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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/10/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 337/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 17 ottobre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. VISCIANO CIRO Parte_1 Per l'avv. Simona Priolo in sostituzione dell'Avv. GIULIANELLI IC CP_1
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 337/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCIANO CIRO elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in presso il difensore avv. VISCIANO CIRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANELLI CP_1 C.F._1
IC elettivamente domiciliato in CORSO GIOVANNI XXIII 80 47900 RIMINI presso il difensore avv. GIULIANELLI IC
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatole in data 5 febbraio 2024 dalla ditta individuale per CP_1
l'importo di € 12.711,86 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente opposizione: – in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
– nel merito In via principale accertare e dichiarare che la ditta individuale (P.I.: / c.f.: ) non ha diritto a CP_1 P.IVA_2 C.F._1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente In ogni caso: - accertare e dichiarare
l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione assunta con l'accordo di transazione del
22.03.2023, per l'effetto, – accertare e dichiarare la risoluzione dell'accordo di transazione del
22.03.2023; – inoltre, accertare e dichiarare, che la convenuta è tenuta al risarcimento del danno pagina 2 di 6 subito dall'attrice e per l'effetto condannare la ditta individuale (P.I.: / CP_1 P.IVA_2
c.f.: ) avente sede legale in IC (RN) al Viale Anzio n. 9, in persona C.F._1 dell'omonimo titolare a pagare alla (p.i. ) con sede in Controparte_2 P.IVA_1
IC (RN) al Viale Sangiovese n. 35, in persona del l.r.p.t. la somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento di danno emergente oltre alla somma di per di € 5.000,00 in forza di danno indiretto
(danno da ritardo)ovvero per altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, per un totale di €
20.000,00; Con vittoria di spese e compensi di lite”.
A fondamento dell'opposizione, la deduceva l'inesistenza del diritto della controparte Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata, in ragione del grave inadempimento della ditta CP_1
all'accordo di transazione stipulato tra le parti in data 22 marzo 2023. Sosteneva che, nonostante il pagamento di un acconto di € 15.000,00, la ditta opposta non aveva eseguito a regola d'arte le opere di rifacimento pattuite nella transazione, rendendosi inadempiente e costringendo l'opponente a sostenere ulteriori costi per il completamento dei lavori. Chiedeva, pertanto, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in executivis. In via riconvenzionale, domandava la declaratoria di risoluzione della transazione per inadempimento dell'opposta e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni quantificati in €
20.000,00.
Si costituiva in giudizio chiedendo di respingere l'opposizione di controparte in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per la presenza di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato (decreto ingiuntivo n. 162/2023 non opposto), che precludeva ogni contestazione relativa a fatti anteriori alla sua formazione. Nel merito, sosteneva che l'accordo transattivo del 22 marzo 2023 aveva natura non novativa e che l'inadempimento allo stesso era da ascrivere esclusivamente a la quale aveva prima ritardato il pagamento dell'acconto e Parte_1
poi illegittimamente sospeso i lavori. Proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale per la risoluzione della transazione per colpa dell'opponente e per la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 3.600,00.
Rassegnava conseguentemente le seguenti conclusioni: “… Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo in quanto infondata in fatto e in diritto. Respingere tutte le domande dell'opponente e condannarla alla rifusione di spese e competenze, rimborso forfettario, Iva se dovuta
e Cpa come per legge. Accertato l'inadempimento di all'accordo di transazione del Parte_1
22/03/2023, dichiarare la risoluzione della transazione per inadempimento di e Parte_1
condannarla al risarcimento dei danni subiti dalla ditta nella misura di E. 3.600,00 per CP_1
pagina 3 di 6 le causali specificate in narrativa o in quella diversa somma che risulterà provata o ritenuta di giustizia, entro l'importo di E. 5.200,00, in ogni caso oltre interessi corrispettivi e moratori al tasso di legge, nonchè rivalutazione monetaria dal sorgere del credito all'effettivo soddisfo nonché rifusione delle spese e compensi professionali, rimborso forfettario e accessori di legge.”
La causa è stata istruita documentalmente.
Si premette anzitutto che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso, deve rilevarsi quanto segue.
Occorre dare atto della circostanza, dedotta da parte opponente e non contestata, dell'avvenuta conclusione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, intrapresa dalla ditta CP_1
, con l'emissione del provvedimento di assegnazione delle somme da parte del Giudice
[...]
dell'Esecuzione.
Tale evento sopravvenuto determina il venir meno dell'interesse di ad una pronuncia Parte_1
di merito sulla domanda principale di opposizione a precetto, la quale era finalizzata a paralizzare un'azione esecutiva ormai giunta al suo epilogo. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo o, come nel caso di specie, il completamento dell'esecuzione forzata, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione.
Nel caso di specie deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo peraltro venuto meno l'interesse dell'odierna attrice alla definizione della presente vertenza.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone al giudice di provvedere alla regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'evento estintivo.
A tal fine, è dirimente la qualificazione giuridica del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto e della successiva transazione intervenuta tra le parti.
L'esecuzione è stata promossa sulla base del decreto ingiuntivo n. 162/2023, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 30/07/2023. Tale provvedimento ha acquisito autorità di cosa giudicata,
pagina 4 di 6 coprendo il dedotto e il deducibile in ordine al rapporto originario. Come già rilevato in sede cautelare, nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, non è ammesso alcun controllo intrinseco sul titolo, essendo precluse le eccezioni che andavano dedotte nel giudizio di cognizione che ha portato alla sua formazione. L'opponente può far valere unicamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore sopravvenuti alla formazione del titolo stesso.
L'unico fatto posteriore rilevante è l'accordo di transazione del 22 marzo 2023. La questione centrale, dunque, è la natura di tale accordo. L'opponente ne ha implicitamente sostenuto l'efficacia estintiva del credito originario, mentre l'opposta ne ha affermato la natura non novativa.
L'analisi del contratto di transazione non lascia adito a dubbi. Al punto 2, pagina 2, le parti hanno espressamente pattuito che la transazione è "non avente efficacia novativa". La giurisprudenza di legittimità chiarisce che una transazione è novativa solo quando sussiste un'inequivoca volontà delle parti (animus novandi) di estinguere il rapporto precedente e sostituirlo con uno nuovo, caratterizzato da un oggetto o titolo diverso (aliquid novi). In assenza di un'espressa manifestazione di volontà,
l'efficacia novativa può desumersi solo da una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello nuovo. Nel caso di specie, non solo manca l'incompatibilità, ma vi è una chiara ed esplicita volontà contraria alla novazione. La transazione in esame deve, pertanto, qualificarsi come
"semplice" o "conservativa". In tale ipotesi, l'accordo non estingue il rapporto originario, ma si limita a modificarlo, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento della transazione fa rivivere l'accordo originario.
Di conseguenza, conformemente alla sua natura non novativa, il venir meno della transazione ha determinato la reviviscenza dell'obbligazione originaria, cristallizzata nel decreto ingiuntivo n.
162/2023, il quale ha conservato piena validità ed efficacia esecutiva.
Ne consegue che la ditta AK AF aveva pieno diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo giudiziale definitivo. L'opposizione proposta da volta a contestare tale Parte_1
diritto, era pertanto manifestamente infondata e sarebbe stata rigettata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Occorre tuttavia precisare che la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, ovvero del creditore precettante, va ritenuta inammissibile, perché “nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di precetto, atti che si formano senza contraddittorio tra le parti”, benché l'opponente sia formalmente attore e l'opposto convenuto, la posizione sostanziale delle due parti è invertita.
Solo l'opponente, infatti, “nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può
pagina 5 di 6 proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione o il precetto” (Cfr. Cass.
12922/1991, 4795/1988, 3119/1975, 15814/2008).
In tal senso, la stessa giurisprudenza di legittimità fa salvo il “diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'ingiunto opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto” (Cfr. Cass. 11415/2004).
Le spese di causa tenuto conto della parziale e reciproca soccombenza delle parti sulle questioni trattate, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da . CP_1
Compensa le spese del presente procedimento.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 337/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 17 ottobre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. VISCIANO CIRO Parte_1 Per l'avv. Simona Priolo in sostituzione dell'Avv. GIULIANELLI IC CP_1
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 337/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCIANO CIRO elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in presso il difensore avv. VISCIANO CIRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANELLI CP_1 C.F._1
IC elettivamente domiciliato in CORSO GIOVANNI XXIII 80 47900 RIMINI presso il difensore avv. GIULIANELLI IC
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatole in data 5 febbraio 2024 dalla ditta individuale per CP_1
l'importo di € 12.711,86 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente opposizione: – in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
– nel merito In via principale accertare e dichiarare che la ditta individuale (P.I.: / c.f.: ) non ha diritto a CP_1 P.IVA_2 C.F._1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente In ogni caso: - accertare e dichiarare
l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione assunta con l'accordo di transazione del
22.03.2023, per l'effetto, – accertare e dichiarare la risoluzione dell'accordo di transazione del
22.03.2023; – inoltre, accertare e dichiarare, che la convenuta è tenuta al risarcimento del danno pagina 2 di 6 subito dall'attrice e per l'effetto condannare la ditta individuale (P.I.: / CP_1 P.IVA_2
c.f.: ) avente sede legale in IC (RN) al Viale Anzio n. 9, in persona C.F._1 dell'omonimo titolare a pagare alla (p.i. ) con sede in Controparte_2 P.IVA_1
IC (RN) al Viale Sangiovese n. 35, in persona del l.r.p.t. la somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento di danno emergente oltre alla somma di per di € 5.000,00 in forza di danno indiretto
(danno da ritardo)ovvero per altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, per un totale di €
20.000,00; Con vittoria di spese e compensi di lite”.
A fondamento dell'opposizione, la deduceva l'inesistenza del diritto della controparte Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata, in ragione del grave inadempimento della ditta CP_1
all'accordo di transazione stipulato tra le parti in data 22 marzo 2023. Sosteneva che, nonostante il pagamento di un acconto di € 15.000,00, la ditta opposta non aveva eseguito a regola d'arte le opere di rifacimento pattuite nella transazione, rendendosi inadempiente e costringendo l'opponente a sostenere ulteriori costi per il completamento dei lavori. Chiedeva, pertanto, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in executivis. In via riconvenzionale, domandava la declaratoria di risoluzione della transazione per inadempimento dell'opposta e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni quantificati in €
20.000,00.
Si costituiva in giudizio chiedendo di respingere l'opposizione di controparte in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per la presenza di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato (decreto ingiuntivo n. 162/2023 non opposto), che precludeva ogni contestazione relativa a fatti anteriori alla sua formazione. Nel merito, sosteneva che l'accordo transattivo del 22 marzo 2023 aveva natura non novativa e che l'inadempimento allo stesso era da ascrivere esclusivamente a la quale aveva prima ritardato il pagamento dell'acconto e Parte_1
poi illegittimamente sospeso i lavori. Proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale per la risoluzione della transazione per colpa dell'opponente e per la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 3.600,00.
Rassegnava conseguentemente le seguenti conclusioni: “… Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo in quanto infondata in fatto e in diritto. Respingere tutte le domande dell'opponente e condannarla alla rifusione di spese e competenze, rimborso forfettario, Iva se dovuta
e Cpa come per legge. Accertato l'inadempimento di all'accordo di transazione del Parte_1
22/03/2023, dichiarare la risoluzione della transazione per inadempimento di e Parte_1
condannarla al risarcimento dei danni subiti dalla ditta nella misura di E. 3.600,00 per CP_1
pagina 3 di 6 le causali specificate in narrativa o in quella diversa somma che risulterà provata o ritenuta di giustizia, entro l'importo di E. 5.200,00, in ogni caso oltre interessi corrispettivi e moratori al tasso di legge, nonchè rivalutazione monetaria dal sorgere del credito all'effettivo soddisfo nonché rifusione delle spese e compensi professionali, rimborso forfettario e accessori di legge.”
La causa è stata istruita documentalmente.
Si premette anzitutto che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso, deve rilevarsi quanto segue.
Occorre dare atto della circostanza, dedotta da parte opponente e non contestata, dell'avvenuta conclusione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, intrapresa dalla ditta CP_1
, con l'emissione del provvedimento di assegnazione delle somme da parte del Giudice
[...]
dell'Esecuzione.
Tale evento sopravvenuto determina il venir meno dell'interesse di ad una pronuncia Parte_1
di merito sulla domanda principale di opposizione a precetto, la quale era finalizzata a paralizzare un'azione esecutiva ormai giunta al suo epilogo. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo o, come nel caso di specie, il completamento dell'esecuzione forzata, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione.
Nel caso di specie deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo peraltro venuto meno l'interesse dell'odierna attrice alla definizione della presente vertenza.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone al giudice di provvedere alla regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'evento estintivo.
A tal fine, è dirimente la qualificazione giuridica del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto e della successiva transazione intervenuta tra le parti.
L'esecuzione è stata promossa sulla base del decreto ingiuntivo n. 162/2023, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 30/07/2023. Tale provvedimento ha acquisito autorità di cosa giudicata,
pagina 4 di 6 coprendo il dedotto e il deducibile in ordine al rapporto originario. Come già rilevato in sede cautelare, nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, non è ammesso alcun controllo intrinseco sul titolo, essendo precluse le eccezioni che andavano dedotte nel giudizio di cognizione che ha portato alla sua formazione. L'opponente può far valere unicamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore sopravvenuti alla formazione del titolo stesso.
L'unico fatto posteriore rilevante è l'accordo di transazione del 22 marzo 2023. La questione centrale, dunque, è la natura di tale accordo. L'opponente ne ha implicitamente sostenuto l'efficacia estintiva del credito originario, mentre l'opposta ne ha affermato la natura non novativa.
L'analisi del contratto di transazione non lascia adito a dubbi. Al punto 2, pagina 2, le parti hanno espressamente pattuito che la transazione è "non avente efficacia novativa". La giurisprudenza di legittimità chiarisce che una transazione è novativa solo quando sussiste un'inequivoca volontà delle parti (animus novandi) di estinguere il rapporto precedente e sostituirlo con uno nuovo, caratterizzato da un oggetto o titolo diverso (aliquid novi). In assenza di un'espressa manifestazione di volontà,
l'efficacia novativa può desumersi solo da una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello nuovo. Nel caso di specie, non solo manca l'incompatibilità, ma vi è una chiara ed esplicita volontà contraria alla novazione. La transazione in esame deve, pertanto, qualificarsi come
"semplice" o "conservativa". In tale ipotesi, l'accordo non estingue il rapporto originario, ma si limita a modificarlo, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento della transazione fa rivivere l'accordo originario.
Di conseguenza, conformemente alla sua natura non novativa, il venir meno della transazione ha determinato la reviviscenza dell'obbligazione originaria, cristallizzata nel decreto ingiuntivo n.
162/2023, il quale ha conservato piena validità ed efficacia esecutiva.
Ne consegue che la ditta AK AF aveva pieno diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo giudiziale definitivo. L'opposizione proposta da volta a contestare tale Parte_1
diritto, era pertanto manifestamente infondata e sarebbe stata rigettata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Occorre tuttavia precisare che la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, ovvero del creditore precettante, va ritenuta inammissibile, perché “nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di precetto, atti che si formano senza contraddittorio tra le parti”, benché l'opponente sia formalmente attore e l'opposto convenuto, la posizione sostanziale delle due parti è invertita.
Solo l'opponente, infatti, “nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può
pagina 5 di 6 proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione o il precetto” (Cfr. Cass.
12922/1991, 4795/1988, 3119/1975, 15814/2008).
In tal senso, la stessa giurisprudenza di legittimità fa salvo il “diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'ingiunto opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto” (Cfr. Cass. 11415/2004).
Le spese di causa tenuto conto della parziale e reciproca soccombenza delle parti sulle questioni trattate, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da . CP_1
Compensa le spese del presente procedimento.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 6 di 6