Articolo 7 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 maggio 1969
Art. 7.
A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , sono elevati a:
lire 23.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'.
A decorrere dalla stessa data, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, previsti dall' articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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