Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 432/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – Margherita Sitongia - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesco Mundo;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Umberto Ferrato, Marcello Carnovale, Carmela Filice e Roberto Annovazzi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.1.2017 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, CP_2 premesso che l'istituto previdenziale con n. 4 provvedimenti notificati a mezzo racc.te A/R in data 9.11.2015 le aveva domandato la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2007 (per € 1.817,46), 2008 (per € 1.897,14), 2009 (per €
1.721,59) e 2010 (€ 1.646,29) non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, chiedeva la declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme corrisposte. A fondamento della CP_2
propria domanda eccepiva la prescrizione del credito, la mancata notifica di un provvedimento relativo alla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, dunque,
l'illegittimità dei provvedimenti dell . CP_2
Costituitasi la parte resistente, eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità della promossa azione giudiziale, oltre che la non applicabilità della normativa in tema di irripetibilità delle somme corrisposte. Altresì, l'insussistenza della eccepita prescrizione.
Nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto
1
La controversia è stata istruita a mezzo prove testimoniali e documenti;
già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Si osserva che l'odierna domanda deve essere qualificata come di accertamento negativo del diritto dell alla ripetizione di somme già corrisposte (nella specie, a titolo di indennità di CP_2
disoccupazione agricola per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010) sul presupposto del carattere indebito del pagamento effettuato.
La parte ricorrente è incorsa in decadenza per omessa impugnazione del provvedimento di cancellazione (decadenza rilevabile anche d'ufficio; cfr. Cass. sent. n. 9622/2015).
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, -
è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che
“in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così
Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813).
A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass.,
21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18
2 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità
d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528).
È altresì noto che l'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, prevedendo, in particolare, la notifica degli stessi mediante pubblicazione, avente valore ad ogni effetto di legge, sul sito internet dell' . CP_2
Tuttavia, la cancellazione della ricorrente è stata comunicata, nello specifico, a mezzo n. 4 provvedimenti di disconoscimento notificati (con consegna a mani del marito della ricorrente) in data 23.9.2011 (circostanza non contestata da parte ricorrente).
Non risulta che nei 120 successivi giorni al momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione dagli elenchi sia stata proposta azione giudiziaria contro detta cancellazione e l'omessa impugnazione della cancellazione determina la irretrattabilità dei provvedimenti dell' e, per l'effetto, l'incontestabilità degli indebiti previdenziali in CP_2 ragione dell'accertata insussistenza del requisito contributivo. Ed invero, non vi è prova che parte ricorrente abbia proposto tempestiva azione giudiziaria avverso le predette cancellazioni.
Ed allora, posto che in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. Con modif. in l. n. 83 del 1970 (cfr. Cass. N. 6229/2019) la pretesa restitutoria dell' si rivela fondata. CP_2
3 Sul punto, pare opportuno segnalare che la Corte d'Appello di Catanzaro si è espressa negli stessi termini (sent. 620/2023), evidenziando che: “… Tanto consente di apprezzare … le conseguenze ostative che, in merito al riconoscimento del credito controverso, derivano dalla perdita, in capo all'odierna appellata, del requisito di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli.
8. Della perdita di tale requisito non può più farsi questione, stante l'intervenuta decadenza che, con incensurata statuizione, il tribunale ha dichiarato e dalla quale – si noti – l fa CP_2 discendere nelle conclusioni del suo atto di appello (“conseguentemente”) proprio il rigetto della domanda di prestazione.
9. La decadenza che ha precluso l'accoglimento della domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli comporta, invero, anche la perdita dello status di lavoratore agricolo, senza il quale non si giustifica l'ammissione dell'appellata alla provvidenza economica della cui restituzione si controverte. Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n.
15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003).
10. La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo. 11. In senso contrario non varrebbe sostenere che il giudice può disapplicare l'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli allorché accerti – come ha fatto il tribunale – l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, perché tale principio non contraddice l'esigenza che della cancellazione si faccia questione, comunque, nel termine decadenziale che il tribunale ha verificato scaduto.
D'altronde, opinare diversamente e ammettere che il giudice possa in ogni caso entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che il relativo termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla.”
3. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente è sfornita di fondamento.
4 L'indennità di disoccupazione è stata corrisposta dall' nel corso degli anni 2008, 2009, CP_2
2010 e 2011 (ovvero nel corso di ogni anno successivo rispetto al biennio per il quale è stata richiesta) e in atti risulta per tabulas - in quanto circostanza allegata dalla stessa ricorrente -
l'interruzione del termine di prescrizione con la notifica in data 9.11.2017 dei provvedimenti impugnati, nel pieno rispetto del termine decennale di prescrizione previsto per il recupero degli indebiti.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della
Giudice Margherita Sitongia - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese del giudizio che CP_2 liquida in € 1.000,00 per compensi oltre rimborso spese IVA e CAP come per legge.
Castrovillari, 5.3.2025
La GIUDICE del LAVORO
Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
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