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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 326/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 326/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_1
NARDINOCCHI ROBERTA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. DI STEFANO DORA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 19/05/2019 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 25/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 12 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidamento congiunto
Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e gli stessi Per_1 provvederanno all'educazione, all'istruzione ed alla salute del medesimo, adottando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
3. Collocamento prevalente
Il figlio minore continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale sita in Pescara alla via Tirino n. 411 e manterrà ivi la sua residenza.
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale di proprietà di entrambi i ricorrenti nella quota del 50% ciascuno,
è assegnata alla madre che vi abiterà esclusivamente con il minore Controparte_1
. Per_1
Il padre si trasferirà in altra abitazione sita in Pescara alla via delle Parte_1
Casette 20\1 al momento della sottoscrizione dell'atto, di proprietà dei propri genitori che ha provveduto a renderlo abitabile ed arredare.
Dopo il trasferimento del IG. la IG.ra provvederà, entro 15 Pt_1 CP_1
giorni ad effettuare la voltura a suo nome delle utenze domestiche.
In merito alle utenze della casa coniugale, i coniugi concordano che il IG.
[...]
provvederà al pagamento delle bollette il cui consumo è relativo al periodo Pt_1
in cui lo stesso ha vissuto nell'immobile.
Le bollette successive saranno a carico della IG.ra . Controparte_1
5. Modalità di affido
pagina 3 di 12 Il padre potrà incontrare il figlio liberamente tutti i giorni, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e quelli della madre, nonché con le eIGenze di studio, sportive e sociali del figlio.
Gli attuali turni di lavoro del padre, dipendente Tigre reparto macelleria, prevedono:
• mattina dalle 7.30 tutti i giorni sino alle 14 e pomeriggio dalle 17/ alle 20;
• turni di riposo: il pomeriggio dalle 14 del lunedì e venerdì (giorni fissi) e altro giorno mercoledì o giovedì;
• il sabato dalle 7.30/13 e 17/20;
• domenica libera (tranne una al mese), ma vivendo nella stessa abitazione dei propri genitori potrà contare anche su di loro per l'accudimento del bambino in caso di sua assenza.
In considerazione degli orari di lavoro indicati il bambino sarà affidato a lui nei TRE giorni la settimana corrispondenti ai turni di riposo: lunedì, mercoledì (o giovedì) e venerdì, con pernotti, week-end alternati, ferie estive e festività come segue.
I tempi di affido al padre:
a) Nel periodo scolastico:
Lunedì e venerdì (giornata fisse) ed il mercoledì o giovedì (la scelta sarà determinata dalle direttive aziendali e dovrà coincidere con la giornata libera dal lavoro).
In questi indicati giornate il bambino sarà ripreso dal padre (o dai suoi familiari all'occorrenza) all'uscita della scuola ( dalle 15.30 alle 16) e resterà con lui sino al giorno successivo quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma ( il sabato mattina o in caso di chiusura della scuola).
Salvo diversi accordi dei genitori, derivanti dai turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio che entrambi i genitori dovranno rispettare.
Le tre giornate, che saranno in ogni caso confermate alla madre, sono quindi previste con il pernotto.
pagina 4 di 12 Si precisa che se il padre dovesse lavorare nel pomeriggio (turno 17/20) e la madre non fosse disponibile al cambio giorno( mercoledì o giovedì ) il padre prenderà il bambino dall'uscita di scuola e lo terrà con sé sino alle 16.30 e dalle 16,30 il bambino resterà con i nonni paterni, se disponibili, o baby sitter sino alle 20.15, per poi pernottare con il padre.
b) Nel periodo estivo o di chiusura della scuola per festività, di ferie del padre o di malattia del bambino:
Il padre (o i suoi familiari) nei giorni sopra indicati (lunedì, venerdì e mercoledì/giovedì) lo andrà a prendere a casa della madre alle ore 7.30 ( o altro orario concordato con la stessa ) o, se la mamma non dovesse lavorare, lo porterà lei alle ore 9.30 ed il bambino resterà con il padre o con i suoi familiari tutto il giorno con pernotto.
c) Week end:
Per quanto attiene il week end a settimane alterne il bambino lo trascorrerà con il padre dal venerdì al lunedì mattina, quando sarà riaccompagnato a scuola (o Per_1
a casa della mamma nel periodo estivo o in caso di chiusura della scuola).
Se la madre si dichiarerà di disponibile potrà tenere con sé il bambino il sabato quando padre lavora (7.30/13 e dalle 17/20 ) e lui lo andrà a riprendere alle 20.15 e cenerà con lui.
Salvo diversi accordi dei genitori, derivanti dai turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio che entrambi i genitori dovranno rispettare
L'alternanza del week end dovrà tenere conto dell'unica domenica al mese nella quale il padre lavora e lo spostamento sarà obbligato.
d) Periodi di ferie del padre:
Il padre ha soltanto 4 settimane di ferie durante l'anno e durante questo periodo di ferie (anche se non consecutive) il bambino starà con lui tutta la settimana.
pagina 5 di 12 Anche la mamma avrà diritto a 4 settimane da trascorrere con il bambino durante l'anno.
Le settimane saranno comunicate entro il 31 maggio di ogni anno e comunque, in ogni caso, con preavviso all'altro genitore di almeno un mese.
I genitori potranno altresì concordare che possa recarsi in vacanza in Italia o Per_1 all'estero con l'uno o l'altro genitore, anche in diverso periodo dell'anno, purché coincida con le settimane di ferie del genitore e non interferisca con gli impegni scolastici, sportivi etc… del minore, senza pregiudicare le superiori eIGenze dello stesso.
Modalità quando il genitore trascorrere l'intera settimana con il figlio
Nei periodi in cui è affidato ad uno dei due genitori per trascorrere con lo Per_1
stesso le ferie estive (e non), l'altro genitore avrà diritto di fare visita al bambino, previo preavviso telefonico, e comunque di sentire il minore telefonicamente ogni giorno.
e) Festività:
Le festività (natalizie, pasquali e le altre) saranno alternate tra i genitori nel rispetto anche degli obblighi aziendali, con orario dalle 9 alle 21 ed i pernotti seguiranno il giorno di affidamento, al padre lunedì e venerdì (giornata fisse) ed il mercoledì o giovedì. Salvo diversi accordi dei genitori.
Nella ipotesi in cui entrambi i genitori dovessero lavorare nei giorni festivi, sempre nel rispetto dell'alternanza, ogni genitore si occuperà con i propri familiari o con baby-sitter, a proprie spese.
• Il criterio dell'alternanza della permanenza del figlio con ciascun genitore sarà rispettato dagli istanti sia per quanto attiene le ulteriori principali festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre) sia per quanto concerne il giorno di Carnevale e quello di compleanno di
. Per_1
pagina 6 di 12 • Salvo diversi accordi dei genitori derivanti dai turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni del figlio.
f) I genitori potranno, previo avviso telefonico, concordare orari differenti, per ciascun giorno indicato ai punti che precedono, a seconda delle necessità contingenti dell'uno o dell'altro, il tutto curando di non pregiudicare le superiori eIGenze del minore. In caso di disaccordo si applicheranno le condizioni indicate.
6. Mantenimento ordinario e straordinario per il minore Per_1
Tenuto conto della precarietà della posizione della IG.ra il IG. Controparte_1
verserà alla medesima, sino al 30 luglio 2025, a titolo di Parte_1
mantenimento per il figlio minore, la somma di Euro 120,00 al mese entro il 20 di ogni mese per il mese in corso, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra Controparte_1
Sono a carico del genitore al quale il bambino è affidato: le utenze dell'abitazione dove vivono con il bambino, il vitto e l'abbigliamento, i medicinali da banco.
Sono a carico del padre: i consumi dell'abitazione sino al periodo in cui lo stesso ha vissuto nell'immobile, la mensa scolastica e le uscite scolastiche per un giorno .
Tutte le altre spese non ricompresa nelle spese di cura, vitto vestiario, sono considerate spese straordinarie: per spese straordinarie quindi si intendono quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole, quali spese per cura, vitto, vestiario, abitazione del minore e strettamente connesse.
7. Le spese straordinarie riguardanti il figlio minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, entro sette giorni dalla esibizione della relativa ricevuta.
Per quanto attiene alla individuazione delle spese straordinarie i ricorrenti aderiscono
Protocollo del Tribunale di Pescara allegato al presente ricorso e sottoscritto, ma in ogni caso che di seguito si specificano.
pagina 7 di 12 Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
• Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
• Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
• spese per le funzioni religiose come la prima comunione e la cresima, i genitori decidono che le spese relative al figlio come ad esempio la Per_1
tunica, il vestito da cerimonia e le spese per la Chiesa saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre per le spese relative al pranzo e alle bomboniere, ciascun genitore sosterrà la spesa relativa ai propri parenti e/o amici invitati alla cerimonia;
pagina 8 di 12 • le spese per i compleanni di , compleanni degli amichetti, eventi Per_1
conviviali facenti parte o collegati all'asilo, alla scuola o alle attività ludico ricreative svolte da (ad es. vestito , regali compleanno amici Per_1 Per_1
di etc.), dovranno essere concertate tra i genitori e qualora in Per_1
accordo verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori;
• per quanto riguarda le spese degli animali (cani, gatti, tartaruga, canarini….) provvederà il genitore che ha preso l'animale, qualora non ci sia accordo tra i ricorrenti;
per le spese di eventuale acquisto di motorino o giochi costosi, provvederà il genitore che lo ha acquistato, qualora non ci sia accordo tra i ricorrenti.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie – concordate e obbligatore- saranno rimborsate al genitore anticipatario nel mese successivo all'esborso, previa presentazione di copia delle ricevute.
8. L'assegno unico INPS per il figlio sarà percepito dai genitori al 50%
Ad ogni modo, entrambi i genitori potranno inserire il minore nella propria posizione lavorativa per il conseguimento diretto dell'assegno familiare e qualora sia possibile procedere per entrambi al 50% nel rispetto della legge, e anche le detrazioni saranno al 50% tra i ricorrenti.
9. I ricorrenti evidenziano che il figlio minore continuerà a mantenere stabili e continuativi rapporti con i nonni paterni e materni che potranno andare a prendere anche il nipote, a seconda delle necessità, dalla madre o dal padre, o a scuola previa autorizzazione scritta, o in caso di necessità per qualsivoglia motivo.
pagina 9 di 12 10. Entrambi i genitori si impegnano, qualora dovessero frequentare un nuovo compagno o una nuova compagna, a tenere comportamenti idonei e censurati di fronte al minore, al fine di evitare ogni possibile trauma psicologico allo stesso e soprattutto anche rispetto alla presenza dello stesso minore all'interno dell'abitazione qualora sia frequentata dal nuovo compagno o dalla nuova compagna.
11. Ciascun genitore custodirà presso la propria abitazione l'abbigliamento e le calzature necessarie a vestire durante tutto il tempo in cui il minore Per_1
permarrà presso ciascuno di essi.
12. I ricorrenti prestano reciproco assenso e/o autorizzazione all'espatrio con il minore, per motivi di lavoro e/o vacanza, e si obbligano sin da ora a prestare il proprio consenso e a sottoscrivere i moduli per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio alla scadenza.
13. Il mutuo, attualmente di € 340,00 mensili relativo alla casa coniugale in comproprietà sita in Pescara alla via Tirino n. 411 continuerà ad essere pagato dal IG. Pt_1
14. Le parti riconoscono che la casa coniugale è stata acquistata (dopo un periodo di affitto al riscatto) il 15.12.2022 da entrambi i coniugi, ma il ha contribuito Pt_1 con la sua liquidazione di 11.000 euro ed il versamento dell'intero mutuo.
Pertanto, qualora in un futuro, i ricorrenti dovessero decidere, di comune accordo, di vendere l'immobile, al IG. saranno riconosciute tali somme. Pt_1
Quindi, dal ricavato della vendita, al IG. saranno restituiti l'importo di Euro Pt_1
11.000,00 e gli importi delle rate versate per il mutuo.
Detratte tali somme, la somma che eventualmente residua dalla vendita sarà divisa tra i ricorrenti, quali comproprietari.
15. Dal momento in cui il IG. lascia la casa coniugale la IG.ra Pt_1 CP_1
provvederà al pagamento delle utenze, delle spese condominiali, delle tasse sull'uso della casa, come ad es. la . Per_2
pagina 10 di 12 Con la precisazione che ad ogni modo tali spese resteranno a carico del IG. Pt_1
sino a quando il consumo è relativo al periodo in cui il coniuge ha vissuto nella casa coniugale.
Le spese relative alla ristrutturazione dell'immobile e le tasse relative alla proprietà saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
16. I ricorrenti danno atto della reciproca indipendenza economica, stanti le autosufficienze patrimoniali e reddituali derivanti dalle proprie attività, ragion per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento, senza pretendere nulla l'uno dall'altra.
17. Si precisa che sul conto cointestato da agosto 2023 viene versato unicamente lo stipendio del Verrà chiuso dallo stesso e riaperto altro conto. Pt_1
18. Si precisa che la moto Atlantic 125, di proprietà personale del IG. Parte_1
custodita nel garage di proprietà di entrambi verrà rimossa dallo stesso in caso di vendita o di rimessa in circolazione.
I coniugi precisano che l'autovettura 500 L acquistata anche con il finanziamento contratto dal di € 200,00 resta lui intestata Pt_1
I coniugi danno atto di aver diviso tutti gli ulteriori beni mobili ed i valori in comune e di non avere più alcuna pretesa da avanzare l'uno nei confronti dell'altra
19. Compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/03/2025).
pagina 11 di 12 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 326/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_1
NARDINOCCHI ROBERTA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. DI STEFANO DORA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 19/05/2019 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 25/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 12 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidamento congiunto
Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e gli stessi Per_1 provvederanno all'educazione, all'istruzione ed alla salute del medesimo, adottando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
3. Collocamento prevalente
Il figlio minore continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale sita in Pescara alla via Tirino n. 411 e manterrà ivi la sua residenza.
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale di proprietà di entrambi i ricorrenti nella quota del 50% ciascuno,
è assegnata alla madre che vi abiterà esclusivamente con il minore Controparte_1
. Per_1
Il padre si trasferirà in altra abitazione sita in Pescara alla via delle Parte_1
Casette 20\1 al momento della sottoscrizione dell'atto, di proprietà dei propri genitori che ha provveduto a renderlo abitabile ed arredare.
Dopo il trasferimento del IG. la IG.ra provvederà, entro 15 Pt_1 CP_1
giorni ad effettuare la voltura a suo nome delle utenze domestiche.
In merito alle utenze della casa coniugale, i coniugi concordano che il IG.
[...]
provvederà al pagamento delle bollette il cui consumo è relativo al periodo Pt_1
in cui lo stesso ha vissuto nell'immobile.
Le bollette successive saranno a carico della IG.ra . Controparte_1
5. Modalità di affido
pagina 3 di 12 Il padre potrà incontrare il figlio liberamente tutti i giorni, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e quelli della madre, nonché con le eIGenze di studio, sportive e sociali del figlio.
Gli attuali turni di lavoro del padre, dipendente Tigre reparto macelleria, prevedono:
• mattina dalle 7.30 tutti i giorni sino alle 14 e pomeriggio dalle 17/ alle 20;
• turni di riposo: il pomeriggio dalle 14 del lunedì e venerdì (giorni fissi) e altro giorno mercoledì o giovedì;
• il sabato dalle 7.30/13 e 17/20;
• domenica libera (tranne una al mese), ma vivendo nella stessa abitazione dei propri genitori potrà contare anche su di loro per l'accudimento del bambino in caso di sua assenza.
In considerazione degli orari di lavoro indicati il bambino sarà affidato a lui nei TRE giorni la settimana corrispondenti ai turni di riposo: lunedì, mercoledì (o giovedì) e venerdì, con pernotti, week-end alternati, ferie estive e festività come segue.
I tempi di affido al padre:
a) Nel periodo scolastico:
Lunedì e venerdì (giornata fisse) ed il mercoledì o giovedì (la scelta sarà determinata dalle direttive aziendali e dovrà coincidere con la giornata libera dal lavoro).
In questi indicati giornate il bambino sarà ripreso dal padre (o dai suoi familiari all'occorrenza) all'uscita della scuola ( dalle 15.30 alle 16) e resterà con lui sino al giorno successivo quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma ( il sabato mattina o in caso di chiusura della scuola).
Salvo diversi accordi dei genitori, derivanti dai turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio che entrambi i genitori dovranno rispettare.
Le tre giornate, che saranno in ogni caso confermate alla madre, sono quindi previste con il pernotto.
pagina 4 di 12 Si precisa che se il padre dovesse lavorare nel pomeriggio (turno 17/20) e la madre non fosse disponibile al cambio giorno( mercoledì o giovedì ) il padre prenderà il bambino dall'uscita di scuola e lo terrà con sé sino alle 16.30 e dalle 16,30 il bambino resterà con i nonni paterni, se disponibili, o baby sitter sino alle 20.15, per poi pernottare con il padre.
b) Nel periodo estivo o di chiusura della scuola per festività, di ferie del padre o di malattia del bambino:
Il padre (o i suoi familiari) nei giorni sopra indicati (lunedì, venerdì e mercoledì/giovedì) lo andrà a prendere a casa della madre alle ore 7.30 ( o altro orario concordato con la stessa ) o, se la mamma non dovesse lavorare, lo porterà lei alle ore 9.30 ed il bambino resterà con il padre o con i suoi familiari tutto il giorno con pernotto.
c) Week end:
Per quanto attiene il week end a settimane alterne il bambino lo trascorrerà con il padre dal venerdì al lunedì mattina, quando sarà riaccompagnato a scuola (o Per_1
a casa della mamma nel periodo estivo o in caso di chiusura della scuola).
Se la madre si dichiarerà di disponibile potrà tenere con sé il bambino il sabato quando padre lavora (7.30/13 e dalle 17/20 ) e lui lo andrà a riprendere alle 20.15 e cenerà con lui.
Salvo diversi accordi dei genitori, derivanti dai turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio che entrambi i genitori dovranno rispettare
L'alternanza del week end dovrà tenere conto dell'unica domenica al mese nella quale il padre lavora e lo spostamento sarà obbligato.
d) Periodi di ferie del padre:
Il padre ha soltanto 4 settimane di ferie durante l'anno e durante questo periodo di ferie (anche se non consecutive) il bambino starà con lui tutta la settimana.
pagina 5 di 12 Anche la mamma avrà diritto a 4 settimane da trascorrere con il bambino durante l'anno.
Le settimane saranno comunicate entro il 31 maggio di ogni anno e comunque, in ogni caso, con preavviso all'altro genitore di almeno un mese.
I genitori potranno altresì concordare che possa recarsi in vacanza in Italia o Per_1 all'estero con l'uno o l'altro genitore, anche in diverso periodo dell'anno, purché coincida con le settimane di ferie del genitore e non interferisca con gli impegni scolastici, sportivi etc… del minore, senza pregiudicare le superiori eIGenze dello stesso.
Modalità quando il genitore trascorrere l'intera settimana con il figlio
Nei periodi in cui è affidato ad uno dei due genitori per trascorrere con lo Per_1
stesso le ferie estive (e non), l'altro genitore avrà diritto di fare visita al bambino, previo preavviso telefonico, e comunque di sentire il minore telefonicamente ogni giorno.
e) Festività:
Le festività (natalizie, pasquali e le altre) saranno alternate tra i genitori nel rispetto anche degli obblighi aziendali, con orario dalle 9 alle 21 ed i pernotti seguiranno il giorno di affidamento, al padre lunedì e venerdì (giornata fisse) ed il mercoledì o giovedì. Salvo diversi accordi dei genitori.
Nella ipotesi in cui entrambi i genitori dovessero lavorare nei giorni festivi, sempre nel rispetto dell'alternanza, ogni genitore si occuperà con i propri familiari o con baby-sitter, a proprie spese.
• Il criterio dell'alternanza della permanenza del figlio con ciascun genitore sarà rispettato dagli istanti sia per quanto attiene le ulteriori principali festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre) sia per quanto concerne il giorno di Carnevale e quello di compleanno di
. Per_1
pagina 6 di 12 • Salvo diversi accordi dei genitori derivanti dai turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni del figlio.
f) I genitori potranno, previo avviso telefonico, concordare orari differenti, per ciascun giorno indicato ai punti che precedono, a seconda delle necessità contingenti dell'uno o dell'altro, il tutto curando di non pregiudicare le superiori eIGenze del minore. In caso di disaccordo si applicheranno le condizioni indicate.
6. Mantenimento ordinario e straordinario per il minore Per_1
Tenuto conto della precarietà della posizione della IG.ra il IG. Controparte_1
verserà alla medesima, sino al 30 luglio 2025, a titolo di Parte_1
mantenimento per il figlio minore, la somma di Euro 120,00 al mese entro il 20 di ogni mese per il mese in corso, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra Controparte_1
Sono a carico del genitore al quale il bambino è affidato: le utenze dell'abitazione dove vivono con il bambino, il vitto e l'abbigliamento, i medicinali da banco.
Sono a carico del padre: i consumi dell'abitazione sino al periodo in cui lo stesso ha vissuto nell'immobile, la mensa scolastica e le uscite scolastiche per un giorno .
Tutte le altre spese non ricompresa nelle spese di cura, vitto vestiario, sono considerate spese straordinarie: per spese straordinarie quindi si intendono quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole, quali spese per cura, vitto, vestiario, abitazione del minore e strettamente connesse.
7. Le spese straordinarie riguardanti il figlio minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, entro sette giorni dalla esibizione della relativa ricevuta.
Per quanto attiene alla individuazione delle spese straordinarie i ricorrenti aderiscono
Protocollo del Tribunale di Pescara allegato al presente ricorso e sottoscritto, ma in ogni caso che di seguito si specificano.
pagina 7 di 12 Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
• Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
• Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
• spese per le funzioni religiose come la prima comunione e la cresima, i genitori decidono che le spese relative al figlio come ad esempio la Per_1
tunica, il vestito da cerimonia e le spese per la Chiesa saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre per le spese relative al pranzo e alle bomboniere, ciascun genitore sosterrà la spesa relativa ai propri parenti e/o amici invitati alla cerimonia;
pagina 8 di 12 • le spese per i compleanni di , compleanni degli amichetti, eventi Per_1
conviviali facenti parte o collegati all'asilo, alla scuola o alle attività ludico ricreative svolte da (ad es. vestito , regali compleanno amici Per_1 Per_1
di etc.), dovranno essere concertate tra i genitori e qualora in Per_1
accordo verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori;
• per quanto riguarda le spese degli animali (cani, gatti, tartaruga, canarini….) provvederà il genitore che ha preso l'animale, qualora non ci sia accordo tra i ricorrenti;
per le spese di eventuale acquisto di motorino o giochi costosi, provvederà il genitore che lo ha acquistato, qualora non ci sia accordo tra i ricorrenti.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie – concordate e obbligatore- saranno rimborsate al genitore anticipatario nel mese successivo all'esborso, previa presentazione di copia delle ricevute.
8. L'assegno unico INPS per il figlio sarà percepito dai genitori al 50%
Ad ogni modo, entrambi i genitori potranno inserire il minore nella propria posizione lavorativa per il conseguimento diretto dell'assegno familiare e qualora sia possibile procedere per entrambi al 50% nel rispetto della legge, e anche le detrazioni saranno al 50% tra i ricorrenti.
9. I ricorrenti evidenziano che il figlio minore continuerà a mantenere stabili e continuativi rapporti con i nonni paterni e materni che potranno andare a prendere anche il nipote, a seconda delle necessità, dalla madre o dal padre, o a scuola previa autorizzazione scritta, o in caso di necessità per qualsivoglia motivo.
pagina 9 di 12 10. Entrambi i genitori si impegnano, qualora dovessero frequentare un nuovo compagno o una nuova compagna, a tenere comportamenti idonei e censurati di fronte al minore, al fine di evitare ogni possibile trauma psicologico allo stesso e soprattutto anche rispetto alla presenza dello stesso minore all'interno dell'abitazione qualora sia frequentata dal nuovo compagno o dalla nuova compagna.
11. Ciascun genitore custodirà presso la propria abitazione l'abbigliamento e le calzature necessarie a vestire durante tutto il tempo in cui il minore Per_1
permarrà presso ciascuno di essi.
12. I ricorrenti prestano reciproco assenso e/o autorizzazione all'espatrio con il minore, per motivi di lavoro e/o vacanza, e si obbligano sin da ora a prestare il proprio consenso e a sottoscrivere i moduli per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio alla scadenza.
13. Il mutuo, attualmente di € 340,00 mensili relativo alla casa coniugale in comproprietà sita in Pescara alla via Tirino n. 411 continuerà ad essere pagato dal IG. Pt_1
14. Le parti riconoscono che la casa coniugale è stata acquistata (dopo un periodo di affitto al riscatto) il 15.12.2022 da entrambi i coniugi, ma il ha contribuito Pt_1 con la sua liquidazione di 11.000 euro ed il versamento dell'intero mutuo.
Pertanto, qualora in un futuro, i ricorrenti dovessero decidere, di comune accordo, di vendere l'immobile, al IG. saranno riconosciute tali somme. Pt_1
Quindi, dal ricavato della vendita, al IG. saranno restituiti l'importo di Euro Pt_1
11.000,00 e gli importi delle rate versate per il mutuo.
Detratte tali somme, la somma che eventualmente residua dalla vendita sarà divisa tra i ricorrenti, quali comproprietari.
15. Dal momento in cui il IG. lascia la casa coniugale la IG.ra Pt_1 CP_1
provvederà al pagamento delle utenze, delle spese condominiali, delle tasse sull'uso della casa, come ad es. la . Per_2
pagina 10 di 12 Con la precisazione che ad ogni modo tali spese resteranno a carico del IG. Pt_1
sino a quando il consumo è relativo al periodo in cui il coniuge ha vissuto nella casa coniugale.
Le spese relative alla ristrutturazione dell'immobile e le tasse relative alla proprietà saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
16. I ricorrenti danno atto della reciproca indipendenza economica, stanti le autosufficienze patrimoniali e reddituali derivanti dalle proprie attività, ragion per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento, senza pretendere nulla l'uno dall'altra.
17. Si precisa che sul conto cointestato da agosto 2023 viene versato unicamente lo stipendio del Verrà chiuso dallo stesso e riaperto altro conto. Pt_1
18. Si precisa che la moto Atlantic 125, di proprietà personale del IG. Parte_1
custodita nel garage di proprietà di entrambi verrà rimossa dallo stesso in caso di vendita o di rimessa in circolazione.
I coniugi precisano che l'autovettura 500 L acquistata anche con il finanziamento contratto dal di € 200,00 resta lui intestata Pt_1
I coniugi danno atto di aver diviso tutti gli ulteriori beni mobili ed i valori in comune e di non avere più alcuna pretesa da avanzare l'uno nei confronti dell'altra
19. Compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/03/2025).
pagina 11 di 12 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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