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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1250/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Avv.ti RUGGIERO Parte_1 C.F._1
GIORGIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/09/2022 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CT espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1188/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Dichiarare il ricorrente nato a Parte_1
AN AN (SA) il 13/04/1952 e ivi residente, ultrasessantacinquenne, con CP_3 necessità di assistenza continua, nonché portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 e, per l'effetto; Condannare l' alla corresponsione in favore dello stesso CP_1 dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, o, in subordine, dall'avvenuto aggravamento, per l'ammontare previsto dalla legge, oltre interessi legali sui ratei pregressi e sino al saldo;
” Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CT (dott. ), all'odierna udienza la causa Persona_1
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 05/09/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Vasculopatia cerebrale cronica con moderata involuzione cerebrale, parkinsonismo secondario. Artrosi polidistrettuale in esiti di protesi anca SN. Deambulazione autonoma con appoggio monolaterale. Cardiopatia ischemica cronica in portatore di PM definitivo. Diabete tipo 2 in terapia insulinica.”
Il CT ha aggiunto che “Le sue condizioni di salute NON risultano, oggi, tali da comportare "necessità di assistenza continua", tanto meno vi sono i presupposti medico legali per il riconoscimento dello status di
“portatore di handicap grave ex art.3 comma 3 della L.104/92”.
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e Per_1 spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Le spese di lite e le spese relative alla CT espletata nella presente fase seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_4
1) Rigetta la domanda
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
3) Pone le spese relative alla CT a carico del ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
, così deciso il 03/06/2025
[...]
Il giudice Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1250/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Avv.ti RUGGIERO Parte_1 C.F._1
GIORGIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/09/2022 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CT espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1188/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Dichiarare il ricorrente nato a Parte_1
AN AN (SA) il 13/04/1952 e ivi residente, ultrasessantacinquenne, con CP_3 necessità di assistenza continua, nonché portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 e, per l'effetto; Condannare l' alla corresponsione in favore dello stesso CP_1 dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, o, in subordine, dall'avvenuto aggravamento, per l'ammontare previsto dalla legge, oltre interessi legali sui ratei pregressi e sino al saldo;
” Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CT (dott. ), all'odierna udienza la causa Persona_1
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 05/09/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Vasculopatia cerebrale cronica con moderata involuzione cerebrale, parkinsonismo secondario. Artrosi polidistrettuale in esiti di protesi anca SN. Deambulazione autonoma con appoggio monolaterale. Cardiopatia ischemica cronica in portatore di PM definitivo. Diabete tipo 2 in terapia insulinica.”
Il CT ha aggiunto che “Le sue condizioni di salute NON risultano, oggi, tali da comportare "necessità di assistenza continua", tanto meno vi sono i presupposti medico legali per il riconoscimento dello status di
“portatore di handicap grave ex art.3 comma 3 della L.104/92”.
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e Per_1 spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Le spese di lite e le spese relative alla CT espletata nella presente fase seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_4
1) Rigetta la domanda
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
3) Pone le spese relative alla CT a carico del ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
, così deciso il 03/06/2025
[...]
Il giudice Dott. Mario Miele
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