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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 614 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello per la riforma dei capi civili della sentenza penale n. 4877/2023 resa dal Tribunale di Genova nel procedimento R.G.N.R. 7547/2021, pubblicata il
7.12.2023 tra
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CINZIA PARODI come da mandato in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato appellante
e
(C.F./P.I. ) Controparte_1 C.F._2
appellato contumace
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale, accertare incidentalmente ai soli fini civili la responsabilità del convenuto in merito ai fatti di violenza domestica commessi in danno alla moglie e ai figli;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale penale di Genova r.g.n.r. 7547/2021 sentenza n. 4877/2023, pubblicata il 7.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: << che la Ecc.ma Corte di Appello voglia, in riforma della sentenza impugnata, affermare la responsabilità dell'imputato ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno.>> e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in via principale e nel merito condannare il sig.
al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 20.000,00= a titolo CP_1
di risarcimento del danno materiale morale per i fatti di violenza da lui commessi;
-In via subordinata condannare il sig. al pagamento nei confronti della attrice CP_1
della somma di € 10.000,00= a titolo di risarcimento del danno materiale e morale almeno per i due fatti di violenza accertati nella sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È impugnata, per i capi civili, la sentenza penale di assoluzione resa dalla prima sezione penale del Tribunale di Genova in data 7 dicembre 2023.
Con essa parte appellata, in allora “imputata”, era assolta dall'addebito di commissione del delitto di cui all'art. 572 del c.p. per aver maltrattato la moglie, dal marzo del 2021 al 21 giugno dello stesso anno, giorno, quest'ultimo, in cui la stessa, protestando la violenza del marito, abbandonò la casa coniugale.
L'assoluzione è conforme alle conclusioni del Pubblico Ministero.
Il PM aveva già richiesto l'archiviazione, seguita tuttavia dell'ordine di imputazione formulato ex art. cpp. dal Gip. ex art 409 comma 5 c.p.p..
2 La motivazione della Sentenza impugnata evidenzia come, dagli atti di causa, ed in particolare delle dichiarazione rese dalla persona offesa e dai figli in incidente probatorio, da altri documenti prodotti dalle parti ed attinenti alla vita famigliare della coppia, poi contrapposta in giudizio, il Tribunale abbia dedotto un “quadro complesso” che, confermato un episodio violento finale, non si è tuttavia “ricomposto attorno alla figura del reato abituale” di cui all'unica imputazione coattivamente imposta dal GUP
La determinazione del Tribunale poggia anche su relazioni degli assistenti sociali (da gennaio del 2022 al giugno del 23), sulla produzione di dischetto video relativo alla fase finale dei fatti del 21.6, sull'audizione dell'agente percettore della denuncia, di amici di famiglia e commercianti di quartiere nonché sulla escussione quale teste dalla persona offesa, e sull'interrogatorio dell'imputato. L'ampia istruttoria, richiamata, sostiene la conclusione già anticipata.
La tesi esposta dalla persona offesa forniva un'ampia ricostruzione risalente all'arrivo in Italia, dal Orientale, della coppia (già spostata nel paese di origine) Per_1
Par nell'anno 2012. La lamenta il quasi immediato insorgere di episodi di infedeltà del marito e, nel 2020, durante un viaggio dello stesso in patria, la contrazione, da parte di lui, di un secondo matrimonio, senza il suo consenso, e quindi in violazione della legge islamica. Alle sue proteste il marito avrebbe immediatamente risposto con modalità violente (insulti e schiaffi reiterati) e sommato tali fatti ad un generale ed oppressivo divieto di movimenti anche minimi senza una sua previa autorizzazione.
Il tutto sarebbe proseguito fino al detto giorno del 21.2.21 in cui, dopo una vera e propria aggressione presso il negozio di frutta e verdura ove lavorava il marito (con uso di una cassetta vuota come strumento contundente, sempre per reagire alla proteste della moglie contro un suo nuovo rientro in patria) la stessa, a fronte di nuove violenze domestiche, sarebbe uscita di casa per rivolgersi al conducente di un autobus linea 20 ed essere soccorsa, venendo così, in effetti, accompagnata dal richiesto intervento sanitario al pronto soccorso, ed ivi refertata, per ecchimosi alla testa e ad un braccio giudicate guaribili in gg. 5.
3 La denuncia risulta presentata sei mesi dopo in fatti, in essa sono indicate violenze periodiche fino al 2012, ma l'assistenza dei congiunti alle violenze ed in particolare i figli ed i suoceri, è circoscritta ai fatti di giugno 21. Successivamente le dichi azioni sono integrate in sede di incidente probatorio nel marzo. Ivi risulta che, quantomeno da maggio a giugno 21 le violenze erano settimanali e commesse alla presenza dei figli, risultano episodi di violenza anche verso gli stessi e, per la prima volta, si fa menzione di un aborto imposto (in ordine al quale consta in mero riscontro di un accesso pronto soccorso). Ancora è solo l'incidente probatorio che fa emergere il quadro di gravi privazioni della libertà di movimento e di relazione.
Per quanto riguarda l'immediatezza dei fatti sono state indirettamente acquisiti le dichiarazioni del Sig. (non ufficiale o agente di PG) che le ricevette per chiedere Tes_1
ulteriori soccorsi, in esse non vi è traccia di nulla che superi l'immediato episodio violento del 21.6.
A fronte di quanto sopra l'imputato ha ammesso unicamente alcuni elementi violenti, come "una manta" ed uno strattonamento del giorno 21/6, con caduta della moglie per terra al divincolarsi da lei dell'uomo.
I figli, sentiti incidente probatorio hanno riferito solo di litigi verbali, solo il figlio di un lievissimo trascendere fisico in pochissime circostanze, mentre è emerso qualche atto di violenza, apparentemente trasmodante, a carico della figlia. Il quadro di limitazioni personali non ha trovato alcun riscontro, nessun terzo ha riferito nulla a riguardo.
*
Nel quadro detto il Tribunale è pervenuto alla consapevolezza di non poter giudicare attendibili le dichiarazioni unilaterali della donna in ordine alla reiterazione dei maltrattamenti, ha sostanzialmente ritenuto la sussistenza (per derubricazione) del reato di lesioni per i fatti del 21/6, ma, constatato il difetto di querela, per il reato di suddetto, ha proceduto, come anticipato, alla assoluzione per difetto di completezza della prova sul necessario carattere abituale del reato.
*
4 Appella avverso la sentenza suddetta, solo la parte civile costituita, determinando l'acquiescenza del P.M. il giudicato sui capi penali. L'appello è riassunto nati la Corte di Appello in sede civile, come previsto dalla recente novellazione sul punto.
L'appello è interamente fondato sulla critica alla motivazione già sopra ripostata del giudice penale, in materia di insufficienza della prova (in effetti l'assoluzione è pronunciata ex art. 530 comma 2 c.p.p.).
Essenziale nell'articolazione dell'appello è la lamentata sottovalutazione dello sforzo culturale ed ambientale compiuto dalla persona offesa per sottrarsi all'ambiente oppressivo di vita. Sarebbe proprio tale sforzo a giustificare l'emergere solo progressivo, ed a distanza di tempo dal distacco della lucida visione del torto subito e dei suoi aspetti rilevanti, mentre in precedenza il "non denunciare" era, se mai, indice di una sorta di sottomissione poi visibile anche nel carattere contraddittorio delle dichiarazioni dei figli che nella sostanza non vedono la violenza, giungendo, il maschio, a riferire di "alcuni litigi in cui la mamma si sarebbe fatta poco male".
Tale modesta ammissione sarebbe poi un riscontro significativo dal che la
"riabilitazione" dell'intero quadro delle dichiarazioni della PO e la possibilità, ingiustamente negata, di "decidere su quelle".
Il motivo, sostanzialmente unico, espresso come sopra è accompagnato da espressioni puramente valutative ed enfatiche, se non lesive della reputazione della collega autrice della motivazione e del Presidente sottoscrittore, quale quella per cui "il sessismo della motivazione sorprende".
Nella sostanza, tuttavia, il motivo fornisce un razionale inquadramento alternativo al primo grave vulnus del quadro probatorio di accusa. La motivazione della Sentenza, sottende, senza menzionarla, una volontà della PO di porre in cattiva luce il coniuge
(forse per altro conflitto giudiziario), ma rimane parzialmente ellittica sul punto, mentre l'ipotesi fatta, in caso di effettivo abbandono di un contesto violento, corrisponde, quantomeno, ad una evenienza non estranea alla comune esperienza giudiziaria.
5 Il motivo di appello è tuttavia caratterizzato da un errore logico giuridico ancor più grave del difetto marginale della motivazione contro il quale è diretto.
Si tratta infatti di un motivo che occulta una grave tautologia, e per di più una tautologia risolvibile solo in forza di una valutazione di tipo culturale ambientale non validabile.
Le dichiarazioni in ordine alla violenza sistematica sarebbero in definitiva tardive perché prima vi era una violenza sistematica. la violenza sistematica è assunta al contempo ad “oggetto” della dimostrazione ed a “motivo” della stessa. E' sostanzialmente “apoditticamente affermata”. Per affermarla obiettivamente occorrerebbe dire che in tali condizioni, per la nazionalità, il contesto culturale, quello economico e famigliare, l'oppressione violenta è l'id quod plerumque accidit, e che il caso non si discosta dalla norma. Una tale latitudine di una mera presunzione semplice
è però impensabile. Ed allora, muovendo da un quadro in cui non si può "ipotizzare la violenza" non si può neppure ipotizzare l'incidenza della violenza sulle dichiarazioni.
Unico elemento potenzialmente in grado di confliggere con un pieno quadro assolutorio è l'isolata frase del figlio della coppia che allude a qualche altra violenza.
Il dato non è trascurato dalla sentenza. Anche se la motivazione non è espressa sul punto è evidente che si tratta del motivo della assoluzione per l'insufficienza e non per l'inesistenza della prova, formula che testimonia l'esistenza di elementi deponenti per la reità e purtuttavia insufficienti. In effetti l'insufficienza della parziale dichiarazione
è indubbia per il suo carattere isolato, vago e confuso.
La condanna per maltrattamenti era impossibile nel quadro processuale frutto di ampia, articolata e mirata istruttoria.
Il sentore di un ambiente arbitrario e violento non è estraneo agli atti. In particolare si deve notare come l'imputato non abbia fatto alcuna ricostruzione di “tenore generale” non abbia tentato di negare il “fondamento morale” delle dichiarazioni della consorte, non abbia neppur protestato la loro “falsità totale”, limitandosi alla fredda contestazione di ogni eccesso da parte sua. Il sentore tuttavia non è una prova.
6 Il livello di oppressività dell'ambiente che integra il reato in questione ha un minimo, quanto difetta, nel caso, è la prova dello sconfinamento.
Cfr Cassazione penale, sez. VI, 19/04/2017, n. 27088
….. è necessaria una condotta di vessazione continuativa, che, pur potendo essere inframmezzata da periodi di calma, deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita, poiché altrimenti deve escludersi
l'abitualità del comportamento, implicita nella struttura normativa della fattispecie, ed
i singoli fatti che ledono o mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o
l'onore di una persona della famiglia conservano la propria autonomia di reati contro la persona. ed anche ….
Cassazione penale, sez. VI, 03/02/2016, n. 6661
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere
l'integrità fisica o morale del soggetto passivo, infliggendogli abitualmente tali sofferenze.
La Corte non può riconoscere il reato ai soli fini di trarne conseguenze civili.
Al motivo sopra esaminato, di generica critica della motivazione assolutoria, finalizzato ad ottenere un risarcimento, stimato in euro 20.000,00, per i subiti maltrattamenti, se ne affianca altro inteso ad ottenere minore risarcimento solo in relazione all'episodio finale in cui le lesioni sono "sostanzialmente ammesse".
Si deve rilevare che anche il Tribunale ha constato le lesioni, ma ha ritenuto il difetto di querela. Il punto non è appellato. Il Tribunale penale può statuire sull'azione civile solo se quella penale “poteva essere iniziata”. L'appello non tratta la questione relativa all'eventuale continenza implicita di una querela per reato minore nella denuncia per
7 reato la cui sussistenza assorbirebbe il primo. L'improcedibilità su quanto ritenuto per derubricazione è quindi qui pacifica.
La Corte, nella condizione detta, non può procedere ad una condanna di secondo grado ex nihilo, a prescindere dalla possibilità di procedere del giudice di primo grado, dalla cui cognizione è investita per l'effetto devolutivo dell'appello.
Per ottenere tutela la parte, valendosi dell'estraneità alla presente sede di un giudizio sul reato di lesioni (o sui reati di lesioni ove voglia considerare il fumoso ulteriore episodio oggetto di dichiarazioni), dovrà, ove lo voglia, intraprendere giudizio civile di primo grado, nel termine quinquennale di prescrizione, pur avvalendosi della
“predisposizione probatoria” proveniente da questa sede.
Anche il secondo motivo è infondato.
***
Quanto alle spese di lite la contumacia della parte privata esclude ogni necessità di condanna.
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando,
Respinge l'appello.
Così deciso in Genova, 12/05/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 614 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello per la riforma dei capi civili della sentenza penale n. 4877/2023 resa dal Tribunale di Genova nel procedimento R.G.N.R. 7547/2021, pubblicata il
7.12.2023 tra
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CINZIA PARODI come da mandato in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato appellante
e
(C.F./P.I. ) Controparte_1 C.F._2
appellato contumace
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale, accertare incidentalmente ai soli fini civili la responsabilità del convenuto in merito ai fatti di violenza domestica commessi in danno alla moglie e ai figli;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale penale di Genova r.g.n.r. 7547/2021 sentenza n. 4877/2023, pubblicata il 7.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: << che la Ecc.ma Corte di Appello voglia, in riforma della sentenza impugnata, affermare la responsabilità dell'imputato ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno.>> e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in via principale e nel merito condannare il sig.
al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 20.000,00= a titolo CP_1
di risarcimento del danno materiale morale per i fatti di violenza da lui commessi;
-In via subordinata condannare il sig. al pagamento nei confronti della attrice CP_1
della somma di € 10.000,00= a titolo di risarcimento del danno materiale e morale almeno per i due fatti di violenza accertati nella sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È impugnata, per i capi civili, la sentenza penale di assoluzione resa dalla prima sezione penale del Tribunale di Genova in data 7 dicembre 2023.
Con essa parte appellata, in allora “imputata”, era assolta dall'addebito di commissione del delitto di cui all'art. 572 del c.p. per aver maltrattato la moglie, dal marzo del 2021 al 21 giugno dello stesso anno, giorno, quest'ultimo, in cui la stessa, protestando la violenza del marito, abbandonò la casa coniugale.
L'assoluzione è conforme alle conclusioni del Pubblico Ministero.
Il PM aveva già richiesto l'archiviazione, seguita tuttavia dell'ordine di imputazione formulato ex art. cpp. dal Gip. ex art 409 comma 5 c.p.p..
2 La motivazione della Sentenza impugnata evidenzia come, dagli atti di causa, ed in particolare delle dichiarazione rese dalla persona offesa e dai figli in incidente probatorio, da altri documenti prodotti dalle parti ed attinenti alla vita famigliare della coppia, poi contrapposta in giudizio, il Tribunale abbia dedotto un “quadro complesso” che, confermato un episodio violento finale, non si è tuttavia “ricomposto attorno alla figura del reato abituale” di cui all'unica imputazione coattivamente imposta dal GUP
La determinazione del Tribunale poggia anche su relazioni degli assistenti sociali (da gennaio del 2022 al giugno del 23), sulla produzione di dischetto video relativo alla fase finale dei fatti del 21.6, sull'audizione dell'agente percettore della denuncia, di amici di famiglia e commercianti di quartiere nonché sulla escussione quale teste dalla persona offesa, e sull'interrogatorio dell'imputato. L'ampia istruttoria, richiamata, sostiene la conclusione già anticipata.
La tesi esposta dalla persona offesa forniva un'ampia ricostruzione risalente all'arrivo in Italia, dal Orientale, della coppia (già spostata nel paese di origine) Per_1
Par nell'anno 2012. La lamenta il quasi immediato insorgere di episodi di infedeltà del marito e, nel 2020, durante un viaggio dello stesso in patria, la contrazione, da parte di lui, di un secondo matrimonio, senza il suo consenso, e quindi in violazione della legge islamica. Alle sue proteste il marito avrebbe immediatamente risposto con modalità violente (insulti e schiaffi reiterati) e sommato tali fatti ad un generale ed oppressivo divieto di movimenti anche minimi senza una sua previa autorizzazione.
Il tutto sarebbe proseguito fino al detto giorno del 21.2.21 in cui, dopo una vera e propria aggressione presso il negozio di frutta e verdura ove lavorava il marito (con uso di una cassetta vuota come strumento contundente, sempre per reagire alla proteste della moglie contro un suo nuovo rientro in patria) la stessa, a fronte di nuove violenze domestiche, sarebbe uscita di casa per rivolgersi al conducente di un autobus linea 20 ed essere soccorsa, venendo così, in effetti, accompagnata dal richiesto intervento sanitario al pronto soccorso, ed ivi refertata, per ecchimosi alla testa e ad un braccio giudicate guaribili in gg. 5.
3 La denuncia risulta presentata sei mesi dopo in fatti, in essa sono indicate violenze periodiche fino al 2012, ma l'assistenza dei congiunti alle violenze ed in particolare i figli ed i suoceri, è circoscritta ai fatti di giugno 21. Successivamente le dichi azioni sono integrate in sede di incidente probatorio nel marzo. Ivi risulta che, quantomeno da maggio a giugno 21 le violenze erano settimanali e commesse alla presenza dei figli, risultano episodi di violenza anche verso gli stessi e, per la prima volta, si fa menzione di un aborto imposto (in ordine al quale consta in mero riscontro di un accesso pronto soccorso). Ancora è solo l'incidente probatorio che fa emergere il quadro di gravi privazioni della libertà di movimento e di relazione.
Per quanto riguarda l'immediatezza dei fatti sono state indirettamente acquisiti le dichiarazioni del Sig. (non ufficiale o agente di PG) che le ricevette per chiedere Tes_1
ulteriori soccorsi, in esse non vi è traccia di nulla che superi l'immediato episodio violento del 21.6.
A fronte di quanto sopra l'imputato ha ammesso unicamente alcuni elementi violenti, come "una manta" ed uno strattonamento del giorno 21/6, con caduta della moglie per terra al divincolarsi da lei dell'uomo.
I figli, sentiti incidente probatorio hanno riferito solo di litigi verbali, solo il figlio di un lievissimo trascendere fisico in pochissime circostanze, mentre è emerso qualche atto di violenza, apparentemente trasmodante, a carico della figlia. Il quadro di limitazioni personali non ha trovato alcun riscontro, nessun terzo ha riferito nulla a riguardo.
*
Nel quadro detto il Tribunale è pervenuto alla consapevolezza di non poter giudicare attendibili le dichiarazioni unilaterali della donna in ordine alla reiterazione dei maltrattamenti, ha sostanzialmente ritenuto la sussistenza (per derubricazione) del reato di lesioni per i fatti del 21/6, ma, constatato il difetto di querela, per il reato di suddetto, ha proceduto, come anticipato, alla assoluzione per difetto di completezza della prova sul necessario carattere abituale del reato.
*
4 Appella avverso la sentenza suddetta, solo la parte civile costituita, determinando l'acquiescenza del P.M. il giudicato sui capi penali. L'appello è riassunto nati la Corte di Appello in sede civile, come previsto dalla recente novellazione sul punto.
L'appello è interamente fondato sulla critica alla motivazione già sopra ripostata del giudice penale, in materia di insufficienza della prova (in effetti l'assoluzione è pronunciata ex art. 530 comma 2 c.p.p.).
Essenziale nell'articolazione dell'appello è la lamentata sottovalutazione dello sforzo culturale ed ambientale compiuto dalla persona offesa per sottrarsi all'ambiente oppressivo di vita. Sarebbe proprio tale sforzo a giustificare l'emergere solo progressivo, ed a distanza di tempo dal distacco della lucida visione del torto subito e dei suoi aspetti rilevanti, mentre in precedenza il "non denunciare" era, se mai, indice di una sorta di sottomissione poi visibile anche nel carattere contraddittorio delle dichiarazioni dei figli che nella sostanza non vedono la violenza, giungendo, il maschio, a riferire di "alcuni litigi in cui la mamma si sarebbe fatta poco male".
Tale modesta ammissione sarebbe poi un riscontro significativo dal che la
"riabilitazione" dell'intero quadro delle dichiarazioni della PO e la possibilità, ingiustamente negata, di "decidere su quelle".
Il motivo, sostanzialmente unico, espresso come sopra è accompagnato da espressioni puramente valutative ed enfatiche, se non lesive della reputazione della collega autrice della motivazione e del Presidente sottoscrittore, quale quella per cui "il sessismo della motivazione sorprende".
Nella sostanza, tuttavia, il motivo fornisce un razionale inquadramento alternativo al primo grave vulnus del quadro probatorio di accusa. La motivazione della Sentenza, sottende, senza menzionarla, una volontà della PO di porre in cattiva luce il coniuge
(forse per altro conflitto giudiziario), ma rimane parzialmente ellittica sul punto, mentre l'ipotesi fatta, in caso di effettivo abbandono di un contesto violento, corrisponde, quantomeno, ad una evenienza non estranea alla comune esperienza giudiziaria.
5 Il motivo di appello è tuttavia caratterizzato da un errore logico giuridico ancor più grave del difetto marginale della motivazione contro il quale è diretto.
Si tratta infatti di un motivo che occulta una grave tautologia, e per di più una tautologia risolvibile solo in forza di una valutazione di tipo culturale ambientale non validabile.
Le dichiarazioni in ordine alla violenza sistematica sarebbero in definitiva tardive perché prima vi era una violenza sistematica. la violenza sistematica è assunta al contempo ad “oggetto” della dimostrazione ed a “motivo” della stessa. E' sostanzialmente “apoditticamente affermata”. Per affermarla obiettivamente occorrerebbe dire che in tali condizioni, per la nazionalità, il contesto culturale, quello economico e famigliare, l'oppressione violenta è l'id quod plerumque accidit, e che il caso non si discosta dalla norma. Una tale latitudine di una mera presunzione semplice
è però impensabile. Ed allora, muovendo da un quadro in cui non si può "ipotizzare la violenza" non si può neppure ipotizzare l'incidenza della violenza sulle dichiarazioni.
Unico elemento potenzialmente in grado di confliggere con un pieno quadro assolutorio è l'isolata frase del figlio della coppia che allude a qualche altra violenza.
Il dato non è trascurato dalla sentenza. Anche se la motivazione non è espressa sul punto è evidente che si tratta del motivo della assoluzione per l'insufficienza e non per l'inesistenza della prova, formula che testimonia l'esistenza di elementi deponenti per la reità e purtuttavia insufficienti. In effetti l'insufficienza della parziale dichiarazione
è indubbia per il suo carattere isolato, vago e confuso.
La condanna per maltrattamenti era impossibile nel quadro processuale frutto di ampia, articolata e mirata istruttoria.
Il sentore di un ambiente arbitrario e violento non è estraneo agli atti. In particolare si deve notare come l'imputato non abbia fatto alcuna ricostruzione di “tenore generale” non abbia tentato di negare il “fondamento morale” delle dichiarazioni della consorte, non abbia neppur protestato la loro “falsità totale”, limitandosi alla fredda contestazione di ogni eccesso da parte sua. Il sentore tuttavia non è una prova.
6 Il livello di oppressività dell'ambiente che integra il reato in questione ha un minimo, quanto difetta, nel caso, è la prova dello sconfinamento.
Cfr Cassazione penale, sez. VI, 19/04/2017, n. 27088
….. è necessaria una condotta di vessazione continuativa, che, pur potendo essere inframmezzata da periodi di calma, deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita, poiché altrimenti deve escludersi
l'abitualità del comportamento, implicita nella struttura normativa della fattispecie, ed
i singoli fatti che ledono o mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o
l'onore di una persona della famiglia conservano la propria autonomia di reati contro la persona. ed anche ….
Cassazione penale, sez. VI, 03/02/2016, n. 6661
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere
l'integrità fisica o morale del soggetto passivo, infliggendogli abitualmente tali sofferenze.
La Corte non può riconoscere il reato ai soli fini di trarne conseguenze civili.
Al motivo sopra esaminato, di generica critica della motivazione assolutoria, finalizzato ad ottenere un risarcimento, stimato in euro 20.000,00, per i subiti maltrattamenti, se ne affianca altro inteso ad ottenere minore risarcimento solo in relazione all'episodio finale in cui le lesioni sono "sostanzialmente ammesse".
Si deve rilevare che anche il Tribunale ha constato le lesioni, ma ha ritenuto il difetto di querela. Il punto non è appellato. Il Tribunale penale può statuire sull'azione civile solo se quella penale “poteva essere iniziata”. L'appello non tratta la questione relativa all'eventuale continenza implicita di una querela per reato minore nella denuncia per
7 reato la cui sussistenza assorbirebbe il primo. L'improcedibilità su quanto ritenuto per derubricazione è quindi qui pacifica.
La Corte, nella condizione detta, non può procedere ad una condanna di secondo grado ex nihilo, a prescindere dalla possibilità di procedere del giudice di primo grado, dalla cui cognizione è investita per l'effetto devolutivo dell'appello.
Per ottenere tutela la parte, valendosi dell'estraneità alla presente sede di un giudizio sul reato di lesioni (o sui reati di lesioni ove voglia considerare il fumoso ulteriore episodio oggetto di dichiarazioni), dovrà, ove lo voglia, intraprendere giudizio civile di primo grado, nel termine quinquennale di prescrizione, pur avvalendosi della
“predisposizione probatoria” proveniente da questa sede.
Anche il secondo motivo è infondato.
***
Quanto alle spese di lite la contumacia della parte privata esclude ogni necessità di condanna.
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando,
Respinge l'appello.
Così deciso in Genova, 12/05/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
8