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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 240/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CORRADINI DEBORA, elettivamente domiciliata Parte_1
presso il predetto difensore, in VIALE RISORGIMENTO 51/2, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente, all'udienza del 20/02/2025, ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 24/01/2024, - premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 08/08/2009, che dall'unione coniugale erano nati i due figli (nato il Controparte_1 Per_1
05/03/2010) e (nato il [...]), e che la sentenza di separazione, pronunciata da questo Per_2
Tribunale in data 15/04/2021 nella contumacia del marito, aveva disposto l'affidamento esclusivo dei due minori alla madre, aveva assegnato a quest'ultima la casa coniugale, e posto a carico del padre un pagina 1 di 3 contributo di mantenimento della prole pari ad € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie - chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, domandando di confermare l'affidamento esclusivo dei figli e l'assegnazione a sé della casa coniugale, nonché un incremento dell'assegno mensile di mantenimento dei figli ad € 600,00, in ragione dell'aumento dell'età dei figli stessi, del fatto che essi vivessero in modo continuativo con la madre e non pernottassero presso il padre incontrandolo soltanto poche ore la settimana, ed infine in ragione del fatto che il padre avesse reperito una attività lavorativa, dopo un lungo periodo di disoccupazione.
Il resistente rimaneva contumace. Controparte_1
La causa, a seguito di discussione orale, veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
20/02/2025.
2.
Ciò posto, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata pronunziata la separazione personale fra i coniugi con sentenza di questo
Tribunale n. 497/2021 pubblicata il 16/04/2021, ed essendo trascorsi più di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale celebrata in sede separativa, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3.
Quanto alle statuizioni riguardanti i due figli minori, vanno confermate le disposizioni contenute nella sentenza di separazione relative all'affidamento c.d. super-esclusivo dei due figli minori alla madre, non essendo emersi elementi sopravvenuti rispetto alla predetta pronuncia di separazione che inducano a diverse determinazioni al riguardo, ed essendo di contro risultato confermato il disinteresse del padre nei confronti delle esigenze morali e materiali della prole, desumibile dalla sua irreperibilità e dalla sua contumacia (già peraltro riscontrata nel precedente procedimento di separazione).
Essendo la madre il genitore collocatario dei minori, ad essa va assegnata la casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ. .
Per quanto riguarda infine le statuizioni economiche relative al mantenimento dei figli, non vi è prova di modifiche sopravvenute che possano giustificare l'incremento richiesto, atteso che l'allegazione circa l'aumento delle esigenze della prole è risultata estremamente generica, e già all'epoca della pagina 2 di 3 separazione i due minori erano a completo carico della madre;
inoltre, non è dato sapere di quali risorse reddituali e patrimoniali il resistente disponga, né se egli abbia o meno reperito una attività lavorativa.
Ritiene quindi il Collegio che l'assegno mensile per il mantenimento ordinario dei figli da porre a carico del padre debba essere confermato nella misura di € 300,00 mensili, ossia nella stessa misura già stabilita nella sentenza di separazione.
Resta confermata la suddivisione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio MI, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione e domanda disattesa ed assorbite, così provvede:
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
a MO MI (RE) in data 08/08/2009, con atto trascritto nel Registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di MO MI (RE) (atto n. 4, Parte 1, Anno 2009).
2. Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MO MI di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, la quale potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori (c.d. “affidamento super-esclusivo”); con facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli previo accordo con l'affidataria.
4. Conferma la collocazione dei figli minori presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale.
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, mediante versamento alla madre entro il giorno 10 di ciascun mese di un assegno periodico mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio MI.
6. Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
2.360,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio MI in data
4 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 240/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CORRADINI DEBORA, elettivamente domiciliata Parte_1
presso il predetto difensore, in VIALE RISORGIMENTO 51/2, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente, all'udienza del 20/02/2025, ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 24/01/2024, - premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 08/08/2009, che dall'unione coniugale erano nati i due figli (nato il Controparte_1 Per_1
05/03/2010) e (nato il [...]), e che la sentenza di separazione, pronunciata da questo Per_2
Tribunale in data 15/04/2021 nella contumacia del marito, aveva disposto l'affidamento esclusivo dei due minori alla madre, aveva assegnato a quest'ultima la casa coniugale, e posto a carico del padre un pagina 1 di 3 contributo di mantenimento della prole pari ad € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie - chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, domandando di confermare l'affidamento esclusivo dei figli e l'assegnazione a sé della casa coniugale, nonché un incremento dell'assegno mensile di mantenimento dei figli ad € 600,00, in ragione dell'aumento dell'età dei figli stessi, del fatto che essi vivessero in modo continuativo con la madre e non pernottassero presso il padre incontrandolo soltanto poche ore la settimana, ed infine in ragione del fatto che il padre avesse reperito una attività lavorativa, dopo un lungo periodo di disoccupazione.
Il resistente rimaneva contumace. Controparte_1
La causa, a seguito di discussione orale, veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
20/02/2025.
2.
Ciò posto, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata pronunziata la separazione personale fra i coniugi con sentenza di questo
Tribunale n. 497/2021 pubblicata il 16/04/2021, ed essendo trascorsi più di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale celebrata in sede separativa, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3.
Quanto alle statuizioni riguardanti i due figli minori, vanno confermate le disposizioni contenute nella sentenza di separazione relative all'affidamento c.d. super-esclusivo dei due figli minori alla madre, non essendo emersi elementi sopravvenuti rispetto alla predetta pronuncia di separazione che inducano a diverse determinazioni al riguardo, ed essendo di contro risultato confermato il disinteresse del padre nei confronti delle esigenze morali e materiali della prole, desumibile dalla sua irreperibilità e dalla sua contumacia (già peraltro riscontrata nel precedente procedimento di separazione).
Essendo la madre il genitore collocatario dei minori, ad essa va assegnata la casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ. .
Per quanto riguarda infine le statuizioni economiche relative al mantenimento dei figli, non vi è prova di modifiche sopravvenute che possano giustificare l'incremento richiesto, atteso che l'allegazione circa l'aumento delle esigenze della prole è risultata estremamente generica, e già all'epoca della pagina 2 di 3 separazione i due minori erano a completo carico della madre;
inoltre, non è dato sapere di quali risorse reddituali e patrimoniali il resistente disponga, né se egli abbia o meno reperito una attività lavorativa.
Ritiene quindi il Collegio che l'assegno mensile per il mantenimento ordinario dei figli da porre a carico del padre debba essere confermato nella misura di € 300,00 mensili, ossia nella stessa misura già stabilita nella sentenza di separazione.
Resta confermata la suddivisione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio MI, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione e domanda disattesa ed assorbite, così provvede:
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
a MO MI (RE) in data 08/08/2009, con atto trascritto nel Registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di MO MI (RE) (atto n. 4, Parte 1, Anno 2009).
2. Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MO MI di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, la quale potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori (c.d. “affidamento super-esclusivo”); con facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli previo accordo con l'affidataria.
4. Conferma la collocazione dei figli minori presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale.
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, mediante versamento alla madre entro il giorno 10 di ciascun mese di un assegno periodico mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio MI.
6. Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
2.360,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio MI in data
4 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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