Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3352/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 3352/2024 VG introdotta con ricorso congiunto da:
C.F.: , nato a [...] l'[...] e residente in 23807 Parte_1 C.F._1
Merate (LC), Via Cappelletta 7.
Rappresentato e difeso dall'Avv. Ottavio Riccardo Beretta del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in 20863 Concorezzo (MB) via Alessandro Volta 71.
E
C.F.: , nata in [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
20098 San Giuliano Milanese (MI), Via Pastrengo 35.
Rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Di Costa del Foro di Milano con domicilio eletto presso lo studio della medesima sito in 20139 Milano (MI) viale Enrico Martini 9.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.,
si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
2. e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, Parte_1 Controparte_1 depositato in data 04.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni specificate nel ricorso.
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Milanese e dalla loro unione sono nati i figli in data 18/07/2003 e in data Persona_1 Persona_2
09/02/2006.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi con decreto depositato in data 17.12.2018, con il quale sono state omologate le condizioni dagli stessi concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 co.3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note depositate in data 07.03.2025 e 10.03.2025, i procuratori delle parti hanno comunicato il decesso di , avvenuto in data 04.03.2025 a Merate come da certificato Parte_1
in atti.
4. Diversamente che negli altri giudizi, nei quali la morte di una delle parti ha quale effetto la declaratoria di interruzione del processo, nei giudizi di separazione e divorzio, attesa la particolarità dell'oggetto, la morte di uno dei coniugi comporta il venir meno della ragione della pendenza della lite e di ogni interesse ad ottenere una pronuncia con riferimento al rapporto di coniugio,
determinando la cessazione della materia del contendere.
L'evento morte, infatti, sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa (Cfr:
Cass. 27.4.2006 n.9689, n.18130 del 27.7.2013, Cass. 26489 del 8.11.2017 e da ultimo 28.2.2018
n.4092 e Cass. 31358/2019 con riferimento anche ad ipotesi di divorzio).
Nel caso di specie, non essendo stata pronunciata tra le parti alcuna sentenza di scioglimento del matrimonio civile, a maggior ragione nessun effetto economico o giuridico potrebbe determinarsi tra le parti in relazione ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Deve quindi essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
5. Le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Pag. 2 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott.ssa Carla Venditti) (dott.ssa Ada Cappello)
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