Articolo 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 febbraio 1994
Art. 3. 1. L' articolo 946 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 946. (Alveo abbandonato). - Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico".
Entrata in vigore il 3 febbraio 1994
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