche sofferte dal sig. in Persona_1 quanto l'ultima somministrazione di Wafarin risaliva al 16.10.2020 e l'ultima somministrazione di Eparina, che la letteratura medica riconosce avere un'emivita di circa tre ore, era avvenuta alle ore 1,30 del 18.10.2020 e dunque 6,15 ore prima della complicanza che ha portato alla morte;
che la CTU è errata perché non tiene conto delle condizioni di salute del paziente;
che la quantificazione del danno risarcibile è eccessiva. Espletale le prove orali e disattesa l'istanza di rinnovo della CTU la causa veniva presa in decisione. II)A)Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della azione, in quanto, pur non preceduta dalla mediazione obbligatoria, detta procedura è stata esperita a seguito di ordine del giudice, con ciò integrandosi la condizione che consente la decisione della causa nel merito. L'art. 696 bis c.p.c prevede che la CTU sia diretta all'accertamento e alla quantificazione della pretesa creditoria derivante da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, con la conseguenza che, nell'ambito del procedimento di istruttoria preventiva, vengono svolti accertamenti tecnici sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum debeatur e tali accertamenti sono opponibili a tutte le parti che hanno preso parte al procedimento. Nel caso di specie non tutte le parti del presente giudizio hanno preso parte anche al procedimento per accertamento tecnico preventivo, che è stato incardinato solo dalla signora e rispetto agli R_ altri attori non sussisteva la condizione di procedibilità, ma la mancanza è stata sanata con la concessione del termine per introdurre il procedimento di mediazione, che la parte onerata ha rispettato. Infine, la circostanza che alcune parti dell'odierno giudizio non abbiano partecipato alla procedura di ATP conciliativo non costituisce di per sè motivo ostativo alla utilizzabilità della consulenza, né costituisce motivo valido per disporne il rinnovo, in quanto le parti che non vi hanno preso parte hanno fatto proprie le risultanze della ctu e dunque la loro assenza in quel giudizio è superata dalla accettazione della consulenza espressa in questa sede ed emersa dal tenore dell'atto con cui è stato introdotto il giudizio, unico sia per la parte che ha preso parte alla procedura ex art. 696 bis cpc che per le parti che non vi hanno partecipato. A fronte di una accettazione della consulenza di coloro che non furono parte della procedura, non sussiste alcun segmento processuale che debba essere rinnovato per la tutela del contraddittorio, proprio perché le parti che vi avevano interesse non hanno posto limiti alla utilizzabilità in questa sede della ctu espletata in un procedimento al quale non presero parte. La ctu, quindi, non doveva essere rinnovata per tale motivo, contrariamente a quanto assume parte convenuta negli scritti conclusionali perché tutti gli attori vi hanno prestato acquiescenza e non vi sono ostacoli sostanziali o processuali che ne possano limitare la sua utilizzabilità ai fini del decidere. B)La domanda risarcitoria promossa dagli attori è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno. E' provato documentalmente, emerge dalla ricostruzione operata dai CTU e non è contestato che il signor affetto da numerose patologie, durante una seduta di dialisi, a cui si Persona_1 sottoponeva tre volte a settimana, presentava una sintomatologia di rilievo cardiologico, che richiedeva accertamenti ed esami clinici, a cui seguivano specifiche terapie di tipo farmacologico ed un intervento di angioplastica eseguito il regime di urgenza. In particolare, come evidenziato nella CTU, che ha ricostruito puntualmente anche la pregressa storia clinica del signor , costui era affetto da insufficienza renale cronica (in Persona_1 trattamento dialitico da ottobre 2010 - al momento dei fatti in esame in trattamento emodialitico trisettimanale), ipertensione arteriosa, neoplasia vescicale trattata con radioterapia (2004); sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica e bypass coronarico per coronaropatia trivasale severa (febbraio 2011); pregresso drenaggio di ematoma intrafasciale di avambraccio sinistro con impotenza funzionale del nervo mediano (maggio 2011); anemia da emolisi meccanica (maggio 2011); neoplasia prostatica trattata con ormonoterapia (2014); arteriopatia ostruttiva sottopoplitea e riscontro di anemia a giugno 2017 (Hb 8,4 g/dl, poi 11 g/dL). Il giorno 07/10/2017 a seguito di una visita cardiologica presso l'ambulatorio di Cardiologia della l' emergeva: “(…) Condizioni cliniche attuali: giunge in visita per Controparte_1 dispnea associata a sensazione di peso retrosternale 2 gg fa, durante dialisi. Oggi seduta emodialitica effettuata senza complicazioni. ..CONCLUSIONI: sintomatologia anche compatibile con angina in pz sottoposto a CABG.”. La successiva seduta dialitica, in data 10.10.2017, veniva sospesa per la comparsa di “costrizione al giugulo ed ipotensione” che ha indotto i sanitari ad effettuare un ECG ed un prelievo del sangue con urgenza, all'esito dei quali il sig. veniva ricoverato nel reparto di Cardiologia con la diagnosi R_ di sospetta angina instabile. Il giorno successivo, in sede di visita medica, in ragione della sintomatologia esposta dal paziente e della storia clinica di coronopatia, veniva richiesta una coronografia con conseguente sospensione della terapia con Wafarin. Il 13.10.2017 il paziente è stato portato in sala di per l'effettuazione della CP_2 coronografia, che evidenziava la malattia dei tre vasi coronarici con stenosi critiche di Circonflessa ostiale e al tratto medio e by pass aorto-coronarici pervi con occlusione di Discendente anteriore subito a valle dell'anastomosi. I sanitari eseguivano una Angioplastica Coronarica su Circonflessa ostiale e tratto medio. Durante la prosecuzione della degenza veniva sottoposto ad accertamenti clicnici e terapie Persona_1 volte a migliorare il complesso quadro patologico. Il 21/10/2017, alle ore 7:00 veniva riportato nel diario clinico: “desaturazione e bradicardizzazione marcata e progressiva” ed alle successive 7:20 avveniva il decesso per “arresto cardiocircolatorio”. I ctu, attraverso una accurata disamina del diario clinico del paziente, hanno accertato la negligenza dei sanitari non già nella diagnosi, che è stata corretta e tempestiva, o nella scelta dei trattamenti terapeutici, che erano elettivi, ma nella fase della assistenza successiva ad essi, che richiedeva un monitoraggio costante e con brevi intervalli, del tutto mancante nel caso concreto. In particolare i CTU hanno accertato che “Il trattamento così come si evincono dalla documentazione medica in atti, non sono stati astrattamente adeguati rispetto al caso specifico in rapporto alla diagnosi, al trattamento chirurgico e alle patologie pregresse del In R_ particolare, come ampiamente riportato nelle considerazioni è venuto a mancare un monitoraggio più seriale dell'assetto emocoagulativo (aPTT, INR) proprio in virtù dell'infusione di Eparina. Infatti, il soggetto era ad alto rischio trombotico/emorragico, per cui il suo assetto emocoagulativo, andava controllato secondo le raccomandazioni delle linee guida e secondo la buona prassi medico chirurgica. Nel caso specifico, vi è stata una mancata assistenza, che avrebbe potuto, evitare l'emorragia fatale del paziente”. I CTU hanno anche evidenziato che “Le cause sono legate alla irregolarità dell'esecuzione e alla sua incompletezza: l'infusione dell'eparina il giorno 17/10/2023 alle ore 9:00 è stata sospesa per essere ripresa alle ore 19:00 lo stesso giorno, per essere ulteriormente sospesa il giorno 18/10/2023 alle ore 1:30 senza eseguire assetto emocoagulativo pre infusione…. Sono state violate, nella mancanza di monitoraggio dell'assetto emocoagulativo, le regole di prudenza e diligenza, che diversamente avrebbero permesso, secondo il più probabile che non, di mettere in atto aggiustamenti della terapia affinché al fine di evitare una emorragica attraverso il quadro clinico- patologico slatentizzatosi nell'emorragia cerebrale. I CTU hanno descritto il comportamento terapeutico che doveva essere adottato nel caso concreto ed hanno concluso che avrebbe impedito l'esito infausto, secondo il criterio del “più probabile che non”. Il Tribunale condivide e fa proprie le risultanze della CTU, non superate dai rilievi critici formulati dai consulenti della azienda ospedaliera, ampiamente riscontrati e confutati dai CTU, contrariamente a quanto assume la difesa dell'ente ospedaliero. I CTU hanno infatti evidenziato che le cause del decesso sono ascrivibili ad una mancato corretto monitoraggio della crasi ematica, circostanza non smentita dalla ricostruzione degli atti terapeutici operata dai CTP della azienda ospedaliera, che si concentra sulla accurata descrizione degli stessi e sulla condizione patologica del paziente, che unitamente alla età, avrebbe causato la sua morte, contestando fermamente la valutazione dei CTU relativa alla cattiva gestione della terapia anticoagulante. Secondo tale prospettazione sussisteva una situazione di oggettiva difficoltà di gestione del paziente, che era ad alto rischio trombotico/emorragico, che richiede una gestione complessa della terapia, ancor più nel caso concreto poste le numerose patologie di cui era affetto. I CTU, in risposta a tali osservazioni, richiamavano il diario clinico del paziente, dal quale emerge la mancanza di un adeguato monitoraggio a seguito della somministrazione di eparina sodica, che avrebbe richiesto, proprio in ragione del quadro clinico del paziente, l'esecuzione di test di coagulazione ravvicinati nel tempo al fine di accertare la correttezza del dosaggio, test non eseguiti nel caso concreto, nonostante una progressiva ingravescenza della sintomatologia (dolore addominale e stato soporoso). Le stesse affermazioni della difesa della parte convenuta, che evidenzia quanto fosse difficile il bilanciamento farmacologico del paziente ad alto rischio trombotico emorragico, conferma la inidoneità della assistenza prestata nella fase della somministrazione della eparina sodica, come sostenuto dai ctu. I CTU infatti hanno chiarito che quando si somministra eparina sodica a dosi anticoagulanti, il dosaggio deve essere regolato effettuando frequenti test di coagulazione e se i risultati dei test di coagulazione sono al di sopra dell'intervallo terapeutico o se si verificano emorragie, la dose deve essere ridotta o, se del caso, l'eparina deve essere sospesa. I CTU hanno risposto alle osservazioni richiamando quanto già espresso nella bozza, assumendo che mancò “un monitoraggio più seriale dell'assetto emocoagulativo (aPTT, INR) proprio in virtù dell'infusione di Eparina. In particolare, dal giorno 17/10/2023 ore 7:00 e alle ore 10:53 durante la seduta emodialitica, l'esame dell'assetto emocoagulativo completo (e riportato) è stato richiesto alle ore 1:16 del 18/10/2023 riguardo l'aPTT e alle ore 2:15 riguardo l'aPTT e INR. Inoltre, riguardo l'infusione dell'eparina il giorno 17/10/2023 alle ore 9:00 è stata sospesa per essere ripresa alle ore 19:00 lo stesso giorno, per essere ulteriormente sospesa il giorno 18/10/2023 alle ore 1:30 senza eseguire assetto emocoagulativo pre infusione. Da quanto esposto, nel paziente in esame ad alto rischio trombotico/emorragico, l'assetto emocoagulativo, non controllato in modo seriale, per mancata assistenza, avrebbe potuto, probabilmente, predisporre la crasi ematica verso la linea emorragica facilitando e/o provocando il quadro clinico-patologico rilevatosi nell'emorragia cerebrale”. L'andamento della terapia mediante infusione di eparina è stato dunque irregolare nella esecuzione e incompleto a causa delle omissione di un assetto coagulativo prima della infusione, omissione che poteva essere evitata con una azione doverosa, utile e non complessa, ossia l'esecuzione di esami del sangue “per tenere sotto controllo l'assetto emocoagulativo e conseguentemente aggiornare la somministrazione del farmaco”, che non sono stati eseguiti. Parte convenuta contesta la negligenza dei sanitari e il nesso causale, attribuendo il decesso del paziente alla gravità delle sue patologie. Secondo le regole della derivazione causale, concausa di un evento è qualunque fatto naturale o umano, che concorre alla verificazione dello stesso. Il parametro normativo di riferimento per assegnare rilievo alle concause è l'art. 41 cp., che declina principi rilevanti anche in ambito civile, per giurisprudenza e dottrina consolidate. Le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione o dalla omissione del soggetto agente, di per sé non escludono il rapporto di causalità fra l'azione, l'omissione e l'evento; le cause sopravvenute escludono il nesso causale quando da sole sono sufficienti a determinare l'evento. In base all'art. 41, c.p., il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. La Suprema Corte ha chiarito che qualora una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11903 del 13/05/2008 e successive conformi Cassazione civile, sez. III, 02/02/2010, n. 2360; Cassazione civile, sez. III, 06/05/2015, n. 8995). Nel caso di specie, alla luce delle conclusioni assunte dai CTU, è certo che il signor R_ presentasse un quadro clinico molto complesso, ma deve escludersi che la condizione patologica del paziente abbia concorso alla causazione della morte, in quanto le omissioni dei sanitari nella fase della somministrazione dell'eparina hanno assunto rilievo causale autonomo nella morte del paziente, che la condotta doverosa e utile omessa avrebbe impedito, secondo il ciriterio del “più probabile che non”. Tenuto conto della causa del decesso, si ritiene che l'omissione nel monitoraggio della coagulazione durante la somministrazione dell'eparina assurga a causa unica dell'evento infausto e che lo stesso sia ascrivibile unicamente alle condotte omissive degli specialisti che hanno avuto in cura il paziente durante il ricovero ospedaliero. Tali esami, peraltro, erano particolarmente doverosi nel caso concreto proprio in ragione delle condizioni di salute del paziente, gravate da patologie concomitanti che rendevano particolarmente difficile l'equilibrio ematico, elemento che rendeva quanto mai doveroso un monitoraggio più frequente che poteva essere effettuato con esami ematici ravvicinati nel tempo, che invece sono stati omessi. L'omissione di atti terapeutici prodromici alla scelta del dosaggio di eparina, doverosi ed utili secondo le linee guida, avrebbe evitato il decesso e ciò consente di affermare la sussistenza della colpa dei sanitari sotto il profilo della negligenza e della imprudenza. Inoltre nel determinismo causale che ha portato all'evento infausto si ritiene che la condotta omissiva dei medici ospedalieri assurga a causa unica ed efficiente del decesso del paziente e che non sussista alcuna condizione di concausalità, valutazione che fonda la responsabilità integrale dell'ente convenuto. L'azione risarcitoria promossa dai ricorrenti nei confronti dell'azienda ospedaliera è dunque meritevole di accoglimento. Passando ad analizzare i danni risarcibili si osserva che gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno iure proprio derivante dalla perdita del rapporto parentale, offrendone piena prova. Giova premettere in diritto che il danno da perdita del rapporto parentale è una tipologia di danno non patrimoniale, consistente non già nell'evento della violazione del rapporto familiare in sé e per sé considerato, quanto piuttosto nelle conseguenze che discendono dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, comprese le sofferenze interiori transeunti. La prova di tale pregiudizio è, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. a carico del danneggiato, potendo comunque essere fornita, come nel caso di specie, anche a mezzo di presunzioni semplici, rientrando nell'id quod plerumque accidit e in decorsi di regolarità causale, la sofferenza per la perdita di un familiare. Quanto alle modalità di accertamento di un simile pregiudizio deve inoltre rimandarsi anche a quanto osservato da Cass. civ. n.10527 del 2011, la quale osserva che nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass., 12/6/2006, n.13546) e non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull' id quod plerumque accidit (cfr. Cass., 30/11/2005, n.6081; Cass., 6/6/1997, n.5082). Dunque, in presenza di tali allegazioni, il giudice deve quindi ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla tipicità di determinati fatti alla stregua della regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una apparenza basata sul tipico decorso degli avvenimenti, incombendo alla parte a cui sfavore opera la presunzione di dare la prova contraria idonea a vincerla. Orbene la morte di una persona fa presumere da sola, ex art.2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti, in tal caso, gravando sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022). Parte convenuta, nel caso di specie, non ha assolto tale onere, né vi sono state specifiche contestazioni ex art.115 c.p.c. dei fatti allegati da parte ricorrente, che evidenziano la sussistenza di un legame affettivo tra il signor ed i suoi familiari solidissimo e connotato da intense R_ frequentazioni, oltrechè da convivenza per quanto attiene alla moglie. L'intensità del legame emerge con chiarezza dalle prove testimoniali e, dunque, è provato l'elemento che consente di inferire la sofferenza patita in conseguenza della perdita del prossimo congiunto, presupposto della tutela risarcitoria azionata. Gli elementi di prova raccolti durante l'istruttoria consentono anche di ritenere che tra gli odierni attori ed il signor vi fosse un rapporto molto intenso, in quanto la figlia ed i nipoti, sebbene R_ non conviventi frequentano quotidianamente l'abitazione del signor oltrechè in occasione R_ delle festività e delle vacanze, spesso trascorse insieme;
inoltre è emerso che il signor avesse R_ con la figlia un rapporto molto particolare, di reciproco supporto in quanto la figlia era molto presente per il padre rispetto alla sua malattia ed il padre era molto vicino alla figlia e la aiutava nelle sue necessità, consolidando nel tempo un forte legame, rafforzato dalla condivisione di alcune passioni e interessi. Dalla istruttoria è emerso poi che la moglie del signor aveva un forte legame con il marito R_ frutto di un matrimonio durato ben 52 anni, rapporto rafforzatosi a seguito della malattia del R_ che veniva accudito con dedizione dalla moglie, la quale per amore cercava in ogni modo di alleviare le sue problematiche e di assecondare le sue richieste e abitudini di vita. A seguito della perdita del marito la donna ha patito una grave crisi emotiva, sfociata in una depressione, che, seppure non apprezzabile in termini medico legali (la signora non si è sottoposta alla visita dei ctu) è stata riferita dai testimoni escussi. Per la valutazione della posta risarcitoria richiesta dagli attori occorre anzitutto muovere dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, le quali hanno evidenziato che, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione concreta (Cass. Sent. n.10579/2021 e Cass. sent. n.26300/2021). Orbene il giudicante intende avvalersi delle ultime tabelle (aggiornate al 2024) in uso presso il Tribunale di Milano secondo quanto recentemente osservato dalla Suprema Corte, che valorizza le tabelle di Milano, pubblicate nel giugno del 2022, quale criterio idoneo per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale (Cass. Ord. n.37009/2022), in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, sia in termini di sofferenza interiore patita, da provare anche in via presuntiva come spiegato nelle stesse note di accompagnamento delle tabelle, sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria secondo una dimensione dinamico relazionale allegata e provata, anche con presunzioni;
ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo ad una valutazione equitativa "pura", purché motivata. In linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, trovano applicazione le tabelle in vigore al momento della liquidazione del danno risarcibile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017) e non quelle vigenti al momento del fatto o della domanda, come ipotizzato da parte ricorrente. Tanto premesso, dalle prove acquisite emergono i seguenti elementi utili per la valutazione del danno risarcibile. Il signor all'epoca dei fatti aveva 76 anni, la figlia 47 anni, la moglie Persona_1 Parte_1
73 anni, nipote, 13 anni, nipote, 21 anni, Parte_2 Parte_3 Parte_4
nipote, 23 anni. Parte_5
Applicando i criteri previsti dalle suddette tabelle alla liquidazione del danno patito dalla signora possono essere riconosciuti 71 punti (12 per l'età della vittima primaria, 20 per l'età Parte_1 della vittima secondaria, 12 per la composizione del nucleo familiare, 27 per l'intensità e la qualità della relazione affettiva). La sommatoria dei suddetti punti consente di giungere alla liquidazione della somma di euro 277.681,00 tenendo conto del valore del punto base previsto dalle tabelle richiamate (71x3911,00). Applicando i criteri previsti alla liquidazione del danno patito dalla signora Parte_6 possono essere riconosciuti 80 punti (12 per l'età della vittima primaria, 12 per l'età della vittima secondaria, 16 per la convivenza, 12 per la composizione del nucleo familiare, 28 per l'intensità e la qualità della relazione affettiva). La sommatoria dei suddetti punti consente di giungere alla liquidazione della somma di euro 312.880,00 (80x3911,00). Applicando i criteri previsti alla liquidazione del danno patito dal signor Parte_3 possono essere riconosciuti 69 punti (12 per l'età della vittima primaria, 26 per l'età della vittima secondaria, 9 per la composizione del nucleo familiare, 22 per l'intensità e la qualità della relazione affettiva). La sommatoria dei suddetti punti consente di giungere alla liquidazione della somma di euro 269.859,00 (69x3911,00). Applicando i criteri previsti alla liquidazione del danno patito dal signor possono Parte_4 essere riconosciuti 68 punti (12 per l'età della vittima primaria, 24 per l'età della vittima secondaria, 9 per la composizione del nucleo familiare, 23 per l'intensità e la qualità della relazione affettiva). La sommatoria dei suddetti punti consente di giungere alla liquidazione della somma di euro 265.948,00 (68x3911,00). Applicando i criteri previsti alla liquidazione del danno patito dal signor possono Parte_5 essere riconosciuti 68 punti (12 per l'età della vittima primaria, 24 per l'età della vittima secondaria, 9 per la composizione del nucleo familiare, 23 per l'intensità e la qualità della relazione affettiva). La sommatoria dei suddetti punti consente di giungere alla liquidazione della somma di euro 265.948,00 (68x3911,00). Gli importi suddetti sono già rivalutato e liquidati ai valori attuali (Cass. 7272/2012 in motivazione e Cass. 5503/03 e successive conformi, tra cui Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014). Considerato che il credito azionato dagli attori è un credito di valore, alle somme come sopra liquidate, vanno aggiunti gli interessi al saggio legale tenuto conto della somma devalutata alla data del decesso (20.03.2014) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Tali interessi sono dovuti secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c. per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito (Cass. S.U. sent. n. 1712 del 17.2.1995 e successive conformi, tra cui in particolare Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 secondo cui in particolare “…nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”). Dalla data della pubblicazione della sentenza il debito diventa di valuta, producendo solo interessi al saggio di legge sino all'effettivo pagamento (sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito ex multis, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02). Parte istante ha anche domandato il risarcimento del danno patrimoniale con riferimento alle “spese mediche sostenute” e alla perdita economica patita dalla moglie di circa 1.500,00 mensili (pensione ed indennità di accompagnamento). La domanda in parte qua non può trovare accoglimento, per carenza di prova, in quanto non sono state documentate spese mediche e l'asserita perdita economica non è suffragata da alcun elemento di prova non assolvendo a detta finalità le generiche affermazioni rese dai testimoni sul punto. C)Le spese di lite del presente giudizio debbono essere liquidate tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, come aggiornata dal D.M. 147/2022, vigente al momento della liquidazione. Per quanto attiene al valore della controversia e dunque alla individuazione dello scaglione di riferimento, trova applicazione l'art. 5, co. 1 del predetto D.M., secondo cui nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della determinazione del valore della causa si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata e dunque nel caso di specie trova applicazione lo scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00, tenuto conto della natura e della complessità della controversia. Applicati i parametri minimi alla luce dell'opera complessivamente prestata e delle questioni giuridiche sottese al giudizio si ritiene equo liquidare la somma di euro 37.951,00, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Le spese legali dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6, n. 9735 del 26/05/2020; conf. Cass., n. 14268 del 08/06/2017). Il regolamento delle spese di lite con riferimento alla fase dell'accertamento tecnico preventivo, anche in tal caso, è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale, a sua volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 18918 del 11/9/2020). Alla luce dei parametri richiamati, le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate nella misura di euro 9.000,00. Le spese della CTU, come liquidate nel procedimento di ATP, sono definitivamente poste a carico dell' soccombente nel giudizio di merito. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 277.681,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 dell'importo di euro 312.880,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3 dell'importo di euro 269.859,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4 dell'importo di euro 265.948,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_5 dell'importo di euro 265.948,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato in parte motiva;
-condanna l' alla rifusione in favore degli attori della Controparte_1 somma di euro 9.000,00 a titolo di compenso professionale per la fase del procedimento di istruzione preventiva e per l'odierno giudizio di merito euro a titolo di esborsi 286,00 ed euro 37.951,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali iva e cpa come per legge, per entrambi i giudizi, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di ctu come liquidate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' Controparte_1
Terni, 3/8/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)