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3 febbraio 1994
3 febbraio 1994
Art. 3. 1. L' articolo 946 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 946. (Alveo abbandonato). - Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico".
"Art. 946. (Alveo abbandonato). - Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico".
Commentari • 5
- 1. Acquisto a titolo particolarehttps://www.brocardi.it/ · 1
Consulenza legale Q201514691 (Articolo 1146 Codice Civile - Successione nel possesso. Accessione del possesso) «Nel caso in esame un terreno è stato occupato con una costruzione (prefabbricato in legno) dal 1980, cioè per oltre 20 anni, senza che si siano verificati episodi...» Consulenza legale Q201514364 (Articolo 873 Codice Civile - Distanze nelle costruzioni) «Il quesito formulato riguarda costruzioni su fondi finitimi che non sono né unite ne aderenti: pertanto si applica l' art. 873 del c.c. ai sensi del quale tali...» Consulenza legale Q201514298 (Articolo 1127 Codice Civile - Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio) «Occorre innanzitutto capire se l'obbligo di pagare …
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Giurisprudenza • 35
- 1. Trib. Brescia, sentenza 12/01/2022, n. 31Provvedimento: […] 5 quella basata sull'art. 946 c.c. nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 37/1994 (accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Brescia n. […]Leggi di più...
- art. 5-bis legge 212/2003·
- interessi legali·
- ripetizione indebito·
- prescrizione·
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- compensazione spese di lite·
- giurisdizione giudice ordinario·
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