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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/09/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 238/2023 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nato a [...] il [...], ivi residente nella via Adua Parte_1
n. 274, c.f. elettivamente domiciliato in Vittoria, via C.F._1
P. Umberto n. 79, presso lo studio dell'Avv. Antonia Brancaforte, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], residente a [...], in Controparte_1
Via Guglielmo Marconi n. 203, c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Vittoria, Via P. Umberto n. 201-203, presso lo studio dell'Avv.
Santino Garufi, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il giorno 24.01.2023, Parte_1 chiedeva al Tribunale adìto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dallo stesso contratto in data 05.07.2000, in Vittoria, con
, dall'unione con la quale erano nati i figli (il Controparte_1 Per_1
28.04.2002) e (il 18.05.2008), alle condizioni ivi meglio specificate. _2
Riferiva il ricorrente che, con decreto n. 7695/2022, il Tribunale di Ragusa, in data 05.05.2022, aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi
(proc. 437/2022 R.G.), e da allora i due non si erano più riconciliati, continuando a vivere separatamente. Chiedeva il ricorrente: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e trascritto presso il Comune Parte_1 Controparte_1 di Vittoria agli atti di matrimonio dell'anno 2000, parte 2, serie A, numero
88, ufficio 1 . 2) Disporre l 'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e diritto del padre di averli con sé, ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze dei minori. I figli trascorreranno le festività natalizie e Pasquali ad anni alterni col padre o con la madre. Il padre potrà inoltre avere con sé i figli nel periodo estivo per 7 giorni consecutivi. 3) Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio la somma complessiva di euro 300,00 entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore, preventivamente concordate tra le parti. 4) Regolamentare la destinazione dell'indennità di accompagnamento percepita dal figlio, assegnandola alla 4
madre con cui vive, con obbligo di destinazione ai bisogni del minore e obbligo di rendiconto al padre.”
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla richiesta di controparte relativa alla pronuncia divorzile, chiedendo: “– pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Parte_1
e ; – disporre l'affidamento condiviso del figlio
[...] Controparte_1
minore con collocamento stabile presso la madre, stabilendo che il _2 sig. abbia con sè il figlio ogni settimana almeno un giorno Pt_1 _2 infrasettimanale da concordare con la sig.ra compatibilmente CP_1
con gli impegni di , dalle 19.30 con pernottamento e obbligo di _2 accompagnare il figlio l'indomani mattina a scuola, nonché, a settimane alterne, dalle ore 15.30 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
mentre per quanto riguarda le festività prevedere che trascorra ad anni alterni _2 il Natale con la madre e il Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo;
stessa cosa per le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; nonché una settimana in estate con il padre e il periodo di ferragosto (14/15 agosto) ad anni alterni un anno con il padre e un anno con la madre. – disporre che il sig. versi la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento del figlio , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, _2 obbligandolo a rispettare la detta scadenza;
– disporre che le spese straordinarie siano poste a carico del 50% per ciascun genitore, richiamando, se del caso, all'uopo, i criteri disposti dal CNF;
– disporre che il sig. Pt_1 provveda mensilmente al pagamento della metà della terapia a cui si sottopone il figlio presso lo studio Tarakè di Vittoria;
– rigettare _2 ogni richiesta fatta dal ricorrente avente ad oggetto sia l'obbligo di destinazione delle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento che l'obbligo di rendicontazione a carico della sig.ra
– obbligare il sig. a rendicontare le somme versate CP_1 Pt_1 dall'INPS a titolo di arretrati spese nel periodo in cui lo stesso aveva la gestione del libretto ed eventualmente restituire le dette somme laddove non siano state spese per il bene del figlio e della famiglia;
– ordinare al sig. 5
di restituire alla sig.ra tutti gli oggetti e i beni mobili Pt_1 CP_1
più dettagliatamente sopra elencati;
– Ordinare alla cancellaria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vittoria perché provveda alle annotazioni e ad ulteriori incombenze di legge.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio”.
Nel prosieguo del giudizio de quo la resistente chiedeva che l'assegno di mantenimento per il minore fosse quantificato in euro 500,00. _2
Veniva data comunicazione degli atti al P.M. in sede.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dall'anno 2022, ovvero dalla loro avvenuta comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa, in sede di udienza del 30.03.2022, nell'ambito della procedura di separazione (n.
437/2022 R.G.), conclusasi con decreto n. 7695/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 05.05.2022, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n.
898/1970.
È evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, nonché dalle argomentazioni addotte dalle parti nei propri scritti difensivi. 6
Con riferimento alle ulteriori determinazioni da assumere, nessun elemento osta alla previsione dell'affido condiviso del figlio minore , _2 come concordemente richiesto dalle parti, in osservanza del principio della c.d. bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli ad avere un rapporto paritetico ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, in difetto di elementi oggettivi di grave pregiudizio per gli stessi.
Andrà disposto, altresì, il collocamento prevalente del minore presso la madre, come ugualmente richiesto da entrambe le parti, conformemente all'interesse preminente del figlio, il quale ha sempre vissuto insieme alla madre, che costituisce senza dubbio il suo principale punto di riferimento.
Sotto il profilo della regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno nei riguardi di , appare congruo, tenuto conto dell'età di _2 quest'ultimo (ha ormai 17 anni), disporsi che lo stesso possa vedere e stare con il padre ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici, e con le esigenze lavorative del ricorrente.
Con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento per il figlio - atteso che nulla debba statuirsi in relazione all'altro figlio, _2
, essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente indipendente Per_1
-, va evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass.
11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e 17089/2013). 7
Nel caso di specie, il ricorrente svolge la professione di falegname, vive in una casa di sua proprietà, unitamente al figlio , e, per quanto Per_1 risulta dalla documentazione fiscale in atti, ha dichiarato un reddito complessivo lordo di euro 19.502,00 per l'anno 2020, e di euro 16.561,00 per il 2021 (cfr. doc. 2 e 3 della nota di deposito del 13.03.2023 di parte ricorrente).
La resistente, dal canto suo, ha riferito di essere disoccupata e di percepire circa euro 500,00, a titolo di indennità di accompagnamento del figlio minore, il quale risulta affetto da disabilità, oltre alla somma di euro
650,00 quale reddito di cittadinanza, comprensivo di assegno unico.
La , in particolare, afferma che il minore segue un CP_1 percorso formativo e di riabilitazione dal 2020, chiedendo che le spese di tale corso siano considerate come spese straordinarie, anziché ordinarie, come invece sostenuto dal ricorrente per la costanza con cui tale percorso è stato intrapreso.
Prescindendo dalla qualificazione in ordinarie o straordinarie delle spese inerenti il percorso formativo e riabilitativo intrapreso dal figlio
, appare opportuno rilevare che l'odierna resistente percepisce circa _2
euro 500,00 quale indennità per il minore, oltre all'assegno di mantenimento versato in suo favore dal , per cui può ritenersi che Pt_1 la suddetta goda già degli strumenti economici necessari per fornire un'adeguata assistenza al minore, senza che si richieda un incremento dell'assegno di mantenimento, rispetto a quanto già quantificato in sede di separazione, tra l'altro in accordo tra i coniugi.
Oltretutto, stante la natura straordinaria delle spese sopra citate per la terapia di , quale evidenziata dalla resistente medesima, che ha _2 chiesto che il ricorrente sia onerato del pagamento della metà di esse, si 8
rileva come il sia già obbligato a partecipare a tali spese, essendo Pt_1
stato stabilito il concorso delle parti al pagamento delle spese straordinarie relative al minore nella misura del 50 % ciascuna.
Ciò detto, alla luce delle condizioni economico-reddituali del ricorrente, rimaste immutate rispetto all'epoca dell'omologa della separazione tra le parti, non essendo emerse dagli atti di causa delle nuove e/o più gravose esigenze del minore, il quale frequentava il corso in oggetto ancor prima della separazione, appare equo, ad avviso di questo Collegio, prevedersi che il continui a provvedere al mantenimento del figlio Pt_1
nella misura mensile di euro 300,00, al netto dell'assegno unico, _2 che verrà percepito interamente dalla resistente, quale genitore su cui grava verosimilmente in misura maggiore l'onere della gestione e della cura quotidiana del figlio.
Le spese straordinarie nell'interesse del minore andranno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, come richiesto da entrambe.
Infine, la domanda relativa alla rendicontazione dell'indennità di accompagnamento avanzata dal ricorrente, e le ulteriori richieste formulate dalla resistente, attinenti alla rendicontazione delle somme versate dall'INPS
a titolo di arretrati, nel periodo in cui il libretto veniva gestito dal ricorrente, con l'eventuale restituzione di esse, oltre che quella riguardante la restituzione di beni mobili, vanno dichiarate inammissibili, in quanto esulano dal presente giudizio.
Invero, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione, e di questo Tribunale, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la 9
possibilità̀ di proporre più̀ domande connesse soggettivamente, e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità̀ del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la divisione di beni immobili, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I
8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I
29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n.
20638).
Si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe sentito il P.M.;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 05.07.2000, in Vittoria, dai coniugi Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
Vittoria il 13.09.1976 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria dell'anno 2000, p. II, serie A, atto n. 88); 10
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad _2
entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre;
regolamenta le modalità di esercizio del diritto di visita paterno nei termini di cui in parte motiva;
pone a carico del ricorrente, l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla resistente, , per il mantenimento del Controparte_1 figlio minore , un assegno mensile complessivo di euro 300,00, da _2 versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso - al netto dell'assegno unico che verrà percepito interamente dalla resistente;
dichiara inammissibili le ulteriori domande delle parti.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 05.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 238/2023 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nato a [...] il [...], ivi residente nella via Adua Parte_1
n. 274, c.f. elettivamente domiciliato in Vittoria, via C.F._1
P. Umberto n. 79, presso lo studio dell'Avv. Antonia Brancaforte, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], residente a [...], in Controparte_1
Via Guglielmo Marconi n. 203, c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Vittoria, Via P. Umberto n. 201-203, presso lo studio dell'Avv.
Santino Garufi, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il giorno 24.01.2023, Parte_1 chiedeva al Tribunale adìto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dallo stesso contratto in data 05.07.2000, in Vittoria, con
, dall'unione con la quale erano nati i figli (il Controparte_1 Per_1
28.04.2002) e (il 18.05.2008), alle condizioni ivi meglio specificate. _2
Riferiva il ricorrente che, con decreto n. 7695/2022, il Tribunale di Ragusa, in data 05.05.2022, aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi
(proc. 437/2022 R.G.), e da allora i due non si erano più riconciliati, continuando a vivere separatamente. Chiedeva il ricorrente: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e trascritto presso il Comune Parte_1 Controparte_1 di Vittoria agli atti di matrimonio dell'anno 2000, parte 2, serie A, numero
88, ufficio 1 . 2) Disporre l 'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e diritto del padre di averli con sé, ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze dei minori. I figli trascorreranno le festività natalizie e Pasquali ad anni alterni col padre o con la madre. Il padre potrà inoltre avere con sé i figli nel periodo estivo per 7 giorni consecutivi. 3) Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio la somma complessiva di euro 300,00 entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore, preventivamente concordate tra le parti. 4) Regolamentare la destinazione dell'indennità di accompagnamento percepita dal figlio, assegnandola alla 4
madre con cui vive, con obbligo di destinazione ai bisogni del minore e obbligo di rendiconto al padre.”
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla richiesta di controparte relativa alla pronuncia divorzile, chiedendo: “– pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Parte_1
e ; – disporre l'affidamento condiviso del figlio
[...] Controparte_1
minore con collocamento stabile presso la madre, stabilendo che il _2 sig. abbia con sè il figlio ogni settimana almeno un giorno Pt_1 _2 infrasettimanale da concordare con la sig.ra compatibilmente CP_1
con gli impegni di , dalle 19.30 con pernottamento e obbligo di _2 accompagnare il figlio l'indomani mattina a scuola, nonché, a settimane alterne, dalle ore 15.30 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
mentre per quanto riguarda le festività prevedere che trascorra ad anni alterni _2 il Natale con la madre e il Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo;
stessa cosa per le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; nonché una settimana in estate con il padre e il periodo di ferragosto (14/15 agosto) ad anni alterni un anno con il padre e un anno con la madre. – disporre che il sig. versi la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento del figlio , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, _2 obbligandolo a rispettare la detta scadenza;
– disporre che le spese straordinarie siano poste a carico del 50% per ciascun genitore, richiamando, se del caso, all'uopo, i criteri disposti dal CNF;
– disporre che il sig. Pt_1 provveda mensilmente al pagamento della metà della terapia a cui si sottopone il figlio presso lo studio Tarakè di Vittoria;
– rigettare _2 ogni richiesta fatta dal ricorrente avente ad oggetto sia l'obbligo di destinazione delle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento che l'obbligo di rendicontazione a carico della sig.ra
– obbligare il sig. a rendicontare le somme versate CP_1 Pt_1 dall'INPS a titolo di arretrati spese nel periodo in cui lo stesso aveva la gestione del libretto ed eventualmente restituire le dette somme laddove non siano state spese per il bene del figlio e della famiglia;
– ordinare al sig. 5
di restituire alla sig.ra tutti gli oggetti e i beni mobili Pt_1 CP_1
più dettagliatamente sopra elencati;
– Ordinare alla cancellaria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vittoria perché provveda alle annotazioni e ad ulteriori incombenze di legge.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio”.
Nel prosieguo del giudizio de quo la resistente chiedeva che l'assegno di mantenimento per il minore fosse quantificato in euro 500,00. _2
Veniva data comunicazione degli atti al P.M. in sede.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dall'anno 2022, ovvero dalla loro avvenuta comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa, in sede di udienza del 30.03.2022, nell'ambito della procedura di separazione (n.
437/2022 R.G.), conclusasi con decreto n. 7695/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 05.05.2022, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n.
898/1970.
È evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, nonché dalle argomentazioni addotte dalle parti nei propri scritti difensivi. 6
Con riferimento alle ulteriori determinazioni da assumere, nessun elemento osta alla previsione dell'affido condiviso del figlio minore , _2 come concordemente richiesto dalle parti, in osservanza del principio della c.d. bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli ad avere un rapporto paritetico ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, in difetto di elementi oggettivi di grave pregiudizio per gli stessi.
Andrà disposto, altresì, il collocamento prevalente del minore presso la madre, come ugualmente richiesto da entrambe le parti, conformemente all'interesse preminente del figlio, il quale ha sempre vissuto insieme alla madre, che costituisce senza dubbio il suo principale punto di riferimento.
Sotto il profilo della regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno nei riguardi di , appare congruo, tenuto conto dell'età di _2 quest'ultimo (ha ormai 17 anni), disporsi che lo stesso possa vedere e stare con il padre ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici, e con le esigenze lavorative del ricorrente.
Con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento per il figlio - atteso che nulla debba statuirsi in relazione all'altro figlio, _2
, essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente indipendente Per_1
-, va evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass.
11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e 17089/2013). 7
Nel caso di specie, il ricorrente svolge la professione di falegname, vive in una casa di sua proprietà, unitamente al figlio , e, per quanto Per_1 risulta dalla documentazione fiscale in atti, ha dichiarato un reddito complessivo lordo di euro 19.502,00 per l'anno 2020, e di euro 16.561,00 per il 2021 (cfr. doc. 2 e 3 della nota di deposito del 13.03.2023 di parte ricorrente).
La resistente, dal canto suo, ha riferito di essere disoccupata e di percepire circa euro 500,00, a titolo di indennità di accompagnamento del figlio minore, il quale risulta affetto da disabilità, oltre alla somma di euro
650,00 quale reddito di cittadinanza, comprensivo di assegno unico.
La , in particolare, afferma che il minore segue un CP_1 percorso formativo e di riabilitazione dal 2020, chiedendo che le spese di tale corso siano considerate come spese straordinarie, anziché ordinarie, come invece sostenuto dal ricorrente per la costanza con cui tale percorso è stato intrapreso.
Prescindendo dalla qualificazione in ordinarie o straordinarie delle spese inerenti il percorso formativo e riabilitativo intrapreso dal figlio
, appare opportuno rilevare che l'odierna resistente percepisce circa _2
euro 500,00 quale indennità per il minore, oltre all'assegno di mantenimento versato in suo favore dal , per cui può ritenersi che Pt_1 la suddetta goda già degli strumenti economici necessari per fornire un'adeguata assistenza al minore, senza che si richieda un incremento dell'assegno di mantenimento, rispetto a quanto già quantificato in sede di separazione, tra l'altro in accordo tra i coniugi.
Oltretutto, stante la natura straordinaria delle spese sopra citate per la terapia di , quale evidenziata dalla resistente medesima, che ha _2 chiesto che il ricorrente sia onerato del pagamento della metà di esse, si 8
rileva come il sia già obbligato a partecipare a tali spese, essendo Pt_1
stato stabilito il concorso delle parti al pagamento delle spese straordinarie relative al minore nella misura del 50 % ciascuna.
Ciò detto, alla luce delle condizioni economico-reddituali del ricorrente, rimaste immutate rispetto all'epoca dell'omologa della separazione tra le parti, non essendo emerse dagli atti di causa delle nuove e/o più gravose esigenze del minore, il quale frequentava il corso in oggetto ancor prima della separazione, appare equo, ad avviso di questo Collegio, prevedersi che il continui a provvedere al mantenimento del figlio Pt_1
nella misura mensile di euro 300,00, al netto dell'assegno unico, _2 che verrà percepito interamente dalla resistente, quale genitore su cui grava verosimilmente in misura maggiore l'onere della gestione e della cura quotidiana del figlio.
Le spese straordinarie nell'interesse del minore andranno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, come richiesto da entrambe.
Infine, la domanda relativa alla rendicontazione dell'indennità di accompagnamento avanzata dal ricorrente, e le ulteriori richieste formulate dalla resistente, attinenti alla rendicontazione delle somme versate dall'INPS
a titolo di arretrati, nel periodo in cui il libretto veniva gestito dal ricorrente, con l'eventuale restituzione di esse, oltre che quella riguardante la restituzione di beni mobili, vanno dichiarate inammissibili, in quanto esulano dal presente giudizio.
Invero, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione, e di questo Tribunale, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la 9
possibilità̀ di proporre più̀ domande connesse soggettivamente, e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità̀ del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la divisione di beni immobili, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I
8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I
29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n.
20638).
Si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe sentito il P.M.;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 05.07.2000, in Vittoria, dai coniugi Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
Vittoria il 13.09.1976 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria dell'anno 2000, p. II, serie A, atto n. 88); 10
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad _2
entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre;
regolamenta le modalità di esercizio del diritto di visita paterno nei termini di cui in parte motiva;
pone a carico del ricorrente, l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla resistente, , per il mantenimento del Controparte_1 figlio minore , un assegno mensile complessivo di euro 300,00, da _2 versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso - al netto dell'assegno unico che verrà percepito interamente dalla resistente;
dichiara inammissibili le ulteriori domande delle parti.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 05.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti