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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6491 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3264/2024 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1487/2024, deliberata e pubblicata il 15.4.2024 (n. 10764/2014 RG); servitù di passaggio – scolo delle acque – risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Raffaele Pucino (c.f. , C.F._4 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_5
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile difesa dall'avv. Concetta Ruzzo (c.f. ), C.F._6 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTE INCIDENTALE
E
c.f. Controparte_2 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“… con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori premettevano che: -
è proprietaria esclusiva del fabbricato con annessa corte e giardino in Controparte_1
GI AN (CE) alla via Auteri, identificato al Catasto al foglio 10, p.lle 5131 sub-
1, 5190 e 5129, in virtù di atto di compravendita del 10.03.1999 per notar
[...]
, rep. N. 023106 e atto di transazione fallimentare del 17.06.2013 per Persona_1 notar , rep. N. 055609; - che essi coniugi istanti, con scrittura privata Persona_2 del 16.04.1997, acquistavano la servitù di passaggio pedonale e con auto per l'accesso al di loro immobile da via Comunale Auteri nonché i diritti d'uso dello spazio antistante il cancello d'ingresso posto al lato sud dell'abitazione e ricadente sullo spazio condominiale compreso nella part.lla 94 del folio 10; - che, pertanto, l'accesso in questione è posto sul lato sud della loro abitazione e che hanno facoltà di manovra con autoveicoli nello spazio antistante, avendo costituito servitù contrattuale ed acquistato i relativi diritti d'uso, giusta scrittura privata del 1997; - che lo spazio di manovra, ricadente su area condominiale, è delimitato da tubolari in ferro infissi al suolo, che delimitano una superficie di mq. 43 circa;
- che, ultimamente, i convenuti realizzavano nel suddetto spazio un dosso in conglomerato bituminoso, cha parte dallo spigolo SE della loro abitazione con direzione sud, di altezza variabile non superiore a 10 cm circa, al precipuo fine di limitare lo spazio di manovra nella proprietà di essi istanti, nonché per evitare il displuvio delle acque piovane nella proprietà convenuta;
-che, inoltre, i medesimi convenuti realizzavano anche una piccola fioriera in muratura di forma
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IV sezione civile
quadrata pari a c.ca 50 cm di larghezza, in aderenza all'abitazione limitando Parte_1 ulteriormente lo spazio di manovra nell'anzidetta area ceduta in uso di essi istanti, anche per la presenza di numerosi vasi di varie dimensioni contenenti piante ornamentali, apposti lungo il lato S.O. dello spazio di manovra, che ulteriormente invadono lo stesso;
- che, pertanto, tali manufatti apposti dai convenuti avevano ristretto lo spazio di manovra in uso ad essi attori, con grave limitazione al loro diritto di passaggio;
- che nonostante essi istanti avevano diffidato i convenuti a rimuovere i detti ostacoli, gli stessi non vi avevano provveduto.
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
Santagata Cheremo Camillo, e al fine di sentir Parte_3 Parte_2 accertare e dichiarare la servitù di passaggio ed i diritti d'uso dello spazio antistante il cancello d'ingresso al lato sud dell'abitazione di essa e, per l'effetto, per CP_1 sentir condannare i medesimi convenuti alla rimozione di ogni ostacolo frapposto all'esercizio della servitù, con il rispristino dell'originario stato dei luoghi;
per sentir altresì condannare i convenuti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. da essi istanti subiti, da liquidarsi nella misura di € 10.000,00, con aggiunzione di interessi legali e rivalutazione monetaria;
nonché ancora per sentir condannare gli essi al pagamento della sanzione per l'inadempiente prevista dalla scrittura privata, con refusione delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il
25.03.2015, si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2
, i quali preliminarmente eccepivano il difetto di legittimazione passiva Parte_3 in capo a , quale mero nudo proprietario dell'immobile; nel merito, Parte_3 contestavano energicamente la domanda attorea, di cui ne chiedevano il reietto per totale infondatezza;
in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi la responsabilità degli istanti per la raccolta e convogliamento delle acque di scarico nell'area antistante la loro abitazione, con ordine di rimozione di ogni opera e manufatto destinati ad attuare tale abusivo convogliamento delle acque di scarico e ordine di inibitoria al prosieguo di tali illegittime condotte;
vieppiù instavano per l'accertamento giudiziale della corrispondenza tra l'area di fatto delimitata e quella oggetto della scrittura privata del
1997, destinata alla servitù di passaggio in favore degli attori;
chiedevano, infine, la condanna degli attori al risarcimento dei danni patiti per l'abusiva condotta, da
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IV sezione civile
accertarsi previa consulenza tecnica d'ufficio ovvero in via equitativa;
il tutto, con vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio, veniva espletata prova per interpello e per testi;
di poi, disposta e depositata C.T.U. tecnica …”.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“1) In accoglimento della domanda attorea, dichiara l'esistenza della servitù di passaggio a piedi ed in auto per l'accesso alla proprietà attorea da via Comunale Auteri in GI AN (CE) ed i diritti d'uso dello spazio antistante il cancello d'ingresso al lato sud dell'abitazione dei coniugi istanti, ricadente sullo spazio CP_3 compreso nella part.lla 94 del folio 10, come meglio specificato in parte motiva, e, per
l'effetto, ordina ai convenuti di provvedere alla rimozione della fioriera in cemento ricadente nello spazio di manovra e nell'area soggetta a servitù di passaggio;
disattende le ulteriori richieste attoree;
2) In accoglimento della domanda sul punto formulata dai convenuti, dichiara che la zona oggetto di servitù è quella indicata nelle planimetrie del CTP di parte convenuta, con una linea continua a tratti che passa, rispettivamente, per i punti 11,10,8,7,5,3
(l'ultimo tratto è riportato tratteggiato in nero), mentre nella planimetria di parte attrice la zona oggetto di servitù è indicata con una linea tratteggiata di colore nero”;
3) Rigetta le altre domande riconvenzionali spiegate dai convenuti;
4) Compensa le spese di giudizio in ragione di un terzo e pone la restante parte a carico dei convenuti ed in favore degli attori, che liquida nella misura di €. 3.385,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, che distrae in favore dell'avv. Luigi Cimino, dichiaratosi antistatario.
5) Pone le spese di ctu, liquidate in separato decreto, in ragione di un terzo a carico degli attori e di due terzi a carico dei convenuti.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame Parte_1
, e , ne hanno argomentato i motivi a
[...] Parte_2 Parte_3 sostegno ed hanno chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NAPOLI – Sezione Civile, ritenuto ammissibile e procedibile il proposto gravame, rigettata ogni contraria ed avversa istanza e deduzione:
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IV sezione civile
- in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE –
Quarta Sezione Civile - G.O.P. Dott.ssa Natale, n.1487/2024 impugnata per i motivi tutti esposti in fatto ed argomentati in diritto nella premessa assertiva del presente atto;
- in via principale e nel merito: accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in premessa e, per l'effetto, in riforma della SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE – Quarta Sezione Civile - G.O.P. Dott.ssa Natale, n.1487/2024, nell'ambito del giudizio R.G.n.10764/2014, depositata in data 15.04.2024,
1) accogliere le conclusioni avanzate dagli appellanti Parte_1
e in relazione ai capoversi della sentenza impugnati, Parte_2 Parte_3 ovvero:
2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva in testa al , nudo Parte_3 proprietario in relazione alla domanda proposta dagli attori Presente e CP_2 infondata per le ragioni argomentate in fatto ed in diritto, dedotte ed Controparte_4 eccepite in atti
3) rigettare integralmente la domanda degli appellati per i motivi Controparte_5 esposti in fatto ed argomentati in diritto, ed in particolare rigettare la domanda di rimozione della fioriera di cemento con ogni conseguente statuizione;
4) accogliere l'appello in relazione ai capoversi della sentenza gravata di rigetto della domanda riconvenzionale spiegata, articolata e dettagliata in atti e nei verbali di causa dagli appellanti, risultata fondata e meritevole di accoglimento nel corso del procedimento con ogni conseguente statuizione in relazione alla rimozione degli abusi dedotti ed accertati, condanna ed ordine di inibizione della condotta abusiva dedotta, evidenziata ed accertata nel corso del giudizio, lesiva della proprietà rappresentata e libera fruizione della detta;
5) condannare i al risarcimento del danno patito in dipendenza Controparte_5 della condotta illegittima ed abusiva posta in essere dagli attori Controparte_5 nella misura emersa nel corso del giudizio e/o da determinarsi anche in via equitativa;
6) adottare ogni opportuno provvedimento ritenuto di giustizia;
7) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come segue: Controparte_1
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IV sezione civile
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare l'appello principale proposto e di converso accogliere lo spiegato appello incidentale e per l'effetto:
1) Dichiarare inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto l'appello principale ex adverso proposto contro l'impugnata sentenza;
2) Accogliere, di converso, l'appello incidentale proposto, per i motivi ivi contenuti ed in riforma parziale della impugnata sentenza accogliere integralmente la domanda originariamente proposta perché fondata e meritevole di accoglimento;
3) Condannare parte appellante in solido al pagamento del richiesto risarcimento dei danni, anche in via equitativa e per quella somma che sarà ritenuta di giustizia, e, condannare, altresì, la stessa in solido al pagamento della sanzione per inadempimento di prevista nella scrittura privata, contestualizzata Parte_1 all'attualità;
4) Conseguentemente riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui determina il pagamento delle competenze e spese, condannare l'appellante principale all'integrale pagamento delle spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio;
5) Sentenza esecutiva come per legge.”.
Con ordinanza in data 13.11.2024, la Corte ha dichiarato la contumacia di regolarmente citato e non costituitosi, ed ha rigettato la Controparte_2 richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, avanzata dagli appellanti.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 28.10.2025.
LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI
[...]
e hanno Controparte_6 Parte_2 Parte_3 impugnato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva di , titolare del solo Parte_3 diritto di nuda proprietà sul cortile e sul fabbricato al fol. 10, p.lle 5220, 5219 e
5221, giusta atto di donazione per notar del 20.1.2010. Per_3
Hanno precisato che una condotta di limitazione e/o contestazione del passaggio, di natura materiale, era inibita a , che non aveva una Parte_3 relazione di fatto con il bene in parola, ascrivibile esclusivamente all'attività di
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IV sezione civile godimento esercitata dagli usufruttuari, ed Parte_1 [...]
. Pt_2
Il motivo è infondato.
La legittimazione passiva di trova fondamento nella sua Parte_3 qualità di nudo proprietario del fabbricato (p.lle 5219, 5220 e 5221) a servizio del quale si trova l'area cortilizia sulla quale è stata costituita la servitù di passaggio, in favore della proprietà . Controparte_5
L'azione intrapresa da e è inquadrabile Controparte_2 Controparte_1 nella fattispecie prevista dall'art. 1079 cod. civ., in quanto rivolta a far cessare gli impedimenti e le turbative all'esercizio del transito, oltre che la rimessione in pristino dello stato dei luoghi (mediante rimozione del dosso e della fioriera) ed il risarcimento danni, e, conseguentemente, riveste natura reale. E' perfettamente coerente con tale natura della domanda che essa sia stata rivolta, oltre che nei confronti degli usufruttuari, ed Parte_1 [...]
, anche nei confronti del nudo proprietario, ed, anzi, Pt_2 Parte_3 quest'ultimo dev'essere ritenuto il reale destinatario dell'azione stessa. La pronuncia richiesta dai proprietari del fondo dominante, infatti, è destinata ad avere efficacia anche nei riguardi del nudo proprietario del fondo servente, in funzione del momento nel quale verrà meno l'usufrutto per consolidarsi nella piena proprietà di . Parte_3
L'art. 1012 cod. civ. prevede un vero e proprio dovere dell'usufruttuario di denunciare al (nudo) proprietario qualsiasi vicenda che riguardi pretese di terzi sul fondo, a fine di tutelarne il diritto, sotto pena di risarcimento del danno. La norma prevede, inoltre, l'obbligo dell'usufruttuario di chiamare in giudizio il nudo proprietario nelle controversie relative al riconoscimento dell'esistenza di servitù in favore od a carico del fondo. Si manifesta evidente, pertanto, la stretta connessione tra i coesistenti diritti (di usufrutto e nuda proprietà) e l'esigenza di tutela unitaria, sicchè dev'essere considerata sussistente la legittimazione passiva di nella controversia de Parte_3 qua.
L'ESERCIZIO DELLA SERVITU' – LA FIORIERA IN CEMENTO
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IV sezione civile e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 dedotto, a sostegno del gravame, che il Tribunale ha errato nell'accogliere la domanda degli attori, relativa alla “rimozione della fioriera di cemento”, allocata e presente nella proprietà esclusiva di essi convenuti dagli anni 70, cioè da un ventennio prima della scrittura che Controparte_7 aveva concesso il passaggio (1997). Il giudizio di primo grado ha confermato che la fioriera in cemento, posta a ridosso del muro di proprietà degli appellanti, è stata allocata prima del lontano 1974, come ritratto da foto allegata in atti e rilevata dal CTU (rilievo fotografico n. 4, 5, 6, 7 della relazione peritale), confermata dalla prova testimoniale (testi , ). Testimone_1 Testimone_2
Hanno ribadito che la fioriera, già presente alla data dell'accordo
(16.4.1997), non è stata modificata nella sua originaria consistenza e posizione, anche perché cementata al fianco dell'abitazione degli appellanti, come accertato dal CTU. La scrittura privata del 1997, accettata anche da CP_2
e da , senza alcun rilievo da parte loro, riporta il
[...] Controparte_1 dettaglio dell'area di manovra nella situazione di fatto in cui si trovava (fioriera compresa).
Hanno addotto che il Tribunale ha errato nel ritenere che la fioriera non ostacola la manovra di un'autovettura e non costituisce ingombro. Il CTU ha accertato che la fioriera in parola non rappresenta un ingombro nella eventuale manovra di ingresso degli appellanti.
I motivi meritano accoglimento.
L'azione proposta da e (art. 1079 cod. Controparte_2 Controparte_1 civ.) postula la realizzazione, da parte del proprietario del fondo servente, di impedimenti e turbative all'esercizio della servitù, quindi essi attori avrebbero dovuto fornire la prova che la fioriera in contestazione, peraltro di ridotte dimensioni (lunghezza m. 0,49, larghezza m. 0,36, altezza m. 0,20), sia stata realizzata dopo la costituzione della servitù di passaggio (scrittura privata del
16.4.1997) e costituisca un reale intralcio all'accesso veicolare nell'immobile di essi attori.
Le risultanze processuali evidenziano, da un lato, che la fioriera esiste nel cortile fin dagli anni '70, dunque da epoca molto anteriore alla costituzione del CP_ diritto di passaggio in favore della proprietà di e Controparte_2
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IV sezione civile
, e, dall'altro lato, che non costituisce un impedimento reale per il CP_1 transito e la manovra veicolare di ingresso nel ed uscita dal fondo dominante.
Il teste ha dichiarato che la fioriera in cemento esiste da Testimone_1 prima del 1974 ed ha sempre avuto le dimensioni che si rinvengono oggi. Le fotografie “storiche” allegate da e Parte_1 Parte_2
rappresentano la fioriera in contestazione nelle dimensioni e Parte_3 nella collocazione in cui ancora oggi si trova.
Anche il Tribunale, con la sentenza gravata, ha riconosciuto che “… tutti i testi di parte convenuta escussi nonché i frequentatori abituali dei luoghi oggetto di causa, abbiano dichiarato che la suddetta fioriera era così presente ancor prima che i coniugi acquistassero la proprietà …”. Controparte_5
Lo stesso CTU, poi, ha riferito che il manufatto, pur costituendo “un ostacolo”, non impedisce le manovre di un autoveicolo e, in argomento, si esprime in forma assai dubitativa (“… la fioriera di dimensioni: lun. 0,49 m × lar.
0.36 m × alt.
0.20 m, per la sua altezza potrebbe costituire comunque un ostacolo alle auto in manovra;
…”: coì a fol. 11 della relazione).
In realtà, ritiene questa Corte che il manufatto in discorso, considerate le sue ridotte dimensioni e la sua collocazione, non può costituire un effettivo impedimento all'esercizio della servitù di transito veicolare vantata da CP_2
e , tenuto conto anche del principio in base al quale la
[...] Controparte_1 servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente (art. 1065 cod. civ.). Alla stregua di tale regola, il dubbio sull'idoneità della fioriera ad ostacolare l'esercizio della manovra veicolare va risolto in senso favorevole all'area asservita di proprietà . Controparte_7
Per effetto delle considerazioni che precedono, la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere va riformata nella parte in cui ha ordinato la rimozione della fioriera in cemento.
IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 recriminato anche contro la pronuncia del Tribunale sammaritano, nella parte in cui ha respinto la loro domanda diretta al corretto convogliamento delle
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IV sezione civile acque provenienti dalla proprietà e sversate nel cortile di Controparte_5 essi appellanti.
Hanno precisato che il dislivello tra le rispettive proprietà non può essere considerato come giustificazione di una condotta vietata da norme codicistiche
(art. 913 cod. civ.). Anzi, proprio il rapido displuvio delle acque naturali, conseguente al forte dislivello, impone agli appellati di Controparte_5 contenere e regimentare lo scarico delle acque e di non aggravarlo.
Hanno ricordato che i testi escussi hanno confermato la pratica illegittima, nonché la condotta vietata di convogliare verso il basso le acque bianche e di non contenerle, così come anche quella di dirigere verso l'ingresso della abitazione le acque sporche. Controparte_8
Hanno ribadito che il tubo di scarico, visibile a lato del cancello di ingresso della proprietà , conferma la violazione dell'art. Controparte_9
913 cod. civ., ovvero l'aggravamento non autorizzato dello scarico verso la proprietà di essi appellanti, posta a valle e ad un livello inferiore. Lo sversamento di acque sporche è stato puntualmente documentato e confermato dalla prova testimoniale.
I motivi meritano accoglimento entro i limiti che seguono.
L'art. 913 cod. civ. impone al proprietario del fondo inferiore di ricevere le acque che provengono dal fondo superiore. Deve trattarsi, però, di una condizione naturale e non posta in essere da “opera dell'uomo”.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio e dall'esame visivo dello stato dei luoghi, rivelato dalle fotografie allegate, si apprende che il fondo Presente-
è sopraelevato rispetto a quello e vi è una CP_1 Controparte_7 pendenza tra il 7% e l'8% (v. relazione di CTU, fol. 9). Ne deriva che
[...]
, e non hanno alcuna ragione Parte_1 Parte_2 Parte_3 di opporsi allo scolo naturale delle acque provenienti dalla sovrastante proprietà.
Tuttavia, e hanno aggravato Controparte_2 Controparte_1
“artificialmente” lo sversamento di acqua verso il cortile sottostante mediante il convogliamento nel tubo di scarico che fuoriesce al lato del cancello di ingresso al loro immobile, rappresentato e ben visibile nelle fotografie 2 e 10 allegate alla relazione di CTU. Si tratta, in questo caso, di un manufatto (il tubo) destinato in
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IV sezione civile maniera inequivoca a raccogliere le acque dal sedime dell'immobile Presente-
ed a sversarle nel cortile , quindi realizzato in CP_1 Controparte_7 maniera da alterare il naturale deflusso e da incrementare il getto nel punto di sbocco. Risulta evidente, pertanto, che la realizzazione di tale tubo di scolo costituisce un'opera “artificiale”, esorbitante dal concetto di naturale deflusso che , e sono tenuti a Parte_1 Parte_2 Parte_3 sopportare, e realizza, invece, una vera e propria servitù di scolo, illegittima e non prevista da alcun titolo negoziale, né legale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza del
Tribunale di Avellino dev'essere riformata, nella parte in cui ha ritenuto la
“irrilevanza” del “… tubo di scarico posto nella proprietà attorea, che non si ritiene comporti una sensibile modifica del corso delle acque e, pertanto, non aggrava il naturale deflusso delle stesse nella direzione della proprietà convenuta.”. Al contrario, come appena si è considerato, si tratta di un manufatto posto in opera da e , che ha variato ed aggravato lo scorrimento Controparte_2 Controparte_1 dell'acqua verso il cortile sottoposto e che dev'essere rimosso da costoro.
LA DELIMITAZIONE DELL'AREA ASSOGGETTATA
Controparte_10
ha frapposto appello incidentale, con il quale ha Controparte_1 sostenuto che l'elaborato depositato agli atti dal CTU non contempla un'attendibile rappresentazione grafica dello spazio in questione, con indicazione delle distanze, come stabilite nella scrittura privata del 1997. Inoltre, il CTU avrebbe dovuto rappresentare graficamente anche l'attuale stato dei luoghi e l'occupazione con i contenitori contenenti le piante ornamentali e porre i due grafici a confronto. Dal confronto tra il rilievo fotografico del primo sopralluogo del 7.9.2018 ed il rilievo fotografico del secondo sopralluogo del
12.10.2018, si visualizzano i segni dello spostamento dei vasi di piante ornamentali che costituivano occupazione dello spazio oggetto di servitù.
Ha richiesto, pertanto, procedersi ad integrazione dell'indagine peritale allo scopo di: 1) individuare lo spazio oggetto della servitù, come contemplato dalla scrittura privata del 1997 e riportarlo graficamente;
2) verificare se l'attuale area destinata a servitù sia la medesima per ampiezza rispetto a quella
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IV sezione civile stabilita nella scrittura privata o siano stati spostati i paletti e/o i contenitori di piante ornamentali verso la zona destinata al passaggio.
Il motivo merita reiezione.
La richiesta di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, avanzata da non può trovare accoglimento, atteso che l'area oggetto della Controparte_1 servitù imposta con la scrittura del 16.4.1997 risulta adeguatamente individuata sia nella planimetria allegata a quell'antico negozio, sia negli elaborati tecnici predisposti dal CTU.
Inoltre, la richiesta di verificare l'eventuale spostamento di contenitori e/o piante ornamentali induce un'inammissibile finalità esplorativa, che non può essere affidata alla consulenza tecnica d'ufficio. Tali circostanze sarebbero dovute, invece, essere provate dalla parte medesima.
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n.
10941/2023; Cass. n. 29100/2020; Cass. n. 30218/2017; Cass. n. 9318/2016).
Il Tribunale, peraltro, ha compiutamente identificato il sedime asservito
(“dichiara che la zona oggetto di servitù è quella indicata nelle planimetrie del CTP di parte convenuta, con una linea continua a tratti che passa, rispettivamente, per i punti
11,10,8,7,5,3 (l'ultimo tratto è riportato tratteggiato in nero), mentre nella planimetria di parte attrice la zona oggetto di servitù è indicata con una linea tratteggiata di colore nero”;”), mentre l'appellante incidentale, , non ha allegato, né ha Controparte_1 fornito alcun elemento di prova utile a contestare l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure.
Dall'esame dello stato dei luoghi, così come riprodotto nella documentazione fotografica elaborata dal CTU, non è dato rilevare alcun ostacolo all'accesso veicolare, che possa essere costituito dalle piante e vasi ornamentali collocate all'interno del cortile . Controparte_7
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IV sezione civile
In considerazione delle ragioni che precedono, la sentenza gravata va confermata nella parte attinta dall'impugnazione incidentale di . Controparte_1
IL RC AN
è insorta contro la sentenza di primo grado, nella parte in Controparte_1 cui ha respinto la sua domanda di risarcimento danni per la mancata utilizzazione dello spazio soggetto a servitù per molteplici anni ed anche per la mancata applicazione della pattuizione prevista al n. 7 della scrittura privata del 16.4.1997, ove è stabilita una penale di £ 5.000.000, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento.
Ha dedotto che il danno è provato, si tratta soltanto di determinare il quantum dovuto dagli appellanti, anche in via equitativa (art. 1226 cod. civ.), ma non può ritenersi l'inesistenza della prova, come ha fatto il primo giudice.
I motivi devono essere respinti.
Nessun danno può riconosciuto a , stante la sua Controparte_1 soccombenza, così come statuita in esito a questo giudizio di gravame. Ed, infatti, una volta rigettate le sue doglianze inerenti alle turbative ed agli impedimenti all'esercizio della servitù attiva (dosso, fioriera, piante ornamentali), viene meno il presupposto stesso del risarcimento, non essendovi attività illecita posta in essere da e Parte_1 Parte_2
, né in violazione del diritto reale vantato dall'istante, né in Parte_3 violazione della scrittura privata del 16.4.1997.
LE SPESE DEL DOPPIO GRADO DEL GIUDIZIO
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che vanno poste a carico di e per 3/4, in favore di Controparte_2 Controparte_1
13 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
, e , e compensate tra Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 le parti per il residuo 1/4, in ragione della maggior soccombenza dei primi, rispetto al complesso delle contrapposte domande ed eccezioni rispettivamente introdotte dalle parti sin dal primo grado.
Ai fini del computo degli onorari di avvocato, deve trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al
Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello – scaglione di valore indeterminato/bile da € 26.000,01 ad € 260.000,00
(art. 5 comma 6 d.m. 55/2014).
Le spese di CTU, già liquidate dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, restano a carico di tutte le parti in solido, nei confronti del professionista, e, nella ripartizione interna, vanno poste per 3/4 a carico di e e per 1/4 a carico di Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, e .
[...] Parte_2 Parte_3
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...]
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a CP_1 quello dovuto per l'appello incidentale (art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1487/2024, deliberata e pubblicata il 15.4.2024 (n. 10764/2014 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da
[...]
, e e, per l'effetto, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 riforma della sentenza impugnata,
2) rigetta la domanda proposta, in primo grado, da e Controparte_2 [...]
, con la quale hanno richiesto la rimozione della fioriera CP_1 nell'area cortilizia oggetto di servitù;
3) condanna e alla rimozione del tubo di Controparte_2 Controparte_1 scarico dell'acqua collocato a lato del cancello in metallo di accesso alla
14 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile loro proprietà, visibile nelle fotografie 2 e 10 allegate all'elaborato di
CTU;
4) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
5) condanna e , in solido, al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese del giudizio, nella misura di 3/4, in favore di
[...]
, e , che liquida: Parte_1 Parte_2 Parte_3
- per il primo grado, in € 3.300,00 per 3/4 di onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- per il secondo grado, in € 286,87 per 3/4 di esborsi ed € 4.500,00 per 3/4 di onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- compensa tra le parti il residuo 1/4;
- pone le spese di CTU per 3/4 a carico di e Controparte_2 [...]
e per 1/4 a carico di CP_1 Parte_1 [...]
e ; Pt_2 Parte_3
6) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , per il versamento dell'ulteriore Controparte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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