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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Chiara Salvatori, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 5105 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa alla pubblica udienza del 28.3.2025, tra
(C.F. ), con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei, 1, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'avv. Michele De Rosa - quale procuratore munito dei necessari poteri per atto del notaio dott. di Milano, del 22 novembre 2023, rep. n. 17253, racc. 9225 Persona_1
-, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, III comma,
c.p.c., dall'avv. Gabriele Galletti dello Studio Legale Irti (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Andrea Vesalio n. 22.
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. ), residente in [...](Quatar), in CP_1 C.F._2
Porto Arabia, Tower 7, apt 908, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio unito al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. dall'Avv. Paola Latronico (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Agri, C.F._3
n. 17.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di discussione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE odierno opposto, otteneva in data 19.12.2023 dal Tribunale di Roma CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 19161/23, provvisoriamente esecutivo, con cui era accolta, nei confronti di la sua domanda di pagamento dell'importo – al netto del deposito Parte_1 cauzionale – di € 40.317,81, per canoni maturati nel periodo aprile 2022 - novembre 2023 in relazione al contratto di locazione intercorso tra le parti.
Il decreto era notificato alla destinataria, che proponevano tempestiva opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale e l'improcedibilità della domanda e deducendo, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Fatta esperire la mediazione obbligatoria e concesso termine per perfezionare le trattative avviate dalle parti, la causa era rinviata all'odierna udienza, alla quale le parti procedevano alla discussione rassegnando conclusioni congiunte.
* * * * *
All'udienza di discussione, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto opposto e compensazione delle spese di lite;
la causa deve, pertanto, essere decisa in conformità alle conclusioni congiunte che le parti hanno formulato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, 28.3.2025.
Il Giudice
Chiara Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Chiara Salvatori, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 5105 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa alla pubblica udienza del 28.3.2025, tra
(C.F. ), con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei, 1, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'avv. Michele De Rosa - quale procuratore munito dei necessari poteri per atto del notaio dott. di Milano, del 22 novembre 2023, rep. n. 17253, racc. 9225 Persona_1
-, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, III comma,
c.p.c., dall'avv. Gabriele Galletti dello Studio Legale Irti (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Andrea Vesalio n. 22.
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. ), residente in [...](Quatar), in CP_1 C.F._2
Porto Arabia, Tower 7, apt 908, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio unito al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. dall'Avv. Paola Latronico (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Agri, C.F._3
n. 17.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di discussione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE odierno opposto, otteneva in data 19.12.2023 dal Tribunale di Roma CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 19161/23, provvisoriamente esecutivo, con cui era accolta, nei confronti di la sua domanda di pagamento dell'importo – al netto del deposito Parte_1 cauzionale – di € 40.317,81, per canoni maturati nel periodo aprile 2022 - novembre 2023 in relazione al contratto di locazione intercorso tra le parti.
Il decreto era notificato alla destinataria, che proponevano tempestiva opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale e l'improcedibilità della domanda e deducendo, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Fatta esperire la mediazione obbligatoria e concesso termine per perfezionare le trattative avviate dalle parti, la causa era rinviata all'odierna udienza, alla quale le parti procedevano alla discussione rassegnando conclusioni congiunte.
* * * * *
All'udienza di discussione, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto opposto e compensazione delle spese di lite;
la causa deve, pertanto, essere decisa in conformità alle conclusioni congiunte che le parti hanno formulato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, 28.3.2025.
Il Giudice
Chiara Salvatori