Sentenza 20 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2004, n. 5650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5650 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorreste -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, EMILIA FAVATA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 11 ottobre 2001 REP. N. 57962;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1186/00 del Tribunale di FERMO, depositata il 22/09/00 - R.G.N. 55/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato LA PECCERELLA per delega DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo IÀ GI proponeva appello avverso la sentenza del pretore di Fermo, con la quale era stata rigettata: la sua domanda proposta nei confronti dell'INAIL per la concessione di una rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale.
L'INAIL contrastava il gravame ed il Tribunale, con sentenza del 14/7 - 22/9/00, lo rigettava confermando la decisione pretorile, sul rilievo che trattandosi di malattia non tabellata il lavoratore doveva provare, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, resistenza della malattia, le caratteristiche morbigene dell'attività svolta ed il nesso causale fra la lavorazione e la malattia. Nel caso di specie il ricorrente non aveva dimostrato, ne' offerto di provare, la effettiva natura ed entità delle prestazioni svolte;
questa era una dimostrazione necessaria in quanto vertente sul carattere morbigeno dell'attività espletata in ragione della sua natura e/o frequenza e quindi della sua idoneità a porsi quale fattore patogeno della lamentata malattia. In assenza di tale prova, irrilevanti erano-i risultati della consulenza medico-legale, atteso che le notizie apprese dal consulente sulla anamnesi lavorativa non potevano supplire alla carenza di prova sulla natura ed entità della prestazione lavorativa svolta. La sentenza impugnata doveva quindi essere confermata.
Avverso questa pronuncia, propone ricorso per Cassazione il IÀ, fondato su un solo motivo, illustrato con memoria. Resiste PINAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 3 DPR n. U24 del 30/6765; art. 1 e ss. L. n. 780 del 27/12/75; art. 112 116, 420, 424, 437 e 445 CPC, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il giudice d'appello, reiterando l'errore in cui era ha incorso il primo giudice, non ha tenuto conto della documentazione allegata (ed in particolare detta corrispondenza fra il datore di lavoro e l'INAIL) da cui risultano te mansioni svolte dal ricorrente ed i livelli di esposizione a rumore, comprovati da una indagine fonometrica;
Ove questa prova fosse stata giudicata insufficiente il giudice aveva il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori conseguenti:
La motivazione è carente, tenuto conto che "l'assenza di recruitment non è sempre presente nelle ipoacusie professionali", mentre il consulente di primo grado aveva ritenuto che il deficit uditivo da cui è affetto l'istante non avrebbe "tutti gli elementi per essere, classificata come sordità da rumore, poiché quest'ultima oltre ad essere neurosensoriale deve essere di tipo cocleare "presenza di recruitment" e presentare una incisura o deep sui 3000-4000 Hz. Queste caratteristiche non sono evidenti dall'esame audiometrico in questione". Il giudice di secondo grado, recependo acriticamente queste conclusioni, ha ritenuto irrilevante l'esito della CTU per mancanza di prova sul lavoro svolto e la esposizione a rischio e non ha quindi esaminato le controdeduzioni tecniche presentate, senza nemmeno disporre il rinnovo della consulenza.
Il ricorso è infondato.
La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice (previsti, nel rito del lavoro, dall'art. 421. cod. proc. civ.), anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità' se non si traduce in un vizio di illogicità' della sentenza;
la deducibilità della: omessa attivazione dei poteri istruttori come vizio motivazionale e non come errore in procedendo, impedendo al giudice di legittimità' Tesarne diretto degli atti, impone al ricorrente che muova alla sentenza impugnata siffatta censura di riportare testualmente, in omaggio al principio è i autosufficienza del ricorso per Cassazione, tutti quegli elementi (emergenti dagli atti ed erroneamente non presi in considerazione dal giudice di merito) dai quali era desumibile la sussistenza delle condizioni necessarie per l'esercizio degli invocati poteri.
In, particolare, il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emergeva l'esistenza di una "pista probatoria", ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività (rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività' di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito), e deve altresì allegare di avere nel giudizio di merito espressamente e specificamente richiesto l'intervento officioso, posto che, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, è necessario che l'esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria qualificata" (Cass. 7119 del 16/5/02). Il Collegio condivide questo principio, sul rilievo essenziale che l'esercizio dei poteri istruttori officiosi è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito in relazione alle emergenze della controversia sottoposta al suo esame;
il mancato esercizio non è quindi censurabile in sede di legittimità ove la parte non dimostri che tale omissione si sia tradotta in un vizio della motivazione in quanto sussistevano in concreto le condizioni che giustificavano l'approfondimento istruttorio senza il quale risulti viziato il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione.
Nel caso di specie, il Tribunale in punto di diritto si è attenuto ai principi ripetutamente affermati da questa Corte in tema di prova per la malattia non tabellata ed in punto di fatto ha preso atto della mancata allegazione circa "la effettiva natura ed entità delle prestazioni svolte" che era necessaria ai fini della valutazone sul "carattere morbigeno dell'attività espletata, in ragione della sua natura e/o frequenza". Questa allegazione ancora oggi manca, così come difettano censure su eventuali vizi della motivazione, per cui la Corte non è in grado di valutare la sussistenza o meno di vizi della sentenza, perché in sostanza non si sa nemmeno che cosa facesse l'attore e per quale motivo invoca il diritto alla indennità: Il ricorso va quindi rigettato.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC nel testo anteriore a quello di cui al D.L. n. 269 del 30/9/03 nella specie inapplicabile "ratione temporis".
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2004