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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/05/2024, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2815/2021 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria PA Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 22 dicembre
2021
da
(P.I. ) rappresentata e difesa, per Parte_1 P.IVA_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Stefano Arrigo e dall'avv. Pompeo
Pitter ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Pordenone piazza XX
Settembre n. 21
- attrice opponente -
contro
(P.I. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Lorenzo
Favero e dall'avv. Tania Finocchiaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Portogruaro Borgo San Giovanni n. 2
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1047/2021.
Pagina 1 di 7 Causa iscritta a ruolo il 30 dicembre 2021 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 gennaio 2024.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente l'8 gennaio 2024:
“Nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi ogni richiesta di pagamento svolta da Condannarsi a porre rimedio ai vizi relativi ai Controparte_1 Controparte_1
lavori di cui al contratto di appalto 18.11.20 entro un termine da fissarsi in sentenza
(ovvero a corrispondere il corrispettivo necessario per l'eliminazione dei vizi a regola
d'arte), oltre all'integrale risarcimento dei danni patiti dalla per i costi Parte_1 sostenuti e da sostenersi in conseguenza dell'inadempimento di parte opposta. Con maggiorazione di interessi ex art. 1284, IV° comma, c.c. dal dì della notifica della presente citazione al saldo effettivo. Rigettarsi ogni ulteriore domanda di parte opposta.
In ogni caso: con vittoria di spese, oltre Iva e CAP e spese generali di studio come per legge.
In via istruttoria: come da memorie 183, sesto comma, nr. 2 e 3 c.p.c.”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente l'11 gennaio
2024:
“nel merito: ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia all'Ill.mo
Tribunale:
- rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società a pagare alla Parte_2 società somma di € 10.171,05, oltre Parte_3 Org_1
interessi di mora al tasso di cui agli artt. 3 ss. D.Lgs 9.10.2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo ed all'importo forfettario di € 40,00 a titolo risarcitorio ex art. 6 D.Lgs
9.10.2002 n. 231;
- in subordine, condannare la società a pagare alla società Parte_2 [...]
di il minor importo che dovesse risultare diversamente Controparte_1 CP_1
dovuto, oltre interessi di mora al tasso di cui agli artt. 3 ss. D.Lgs 9.10.2002 n. 231 dal
Pagina 2 di 7 dovuto al saldo ed all'importo forfettario di € 40,00 a titolo risarcitorio ex art. 6 D.Lgs
9.10.2002 n. 231.
Spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione rifuse.
In via istruttoria: i procuratori della società si richiamano alle Controparte_1
proprie memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dd. 10.10.2022 e ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. dd. 28.10.2022, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie ivi formulate ed opponendosi all'ammissione di quelle richieste da parte opponente per i motivi tutti ivi dedotti”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente Parte_1
(di seguito solo attrice opponente o ha evocato avanti al Tribunale
[...] Parte_2
di Pordenone la convenuta opposta (di seguito Controparte_1
solo convenuta opposta o , proponendo opposizione contro il decreto CP_1
ingiuntivo n. 1047/2021 emesso il 9/16 novembre 2021 e notificatole il 16 novembre 2021, col quale le era stato intimato il pagamento di € 10.211,05 complessivi (oltre interessi e spese), di cui € 10.171,05 per le lavorazioni descritte nelle fatture n. 25/001 del 24 maggio
2021, n. 38/001 del 29 giugno 2021 e n. 39/001 del 29 giugno 2021 ed € 40,00 a titolo risarcitorio ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In via preliminare: non concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi ogni richiesta di pagamento svolta da Condannarsi a porre rimedio ai vizi relativi ai Controparte_1 Controparte_1
lavori di cui al contratto di appalto 18.11.20 entro un termine da fissarsi in sentenza
(ovvero a corrispondere il corrispettivo necessario per l'eliminazione dei vizi a regola
d'arte), oltre all'integrale risarcimento dei danni patiti dalla per i costi Parte_1 sostenuti e da sostenersi in conseguenza dell'inadempimento di parte opposta. Con maggiorazione di interessi ex art. 1284, IV° comma, c.c. dal dì della notifica della presente citazione al saldo effettivo.
Pagina 3 di 7 In ogni caso: con vittoria di spese, oltre Iva e CAP e spese generali di studio come per legge”.
A sostegno di tali domande, ha, in estrema sintesi, dedotto che le fatture Parte_2
monitoriamente azionate recavano conteggi non corretti ed addebiti di costi non dovuti, lamentando di aver dovuto personalmente eseguire forniture e sostenere in proprio oneri a causa dei ritardi e degli errori di Controparte_1
1.2 Con decreto di data 31 marzo 2022 il Giudice ha rigettato la richiesta di espletamento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in corso di causa, avanzata con ricorso depositato il 29 marzo 2022 dall'attrice opponente, rilevando che non erano state rappresentate ragioni di obiettiva urgenza e che, in ogni caso, non appariva opportuno procedere con tale approfondimento istruttorio prima della rituale instaurazione del contraddittorio e della compiuta individuazione del thema decidendum e del thema probandum.
1.3 Il 16 giugno 2022 si è costituita la convenuta opposta, contestando ogni deduzione ed allegazione avversaria e formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“- preliminarmente: concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di facile e pronta soluzione;
- nel merito: ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia all'Ill.mo
Tribunale:
- rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società a pagare alla Parte_2 società somma di € 10.171,05, oltre Parte_4
interessi di mora al tasso di cui agli artt. 3 ss. D.Lgs 9.10.2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo ed all'importo forfettario di € 40,00 a titolo risarcitorio ex art. 6 D.Lgs
9.10.2002 n. 231.;
- in subordine, condannare la società a pagare alla società Parte_2 [...]
di il minor importo che dovesse risultare diversamente Controparte_1 CP_1
dovuto, oltre interessi di mora al tasso di cui agli artt. 3 ss. D.Lgs 9.10.2002 n. 231 dal dovuto al saldo ed all'importo forfettario di € 40,00 a titolo risarcitorio ex art. 6 D.Lgs
Pagina 4 di 7
9.10.2002 n. 231.
Spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione rifuse”.
1.4 All'udienza cartolare dell'8 luglio 2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e ha, altresì, assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
6° c.p.c..
1.5 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 12 gennaio
2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, per quanto si passa subito ad esporre merita di essere accolta, sia pure nei diversi limiti di seguito indicati, la domanda che ha introdotto nelle forme CP_1
del procedimento monitorio e ha poi coltivato anche nel presente giudizio ordinario di cognizione.
Come emerge, infatti, dalla lettura complessiva della citazione introduttiva di Pt_2
quest'ultima, dopo aver sostanzialmente riconosciuto che l'importo spettante a
[...] per le lavorazioni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione ammonta ad “euro CP_1
9.559,61” totali, anziché ad € 10.171,05 ex adverso pretesi, giacché deve tenersi conto del diverso prezzo di “€ 21,00 al metro quadro” (anziché di € 22,00 come esposto nel documento 4 della convenuta opposta) per il rivestimento in “intonachino acril-silox e non Org_
utilizzato e, con riferimento alla sola voce “pittura marcapiano e montaggio marcapiano mancante”, del minor lavoro realizzato per “mq. 7,13” (anziché per mq. 32,43 come esposto nel ridetto documento 4), ha eccepito di non dover, nondimeno, versare alcunché, vantando a propria volta un credito nei confronti della stessa di € CP_1
“10.637,4” (per l'esattezza di € 10.637,42), oltre che per le differenze sopra esposte (pari ad € 611,44), anche per “costi per eliminazione difetti di esecuzione” (€ 4.890,89), per
“errato addebito costi” (€ 1.810,59), per “costi manodopera per eliminazione difetti di esecuzione” (€ 1.760,00) e per “fornitura e costi” descritti nella tabella di pagina 9 della predetta citazione (€ 1.564,50).
Pagina 5 di 7 Tuttavia, quanto alle due voci riferite agli asseriti “difetti di esecuzione”, appare tranciante il rilievo che alcun accertamento finalizzato alla verifica della reale esistenza degli stessi difetti nonché alla loro diretta imputabilità alle opere eseguite dalla convenuta opposta si rivela oramai tecnicamente possibile, emergendo dagli scritti difensivi dell'attrice opponente che essa, ancor prima dell'avvio della presente lite more, aveva realizzato in proprio e/o fatto realizzare da terzi nuove lavorazioni, di fatto modificando irreversibilmente lo stato dei luoghi, circostanza questa che ha determinato e tuttora determina, appunto, l'impossibilità per l'esperto di nomina giudiziale di stabilire se responsabile degli eventuali vizi sia effettivamente e, di riflesso, di stabilire CP_1
quali sarebbero i rimedi da porre in essere o quale sarebbe il corrispettivo necessario per l'eliminazione dei vizi stessi, come viene riconvenzionalmente richiesto dall'attrice opponente;
quanto, invece, alla voce riferita a “fornitura e costi”, va osservato che non è stata data alcuna valida prova, per sua natura esclusivamente documentale, degli esborsi in tesi sopportati da ragione che rende analogamente infondata la pretesa della Parte_2
medesima di ottenere la condanna di al risarcimento dei danni già Parte_2 CP_1
patiti e che in futuro potrebbe patire.
A diversa conclusione può, invece, pervenirsi con riguardo alle restanti due voci sopramenzionate, poiché il minor credito della convenuta opposta e l'“errato addebito costi” in parte risultano pacifici (avendo la medesima convenuta opposta riconosciuto che il corrispettivo unitario è di € 21,00 al metro quadro, anziché di € 22,00) ed in parte non sono stati proficuamente contestati (non essendosi la stessa convenuta opposta validamente offerta di provare di aver eseguito la maggiore prestazione che oggi pretende di vedersi pagata).
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, va, dunque, revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, e, previo rigetto di ogni altra domanda proposta, l'attrice opponente va condannata a corrispondere alla convenuta opposta il minor importo di € 7.749,02 in linea capitale (€ 10.171,05 oggetto di ingiunzione - € 611,44 per minor credito - € 1.810,59 per costi erroneamente addebitati), oltre interessi come da domanda, nonché l'importo di € 40,00 a titolo risarcitorio ex art. 6
D.Lgs. n. 231/2002.
2.2 Le spese del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo secondo i valori
Pagina 6 di 7 medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'attrice opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) previa revoca in ogni sua parte del decreto ingiuntivo impugnato, condanna l'attrice opponente a corrispondere alla convenuta opposta € 7.749,02 in linea capitale, oltre interessi come specificati in motivazione, nonché € 40,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio ordinario di cognizione dalla convenuta opposta, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 24 maggio 2024.
Il Giudice
dr.ssa Maria PA Costa
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria PA Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 22 dicembre
2021
da
(P.I. ) rappresentata e difesa, per Parte_1 P.IVA_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Stefano Arrigo e dall'avv. Pompeo
Pitter ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Pordenone piazza XX
Settembre n. 21
- attrice opponente -
contro
(P.I. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Lorenzo
Favero e dall'avv. Tania Finocchiaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Portogruaro Borgo San Giovanni n. 2
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1047/2021.
Pagina 1 di 7 Causa iscritta a ruolo il 30 dicembre 2021 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 gennaio 2024.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente l'8 gennaio 2024:
“Nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi ogni richiesta di pagamento svolta da Condannarsi a porre rimedio ai vizi relativi ai Controparte_1 Controparte_1
lavori di cui al contratto di appalto 18.11.20 entro un termine da fissarsi in sentenza
(ovvero a corrispondere il corrispettivo necessario per l'eliminazione dei vizi a regola
d'arte), oltre all'integrale risarcimento dei danni patiti dalla per i costi Parte_1 sostenuti e da sostenersi in conseguenza dell'inadempimento di parte opposta. Con maggiorazione di interessi ex art. 1284, IV° comma, c.c. dal dì della notifica della presente citazione al saldo effettivo. Rigettarsi ogni ulteriore domanda di parte opposta.
In ogni caso: con vittoria di spese, oltre Iva e CAP e spese generali di studio come per legge.
In via istruttoria: come da memorie 183, sesto comma, nr. 2 e 3 c.p.c.”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente l'11 gennaio
2024:
“nel merito: ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia all'Ill.mo
Tribunale:
- rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società a pagare alla Parte_2 società somma di € 10.171,05, oltre Parte_3 Org_1
interessi di mora al tasso di cui agli artt. 3 ss. D.Lgs 9.10.2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo ed all'importo forfettario di € 40,00 a titolo risarcitorio ex art. 6 D.Lgs
9.10.2002 n. 231;
- in subordine, condannare la società a pagare alla società Parte_2 [...]
di il minor importo che dovesse risultare diversamente Controparte_1 CP_1
dovuto, oltre interessi di mora al tasso di cui agli artt. 3 ss. D.Lgs 9.10.2002 n. 231 dal
Pagina 2 di 7 dovuto al saldo ed all'importo forfettario di € 40,00 a titolo risarcitorio ex art. 6 D.Lgs
9.10.2002 n. 231.
Spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione rifuse.
In via istruttoria: i procuratori della società si richiamano alle Controparte_1
proprie memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dd. 10.10.2022 e ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. dd. 28.10.2022, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie ivi formulate ed opponendosi all'ammissione di quelle richieste da parte opponente per i motivi tutti ivi dedotti”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente Parte_1
(di seguito solo attrice opponente o ha evocato avanti al Tribunale
[...] Parte_2
di Pordenone la convenuta opposta (di seguito Controparte_1
solo convenuta opposta o , proponendo opposizione contro il decreto CP_1
ingiuntivo n. 1047/2021 emesso il 9/16 novembre 2021 e notificatole il 16 novembre 2021, col quale le era stato intimato il pagamento di € 10.211,05 complessivi (oltre interessi e spese), di cui € 10.171,05 per le lavorazioni descritte nelle fatture n. 25/001 del 24 maggio
2021, n. 38/001 del 29 giugno 2021 e n. 39/001 del 29 giugno 2021 ed € 40,00 a titolo risarcitorio ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In via preliminare: non concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi ogni richiesta di pagamento svolta da Condannarsi a porre rimedio ai vizi relativi ai Controparte_1 Controparte_1
lavori di cui al contratto di appalto 18.11.20 entro un termine da fissarsi in sentenza
(ovvero a corrispondere il corrispettivo necessario per l'eliminazione dei vizi a regola
d'arte), oltre all'integrale risarcimento dei danni patiti dalla per i costi Parte_1 sostenuti e da sostenersi in conseguenza dell'inadempimento di parte opposta. Con maggiorazione di interessi ex art. 1284, IV° comma, c.c. dal dì della notifica della presente citazione al saldo effettivo.
Pagina 3 di 7 In ogni caso: con vittoria di spese, oltre Iva e CAP e spese generali di studio come per legge”.
A sostegno di tali domande, ha, in estrema sintesi, dedotto che le fatture Parte_2
monitoriamente azionate recavano conteggi non corretti ed addebiti di costi non dovuti, lamentando di aver dovuto personalmente eseguire forniture e sostenere in proprio oneri a causa dei ritardi e degli errori di Controparte_1
1.2 Con decreto di data 31 marzo 2022 il Giudice ha rigettato la richiesta di espletamento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in corso di causa, avanzata con ricorso depositato il 29 marzo 2022 dall'attrice opponente, rilevando che non erano state rappresentate ragioni di obiettiva urgenza e che, in ogni caso, non appariva opportuno procedere con tale approfondimento istruttorio prima della rituale instaurazione del contraddittorio e della compiuta individuazione del thema decidendum e del thema probandum.
1.3 Il 16 giugno 2022 si è costituita la convenuta opposta, contestando ogni deduzione ed allegazione avversaria e formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“- preliminarmente: concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di facile e pronta soluzione;
- nel merito: ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia all'Ill.mo
Tribunale:
- rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società a pagare alla Parte_2 società somma di € 10.171,05, oltre Parte_4
interessi di mora al tasso di cui agli artt. 3 ss. D.Lgs 9.10.2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo ed all'importo forfettario di € 40,00 a titolo risarcitorio ex art. 6 D.Lgs
9.10.2002 n. 231.;
- in subordine, condannare la società a pagare alla società Parte_2 [...]
di il minor importo che dovesse risultare diversamente Controparte_1 CP_1
dovuto, oltre interessi di mora al tasso di cui agli artt. 3 ss. D.Lgs 9.10.2002 n. 231 dal dovuto al saldo ed all'importo forfettario di € 40,00 a titolo risarcitorio ex art. 6 D.Lgs
Pagina 4 di 7
9.10.2002 n. 231.
Spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione rifuse”.
1.4 All'udienza cartolare dell'8 luglio 2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e ha, altresì, assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
6° c.p.c..
1.5 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 12 gennaio
2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, per quanto si passa subito ad esporre merita di essere accolta, sia pure nei diversi limiti di seguito indicati, la domanda che ha introdotto nelle forme CP_1
del procedimento monitorio e ha poi coltivato anche nel presente giudizio ordinario di cognizione.
Come emerge, infatti, dalla lettura complessiva della citazione introduttiva di Pt_2
quest'ultima, dopo aver sostanzialmente riconosciuto che l'importo spettante a
[...] per le lavorazioni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione ammonta ad “euro CP_1
9.559,61” totali, anziché ad € 10.171,05 ex adverso pretesi, giacché deve tenersi conto del diverso prezzo di “€ 21,00 al metro quadro” (anziché di € 22,00 come esposto nel documento 4 della convenuta opposta) per il rivestimento in “intonachino acril-silox e non Org_
utilizzato e, con riferimento alla sola voce “pittura marcapiano e montaggio marcapiano mancante”, del minor lavoro realizzato per “mq. 7,13” (anziché per mq. 32,43 come esposto nel ridetto documento 4), ha eccepito di non dover, nondimeno, versare alcunché, vantando a propria volta un credito nei confronti della stessa di € CP_1
“10.637,4” (per l'esattezza di € 10.637,42), oltre che per le differenze sopra esposte (pari ad € 611,44), anche per “costi per eliminazione difetti di esecuzione” (€ 4.890,89), per
“errato addebito costi” (€ 1.810,59), per “costi manodopera per eliminazione difetti di esecuzione” (€ 1.760,00) e per “fornitura e costi” descritti nella tabella di pagina 9 della predetta citazione (€ 1.564,50).
Pagina 5 di 7 Tuttavia, quanto alle due voci riferite agli asseriti “difetti di esecuzione”, appare tranciante il rilievo che alcun accertamento finalizzato alla verifica della reale esistenza degli stessi difetti nonché alla loro diretta imputabilità alle opere eseguite dalla convenuta opposta si rivela oramai tecnicamente possibile, emergendo dagli scritti difensivi dell'attrice opponente che essa, ancor prima dell'avvio della presente lite more, aveva realizzato in proprio e/o fatto realizzare da terzi nuove lavorazioni, di fatto modificando irreversibilmente lo stato dei luoghi, circostanza questa che ha determinato e tuttora determina, appunto, l'impossibilità per l'esperto di nomina giudiziale di stabilire se responsabile degli eventuali vizi sia effettivamente e, di riflesso, di stabilire CP_1
quali sarebbero i rimedi da porre in essere o quale sarebbe il corrispettivo necessario per l'eliminazione dei vizi stessi, come viene riconvenzionalmente richiesto dall'attrice opponente;
quanto, invece, alla voce riferita a “fornitura e costi”, va osservato che non è stata data alcuna valida prova, per sua natura esclusivamente documentale, degli esborsi in tesi sopportati da ragione che rende analogamente infondata la pretesa della Parte_2
medesima di ottenere la condanna di al risarcimento dei danni già Parte_2 CP_1
patiti e che in futuro potrebbe patire.
A diversa conclusione può, invece, pervenirsi con riguardo alle restanti due voci sopramenzionate, poiché il minor credito della convenuta opposta e l'“errato addebito costi” in parte risultano pacifici (avendo la medesima convenuta opposta riconosciuto che il corrispettivo unitario è di € 21,00 al metro quadro, anziché di € 22,00) ed in parte non sono stati proficuamente contestati (non essendosi la stessa convenuta opposta validamente offerta di provare di aver eseguito la maggiore prestazione che oggi pretende di vedersi pagata).
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, va, dunque, revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, e, previo rigetto di ogni altra domanda proposta, l'attrice opponente va condannata a corrispondere alla convenuta opposta il minor importo di € 7.749,02 in linea capitale (€ 10.171,05 oggetto di ingiunzione - € 611,44 per minor credito - € 1.810,59 per costi erroneamente addebitati), oltre interessi come da domanda, nonché l'importo di € 40,00 a titolo risarcitorio ex art. 6
D.Lgs. n. 231/2002.
2.2 Le spese del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo secondo i valori
Pagina 6 di 7 medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'attrice opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) previa revoca in ogni sua parte del decreto ingiuntivo impugnato, condanna l'attrice opponente a corrispondere alla convenuta opposta € 7.749,02 in linea capitale, oltre interessi come specificati in motivazione, nonché € 40,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio ordinario di cognizione dalla convenuta opposta, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 24 maggio 2024.
Il Giudice
dr.ssa Maria PA Costa
Pagina 7 di 7