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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.3685 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nato a [...], il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Stresa (VB), presso lo studio dell'Avv. BOLONGARO CRISTINA che lo rappresenta e difende per procura speciale;
Ricorrente
contro
nata a [...], il [...] (C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. LECIS INDRO che la rappresenta e difende per procura speciale;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Pagina 1 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio tra le parti in epigrafe.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso tra e . Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 11/06/2024 e regolare costituzione della in data Pt_1 CP_1
21.11.2024, all'udienza del 27.11.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 20.02.2013) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (11.06.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e
[...] CP_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a VILLAPERUCCIO il
Pagina 2 31/12/1977 tra , nato a [...], il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.7, parte II, serie A, anno 1977 - Comune di VILLAPERUCCIO).
2. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 6.05.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
.
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