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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4534/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
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VERBALE D'UDIENZA
Oggi 27 marzo 2025, alle ore 12:25, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Zoppetti e l'avv. Lotto;
per parte convenuta l'avv. Paola Dordoni per delega orale dell'avv. Bassi;
per la terza chiamata contumace nessuno compare.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 4534/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4534/2022 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Lotto e dall'avv. Sara Zoppetti, entrambi del Foro di Bergamo
-ATTRICE- contro
(C.F. - P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bassi, del Foro di
Milano
-CONVENUTA- con la chiamata in causa di
P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
-TERZA CHIAMATA CONTUMACE-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 27.3.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. ha convenuto in giudizio invocandone la Parte_1 Controparte_1 responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
A tal fine, ha allegato che in data 27.12.2020, alle ore 14:30 circa, mentre percorreva una delle corsie del punto vendita sito nel 'Centro Commerciale Adamello', in Darfo Boario Terme, era caduta a causa di un non segnalato dislivello della pavimentazione.
Si è costituita in giudizio contestando le richieste di controparte Controparte_1 sia in merito all'an che al quantum debeatur. Nel dettaglio, ha dedotto che non sussisteva in capo a essa alcun obbligo di custodia, dal momento che l'area del sinistro era oggetto di ristrutturazione da parte della società con Controparte_2 conseguente istanza di chiamata in giudizio. Inoltre, ha eccepito che la causa della caduta era da individuare nella disattenzione della danneggiata.
La terza chiamata non si è costituita e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
Il processo, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stato istruito mediante l'escussione di un testimone e C.T.U. medico-legale.
In data 5.11.2024 il fascicolo è stato riassegnato al ruolo dello scrivente Giudice, stante il trasferimento del precedente ad altra Sezione del Tribunale, il quale ha fissato l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
3 *** ** ***
§ 2. All'esito dell'attività istruttoria può ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, e in particolare che l'attrice effettivamente ha riportato delle lesioni a seguito di una caduta causata da un dislivello della pavimentazione presente nel punto vendita della Controparte_1
La riconducibilità delle lesioni a tale evento può trarsi dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Infatti, pur trattandosi del compagno dell'attrice, le sue dichiarazioni trovano riscontro nel materiale fotografico presente in atti (cfr. docc. 1, 3 fasc. att.), nel referto di P.S. (“giunge in P.S. per riferita caduta al supermercato sul lato sn” - doc. 4 fasc. att.) e nella C.T.U. medico-legale (cfr. pag. 5: “La lesione fratturativa riportata è pienamente riconducibile ad un trauma di natura contusiva, ovvero conseguenza di un impatto contro un corpo privo di angoli o contro una superficie piana o convessa, come nel caso in esame (la signora impattava l'arto contro il pavimento)”).
In particolare, il teste ha riferito quanto segue: “4 e 5) sono mostrate alla Testimone_1 teste le fotografie di cui ai docc.1 e 3 di parte attrice: nella zona che prima dei lavori era quella
“ristoro”, vi erano dislivelli della pavimentazione, come si vede nelle foto che mi sono mostrate, segnalati da nastro adesivo bianco/rosso. Il dislivello era di circa 4/5 centimetri;
[…] 8): confermo, la mia compagna inciampava nel dislivello di cui abbiamo parlato, e cadeva a terra;
9): effettivamente, io mi accorgevo del dislivello solo perché il carrello che stavo spingendo era sobbalzato;
la signora era al mio fianco, al lato sinistro;
[…]; 11): la foto n.1 indica il punto in cui è caduta la mia Pt_1 compagna;
” (verbale ud. 12.10.2023).
Sono, inoltre, presenti in atti le fotografie che ritraggono lo stato dei luoghi ove è avvenuto il sinistro (come visto, confermato anche dal testimone oculare - cfr. doc. 1 fasc. att.).
Alla luce di tali considerazioni, e facendo applicazione dei consolidati principi in tema di causalità civile (in cui, come noto, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non'; cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/6/2021,
Rv. 661816 - 01), deve ritenersi provato il nesso di causa tra caduta e presenza del dislivello sulla pavimentazione del punto vendita.
In definitiva, l'attività istruttoria consente di ritenere provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione.
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§ 3. Al fine di verificare la validità del criterio di imputazione dei danni invocato in via principale da parte attrice ex art. 2051 c.c., e se siano ravvisabili esclusivi o concorrenti profili di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tale materia.
Nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello
4 del danneggiato, si unisca al suo modo di essere, essendo essa di per sé statica e inerte (come accaduto nel caso in esame), per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 7.1.2016, n. 56). Fermo restando la possibilità di fornire tale dimostrazione anche per presunzioni, “giacché la prova del danno
è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo" ” (così anche la recente Cass. civ.,
Sez. III, 10.6.2020, n. 11096).
Nel dettaglio, il danneggiato è gravato dall'onere di provare la condizione di pericolosità della cosa, nonché di aver tenuto nell'occasione un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, dal momento che il caso fortuito
– che esclude la responsabilità del custode – può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. VI-3, 8.5.2018, ord. n. 10938; Cass. civ., Sez. VI, 11.5.2017, n. 11526). Qualora venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può pervenirsi ad escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi – per contro
– integrato il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.6.2016, n. 12895). In ogni caso, per aversi interruzione del nesso di causa ex art. 1227 c.c. il comportamento del danneggiato deve porsi come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, così da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. civ., Sez. III,
6.4.2006, n. 8096).
In definitiva, così come chiarito in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la responsabilità per danno da cose in custodia si pone, già sul piano oggettivo, in rapporto inversamente contrario alle condizioni di evidenza o riconoscibilità della situazione potenzialmente foriera di pericolo: “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ., Sez. III, 13.7.2011, n. 15375.
Cfr. altresì Cass. civ., Sez. VI, 10.3.2021, n. 6554; Cass. civ., Sez. III, 13.1.2015, n. 287).
Venendo al caso in esame e applicando i suddetti principi, deve ritenersi provato – come visto – che l'attrice è caduta a causa di un dislivello della pavimentazione, riportando lesioni personali.
Preliminarmente, occorre verificare chi sia il custode ex art. 2051 c.c., dal momento che l'area era oggetto di lavori di ristrutturazione, appaltati dalla convenuta alla terza chiamata.
5 Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che basta la consegna del bene all'appaltatore che deve eseguirvi opere di riparazione o altro senza che sia necessario l'inizio delle opere affinché si trasferisca a lui il potere di fatto sul bene e quindi la custodia con la connessa responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; tuttavia, permane la custodia del proprietario del bene che si affianca a quella dell'appaltatore, generando per entrambi responsabilità ex art. 2051
c.c., ove il bene continui ad essere destinato all'uso precedente (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20825 del 2006).
Inoltre, è stato chiarito che nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11671 del
14/05/2018, Rv. 648327 - 01).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che il bene era stato consegnato all'appaltatore, come testimoniato dalla presenza del nastro rosso e bianco volto a delimitare l'area e dallo stesso dislivello (segno che i lavori erano in corso, seppur non in quel preciso istante). Allo stesso tempo, il bene era ancora destinato all'uso precedente, dal momento che la zona oggetto dei lavori di ristrutturazione non era preclusa ai frequentatori del punto vendita (cfr. doc. 3 fasc. att.).
Pertanto, sia la proprietaria del bene che l'appaltatrice devono essere considerate 'custodi' dell'area ove si è verificato il sinistro oggetto del giudizio.
Si tratta ora di verificare il riparto di responsabilità tra danneggiata e convenuto/terza chiamata nella causazione dell'evento lesivo. In altri termini, occorre valutare se la condotta dell'attrice possa integrare gli estremi del caso fortuito (così come prospettato dalla convenuta) o se, invece, lo stato dei luoghi sia stata causa esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'evento (circostanza, quest'ultima, rilevabile anche d'ufficio, cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 25/2/2014, n. 4446).
Parte attrice, a riprova della pericolosità dei luoghi, ha prodotto alcune fotografie (cfr. docc.
1, 3 fasc. att.) e ha richiamato la testimonianza prima menzionata.
La convenuta ha negato, invece, qualsivoglia addebito, eccependo altresì la perfetta visibilità dei luoghi e la disattenzione della danneggiata.
Come in precedenza osservato, deve ritenersi adempiuto l'onere – gravante in capo a parte attrice – di dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.7.2016, n. 15761; cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480 secondo cui “in questo complessivo contesto va calata
6 la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato”).
Allo stesso tempo la condotta posta in essere dall'attrice deve ritenersi imprudente e negligente, e quindi rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 26.2.2021, n.
5457).
In tal senso militano le seguenti circostanze:
- la zona era illuminata e quindi la visibilità era buona;
- il nastro di colore rosso e bianco apposto a delimitazione dell'area, seppur non in condizioni ottimali, era comunque visibile.
Occorre, dunque, valutare se l'agire imprudente e negligente dell'attrice possa integrare il caso fortuito previsto dall'ultima parte dell'art. 2051 c.c., così da escludere totalmente la responsabilità del custode.
Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata;
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso
[…]” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 2023).
È stato inoltre chiarito che “l'imprevedibilità - idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo
7 dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sè un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati” (Cass. civ., Sez. III, 1.2.2018, ord. n. 2480).
Applicando tali principi al caso in esame, si osserva che il percorrere un'area senza prestare la dovuta attenzione, seppur condotta scarsamente diligente, non può considerarsi evenienza da escludere secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Tale constatazione porta a concludere che lo stato dei luoghi ha costituito quantomeno concausa dell'evento, di cui anche i custodi sono tenuti a risponderne, sia pure in concorso con la condotta negligente della danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 19.11.2019, ord. n. 29947).
Per quanto concerne l'esatto riparto di tali responsabilità, si ritiene che il comportamento dell'attrice – tenuto conto dei fattori prima visti – abbia concorso in misura paritaria alla determinazione del danno (ovvero pari al 50%), e che pertanto la convenuta e la terza chiamata, quali custodi, siano in definitive tenute, in solido tra loro, a risarcire parte attrice nella misura del 50%, proporzionale alla responsabilità a esse ascritta.
Mentre non può essere riconosciuta in capo all'attrice una percentuale di colpa maggiore, dal momento che all'interno di un supermercato l'attenzione dell'acquirente è fisiologicamente orientata sugli scaffali ove sono collocati i beni da acquistare, piuttosto che al pavimento, e che il nastro rosso e bianco che delimitava l'area, seppur presente, non era in condizioni ottimali.
Infine, quanto alla condanna diretta della terza chiamata, si osserva che l'attrice ha espressamente esteso la sua domanda anche nei confronti di essa (cfr. verbale ud.
2.2.2023 e memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.).
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§ 4. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attrice.
4.1 Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia. In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (nel caso in esame, quelle recenti del 2024) (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770;
Cass. civ., Sez. III, 11.5.2012, n. 7272).
Tenuto conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dalla C.T.U. medico-legale possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 30: € 2.587,50
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 45: € 2.587,50
8 - invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 50: € 1.437,50
- postumi di natura permanente, che il C.T.U. ha stimato pari al 9% e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti
(49 anni;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01;
Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 20.847,00.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è stato calcolato in € 115,00, secondo le più aggiornate Tabelle di
Milano 2024. Nel caso in esame, infatti, parte attrice non ha provato peculiari circostanze personalizzanti tali da giustificare una liquidazione secondo un valore maggiore. Peraltro,
l'importo riconosciuto ricomprende già sia la componente dinamico/relazionale che il danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per quanto concerne invece il danno morale, si precisa che l'importo indicato a titolo di invalidità permanente già ricomprende al suo interno il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (pari ad un incremento del 25%), ovvero quello ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attrice dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 27.459,50 (A).
4.2 Il danno patrimoniale è rappresentato dall'esborso per spese mediche e di cura documentate in atti, ritenuto congruo dal C.T.U. per l'importo di € 1.778,60 (cfr. pag. 6 relaz. finale).
Devono poi essere rimborsati all'attrice i costi per la copia degli esami radiologici, pari a €
10,00, e il compenso per la c.t.p. ante causam, pari a € 366,00, in quanto anch'essi legati eziologicamente al sinistro e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, il danno patrimoniale complessivamente derivato all'attrice dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 2.154,60 (B).
4.3 L'ammontare complessivo del danno risarcibile è dunque pari alla somma di (A)+(B), ovvero € 29.614,10, di cui l'attrice ha diritto ad essere risarcita dalla convenuta e dalla terza chiamata in misura proporzionale alla responsabilità ritenuta ascrivibile alle medesime
(50%), e dunque per € 14.807,05.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo
9 della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 14.807,05 devalutata all'epoca del fatto (27.12.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 27.12.2020 fino alla presente sentenza;
sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Viceversa, non può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 1284, co. 4 c.c. Infatti,
l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta 'iuris et de iure', occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n.
19063 del 05/07/2023, Rv. 668163 - 01. Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi 'compensativi' non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito). Prova che, nel caso in esame, non è stata in alcun modo fornita.
4.4 Fermo restando la solidarietà verso la danneggiata, nei rapporti interni la terza chiamata deve essere condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta da quanto quest'ultima
è tenuta a corrispondere a parte attrice per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza.
Infatti, l'art. 12 del contratto di appalto (non opponibile all'attrice, essendo estranea a esso) così stabiliva: “l'Appaltatrice assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose durante lo svolgimento dell'Appalto, senza che possa invocare ad esonero della propria responsabilità le caratteristiche del Progetto, lo stato dei luoghi e le direttive impartite dalla Direzione Lavori, […].
L'Appaltatrice, pertanto, si impegna a tenere sollevata e indenne la Committente da ogni
10 responsabilità nonché da eventuali pretese o azioni che, al riguardo, venissero promosse da danneggiati e terzi in genere” (doc. 2 fasc. conv.).
4.5 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
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§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della convenuta e della terza chiamata, in solido tra loro.
Tuttavia, sussistono profili di reciproca soccombenza che giustificano la loro parziale compensazione nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Infatti, se da un lato è stata riconosciuta la responsabilità della convenuta e della terza chiamata (il che ha reso necessario l'instaurazione del presente giudizio), allo stesso tempo una quota di responsabilità paritaria è stata attribuita anche alla danneggiata.
Esse vanno liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del d.m.
55/2014 (nella sua versione più aggiornata), in applicazione del criterio del decisum (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 19014/2007).
Anche il rimborso degli esborsi e delle spese documentate di c.t.p. segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681). deve essere condannata a rimborsare alla Parte_2 convenuta le spese di chiamata in causa (cfr. i chiarimenti forniti Controparte_1 da Cass civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024, Rv. 670137 - 01), stante la sua soccombenza in relazione alla domanda di manleva.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del decisum e delle difese svolte in relazione a essa.
Infine, nei rapporti interni alle parti, i costi della C.T.U. devono essere posti definitivamente a carico della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara che l'evento per cui è causa si è verificato per responsabilità pari al 50% di e di e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto,
11 - dichiara tenute e condanna parte convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, al risarcimento in favore di parte attrice dei danni patiti per l'importo di € 14.807,05, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenute e condanna parte convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite che, compensate nella misura di 1/3, liquida in complessivi € 3.384,66 per compensi, € 367,86 per esborsi, oltre € 406,66 per spese di c.t.p., oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna a manlevare Controparte_2
e tenere indenne da quanto quest'ultima è tenuta a Controparte_1 corrispondere a parte attrice per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare Controparte_2
a le spese di chiamata in causa che liquida in € 2.540,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico della terza chiamata.
Brescia, 27 marzo 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 27 marzo 2025, alle ore 12:25, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Zoppetti e l'avv. Lotto;
per parte convenuta l'avv. Paola Dordoni per delega orale dell'avv. Bassi;
per la terza chiamata contumace nessuno compare.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 4534/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4534/2022 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Lotto e dall'avv. Sara Zoppetti, entrambi del Foro di Bergamo
-ATTRICE- contro
(C.F. - P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bassi, del Foro di
Milano
-CONVENUTA- con la chiamata in causa di
P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
-TERZA CHIAMATA CONTUMACE-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 27.3.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. ha convenuto in giudizio invocandone la Parte_1 Controparte_1 responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
A tal fine, ha allegato che in data 27.12.2020, alle ore 14:30 circa, mentre percorreva una delle corsie del punto vendita sito nel 'Centro Commerciale Adamello', in Darfo Boario Terme, era caduta a causa di un non segnalato dislivello della pavimentazione.
Si è costituita in giudizio contestando le richieste di controparte Controparte_1 sia in merito all'an che al quantum debeatur. Nel dettaglio, ha dedotto che non sussisteva in capo a essa alcun obbligo di custodia, dal momento che l'area del sinistro era oggetto di ristrutturazione da parte della società con Controparte_2 conseguente istanza di chiamata in giudizio. Inoltre, ha eccepito che la causa della caduta era da individuare nella disattenzione della danneggiata.
La terza chiamata non si è costituita e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
Il processo, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stato istruito mediante l'escussione di un testimone e C.T.U. medico-legale.
In data 5.11.2024 il fascicolo è stato riassegnato al ruolo dello scrivente Giudice, stante il trasferimento del precedente ad altra Sezione del Tribunale, il quale ha fissato l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
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§ 2. All'esito dell'attività istruttoria può ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, e in particolare che l'attrice effettivamente ha riportato delle lesioni a seguito di una caduta causata da un dislivello della pavimentazione presente nel punto vendita della Controparte_1
La riconducibilità delle lesioni a tale evento può trarsi dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Infatti, pur trattandosi del compagno dell'attrice, le sue dichiarazioni trovano riscontro nel materiale fotografico presente in atti (cfr. docc. 1, 3 fasc. att.), nel referto di P.S. (“giunge in P.S. per riferita caduta al supermercato sul lato sn” - doc. 4 fasc. att.) e nella C.T.U. medico-legale (cfr. pag. 5: “La lesione fratturativa riportata è pienamente riconducibile ad un trauma di natura contusiva, ovvero conseguenza di un impatto contro un corpo privo di angoli o contro una superficie piana o convessa, come nel caso in esame (la signora impattava l'arto contro il pavimento)”).
In particolare, il teste ha riferito quanto segue: “4 e 5) sono mostrate alla Testimone_1 teste le fotografie di cui ai docc.1 e 3 di parte attrice: nella zona che prima dei lavori era quella
“ristoro”, vi erano dislivelli della pavimentazione, come si vede nelle foto che mi sono mostrate, segnalati da nastro adesivo bianco/rosso. Il dislivello era di circa 4/5 centimetri;
[…] 8): confermo, la mia compagna inciampava nel dislivello di cui abbiamo parlato, e cadeva a terra;
9): effettivamente, io mi accorgevo del dislivello solo perché il carrello che stavo spingendo era sobbalzato;
la signora era al mio fianco, al lato sinistro;
[…]; 11): la foto n.1 indica il punto in cui è caduta la mia Pt_1 compagna;
” (verbale ud. 12.10.2023).
Sono, inoltre, presenti in atti le fotografie che ritraggono lo stato dei luoghi ove è avvenuto il sinistro (come visto, confermato anche dal testimone oculare - cfr. doc. 1 fasc. att.).
Alla luce di tali considerazioni, e facendo applicazione dei consolidati principi in tema di causalità civile (in cui, come noto, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non'; cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/6/2021,
Rv. 661816 - 01), deve ritenersi provato il nesso di causa tra caduta e presenza del dislivello sulla pavimentazione del punto vendita.
In definitiva, l'attività istruttoria consente di ritenere provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione.
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§ 3. Al fine di verificare la validità del criterio di imputazione dei danni invocato in via principale da parte attrice ex art. 2051 c.c., e se siano ravvisabili esclusivi o concorrenti profili di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tale materia.
Nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello
4 del danneggiato, si unisca al suo modo di essere, essendo essa di per sé statica e inerte (come accaduto nel caso in esame), per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 7.1.2016, n. 56). Fermo restando la possibilità di fornire tale dimostrazione anche per presunzioni, “giacché la prova del danno
è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo" ” (così anche la recente Cass. civ.,
Sez. III, 10.6.2020, n. 11096).
Nel dettaglio, il danneggiato è gravato dall'onere di provare la condizione di pericolosità della cosa, nonché di aver tenuto nell'occasione un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, dal momento che il caso fortuito
– che esclude la responsabilità del custode – può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. VI-3, 8.5.2018, ord. n. 10938; Cass. civ., Sez. VI, 11.5.2017, n. 11526). Qualora venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può pervenirsi ad escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi – per contro
– integrato il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.6.2016, n. 12895). In ogni caso, per aversi interruzione del nesso di causa ex art. 1227 c.c. il comportamento del danneggiato deve porsi come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, così da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. civ., Sez. III,
6.4.2006, n. 8096).
In definitiva, così come chiarito in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la responsabilità per danno da cose in custodia si pone, già sul piano oggettivo, in rapporto inversamente contrario alle condizioni di evidenza o riconoscibilità della situazione potenzialmente foriera di pericolo: “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ., Sez. III, 13.7.2011, n. 15375.
Cfr. altresì Cass. civ., Sez. VI, 10.3.2021, n. 6554; Cass. civ., Sez. III, 13.1.2015, n. 287).
Venendo al caso in esame e applicando i suddetti principi, deve ritenersi provato – come visto – che l'attrice è caduta a causa di un dislivello della pavimentazione, riportando lesioni personali.
Preliminarmente, occorre verificare chi sia il custode ex art. 2051 c.c., dal momento che l'area era oggetto di lavori di ristrutturazione, appaltati dalla convenuta alla terza chiamata.
5 Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che basta la consegna del bene all'appaltatore che deve eseguirvi opere di riparazione o altro senza che sia necessario l'inizio delle opere affinché si trasferisca a lui il potere di fatto sul bene e quindi la custodia con la connessa responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; tuttavia, permane la custodia del proprietario del bene che si affianca a quella dell'appaltatore, generando per entrambi responsabilità ex art. 2051
c.c., ove il bene continui ad essere destinato all'uso precedente (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20825 del 2006).
Inoltre, è stato chiarito che nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11671 del
14/05/2018, Rv. 648327 - 01).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che il bene era stato consegnato all'appaltatore, come testimoniato dalla presenza del nastro rosso e bianco volto a delimitare l'area e dallo stesso dislivello (segno che i lavori erano in corso, seppur non in quel preciso istante). Allo stesso tempo, il bene era ancora destinato all'uso precedente, dal momento che la zona oggetto dei lavori di ristrutturazione non era preclusa ai frequentatori del punto vendita (cfr. doc. 3 fasc. att.).
Pertanto, sia la proprietaria del bene che l'appaltatrice devono essere considerate 'custodi' dell'area ove si è verificato il sinistro oggetto del giudizio.
Si tratta ora di verificare il riparto di responsabilità tra danneggiata e convenuto/terza chiamata nella causazione dell'evento lesivo. In altri termini, occorre valutare se la condotta dell'attrice possa integrare gli estremi del caso fortuito (così come prospettato dalla convenuta) o se, invece, lo stato dei luoghi sia stata causa esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'evento (circostanza, quest'ultima, rilevabile anche d'ufficio, cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 25/2/2014, n. 4446).
Parte attrice, a riprova della pericolosità dei luoghi, ha prodotto alcune fotografie (cfr. docc.
1, 3 fasc. att.) e ha richiamato la testimonianza prima menzionata.
La convenuta ha negato, invece, qualsivoglia addebito, eccependo altresì la perfetta visibilità dei luoghi e la disattenzione della danneggiata.
Come in precedenza osservato, deve ritenersi adempiuto l'onere – gravante in capo a parte attrice – di dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.7.2016, n. 15761; cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480 secondo cui “in questo complessivo contesto va calata
6 la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato”).
Allo stesso tempo la condotta posta in essere dall'attrice deve ritenersi imprudente e negligente, e quindi rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 26.2.2021, n.
5457).
In tal senso militano le seguenti circostanze:
- la zona era illuminata e quindi la visibilità era buona;
- il nastro di colore rosso e bianco apposto a delimitazione dell'area, seppur non in condizioni ottimali, era comunque visibile.
Occorre, dunque, valutare se l'agire imprudente e negligente dell'attrice possa integrare il caso fortuito previsto dall'ultima parte dell'art. 2051 c.c., così da escludere totalmente la responsabilità del custode.
Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata;
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso
[…]” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 2023).
È stato inoltre chiarito che “l'imprevedibilità - idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo
7 dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sè un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati” (Cass. civ., Sez. III, 1.2.2018, ord. n. 2480).
Applicando tali principi al caso in esame, si osserva che il percorrere un'area senza prestare la dovuta attenzione, seppur condotta scarsamente diligente, non può considerarsi evenienza da escludere secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Tale constatazione porta a concludere che lo stato dei luoghi ha costituito quantomeno concausa dell'evento, di cui anche i custodi sono tenuti a risponderne, sia pure in concorso con la condotta negligente della danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 19.11.2019, ord. n. 29947).
Per quanto concerne l'esatto riparto di tali responsabilità, si ritiene che il comportamento dell'attrice – tenuto conto dei fattori prima visti – abbia concorso in misura paritaria alla determinazione del danno (ovvero pari al 50%), e che pertanto la convenuta e la terza chiamata, quali custodi, siano in definitive tenute, in solido tra loro, a risarcire parte attrice nella misura del 50%, proporzionale alla responsabilità a esse ascritta.
Mentre non può essere riconosciuta in capo all'attrice una percentuale di colpa maggiore, dal momento che all'interno di un supermercato l'attenzione dell'acquirente è fisiologicamente orientata sugli scaffali ove sono collocati i beni da acquistare, piuttosto che al pavimento, e che il nastro rosso e bianco che delimitava l'area, seppur presente, non era in condizioni ottimali.
Infine, quanto alla condanna diretta della terza chiamata, si osserva che l'attrice ha espressamente esteso la sua domanda anche nei confronti di essa (cfr. verbale ud.
2.2.2023 e memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.).
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§ 4. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attrice.
4.1 Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia. In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (nel caso in esame, quelle recenti del 2024) (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770;
Cass. civ., Sez. III, 11.5.2012, n. 7272).
Tenuto conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dalla C.T.U. medico-legale possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 30: € 2.587,50
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 45: € 2.587,50
8 - invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 50: € 1.437,50
- postumi di natura permanente, che il C.T.U. ha stimato pari al 9% e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti
(49 anni;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01;
Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 20.847,00.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è stato calcolato in € 115,00, secondo le più aggiornate Tabelle di
Milano 2024. Nel caso in esame, infatti, parte attrice non ha provato peculiari circostanze personalizzanti tali da giustificare una liquidazione secondo un valore maggiore. Peraltro,
l'importo riconosciuto ricomprende già sia la componente dinamico/relazionale che il danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per quanto concerne invece il danno morale, si precisa che l'importo indicato a titolo di invalidità permanente già ricomprende al suo interno il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (pari ad un incremento del 25%), ovvero quello ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attrice dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 27.459,50 (A).
4.2 Il danno patrimoniale è rappresentato dall'esborso per spese mediche e di cura documentate in atti, ritenuto congruo dal C.T.U. per l'importo di € 1.778,60 (cfr. pag. 6 relaz. finale).
Devono poi essere rimborsati all'attrice i costi per la copia degli esami radiologici, pari a €
10,00, e il compenso per la c.t.p. ante causam, pari a € 366,00, in quanto anch'essi legati eziologicamente al sinistro e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, il danno patrimoniale complessivamente derivato all'attrice dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 2.154,60 (B).
4.3 L'ammontare complessivo del danno risarcibile è dunque pari alla somma di (A)+(B), ovvero € 29.614,10, di cui l'attrice ha diritto ad essere risarcita dalla convenuta e dalla terza chiamata in misura proporzionale alla responsabilità ritenuta ascrivibile alle medesime
(50%), e dunque per € 14.807,05.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo
9 della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 14.807,05 devalutata all'epoca del fatto (27.12.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 27.12.2020 fino alla presente sentenza;
sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Viceversa, non può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 1284, co. 4 c.c. Infatti,
l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta 'iuris et de iure', occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n.
19063 del 05/07/2023, Rv. 668163 - 01. Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi 'compensativi' non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito). Prova che, nel caso in esame, non è stata in alcun modo fornita.
4.4 Fermo restando la solidarietà verso la danneggiata, nei rapporti interni la terza chiamata deve essere condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta da quanto quest'ultima
è tenuta a corrispondere a parte attrice per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza.
Infatti, l'art. 12 del contratto di appalto (non opponibile all'attrice, essendo estranea a esso) così stabiliva: “l'Appaltatrice assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose durante lo svolgimento dell'Appalto, senza che possa invocare ad esonero della propria responsabilità le caratteristiche del Progetto, lo stato dei luoghi e le direttive impartite dalla Direzione Lavori, […].
L'Appaltatrice, pertanto, si impegna a tenere sollevata e indenne la Committente da ogni
10 responsabilità nonché da eventuali pretese o azioni che, al riguardo, venissero promosse da danneggiati e terzi in genere” (doc. 2 fasc. conv.).
4.5 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della convenuta e della terza chiamata, in solido tra loro.
Tuttavia, sussistono profili di reciproca soccombenza che giustificano la loro parziale compensazione nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Infatti, se da un lato è stata riconosciuta la responsabilità della convenuta e della terza chiamata (il che ha reso necessario l'instaurazione del presente giudizio), allo stesso tempo una quota di responsabilità paritaria è stata attribuita anche alla danneggiata.
Esse vanno liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del d.m.
55/2014 (nella sua versione più aggiornata), in applicazione del criterio del decisum (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 19014/2007).
Anche il rimborso degli esborsi e delle spese documentate di c.t.p. segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681). deve essere condannata a rimborsare alla Parte_2 convenuta le spese di chiamata in causa (cfr. i chiarimenti forniti Controparte_1 da Cass civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024, Rv. 670137 - 01), stante la sua soccombenza in relazione alla domanda di manleva.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del decisum e delle difese svolte in relazione a essa.
Infine, nei rapporti interni alle parti, i costi della C.T.U. devono essere posti definitivamente a carico della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara che l'evento per cui è causa si è verificato per responsabilità pari al 50% di e di e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto,
11 - dichiara tenute e condanna parte convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, al risarcimento in favore di parte attrice dei danni patiti per l'importo di € 14.807,05, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenute e condanna parte convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite che, compensate nella misura di 1/3, liquida in complessivi € 3.384,66 per compensi, € 367,86 per esborsi, oltre € 406,66 per spese di c.t.p., oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna a manlevare Controparte_2
e tenere indenne da quanto quest'ultima è tenuta a Controparte_1 corrispondere a parte attrice per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare Controparte_2
a le spese di chiamata in causa che liquida in € 2.540,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico della terza chiamata.
Brescia, 27 marzo 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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