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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3157/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
'Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti LANZARA CARMINE e
NITTO DAVIDE, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
Controparte_1
'in persona del legale rappresentante p.t.,
[…] rappresentata e difesa dall'avv.to COLANTUONO ANNARITA, come da procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, inquadrato nella categoria
D/6 del CCNL del Comparto Sanità con mansioni di infermiere addetto presso il centro di Urologia-P.O. 01. Rappresentava di svolgere la sua attività su turni rotativi nelle 24 ore, anche nei giorni festivi infrasettimanali, come da fogli di servizi in atti, senza tuttavia godere del riposo compensativo o, in alternativa, del compenso per lavoro straordinario. Assumeva che, sulla scorta dell'ex art. 9 dell'Accordo integrativo del CCNL del 18.07.1999 e successivi contratti, dal mese di gennaio 2019 a quello di novembre 2023, vantava un credito nei confronti del datore di lavoro costituito dal compenso per il lavoro straordinario svolto, ed evidenziava che l'azienda aveva iniziato a corrispondere il dovuto ma solo per alcune mensilità a partire dal giugno
2023, riconoscendo così il debito maturato. Lamentava, tuttavia, la mancata corresponsione degli emolumenti dovuti per € 2.269,59 a titolo di lavoro straordinario infrasettimanale diurno ed € 1.393,69 per quello notturno, in assenza della fruizione del riposo compensativo, ed a seguito di esito negativo dei tentativi di risolvere in maniera bonaria l'insorgenda lite. Per i suesposti motivi il ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:" a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire il compenso spettante per le prestazioni rese nelle giornate festive (civili o religiose) infrasettimanali, così come previsto dall' art. ex art. 9 dell'Accordo del 18.07.1999 integrativo del CCNL comparto sanità del 07.04.1999 per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali;
b) per l' effetto sentir condannare l'Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3.663,28, così come da conteggio analitico che è parte integrante del presente ricorso - e che con esso si notifica - oltre interessi e oneri accessori dalla data di maturazione dei crediti, od in alternativa a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare da CTU che sin d'ora si richiede, in caso di impugnativa dei conteggi allegati;
c) in via subordinata, liquidarsi il compenso alla ricorrente in via equitativa;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari". Si costituiva, seppur tardivamente, la convenuta chiedendo un breve rinvio sul presupposto del pagamento della invocata indennità con le competenze stipendiali di gennaio 2025.
Sulle conclusioni dei procuratori della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
02.04.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza.
Giova preliminarmente rilevare che con il cedolino paga di gennaio 2025 è stata corrisposta al ricorrente l'indennità di cui si discorre relativa agli anni dal 2019 al 2022.
Pertanto, in relazione a tali anni può essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Ciò detto, non risultando corrisposta la invocata indennità in relazione ai mesi di gennaio, aprile e novembre 2023, pur richiesti in ricorso, per un totale di euro 359,23, si precisa quanto segue.
Come evidenzianto nella parte narrativa della decisione, la parte ricorrente ha chiesto il compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, per l'attività lavorativa prestata in giorni festivi infrasettimanali - per come risultante dai cartellini marcatempo senza aver goduto del riposo compensativo. Tali circostanze non sono state in alcun modo contestate dalla convenuta, la quale, come detto, si è costituita in giudizio solo per chiedere un rinvio in attesa del pagamento di quanto richiesto dal lavoratore.
Lo scrivente, melius re perpensa, ritiene di uniformarsi al recente consolidato orientamento della giurisprudenza sulla materia in esame, recepito in diverse pronunce anche della locale Corte di Appello e dello stesso Tribunale, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att., condividendone il percorso argomentativo operato.
Rileva preliminarmente ricostruire la normativa riferibile alla materia in esame e la giurisprudenza su di essa delineatasi nel corso degli anni.
L'art. 20 del C.C.N.L. del 1° settembre 1995, rubricato, "Riposo settimanale", prevede: “1. || riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2".
L'art. 34 C.C.N.L. 7 aprile 1999 (rubricato "Lavoro straordinario") stabilisce, invece, che: "1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n.
180 ore annuali.
I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1° gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.
Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1".
Tali principi sono stati poi ripresi dall'art. 9 del C.C.N.L. 20 settembre 2001 e ribaditi dalla Contrattazione Collettiva di Categoria afferente al triennio 2016
- 2018 che, all'art. 29, comma 6, recita: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Il suddetto art. 29, comma 6, è stato poi oggetto di interpretazione giurisprudenziale circa la sua portata applicativa.
A ben vedere, la Suprema Corte ha affermato che l'indennità prevista dal
C.C.N.L. 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal C.C.N.L. 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260 del 1949, poi modificata dalla legge n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520 del
1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo, ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il
C.C.N.L. 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni, dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
II C.C.N.L. 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, e, al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo)
e al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il C.C.N.L. 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. 7 aprile
1999, le parti collettive, mediante l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “ad integrazione di quanto previsto dal C.C.N.L. 1 settembre 1995, art. 20, e dal C.C.N.L. 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, e ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria, determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi e allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, e ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui
"per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
€ 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore"). Di analogo contenuto è inoltre l'art. 45, comma 6, del CCNL 2019-2021.
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal C.C.N.L. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Pertanto, alla luce della richiamata ricostruzione del quadro normativo e contrattuale, la Corte regolatrice ha ritenuto che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal C.C.N.L. 20 settembre
2001, art. 9, "non rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e
1363 cod. civ.", perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Il Supremo Collegio ha inoltre rimarcato che la clausola contrattuale invocata
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro e il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, quindi, nell'evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo (si veda, per la ricostruzione illustrata, Cass. Civ., Sez.
Lav., 24/01/2022, n. 2006 e, in senso conforme, le recenti Cassazione civile sez. lav., 18/07/2023, n.20743, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1747 del 2023,
nonché Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1505 del 2021, Cass. Civ., Sez. Lav., n.
6716 del 2021 e Cass. Civ., Sez. Lav., n. 33126 del 2021).
Ne' può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Dunque, l'indennità prevista dall'art. 44, alla luce dei principi testè illustrati, è cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del C.C.N.L. 20 settembre 2001 – attuale art. 29, comma
6, del C.C.N.L. relativo al triennio 2016-2018.
Rileva infine aggiungere che non risulta ostativa al riconoscimento dell'emolumento de quo la circostanza che la parte ricorrente non abbia formulato, entro i trenta giorni successivi al lavoro festivo infrasettimanale prestato, un'esplicita richiesta di fruire del riposo compensativo o, in alternativa, di ottenere la monetizzazione dell'attività svolta.
L'art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 pone su un piano di equivalenza il "riposo compensativo" e il "compenso per... lavoro straordinario festivo", fissando un termine al lavoratore per effettuare la scelta per una delle due soluzioni. Pertanto, in caso di mancata richiesta da parte del personale sanitario (creditore) entro il predetto termine, non si verifica alcuna decadenza dal beneficio spettante per legge, ma l'obbligazione alternativa si trasforma in obbligazione semplice;
di talché, l'interesse creditorio può essere soddisfatto unicamente mediante la monetarizzazione dell'attività
lavorativa resa, con applicazione dei termini decadenziali contrattuali classici
(ossia la prescrizione quinquennale).
Tale principio è stato di recente affermato anche dalla locale Corte d'Appello, la quale, con riguardo al termine fissato dall'art. 29, comma 6, del C.C.N.L.
Comparto Sanità, ha rimarcato che la clausola contrattuale, così come formulata, lascia libero il lavoratore di scegliere il riposo compensativo oppure il pagamento del lavoro festivo infrasettimanale e che la monetizzazione di tale prestazione costituisce una facoltà del creditore, di fronte alla quale il datore di lavoro non può che essere obbligato al pagamento, in mancanza di espressa preferenza del dipendente circa il riposo compensativo (si veda, in tal senso, Corte d'Appello di Salerno, Sez.
Lav., 28.12.2023, n. 634, secondo cui il termine previsto dal C.C.N.L., tutt'al più, pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla alternativa maggiorazione
- -
retributiva, che spetta già in base alla legge).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ritiene il giudicante che la parte ricorrente possa vantare pieno diritto a fruire dello straordinario con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo per il lavoro espletato nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso e corrispondenti a quelli risultanti dai marcatori temporali denominati “cartellini marcatempo", nonché dalle buste paga versate in atti, da cui emerge che le ore di servizio prestate nelle suddette giornate non sono state regolarmente retribuite.
In ordine al quantum della pretesa azionata, può senz'altro farsi riferimento alle modalità di calcolo indicate in ricorso in quanto conformi alle previsioni della contrattazione collettiva di categoria e in alcun modo specificamente contestate.
Pertanto, il ricorrente avrà diritto al pagamento, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale, relativamente ai mesi di gennaio, aprile e novembre 2023, della somma di € 359,23 oltre interessi legali dalla prima messa in mora del 4.06.2024 al saldo.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione parziale delle spese, specie considerando l'esistenza di divergenti interpretazioni del dato normativo e del recente consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in materia cui anche lo scrivente si è uniformato melius re perpensa, e del comportamento processuale dell'Ente che non ha resistito in alcun modo in giudizio, provvedendo anche al pagamento della quasi la totalità delle somme richieste.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea volta alla condanna della convenuta al pagamento delle somme a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale per gli anni dal 2019 al 2022;
2. accoglie il ricorso per la parte restante e, per l'effetto, condanna l'Azienda
Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, in persona del legale rapp. te, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale, relativamente ai mesi di gennaio, aprile e novembre 2023, della somma di € 359,23 oltre interessi legali dalla prima messa in mora del 4.06.2024 al saldo;
3. condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona al pagamento della metà delle spese processuali che si liquidano per intero in euro 1.314,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione;
compensa tra le parti la restante metà
Salerno, 02.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino