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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12658/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12658/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/05/1982, rappresentata e difesa dall'Avv. RICCI ROSELLINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
20/02/1989, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORELLI STEFANO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale intrapresa con era nato il figlio CP_1
(Roma, 04.09.2015), riconosciuto da entrambi i genitori, adiva l'intestato Per_1
Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento del minore. , costituitosi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto pur aderendo, in parte, alle domande avanzate dalla ricorrente.
Nelle more del procedimento le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore;
all'esito dell'udienza cartolare del 09.01.2025 la causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, come di seguito indicato: “Il minore viene affidato in via super Persona_2
esclusiva alla madre e collocato presso di essa, con facoltà di prendere in autonomia le decisioni in tema di scuola, salute, terapie e quant'altro utile nell'interesse del minore. Tenuto conto della lontananza della residenza del padre, quest'ultimo potrà contattare il figlio ogni volta che lo vorrà, mediante videochiamata, cercando una regolarità delle videochiamate, due o tre volte a settimana, in giorni e orari da concordare con la madre. La signora Pt_1
agevolerà il più possibile i contatti , nel rispetto comunque delle Persona_3
condizioni di salute di che, a volte non è in grado porre attenzione e seguire Per_1
una videochiamata. Il padre potrà comunque venire a Roma a visitare ogni Per_1
volta che lo vorrà, previo congruo avviso da dare alla madre e previ accordi con quest'ultima e, comunque, sempre nel rispetto delle condizioni fisiche e di salute del bambino. I genitori sono consapevoli che attualmente tali condizioni e lo sviluppo di non consentono allo stesso di pernottare fuori casa e che ciò sarà Per_1
possibile solo quando il bambino avrà raggiunto un sufficiente grado di autonomia motoria e intellettiva. Pertanto, la possibilità per il padre di avere e tenere con sé il bambino, specialmente in occasione delle feste di Natale e Pasqua e delle vacanze estive, sarà valutato concordemente dalle parti, anche con il supporto dei centri specializzati presso i quali sta da tempo seguendo le terapie. Il sig. Per_1 CP_1
quale contributo al mantenimento del figlio, verserà mensilmente alla signora la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00), tramite bonifico sul conto CP_1 intestato a quest'ultima IBAN [...] da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al rimborso del 50%, secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Roma”.
Orbene, occorre precisare che l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura;
nel caso in esame, tenuto conto della distanza dei luoghi di residenza dei genitori, dal momento che il sig. ad oggi abita in provincia di Milano, CP_1
nonché avuto riguardo alle particolari esigenze del figlio minore, il quale è affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 e pertanto riconosciuto quale portatore di handicap in situazione di gravità, si ravvisa l'opportunità di accogliere la domanda delle parti avente ad oggetto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, derogando pertanto allo schema generale previsto dal codice civile. Ritiene il collegio che una gestione condivisa degli oneri di cura e delle scelte genitoriali, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto la salute del figlio, stante l'indisponibilità dei genitori, insita alla domanda, ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso sicuramente comporta in caso di residenza in differenti città, verrebbe resa eccessivamente complicata dalla distanza esistente tra le parti, con conseguente pregiudizio per il minore, tenuto conto delle sue condizioni.
Nulla osta, infine, all'accoglimento delle ulteriori condizioni di collocamento e mantenimento del figlio minore formulate dalle parti.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto Persona_2 integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 16/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12658/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/05/1982, rappresentata e difesa dall'Avv. RICCI ROSELLINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
20/02/1989, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORELLI STEFANO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale intrapresa con era nato il figlio CP_1
(Roma, 04.09.2015), riconosciuto da entrambi i genitori, adiva l'intestato Per_1
Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento del minore. , costituitosi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto pur aderendo, in parte, alle domande avanzate dalla ricorrente.
Nelle more del procedimento le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore;
all'esito dell'udienza cartolare del 09.01.2025 la causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, come di seguito indicato: “Il minore viene affidato in via super Persona_2
esclusiva alla madre e collocato presso di essa, con facoltà di prendere in autonomia le decisioni in tema di scuola, salute, terapie e quant'altro utile nell'interesse del minore. Tenuto conto della lontananza della residenza del padre, quest'ultimo potrà contattare il figlio ogni volta che lo vorrà, mediante videochiamata, cercando una regolarità delle videochiamate, due o tre volte a settimana, in giorni e orari da concordare con la madre. La signora Pt_1
agevolerà il più possibile i contatti , nel rispetto comunque delle Persona_3
condizioni di salute di che, a volte non è in grado porre attenzione e seguire Per_1
una videochiamata. Il padre potrà comunque venire a Roma a visitare ogni Per_1
volta che lo vorrà, previo congruo avviso da dare alla madre e previ accordi con quest'ultima e, comunque, sempre nel rispetto delle condizioni fisiche e di salute del bambino. I genitori sono consapevoli che attualmente tali condizioni e lo sviluppo di non consentono allo stesso di pernottare fuori casa e che ciò sarà Per_1
possibile solo quando il bambino avrà raggiunto un sufficiente grado di autonomia motoria e intellettiva. Pertanto, la possibilità per il padre di avere e tenere con sé il bambino, specialmente in occasione delle feste di Natale e Pasqua e delle vacanze estive, sarà valutato concordemente dalle parti, anche con il supporto dei centri specializzati presso i quali sta da tempo seguendo le terapie. Il sig. Per_1 CP_1
quale contributo al mantenimento del figlio, verserà mensilmente alla signora la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00), tramite bonifico sul conto CP_1 intestato a quest'ultima IBAN [...] da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al rimborso del 50%, secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Roma”.
Orbene, occorre precisare che l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura;
nel caso in esame, tenuto conto della distanza dei luoghi di residenza dei genitori, dal momento che il sig. ad oggi abita in provincia di Milano, CP_1
nonché avuto riguardo alle particolari esigenze del figlio minore, il quale è affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 e pertanto riconosciuto quale portatore di handicap in situazione di gravità, si ravvisa l'opportunità di accogliere la domanda delle parti avente ad oggetto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, derogando pertanto allo schema generale previsto dal codice civile. Ritiene il collegio che una gestione condivisa degli oneri di cura e delle scelte genitoriali, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto la salute del figlio, stante l'indisponibilità dei genitori, insita alla domanda, ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso sicuramente comporta in caso di residenza in differenti città, verrebbe resa eccessivamente complicata dalla distanza esistente tra le parti, con conseguente pregiudizio per il minore, tenuto conto delle sue condizioni.
Nulla osta, infine, all'accoglimento delle ulteriori condizioni di collocamento e mantenimento del figlio minore formulate dalle parti.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto Persona_2 integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 16/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi