CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/10/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 1221/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del procuratore dott. , elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliata presso l'Avv. Paolo Bonalume del Foro di Milano, che la rappresenta e la difende per procura in atti
contro
: (C.F. ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott. , elettivamente domiciliata Parte_4 presso l'Avv. Annarita Gili del Foro di Torino, che la rappresenta e la difende per procura in atti
avverso: la sentenza n. 201/2023 del 26/02/2023 del Tribunale di Ivrea pubblicata in data 27/02/2023, rep. 392/2023 del 27/02/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 201/23 pubblicata il 27 febbraio 2023 dal Tribunale di Ivrea nel giudizio di primo grado RG 404/21 introdotto da – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– nei confronti dell' e non notificata: Parte_1 Parte_3
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
[..
[...] , condannare l' al relativo pagamento in favore di
[...] Parte_3 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna dell' Parte_1 [...] Part
restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di Controparte_2 spese di lite in esecuzione della sentenza appellata:
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle seguenti fatture Pt_3 Parte emesse da ECNI S.p.A. e cedute a
interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte Part capitale – – scadenza riportata nell'elenco prodotto con la citazione da da nel giudizio di primo grado (colonna “Data Scadenza”, doc. 3 – ed ivi riprodotto sub doc. 1 - sino alla data di pagamento (indicata anche nel sopra riportato prospetto)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla Pt_3 data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' Pt_3
• € 3.830,06 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, di cui alla Nota Debito PF90016797 riepilogata nell'elenco allegato al foglio di precisazione delle conclusioni sub ALL. C ed ivi riprodotto sub doc. 2
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 18.280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui Part termine di pagamento non è stato rispettato, importo di € 18.280 fatturato da mediante la fattura n. PF90016603, emessa per l'omesso rispetto del termine di
2 Part pagamento delle 457 fatture indicate nella predetta fattura emessa da (foglio precisazione delle conclusioni ALL. D ed ivi riprodotto sub doc. 3) IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per Parte_3
l'effetto, condannare l' a pagare a la Parte_3 Parte_1 diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”
Per parte appellata:
“Nel merito: Part rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 201/2023 in data 27.2.2023 del Tribunale di Ivrea;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, con Iva, CPA e rimborso forfettario delle spese generali”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2021, (ora Parte_1 [...]
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Ivrea, l' Parte_1 Parte_3
(di seguito, in breve , chiedendone la condanna in via principale al
[...] CP_3 pagamento dei seguenti importi:
- € 17.968,09 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate negli elenchi di cui agli allegati docc. 2A e 2B, emesse dalle società ivi indicate;
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale e sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, e con decorrenza dalla data di notifica della citazione medesima;
- € 520,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento delle n. 13 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
- € 3.830,06 a titolo di ulteriori interessi di mora, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al primo punto, e già oggetto di fattura come da “Nota Debito Interessi” prodotta al doc. 3;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della richiamata Nota Debito e scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
3 - € 18.280,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui al primo punto nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato la nota debito. Quanto sopra, veniva richiesto da parte attrice in forza di taluni contratti di cessione di credito pro soluto stipulati con le società fornitrici EC NI S.p.A., AR LI S.p.A., TE S.p.A. e A. NI Diagnostics S.r.l. e IZ RL. Con riguardo ai citati rapporti, parte attrice formulava altresì due domande subordinate. Più precisamente, con la prima chiedeva la condanna dell' al pagamento, per le CP_3 medesime ragioni e i medesimi titoli, di ogni diversa somma ritenuta dovuta. Con la seconda, in via di ulteriore subordine, domandava la condanna della convenuta al pagamento di ogni diversa somma per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la la quale, previa declaratoria CP_3 preliminare e pregiudiziale dell'intervenuta prescrizione ex art. 2948 comma 4 c.c. in relazione agli interessi relativi a fatture pagate in ritardo e scadute prima del 28/01/2016, chiedeva nel merito e in via principale il rigetto integrale delle domande avversarie. In particolare, la convenuta contestava la titolarità in capo alla dei Parte_1 diritti fatti valere per sorte capitale in relazione ai crediti ceduti dalle società EC NI S.p.A., AR LI S.p.A., TE S.p.A., A. NI Diagnostics S.r.l. per l'importo di € 17.968,09, con conseguente ricaduta sulle voci accessorie degli interessi moratori e anatocistici, nonché sull'importo di € 520,00 determinato ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 ritenuto, peraltro, oggetto di erronea interpretazione da parte dell'attrice. Quanto sopra, sul presupposto dell'assenza di documentazione idonea a comprovare in modo inequivocabile e certo i crediti asseritamente vantati. Sul punto, invero, veniva eccepita i) l'omessa produzione del contratto di cessione tra e CP_4 Parte_1
ii) la mancata adesione/accettazione dell' agli atti di cessione tra CP_3 Parte_1
e le società EC NI S.p.A., AR LI S.p.A., TE S.p.A., A. NI
[...]
Diagnostics S.r.l. ai sensi dell'art. 70 c. 3 R.D. n. 2440/1923 ovvero ex art. 117 c. 4 bis D.L. n. 34/2020, iii) il pagamento integrale ovvero parziale di talune fatture emesse da TE S.p.A., EC NI S.p.A. e AR LI S.p.A., oltre che la contestazione della fattura emessa da A. NI Diagnostics S.r.l.. In via subordinata, peraltro, la convenuta eccepiva in compensazione l'importo di € 2.149,56 oltre interessi di cui alle note di credito riferite alla società EC NI S.p.A., risultanti dall'elenco delle fatture prodotte dall'attrice al doc. 2A. Similmente, la riteneva carente la titolarità del credito in capo alla parte CP_3 avversaria con riguardo all'importo di € 3.830,06 a titolo di interessi di mora per tardivo pagamento di alcune fatture oggetto di cessione dalla IZ RL e di specifica nota debito;
anche in tal caso, con conseguente infondatezza delle pretese accessorie relative agli interessi anatocistici. Conclusioni non dissimili, peraltro, venivano sostenute dalla parte convenuta in relazione all'importo di € 18.280,00 00 determinato ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 e relativo al tardivo pagamento di ulteriori fatture diverse da quelle poste a
4 fondamento delle precedenti richieste, con riguardo al quale venivano altresì dispiegati i già indicati dubbi interpretavi quanto alla norma applicata. In particolare, in punto di titolarità dell'importo di € 3.830,06 e relativi accessori, l' CP_3 in sintesi contestava: i) la mancata allegazione del contratto di cessione relativo alla
[...]
Nota Debito azionata e delle sottese fatture, ii) l'indeterminatezza dei dati giustificativi del risultato esposto, iii) l'inidoneità probatoria dei documenti prodotti, sia nell'an che nel quantum, in quanto autodeterminati. Quanto all'importo di € 18.280,00, nello specifico la convenuta eccepiva altresì CP_3
i) la mancata allegazione delle fatture asseritamente pagate in ritardo, ii) la mera produzione di un prospetto riepilogativo autoreferenziale, iii) la mancata espressa accettazione dell'atto di cessione. La convenuta, infine, contestava le domande formulate in via subordinata e ulteriormente subordinata da parte attrice, ritenendole inammissibili. In relazione alla domanda ex art. 2041 c.c., peraltro, l' ne eccepiva in primis il CP_3 carattere residuale, non rilevabile nel caso di specie stante l'esercizio, in via principale, di specifica azione tipica fondata su titolo contrattuale. In ogni caso, osservava l'infondatezza della stessa per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi.
Nel corso del giudizio, con nota di trattazione del 19/10/2021 e successiva prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice riduceva la propria Parte_1 domanda unicamente con riferimento alla sorte capitale, circoscrivendola ad € 3.788,00 in luogo dei precedenti € 17.968,09, come da elenchi allegati da ultimo ai docc. 13A e 13B. Veniva, invero, confermato il pagamento integrale da parte dell' del capitale CP_3 di cui alle fatture di EC NI S.p.A., AR LI S.p.A. e A. NI Diagnostics S.r.l., oltre che quello parziale delle fatture riferite alla TE S.p.A. Secondo l'attrice risultavano, dunque, insolute le fatture n. 20138139 del 28/10/2020 e n. 20111404 del 01/09/2020 emesse dalla società TE S.pA. e successivamente cedute da quest'ultima alla Parte_1
Con sentenza n. 201/2023 del 26/02/2023, pubblicata il 27/02/2023, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 404/2021 R.G. – rep. 392/2023 del 27/02/2023, il Tribunale di Ivrea rigettava le domande proposte dalla ritenendole Parte_1 infondate. In primo luogo, nell'ambito di una produzione documentale caratterizzata da assoluta assenza di organicità, sia con riferimento alla sorte capitale e relativi accessori sia con riguardo ai crediti diversi, il Tribunale rilevava l'assenza dei contratti originari stipulati tra le società cedenti (EC NI S.p.A., AR LI S.p.A., TE S.p.A., A. NI Diagnostics S.r.l. e IZ RL) e l'amministrazione ceduta ). Tale assunto veniva CP_3 considerato dirimente ai fini del rigetto della domanda attorea, stante la rigorosa necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni. Il Tribunale, inoltre, sottolineava che, con riguardo alle fatture azionate (di cui, parimenti, venivano riscontrati difetti di produzione), la parte attrice non aveva specificamente allegato l'eventuale sussistenza di un credito residuo pur a fronte dei pagamenti documentati dalla convenuta.
5 Ricostruita l'evoluzione normativa in materia di cessione dei crediti nei confronti della Cont P.A., in applicazione della specifica disciplina prevista per le dall'art. 117 comma 4 bis D.L. 19/05/2020 n. 34, il Tribunale accertava il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della circa l'avvenuta accettazione “espressa” della Parte_1 cessione dei crediti da parte dell'amministrazione convenuta. Ciò, peraltro, a fronte dell'affermazione da parte dell in ordine alla propria mancata adesione. CP_3
Da ultimo, il giudice di prime cure respingeva la domanda ex art. 2041 c.c., per carenza del requisito di residualità previsto dall'art. 2042 c.c. Per l'effetto, il Tribunale di Ivrea condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite Cont in favore dell' convenuta (spese liquidate in € 5.300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge). La impugnava la predetta sentenza del Tribunale di Ivrea, chiedendone Parte_1 la riforma in forza dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si costituiva la chiedendo il rigetto integrale dell'appello avversario e la CP_3 conferma della sentenza di primo grado. L'appello proposto da si articola in: i) cinque motivi di gravame con Parte_1 riferimento ai crediti per sorte capitale pagati nelle more del giudizio e relativi accessori (interessi di mora, interessi anatocistici e importi ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002) inerenti ai rapporti con la società EC NI S.p.A.; ii) in due motivi di gravame con riguardo ai crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alla Nota Debito PF90016797 quantificati in € 3.830,06 e di quelli anatocistici relativi ai rapporti con la IZ RL, iii) in due motivi di gravame per gli ulteriori crediti ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 quantificati in € 18.280,00 di cui alla fattura PF90016603 e relativi ai rapporti con IZ RL e infine, iv) in un motivo di gravame relativo alla condanna di al pagamento delle spese di lite. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. Con riferimento ad alcune delle domande formulate in primo grado da parte attrice e definite con la sentenza appellata, si è formato il c.d. giudicato interno in quanto alcuni punti non sono stati oggetto di gravame. Più precisamente, dall'atto di citazione in appello emerge che la non ha Parte_1 inteso impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea nella parte in cui quest'ultimo ha rigettato la domanda di condanna della convenuta al CP_3 pagamento i) degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e delle somme di cui all'art. 6 D.lgs. n. 231/2002 in relazione ai crediti delle cedenti A. NI Diagnostics S.r.l., da un lato e AR LI S.p.A., dall'altro, oltre che ii) della somma capitale, degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e delle somme di cui all'art. 6 D.lgs. n. 231/2002 derivanti dai rapporti intrattenuti dall' con la cedente TE S.p.A., CP_3 per come proposte nel merito in via principale ed in via subordinata.
Parimenti, alcuna impugnazione è stata sollevata in relazione al rigetto della domanda proposta in via ulteriormente subordinata volta alla condanna della convenuta ex art. 2041 c.c.
6 Ciò premesso, occorre procedere nel prosieguo con la disamina dei singoli motivi di appello.
1. Sui crediti per interessi di mora, interessi anatocistici ed ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/02 relativi ai rapporti con la società EC NI S.p.A.
Il primo, il secondo e il terzo motivo di gravame vengono esaminati congiuntamente in quanto connessi. Con il primo motivo – “Nullità – erroneità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto assente un valido contratto tra EC NI e l'azienda” – l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di considerare che l' avrebbe confessato l'esistenza di un CP_3 valido contratto con la EC NI S.p.A. poiché i) vi è stato il pagamento delle fatture per la sorte capitale e ii) precedentemente al giudizio, non vi è stata contestazione circa l'esistenza del contratto né è stata offerta la restituzione delle forniture/prestazioni che, anzi, sono state ricevute. Con il secondo motivo – “Nullità – erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inesistente un valido contratto per errata interpretazione delle disposizioni in tema di Part formalizzazione dei contratti e nonostante la documentazione prodotta da – l'appellante censura la sentenza per violazione delle disposizioni in tema di formalizzazione dei contratti nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di considerare plurimi elementi probatori. In particolare, la Parte_1 indica, in quanto rilevanti, i) le fatture corredate peraltro dall'indicazione del numero C.I.G., (Codice Identificativo di Gara, che è un codice univoco rilasciato dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - per identificare una specifica procedura di affidamento di appalto o contratto pubblico), ii) la documentazione comprovante il rapporto contrattuale e iii) la mancata contestazione, ad opera di controparte, della stessa. In un tale contesto, l'appellante osserva come, secondo la giurisprudenza di merito, l'indicazione del numero C.I.G. all'interno della fattura sia elemento dimostrativo dell'esistenza del contratto. Contesta, inoltre, l'affermazione del giudice di prime cure Cont circa la necessità della forma scritta ad substantiam ritenendo le pacificamente assoggettate alle regole civilistiche, stante la riforma del di Controparte_5 cui al D.lgs. n. 502/1992 che le avrebbe trasformate in Aziende dotate di autonoma personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con conseguente applicazione della disciplina civilistica, compreso l'art. 1326 c.c. Con il terzo motivo – “Nullità – erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto assente un valido contratto nonostante il comportamento dell'azienda abbia costituito una ratifica per fatti concludenti” – l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere omesso il Tribunale di considerare che l' non avrebbe CP_3 contestato in modo specifico o rifiutato l'erogazione delle forniture/prestazioni, le fatture inoltrate per il pagamento e così il proprio obbligo di pagamento anche a fronte delle intimazioni e delle cessioni dei crediti. Tutti i motivi sopra riportati sono infondati e vanno rigettati.
7 In primo luogo, va rilevato che il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. non trova applicazione quando, come nella specie, sia richiesta la forma scritta ad substantiam del titolo su cui il diritto si fonda (App. Torino n. 496/2025, "la mancata contestazione specifica ex articolo 115 del codice di procedura civile non opera quando il debitore abbia eccepito la carenza di prova nell'an e nel quantum della pretesa e la mancata produzione della documentazione necessaria non lo abbia messo in condizione di esercitare adeguatamente il diritto di difesa" ed ivi ulteriori riferimenti). Sul punto, giova osservare che il Tribunale di Ivrea ha correttamente valutato l'incidenza, ai fini del rigetto della pretesa azionata, dell'omessa produzione dei contratti stipulati tra le società cedenti e l'amministrazione ceduta. Tale valutazione, con riferimento a tutti i crediti ceduti relativi alla EC NI S.p.A. e oggetto di gravame, deve essere confermata. La produzione dei contratti originari intercorrenti tra i creditori cedenti e il debitore ceduto riveste carattere dirimente sotto molteplici profili, tanto processuali quanto sostanziali. In primo luogo, essa consente al soggetto che agisce in giudizio, assumendo di essere divenuto titolare del credito per effetto di cessione, di assolvere all'onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi della pretesa azionata, garantendo nel contempo la piena instaurazione del contraddittorio sulla relativa questione. Da un lato, infatti, il debitore ceduto deve poter esercitare integralmente il proprio diritto di difesa, potendo opporre al cessionario tutte le eccezioni fondate sul rapporto originario già opponibili al cedente;
dall'altro, il giudice deve essere posto in condizione di verificare compiutamente la sussistenza e la fondatezza del credito dedotto in giudizio. Peraltro – e ciò in via preliminare – va condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui i contratti stipulati con lo Stato o con una pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta ad substantiam, anche qualora si tratti di rapporti di natura privatistica conclusi iure privatorum. Tale profilo assume rilievo decisivo nella misura in cui non possono ritenersi idonei a comprovare l'esistenza del contratto tra cedente e debitore ceduto – e, per conseguenza, del credito oggetto di cessione – elementi meramente fattuali o documentali privi del necessario requisito formale. Non valgono, pertanto, a tale fine, la mera produzione di copie di fatture, l'avvenuto pagamento, l'accettazione o l'esecuzione di forniture e prestazioni, la mancata contestazione da parte del debitore, nonché eventuali rinnovi taciti, ratifiche, convalide, subentri o, più in generale, qualunque manifestazione di volontà implicita o di natura meramente attuativa. Tali circostanze, come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure, devono ritenersi, a seconda dei casi, del tutto irrilevanti ovvero inammissibili ai fini della prova dell'intervenuta stipulazione del contratto e, conseguentemente, della sussistenza del credito azionato dal cessionario. Detto assunto si conforma alla consolidata giurisprudenza di legittimità che, ancora di recente, ha affermato come “… la Pubblica amministrazione è libera di concludere negozi di diritto privato senza alcuna limitazione, salvo il rispetto della forma dei contratti imposta dagli artt. 16 e 18 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, necessaria soprattutto al fine di rendere possibili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria (Cass., sez. I, 3 gennaio 2001, n. 59, in tema di appalto pubblico;
Cass., sez. II, 30 maggio 2002, n. 7913, in tema di conferimento di incarichi a professionisti;
di recente Cass., sez. II, 27 marzo 2023, n. 8574; Cass., sez. II, 3 aprile 2024, n. 8753). La forma scritta dei contratti tra PA e privati, allora,
8 va vista come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della prima, sia nell' interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sia nell' interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo (Cass., sez. I, 12 luglio 2001, n. 9428; Cass., sez. III, 24 giugno 2002, n. 9165; Cass., sez. I, 3 aprile 2024, n. 8753, già citata). Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., sez. III, 3 agosto 2002, n. 11649), ma è da escludere altresì qualunque forma di sanatoria o la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5234; Cass., sez. I, 3 aprile 2024, n. 8753 già citata)” - (in tal senso, Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 22/06/2025, n. 16687).
In questo senso, peraltro, si è già espressa anche questa Corte d'Appello che, di recente, con la sentenza n. 684 del 18/07/2025, pubblicata in data 01/08/2025 emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 755/2022 R.G., in cui parte tra l'altro era proprio la
[...]
(qui , al punto 6.5. ha ricordato che “come Parte_1 Parte_1 chiarito da Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 28854/2023, i contratti stipulati con le aziende sanitarie locali devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam. Tale requisito non è meramente probatorio, ma costitutivo del rapporto contrattuale, la cui mancanza determina nullità insanabile non suscettibile di convalida o ratifica. Il diritto al Cont pagamento del corrispettivo da parte dell presuppone necessariamente la stipulazione di un apposito contratto in forma scritta ad substantiam, costituendo il fatto costitutivo del diritto di credito che deve essere provato dalla parte che agisce per il pagamento. La forma scritta del contratto stipulato da ente pubblico costituisce garanzia indeclinabile del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi (Cass. civ. Sez. III, 10/01/2019 n. 453). La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (ex multis: Cass. 26/10/2007, n. 22537; Cass. 23/01/2018 n. 1549). Né sono sufficienti a provare l'accordo, richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto “i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrivi la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano oggetto, richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò
9 neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto”. (Cass. civ. Sez. I, 22/06/2018 n. 16562). Ne segue che, in assenza del contratto scritto, neanche l'intervenuto pagamento ad opera delle somme rivendicate a titolo di sorte capitale dalla cessionaria potrà sopperire alla mancata allegazione del contratto di somministrazione e fornitura, ai fini della prova del credito”.
Le considerazioni appena esposte conservano piena valenza tanto nell'ipotesi in cui la pretesa creditoria riguardi la sorte capitale, quanto nell'eventualità in cui essa riguardi gli accessori del credito (interessi e somme dovute ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002). L'esistenza e l'esigibilità di tali accessori risultano, infatti, inscindibilmente collegate alla prova dell'effettiva sussistenza e verificabilità del rapporto obbligatorio da cui trae origine il credito principale, nonché all'accertamento dell'inadempimento che ne costituisce il presupposto.
Nel caso di specie, occorre constatare come, nel corso del giudizio di primo grado,
[...] abbia omesso di produrre il contratto stipulato tra la cedente EC NI Parte_1
S.p.A. e la ceduta , costituente la genesi del credito qui fatto valere. CP_3
Dalla disamina degli atti, si desume che la in allegato alla prima Parte_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. datata 08/04/2022, ha depositato il doc. 22 nel quale, nella sottocartella titolata “EC NI Spa” è presente un documento denominato “Deliberazione 780 del 15.07.2020”. Dall'analisi dello stesso, si evince che esso corrisponde ad una deliberazione del direttore generale dell' avente ad oggetto l'adesione ad una gara (S.C.R. – Società di CP_3
Committenza Regionale, struttura regionale incaricata di gestire in forma centralizzata le gare d'appalto e i contratti pubblici per conto della Regione e degli enti del sistema pubblico territoriale, comprese le per l'affidamento del servizio di Parte_5 smaltimento rifiuti sanitari per un periodo di 43,5 mesi. È inoltre presente il riferimento ad un lotto n. 4 e ad un numero C.I.G. (codice identificativo di gara) 8363496F38 – C.E.
3.10.11.08. Deve dunque desumersi che, per il tramite di tale atto a carattere amministrativo, l' CP_3 abbia inteso aderire, con decorrenza dal 01/08/2020 e sino al 17/03/2024, alla
[...]
Convenzione attivata dalla per il servizio di smaltimento dei rifiuti Parte_6 sanitari relativamente al ivi citato lotto n. 4 che aveva come aggiudicatario
[...]
(mandataria) e EC F.E. RL (mandante). In premessa, peraltro, Controparte_6 veniva precisato che l'adesione sarebbe stata attivata “… con apposito ordinativo di fornitura da parte dell' alle condizioni contrattuali stipulate dalla Società di CP_3
Committenza Regionale S.p.A.”. Orbene, è evidente che il documento prodotto non presenta le caratteristiche richieste dalla legge per ritenere validamente integrato quel contratto in forma scritta ad substantiam necessario a comprovare l'esistenza del rapporto negoziale sottostante il credito azionato e per l'effetto, l'esistenza di quest'ultimo. In primo luogo, infatti, occorre osservare che la Convenzione non è stata prodotta. In ogni caso, neppure la produzione della Convenzione sarebbe stata sufficiente a dimostrare il credito azionato, posto che, nelle premesse della deliberazione 780 del Cont 15/07/2020, viene precisato che la Convenzione sarebbe stata attuata dall mediante ordinativo di fornitura “…alle condizioni contrattuali stipulate dalla Società di Committenza Regionale S.p.A..”.
10 Ne consegue, dunque, che la produzione documentale è incompleta e non esaustiva ai fini costitutivi che interessano all'appellante, non essendo peraltro note in alcun modo le clausole e le condizioni tutte, anche economiche, disciplinanti il rapporto originario e comunque, ogni altro elemento essenziale di questo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che laddove “… siano del tutto assenti gli elementi essenziali, l'atto non raggiunge il livello minimo indispensabile per la sua nascita sul piano giuridico, così da non consentire il suo perfezionamento, che presuppone sempre l'esistenza di un quid che non sia solo di parvenza” (in tal senso Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 17/06/2025, n. 16240). Nel caso di specie, il documento prodotto consente unicamente di prospettare una mera parvenza di contratto e, come tale, deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del credito azionato. Ciò al pari di ogni altra manifestazione di volontà implicita o meramente attuativa, già fermamente censurata tanto dalla giurisprudenza di legittimità quanto da quella di merito.
In conseguenza dell'assenza del contratto e della Convenzione, non è dato sapere se i crediti per il recupero dei quali la agisce derivino da ordinativi di Parte_1 forniture effettivamente conformi alle condizioni di cui alla citata Convenzione, né quando detti ordinativi siano stati effettuati: aspetto, questo, rilevante anche ai fini dell'eventuale computo degli interessi e delle somme di cui all'art. 6 D.lgs. n. 231/2002, in quanto elementi accessori conseguenti al mancato esatto adempimento degli impegni assunti. A ciò si aggiunga che le fatture prodotte in primo grado da parte attrice nel già citato allegato n. 22, pur contenendo l'indicazione del medesimo C.I.G. riportato all'interno della deliberazione n. 780 del 15/07/2020, non è chiaro se siano effettivamente riferibili allo specifico accordo negoziale intervenuto tra EC NI S.p.A. e l' Infatti, CP_3 nella citata deliberazione si fa riferimento allo smaltimento di rifiuti di cui ad un lotto n. 4, mentre le fatture prodotte sono ricondotte dalla medesima sin dalla Parte_1 denominazione dei files allegati, ad un non noto lotto n.
1. Si consideri, infine, che, comunque, neppure il C.I.G. può essere considerato prova dell'esistenza del contratto originario tra EC NI S.p.A. e l' Si tratta, CP_3 infatti, di un ulteriore elemento che permette al più di concludere in termini di mera parvenza di contratto e che non supera la problematica sopra analizzata relativa alla necessità della forma ad substantiam. Le considerazioni appena svolte hanno carattere assorbente e impongono di ritenere irrilevante ogni ulteriore deduzione di cui ai citati motivi di appello (per esempio, sulla Cont natura delle .
Il rigetto dei primi tre motivi di gravame rende superfluo l'esame del quinto, da ritenersi pertanto assorbito, con il quale l'appellante intende far valere la nullità – erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inopponibile all'azienda la cessione dei crediti intercorsa tra ECeridania e la L'appellante censura la sentenza per Parte_1 violazione delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa, in quanto ritenute non applicabili dal Tribunale medesimo. Nel contesto specifico, invero, non vi sono ragioni per effettuare una verifica sull'opponibilità della cessione del credito intervenuta tra EC NI S.p.A. e
[...]
(in allora , in quanto a monte è insussistente la Parte_1 Parte_1
11 prova del presupposto della stessa, ovverosia del contratto originario tra EC NI S.p.A. e l' e per l'effetto, dei crediti da esso nascenti. L'opponibilità, infatti, è CP_3 accertamento che attiene solamente alla conoscibilità di un evento a rilevanza giudica e alla sua efficacia nei confronti di un terzo. In quanto tale interviene, temporalmente e logicamente, in un momento successivo all'affermazione dell'esistenza certa dell'evento medesimo, alla quale è condizionato.
Con il quarto motivo – “Nullità/erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non provata l'esecuzione delle forniture/prestazioni” – l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere omesso il Tribunale di Ivrea di considerare che l avrebbe pagato le n. 6 fatture relative ai rapporti con la EC Pt_7
NI S.p.A., così trascurando di ritenere dimostrata la correttezza delle prestazioni e degli importi fatturati. Il motivo risulta manifestamente inammissibile oltre che, in ogni caso, infondato. In primo luogo, invero, occorre osservare che parte appellante non individua in modo specifico quale sia il punto della sentenza oggetto di gravame. Ciò a maggior ragione se si considera che non è individuabile alcun passaggio motivazionale della decisione di primo grado in cui il giudice afferma di fondare il rigetto delle domande attoree sull'omessa prova dell'esecuzioni delle forniture/prestazioni. Il motivo è comunque infondato. L'esecuzione o il pagamento di prestazioni non sana il difetto della forma scritta richiesta ad substantiam, né consente di accertare l'esistenza del contratto o la nascita di crediti azionabili. Cont In particolare, la circostanza che l' abbia corrisposto somme asseritamente dovute a titolo di sorte capitale non può valere a sanare la nullità originaria dei contratti per difetto di forma, né a fondare un'autonoma obbligazione di interessi. L'adempimento spontaneo di un'obbligazione non correlata ad un valido titolo negoziale si atteggia come pagamento di obbligazione naturale, irripetibile ma non suscettibile di generare accessori giuridicamente esigibili. Il pagamento del capitale attesta un mero fatto economico, che non conferisce validità all'accordo sottostante né legittima il creditore cessionario a pretendere ulteriori somme.
2. Sui crediti per ulteriori interessi di mora di cui alla nota di debito PF90016797 relativi ai rapporti con la società IZ RL quantificati in € 3.830,06 e conseguenti interessi anatocistici
Con il primo motivo – “Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. e art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia” – l'appellante censura la sentenza per non essersi il Tribunale pronunciato sul capo della domanda relativo alla richiesta di condanna dell al pagamento CP_3 dell'importo di € 3.830,06 a titolo di interessi moratori al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 su fatture emesse dalla cedente IZ RL e tardivamente pagate dall'appellata ceduta e così sui conseguenti interessi anatocistici. Il motivo è inammissibile in quanto generico e in ogni caso, infondato. L'appellante, invero, non si confronta con la sentenza impugnata onde stabilire quale sia il punto in cui il giudice di prime cure non si è pronunciato in ordine alla richiesta di condanna dell al pagamento dell'importo di € 3.830,06 sopra emarginato. CP_3
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “…nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni
12 svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono (per tutte: Cass. 27 settembre 2016, n. 18932;Cass. 13 aprile 2010, n. 8771;Cass. 18 aprile 2007, n. 9244;Cass. 24 novembre 2005, n. 24817). Come è noto, infatti, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199; in senso conforme, di recente,Cass. Sez. U. 13 dicembre 2022, n. 36481)” (in tal senso, Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 09/11/2023, n. 31170). Occorre in ogni caso osservare che il Tribunale di Ivrea ha effettuato una valutazione di carattere generale rilevando elementi comuni a tutte le pretese creditorie azionate. In particolare, ha accertato la sussistenza di “una produzione documentale caratterizzata da un'assoluta assenza di organicità”, oltre che la mancata produzione della “…copia dei contratti stipulati tra le società cedenti e l'amministrazione ceduta” da cui è stata tratta la violazione delle disposizioni in materia di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dallo Stato e delle sue amministrazioni. Il Tribunale, sempre con intento generale, ha peraltro ritenuto l'irrilevanza dei contratti di cessione dei crediti a supplire alla mancanza dei contratti di affidamento tra l' CP_3
e le imprese fornitrici, evidenziando altresì che, l'omesso assolvimento dell'onere della prova con riguardo ai secondi non ha consentito nemmeno di comprendere “… quali siano i titoli in forza dei quali la società cessionaria del credito agisca in giudizio, non potendo quest'ultima beneficiare di un regime probatorio agevolato rispetto all'originario titolare del rapporto”. A condivisibile parere del giudice di prime cure, infatti, “… quanto al regime probatorio il cessionario del credito deve essere pienamente parificato al creditore cedente e come tale per poter validamente supportare l'azione di condanna al pagamento delle prestazioni insolute deve produrre in giudizio l'originario contratto”. Alla domanda in discorso è da ritenersi estesa anche l'argomentazione del Tribunale relativa all'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti dell' . CP_3
Con il secondo motivo – “Nullità-erroneità della sentenza per rigetto della domanda Part nonostante le allegazioni e le produzioni effettuate da – l'appellante censura la sentenza, in via implicitamente subordinata al rigetto del primo motivo, per non aver il Tribunale considerato le prove dalla medesima poste a fondamento della pretesa azionata. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare una pluralità di aspetti, tra i quali gli elementi di calcolo posti a fondamento degli interessi fatturati con la Nota di debito e i relativi dettagli, comprese le fatture per sorte capitale derivanti da transazioni commerciali. Il giudice di prime cure, inoltre, non avrebbe tenuto in debito conto che Parte sulle medesime fatture aveva richiesto altresì il pagamento di € 40, per ogni fattura, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/2002. In un tale contesto, l'appellante eccepisce inoltre che il Tribunale non avrebbe valutato la mancata contestazione, ad opera di controparte, degli elementi posti da Parte_1
13 a base della determinazione degli interessi di cui alla Nota di debito e dunque, gli importi richiesti a pagamento. Osserva, infine, che i) le fatture sottostanti la nota di debito sono state pagate e che dunque non sussisterebbero dubbi in ordine all'esistenza del contratto sottostante e all'esecuzione delle forniture e che al contempo, ii) alcuna tematica afferente alla Parte legittimazione di potrebbe essere sollevata.
Il motivo è infondato. Sul punto occorre richiamare integralmente quanto osservato in precedenza con riguardo ai crediti ceduti all'appellante dalla EC NI S.p.A., circa l'assoluta carenza della prova del contratto originario necessitante la forma scritta ad substantiam. In un tale contesto, in cui il fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata è rappresentato da un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam, “…. l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass., Sez. 1, 14/01/1981, n. 326; 23/01/1967, n. 198; 27/05/1964, n. 1326; Cass., Sez. 2, 24/11/1980, n. 6231)” – (in tal senso, Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/10/2018, n. 25999) –, con conseguente inapplicabilità dell'art. 115 comma 1 c.p.c. nella parte in cui consente che i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possano essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova. Ciò premesso, deve rilevarsi come, nel corso del primo grado di giudizio, l'odierna appellante non abbia prodotto il contratto originario stipulato tra la cedente IZ RL e la ceduta , originante il credito per interessi moratori azionato di cui alla Nota di CP_3 debito PF90016797 e i conseguenti interessi anatocistici. Anzi, a ben vedere, la carenza probatoria non attiene soltanto al contratto (e tale carenza, per le ragioni già ampliamente esposte, presenta carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore deduzione). Dall'analisi degli atti di primo grado, invero, emerge come la parte appellante abbia tentato di provare la fondatezza della propria pretesa, in via prevalente, sulla base di documentazione di autoformazione propria, carente di ogni minimo requisito di certezza e senza dare specifica ed incontestabile prova dell'eventuale ritardo nei pagamenti. In particolare, con il doc. 3 allegato all'atto di citazione è stata versata in atti la fattura n. 90016797 del 28/12/2020 di € 3.830,06 per “interessi maturati su fatturato società cedente”, con la precisazione che trattasi di “Descrizione dei crediti ceduti per interessi di mora maturati al tasso D.gls. n. 231/2002 su fatture per sorte capitale pagate in ritardo rispetto alle scadenze previste nel periodo dal 10-12-2019 al 10-12-2020”. Tale fattura, tuttavia, non è probatoriamente rilevante: infatti, non contiene alcun espresso riferimento alla società IZ RL, quale cedente, né il dettaglio delle fatture in sorte capitale dal cui ritardato pagamento si pretenderebbe di ricavare l'anzidetto importo. Similmente, nemmeno sono indicati i criteri di calcolo, per il tramite dei quali la
[...]
è pervenuta al totale esposto. A ciò si aggiunga, infine, che la fattura non è Parte_1 stata prodotta nel formato xml (eXtensible Markup Language), né è stata consegnata la ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di interscambio. A risolvere le problematiche sopra evidenziate, non soccorre nemmeno il prospetto riepilogativo prodotto al doc. 4 dell'atto di citazione e riproposto come allegato C al foglio di precisazione conclusioni di parte attrice. Si tratta, infatti, di documento di
14 autoformazione, privo dei dettagli necessari a ricostruire il quantum debeatur. Sul punto, non rileva nemmeno il doc. 20 allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, seppur contenente un elenco delle fatture dalle quali sarebbe generato l'importo azionato. Si tratta, invero, di documento di autoformazione, non supportato quantomeno dalle fatture emesse dalla IZ RL ed ivi richiamate, con conseguente impedimento di ogni controllo del Giudice e prima ancora, di una analitica difesa da parte del convenuto. Al doc. 11 dell'atto di citazione e al doc. 14 della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice è stato allegato il contratto di cessione stipulato tra la cedente IZ RL e la cessionaria in data 18/12/2020 che, come già ampliamente Parte_1 argomentato, non ha alcuna rilevanza ai fini della fondatezza della pretesa, non essendo accompagnato dal contratto originario tra la cedente e l'amministrazione ceduta. Quanto esposto, dunque, conduce al rigetto della domanda sia per quanto riguarda gli interessi moratori sia per quanto riguarda quelli anatocistici.
3. Sugli ulteriori crediti ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 di cui alla fattura PF90016603 relativi ai rapporti con la società IZ RL quantificati in € 18.280,00
Con il primo motivo – “Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. e art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia” - l'appellante censura la sentenza per non essersi il Tribunale pronunciato sul capo della domanda relativa alla richiesta di condanna dell al pagamento CP_3 dell'importo di € 18.280,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 per l'omesso rispetto del termine di pagamento di n. 457 fatture. Il motivo è inammissibile in quanto generico e comunque infondato. L'appellante, invero, non si confronta con la sentenza del giudice di prime cure onde stabilire quale sia il punto in cui lo stesso non si è pronunciato in ordine alla richiesta di condanna dell al pagamento dell'importo di € 18.280,00 di cui sopra. CP_3
Come precisato in precedenza, invero, è orientamento consolidato quello per il quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (in tal senso, Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/11/2023, n. 31170). Anche in tal caso occorre osservare come il Tribunale di Ivrea ha comunque effettuato una valutazione di carattere generale circa la infondatezza di tutte le pretese creditorie azionate, riscontrando per queste problemi di carente o assente produzione documentale in particolare in relazione ai contratti stipulati tra le società cedenti e l'amministrazione ceduta, con conseguente violazione delle disposizioni in materia di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dallo Stato e delle sue amministrazioni. Ciò ha dunque comportato il rigetto integrale delle domande attoree, che si condivide e si conferma, in quanto aspetto dirimente ed assorbente.
Con il secondo motivo - “Nullità-erroneità della sentenza per rigetto della domanda Part nonostante le allegazioni e le produzioni effettuate da - l'appellante censura la sentenza, in via implicitamente subordinata al rigetto del primo motivo, per non aver il Tribunale considerato le prove dalla medesima poste a fondamento della pretesa azionata.
15 Anche in tal caso, parte appellante ha contestato che il Tribunale avrebbe omesso di considerare una pluralità di aspetti, tra i quali gli elementi di calcolo posti a fondamento dell'importo fatturato e i relativi dettagli, comprese le fatture per sorte capitale derivanti da transazioni commerciali e le scadenze di pagamento. Nel contesto, l'appellante osserva inoltre che il Tribunale non avrebbe valutato la mancata contestazione, ad opera di controparte, degli elementi posti da Parte_1
a base della determinazione degli importi richiesti a pagamento. Precisa, infine, che i) le fatture sottostanti sono state pagate e che dunque non sussisterebbero dubbi in ordine all'esistenza del contratto sottostante e l'esecuzione delle Parte forniture e che al contempo, ii) alcuna tematica afferente alla legittimazione di potrebbe essere sollevata. Il motivo è infondato. Sul punto occorre richiamare integralmente quanto osservato in precedenza con riguardo agli altri crediti ceduti all'appellante dalla IZ RL (oltre che dalla EC NI S.p.A.), circa l'assoluta carenza di prova quanto alla sussistenza del contratto originario necessitante la forma scritta ad substantiam. Deve invero rilevarsi come, nel corso del primo grado di giudizio, l'odierna appellante non abbia prodotto il contratto originario stipulato tra la cedente IZ RL e la ceduta CP_3
originante il preteso credito ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 di cui alla fattura
[...]
n. PF90016603. Anche in tal caso, peraltro, la carenza probatoria è ben più gravosa rispetto a quella, pregiudiziale ed assorbente, attinente al contratto originario. La pretesa in discorso azionata dalla è infatti stata supportata Parte_1 unicamente dalla copia della fattura n. PF90016603 del 28/12/2020 (cfr. doc. 9 atto di citazione) e da un prospetto di riepilogo (cfr. doc. 10 atto di citazione – doc. D precisazione conclusioni di parte attrice), cioè da documenti contenenti allegazioni della parte che li ha formati. Per quanto concerne la prima, questa al suo interno nella descrizione non reca alcuna indicazione della IZ RL, avendo ad oggetto unicamente “spese recupero a debitore” oltre la precisazione per la quale trattasi di “…crediti ceduti per spese di recupero ai sensi art.6 c.2 d.lgs. 231/2002 come modificato dal d.lgs. 192/2012 su fatture per sorte capitale pagate in ritardo rispetto alle scadenze contrattuali previste”. In quanto tale, dunque, il documento non è pertinente e neppure rilevante, essendo privo del dettaglio certo ed indiscutibile delle fatture in sorte capitale dal cui ritardato pagamento si pretenderebbe di ricavare l'anzidetto importo, oltre che dell'indicazione dei criteri di calcolo per il tramite dei quali la è pervenuta al totale esposto. Non rileva, peraltro, il Parte_1 dettaglio dei documenti contabili allegato alla fattura in quanto generico e di produzione unilaterale. A ciò si aggiunga, infine, che la fattura medesima non è stata prodotta nel formato xml, né è stata allegata la ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di interscambio. Il prospetto di riepilogo di cui al doc. 10 è similmente documento di autoformazione, privo di ogni carattere di certezza e dei dettagli necessari a ricostruire il quantum debeatur. Mancano, peraltro, le fatture originarie emesse da IZ RL, sicché è del tutto irrilevante il doc. 23 allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, in quanto – come quello di cui al doc. 9 citato – documento generico e di autoformazione del quale è impossibile ogni controllo da parte del Giudice e prima ancora, l'esercizio di una analitica difesa da parte del convenuto.
16 Al doc. 11 all'atto di citazione e al doc. 15 alla prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di parte attrice è stato allegato il contratto di cessione stipulato tra la cedente IZ RL e la cessionaria in data 18/12/2020 che, come già ampliamente argomentato, Parte_1 non ha alcuna rilevanza ai fini della fondatezza della pretesa, non essendo accompagnato dal contratto originario tra la cedente e l'amministrazione ceduta. Quanto esposto, dunque, conduce al rigetto della domanda per le somme di cui all'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002.
4. Sulla condanna in primo grado di al pagamento delle spese di Parte_1 lite
Part Con un unico motivo – “Motivo di appello relativo alla condanna di al pagamento delle spese di lite” – l'appellante afferma che per le ragioni esposte nei precedenti motivi di gravame, la sentenza del Tribunale di Ivrea deve essere riformata anche con riferimento Parte al capo nel quale è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite. Il motivo è infondato, visto il rigetto degli altri motivi di gravame.
5. Conclusioni
In conclusione, la sentenza del Tribunale qui appellata deve essere integralmente confermata. Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.000,01 ad € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria/trattazione), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale e così per complessivi € 3.966,00 per compensi. Viene riconosciuto il domandato aumento per l'utilizzo di tecniche informatiche ex art. 4 comma 1 bis del citato D.M., seppur nella limitata misura del 10%, tenuto conto che i link per l'apertura delle produzioni sono stati utilizzati per documenti prontamente reperibili, per la maggior parte costituiti da precedenti giurisprudenziali. L'importo complessivo dei compensi è quindi di € 4.362,60, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA ed IVA.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., stante la colpa grave dell'appellante che ha proposto motivi di gravame manifestamente infondati o inammissibili che hanno costretto l' a subire un CP_3 giudizio superfluo con conseguente esborso di denaro pubblico per incaricare la difesa. Infatti, già nel primo grado di giudizio c'è stata una riduzione significativa della sorte capitale che ha dimostrato la pretestuosità dell'azione, confermata poi in sede di appello dove l'impugnazione è stata ridotta solo ad alcuni crediti, peraltro non supportati da prova alcuna. A tal fine, l'anzidetta somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari ad € 4.362,60.
17 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante totalmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'appello proposto da già Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 201/2023 del 26/02/2023 del Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 27/02/2023, rep. 392/2023 del 27/02/2023, sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma;
2. NA la parte appellante già Parte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese
[...] processuali del giudizio d'appello alla parte appellata in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, spese che liquida in € 4.362,60, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3. NA la parte appellante già Parte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della
[...] parte appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 l'ulteriore somma di € 4.362,60 ex art. 96 c. 3 c.p.c.; 4. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante integralmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Rel. Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dottoressa Marianna Marro.
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del procuratore dott. , elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliata presso l'Avv. Paolo Bonalume del Foro di Milano, che la rappresenta e la difende per procura in atti
contro
: (C.F. ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott. , elettivamente domiciliata Parte_4 presso l'Avv. Annarita Gili del Foro di Torino, che la rappresenta e la difende per procura in atti
avverso: la sentenza n. 201/2023 del 26/02/2023 del Tribunale di Ivrea pubblicata in data 27/02/2023, rep. 392/2023 del 27/02/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 201/23 pubblicata il 27 febbraio 2023 dal Tribunale di Ivrea nel giudizio di primo grado RG 404/21 introdotto da – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– nei confronti dell' e non notificata: Parte_1 Parte_3
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
[..
[...] , condannare l' al relativo pagamento in favore di
[...] Parte_3 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna dell' Parte_1 [...] Part
restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di Controparte_2 spese di lite in esecuzione della sentenza appellata:
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle seguenti fatture Pt_3 Parte emesse da ECNI S.p.A. e cedute a
interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte Part capitale – – scadenza riportata nell'elenco prodotto con la citazione da da nel giudizio di primo grado (colonna “Data Scadenza”, doc. 3 – ed ivi riprodotto sub doc. 1 - sino alla data di pagamento (indicata anche nel sopra riportato prospetto)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla Pt_3 data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' Pt_3
• € 3.830,06 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, di cui alla Nota Debito PF90016797 riepilogata nell'elenco allegato al foglio di precisazione delle conclusioni sub ALL. C ed ivi riprodotto sub doc. 2
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 18.280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui Part termine di pagamento non è stato rispettato, importo di € 18.280 fatturato da mediante la fattura n. PF90016603, emessa per l'omesso rispetto del termine di
2 Part pagamento delle 457 fatture indicate nella predetta fattura emessa da (foglio precisazione delle conclusioni ALL. D ed ivi riprodotto sub doc. 3) IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per Parte_3
l'effetto, condannare l' a pagare a la Parte_3 Parte_1 diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”
Per parte appellata:
“Nel merito: Part rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 201/2023 in data 27.2.2023 del Tribunale di Ivrea;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, con Iva, CPA e rimborso forfettario delle spese generali”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2021, (ora Parte_1 [...]
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Ivrea, l' Parte_1 Parte_3
(di seguito, in breve , chiedendone la condanna in via principale al
[...] CP_3 pagamento dei seguenti importi:
- € 17.968,09 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate negli elenchi di cui agli allegati docc. 2A e 2B, emesse dalle società ivi indicate;
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale e sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, e con decorrenza dalla data di notifica della citazione medesima;
- € 520,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento delle n. 13 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
- € 3.830,06 a titolo di ulteriori interessi di mora, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al primo punto, e già oggetto di fattura come da “Nota Debito Interessi” prodotta al doc. 3;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della richiamata Nota Debito e scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
3 - € 18.280,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui al primo punto nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato la nota debito. Quanto sopra, veniva richiesto da parte attrice in forza di taluni contratti di cessione di credito pro soluto stipulati con le società fornitrici EC NI S.p.A., AR LI S.p.A., TE S.p.A. e A. NI Diagnostics S.r.l. e IZ RL. Con riguardo ai citati rapporti, parte attrice formulava altresì due domande subordinate. Più precisamente, con la prima chiedeva la condanna dell' al pagamento, per le CP_3 medesime ragioni e i medesimi titoli, di ogni diversa somma ritenuta dovuta. Con la seconda, in via di ulteriore subordine, domandava la condanna della convenuta al pagamento di ogni diversa somma per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la la quale, previa declaratoria CP_3 preliminare e pregiudiziale dell'intervenuta prescrizione ex art. 2948 comma 4 c.c. in relazione agli interessi relativi a fatture pagate in ritardo e scadute prima del 28/01/2016, chiedeva nel merito e in via principale il rigetto integrale delle domande avversarie. In particolare, la convenuta contestava la titolarità in capo alla dei Parte_1 diritti fatti valere per sorte capitale in relazione ai crediti ceduti dalle società EC NI S.p.A., AR LI S.p.A., TE S.p.A., A. NI Diagnostics S.r.l. per l'importo di € 17.968,09, con conseguente ricaduta sulle voci accessorie degli interessi moratori e anatocistici, nonché sull'importo di € 520,00 determinato ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 ritenuto, peraltro, oggetto di erronea interpretazione da parte dell'attrice. Quanto sopra, sul presupposto dell'assenza di documentazione idonea a comprovare in modo inequivocabile e certo i crediti asseritamente vantati. Sul punto, invero, veniva eccepita i) l'omessa produzione del contratto di cessione tra e CP_4 Parte_1
ii) la mancata adesione/accettazione dell' agli atti di cessione tra CP_3 Parte_1
e le società EC NI S.p.A., AR LI S.p.A., TE S.p.A., A. NI
[...]
Diagnostics S.r.l. ai sensi dell'art. 70 c. 3 R.D. n. 2440/1923 ovvero ex art. 117 c. 4 bis D.L. n. 34/2020, iii) il pagamento integrale ovvero parziale di talune fatture emesse da TE S.p.A., EC NI S.p.A. e AR LI S.p.A., oltre che la contestazione della fattura emessa da A. NI Diagnostics S.r.l.. In via subordinata, peraltro, la convenuta eccepiva in compensazione l'importo di € 2.149,56 oltre interessi di cui alle note di credito riferite alla società EC NI S.p.A., risultanti dall'elenco delle fatture prodotte dall'attrice al doc. 2A. Similmente, la riteneva carente la titolarità del credito in capo alla parte CP_3 avversaria con riguardo all'importo di € 3.830,06 a titolo di interessi di mora per tardivo pagamento di alcune fatture oggetto di cessione dalla IZ RL e di specifica nota debito;
anche in tal caso, con conseguente infondatezza delle pretese accessorie relative agli interessi anatocistici. Conclusioni non dissimili, peraltro, venivano sostenute dalla parte convenuta in relazione all'importo di € 18.280,00 00 determinato ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 e relativo al tardivo pagamento di ulteriori fatture diverse da quelle poste a
4 fondamento delle precedenti richieste, con riguardo al quale venivano altresì dispiegati i già indicati dubbi interpretavi quanto alla norma applicata. In particolare, in punto di titolarità dell'importo di € 3.830,06 e relativi accessori, l' CP_3 in sintesi contestava: i) la mancata allegazione del contratto di cessione relativo alla
[...]
Nota Debito azionata e delle sottese fatture, ii) l'indeterminatezza dei dati giustificativi del risultato esposto, iii) l'inidoneità probatoria dei documenti prodotti, sia nell'an che nel quantum, in quanto autodeterminati. Quanto all'importo di € 18.280,00, nello specifico la convenuta eccepiva altresì CP_3
i) la mancata allegazione delle fatture asseritamente pagate in ritardo, ii) la mera produzione di un prospetto riepilogativo autoreferenziale, iii) la mancata espressa accettazione dell'atto di cessione. La convenuta, infine, contestava le domande formulate in via subordinata e ulteriormente subordinata da parte attrice, ritenendole inammissibili. In relazione alla domanda ex art. 2041 c.c., peraltro, l' ne eccepiva in primis il CP_3 carattere residuale, non rilevabile nel caso di specie stante l'esercizio, in via principale, di specifica azione tipica fondata su titolo contrattuale. In ogni caso, osservava l'infondatezza della stessa per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi.
Nel corso del giudizio, con nota di trattazione del 19/10/2021 e successiva prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice riduceva la propria Parte_1 domanda unicamente con riferimento alla sorte capitale, circoscrivendola ad € 3.788,00 in luogo dei precedenti € 17.968,09, come da elenchi allegati da ultimo ai docc. 13A e 13B. Veniva, invero, confermato il pagamento integrale da parte dell' del capitale CP_3 di cui alle fatture di EC NI S.p.A., AR LI S.p.A. e A. NI Diagnostics S.r.l., oltre che quello parziale delle fatture riferite alla TE S.p.A. Secondo l'attrice risultavano, dunque, insolute le fatture n. 20138139 del 28/10/2020 e n. 20111404 del 01/09/2020 emesse dalla società TE S.pA. e successivamente cedute da quest'ultima alla Parte_1
Con sentenza n. 201/2023 del 26/02/2023, pubblicata il 27/02/2023, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 404/2021 R.G. – rep. 392/2023 del 27/02/2023, il Tribunale di Ivrea rigettava le domande proposte dalla ritenendole Parte_1 infondate. In primo luogo, nell'ambito di una produzione documentale caratterizzata da assoluta assenza di organicità, sia con riferimento alla sorte capitale e relativi accessori sia con riguardo ai crediti diversi, il Tribunale rilevava l'assenza dei contratti originari stipulati tra le società cedenti (EC NI S.p.A., AR LI S.p.A., TE S.p.A., A. NI Diagnostics S.r.l. e IZ RL) e l'amministrazione ceduta ). Tale assunto veniva CP_3 considerato dirimente ai fini del rigetto della domanda attorea, stante la rigorosa necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni. Il Tribunale, inoltre, sottolineava che, con riguardo alle fatture azionate (di cui, parimenti, venivano riscontrati difetti di produzione), la parte attrice non aveva specificamente allegato l'eventuale sussistenza di un credito residuo pur a fronte dei pagamenti documentati dalla convenuta.
5 Ricostruita l'evoluzione normativa in materia di cessione dei crediti nei confronti della Cont P.A., in applicazione della specifica disciplina prevista per le dall'art. 117 comma 4 bis D.L. 19/05/2020 n. 34, il Tribunale accertava il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della circa l'avvenuta accettazione “espressa” della Parte_1 cessione dei crediti da parte dell'amministrazione convenuta. Ciò, peraltro, a fronte dell'affermazione da parte dell in ordine alla propria mancata adesione. CP_3
Da ultimo, il giudice di prime cure respingeva la domanda ex art. 2041 c.c., per carenza del requisito di residualità previsto dall'art. 2042 c.c. Per l'effetto, il Tribunale di Ivrea condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite Cont in favore dell' convenuta (spese liquidate in € 5.300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge). La impugnava la predetta sentenza del Tribunale di Ivrea, chiedendone Parte_1 la riforma in forza dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si costituiva la chiedendo il rigetto integrale dell'appello avversario e la CP_3 conferma della sentenza di primo grado. L'appello proposto da si articola in: i) cinque motivi di gravame con Parte_1 riferimento ai crediti per sorte capitale pagati nelle more del giudizio e relativi accessori (interessi di mora, interessi anatocistici e importi ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002) inerenti ai rapporti con la società EC NI S.p.A.; ii) in due motivi di gravame con riguardo ai crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alla Nota Debito PF90016797 quantificati in € 3.830,06 e di quelli anatocistici relativi ai rapporti con la IZ RL, iii) in due motivi di gravame per gli ulteriori crediti ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 quantificati in € 18.280,00 di cui alla fattura PF90016603 e relativi ai rapporti con IZ RL e infine, iv) in un motivo di gravame relativo alla condanna di al pagamento delle spese di lite. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. Con riferimento ad alcune delle domande formulate in primo grado da parte attrice e definite con la sentenza appellata, si è formato il c.d. giudicato interno in quanto alcuni punti non sono stati oggetto di gravame. Più precisamente, dall'atto di citazione in appello emerge che la non ha Parte_1 inteso impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea nella parte in cui quest'ultimo ha rigettato la domanda di condanna della convenuta al CP_3 pagamento i) degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e delle somme di cui all'art. 6 D.lgs. n. 231/2002 in relazione ai crediti delle cedenti A. NI Diagnostics S.r.l., da un lato e AR LI S.p.A., dall'altro, oltre che ii) della somma capitale, degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e delle somme di cui all'art. 6 D.lgs. n. 231/2002 derivanti dai rapporti intrattenuti dall' con la cedente TE S.p.A., CP_3 per come proposte nel merito in via principale ed in via subordinata.
Parimenti, alcuna impugnazione è stata sollevata in relazione al rigetto della domanda proposta in via ulteriormente subordinata volta alla condanna della convenuta ex art. 2041 c.c.
6 Ciò premesso, occorre procedere nel prosieguo con la disamina dei singoli motivi di appello.
1. Sui crediti per interessi di mora, interessi anatocistici ed ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/02 relativi ai rapporti con la società EC NI S.p.A.
Il primo, il secondo e il terzo motivo di gravame vengono esaminati congiuntamente in quanto connessi. Con il primo motivo – “Nullità – erroneità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto assente un valido contratto tra EC NI e l'azienda” – l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di considerare che l' avrebbe confessato l'esistenza di un CP_3 valido contratto con la EC NI S.p.A. poiché i) vi è stato il pagamento delle fatture per la sorte capitale e ii) precedentemente al giudizio, non vi è stata contestazione circa l'esistenza del contratto né è stata offerta la restituzione delle forniture/prestazioni che, anzi, sono state ricevute. Con il secondo motivo – “Nullità – erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inesistente un valido contratto per errata interpretazione delle disposizioni in tema di Part formalizzazione dei contratti e nonostante la documentazione prodotta da – l'appellante censura la sentenza per violazione delle disposizioni in tema di formalizzazione dei contratti nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di considerare plurimi elementi probatori. In particolare, la Parte_1 indica, in quanto rilevanti, i) le fatture corredate peraltro dall'indicazione del numero C.I.G., (Codice Identificativo di Gara, che è un codice univoco rilasciato dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - per identificare una specifica procedura di affidamento di appalto o contratto pubblico), ii) la documentazione comprovante il rapporto contrattuale e iii) la mancata contestazione, ad opera di controparte, della stessa. In un tale contesto, l'appellante osserva come, secondo la giurisprudenza di merito, l'indicazione del numero C.I.G. all'interno della fattura sia elemento dimostrativo dell'esistenza del contratto. Contesta, inoltre, l'affermazione del giudice di prime cure Cont circa la necessità della forma scritta ad substantiam ritenendo le pacificamente assoggettate alle regole civilistiche, stante la riforma del di Controparte_5 cui al D.lgs. n. 502/1992 che le avrebbe trasformate in Aziende dotate di autonoma personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con conseguente applicazione della disciplina civilistica, compreso l'art. 1326 c.c. Con il terzo motivo – “Nullità – erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto assente un valido contratto nonostante il comportamento dell'azienda abbia costituito una ratifica per fatti concludenti” – l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere omesso il Tribunale di considerare che l' non avrebbe CP_3 contestato in modo specifico o rifiutato l'erogazione delle forniture/prestazioni, le fatture inoltrate per il pagamento e così il proprio obbligo di pagamento anche a fronte delle intimazioni e delle cessioni dei crediti. Tutti i motivi sopra riportati sono infondati e vanno rigettati.
7 In primo luogo, va rilevato che il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. non trova applicazione quando, come nella specie, sia richiesta la forma scritta ad substantiam del titolo su cui il diritto si fonda (App. Torino n. 496/2025, "la mancata contestazione specifica ex articolo 115 del codice di procedura civile non opera quando il debitore abbia eccepito la carenza di prova nell'an e nel quantum della pretesa e la mancata produzione della documentazione necessaria non lo abbia messo in condizione di esercitare adeguatamente il diritto di difesa" ed ivi ulteriori riferimenti). Sul punto, giova osservare che il Tribunale di Ivrea ha correttamente valutato l'incidenza, ai fini del rigetto della pretesa azionata, dell'omessa produzione dei contratti stipulati tra le società cedenti e l'amministrazione ceduta. Tale valutazione, con riferimento a tutti i crediti ceduti relativi alla EC NI S.p.A. e oggetto di gravame, deve essere confermata. La produzione dei contratti originari intercorrenti tra i creditori cedenti e il debitore ceduto riveste carattere dirimente sotto molteplici profili, tanto processuali quanto sostanziali. In primo luogo, essa consente al soggetto che agisce in giudizio, assumendo di essere divenuto titolare del credito per effetto di cessione, di assolvere all'onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi della pretesa azionata, garantendo nel contempo la piena instaurazione del contraddittorio sulla relativa questione. Da un lato, infatti, il debitore ceduto deve poter esercitare integralmente il proprio diritto di difesa, potendo opporre al cessionario tutte le eccezioni fondate sul rapporto originario già opponibili al cedente;
dall'altro, il giudice deve essere posto in condizione di verificare compiutamente la sussistenza e la fondatezza del credito dedotto in giudizio. Peraltro – e ciò in via preliminare – va condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui i contratti stipulati con lo Stato o con una pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta ad substantiam, anche qualora si tratti di rapporti di natura privatistica conclusi iure privatorum. Tale profilo assume rilievo decisivo nella misura in cui non possono ritenersi idonei a comprovare l'esistenza del contratto tra cedente e debitore ceduto – e, per conseguenza, del credito oggetto di cessione – elementi meramente fattuali o documentali privi del necessario requisito formale. Non valgono, pertanto, a tale fine, la mera produzione di copie di fatture, l'avvenuto pagamento, l'accettazione o l'esecuzione di forniture e prestazioni, la mancata contestazione da parte del debitore, nonché eventuali rinnovi taciti, ratifiche, convalide, subentri o, più in generale, qualunque manifestazione di volontà implicita o di natura meramente attuativa. Tali circostanze, come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure, devono ritenersi, a seconda dei casi, del tutto irrilevanti ovvero inammissibili ai fini della prova dell'intervenuta stipulazione del contratto e, conseguentemente, della sussistenza del credito azionato dal cessionario. Detto assunto si conforma alla consolidata giurisprudenza di legittimità che, ancora di recente, ha affermato come “… la Pubblica amministrazione è libera di concludere negozi di diritto privato senza alcuna limitazione, salvo il rispetto della forma dei contratti imposta dagli artt. 16 e 18 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, necessaria soprattutto al fine di rendere possibili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria (Cass., sez. I, 3 gennaio 2001, n. 59, in tema di appalto pubblico;
Cass., sez. II, 30 maggio 2002, n. 7913, in tema di conferimento di incarichi a professionisti;
di recente Cass., sez. II, 27 marzo 2023, n. 8574; Cass., sez. II, 3 aprile 2024, n. 8753). La forma scritta dei contratti tra PA e privati, allora,
8 va vista come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della prima, sia nell' interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sia nell' interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo (Cass., sez. I, 12 luglio 2001, n. 9428; Cass., sez. III, 24 giugno 2002, n. 9165; Cass., sez. I, 3 aprile 2024, n. 8753, già citata). Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., sez. III, 3 agosto 2002, n. 11649), ma è da escludere altresì qualunque forma di sanatoria o la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5234; Cass., sez. I, 3 aprile 2024, n. 8753 già citata)” - (in tal senso, Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 22/06/2025, n. 16687).
In questo senso, peraltro, si è già espressa anche questa Corte d'Appello che, di recente, con la sentenza n. 684 del 18/07/2025, pubblicata in data 01/08/2025 emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 755/2022 R.G., in cui parte tra l'altro era proprio la
[...]
(qui , al punto 6.5. ha ricordato che “come Parte_1 Parte_1 chiarito da Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 28854/2023, i contratti stipulati con le aziende sanitarie locali devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam. Tale requisito non è meramente probatorio, ma costitutivo del rapporto contrattuale, la cui mancanza determina nullità insanabile non suscettibile di convalida o ratifica. Il diritto al Cont pagamento del corrispettivo da parte dell presuppone necessariamente la stipulazione di un apposito contratto in forma scritta ad substantiam, costituendo il fatto costitutivo del diritto di credito che deve essere provato dalla parte che agisce per il pagamento. La forma scritta del contratto stipulato da ente pubblico costituisce garanzia indeclinabile del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi (Cass. civ. Sez. III, 10/01/2019 n. 453). La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (ex multis: Cass. 26/10/2007, n. 22537; Cass. 23/01/2018 n. 1549). Né sono sufficienti a provare l'accordo, richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto “i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrivi la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano oggetto, richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò
9 neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto”. (Cass. civ. Sez. I, 22/06/2018 n. 16562). Ne segue che, in assenza del contratto scritto, neanche l'intervenuto pagamento ad opera delle somme rivendicate a titolo di sorte capitale dalla cessionaria potrà sopperire alla mancata allegazione del contratto di somministrazione e fornitura, ai fini della prova del credito”.
Le considerazioni appena esposte conservano piena valenza tanto nell'ipotesi in cui la pretesa creditoria riguardi la sorte capitale, quanto nell'eventualità in cui essa riguardi gli accessori del credito (interessi e somme dovute ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002). L'esistenza e l'esigibilità di tali accessori risultano, infatti, inscindibilmente collegate alla prova dell'effettiva sussistenza e verificabilità del rapporto obbligatorio da cui trae origine il credito principale, nonché all'accertamento dell'inadempimento che ne costituisce il presupposto.
Nel caso di specie, occorre constatare come, nel corso del giudizio di primo grado,
[...] abbia omesso di produrre il contratto stipulato tra la cedente EC NI Parte_1
S.p.A. e la ceduta , costituente la genesi del credito qui fatto valere. CP_3
Dalla disamina degli atti, si desume che la in allegato alla prima Parte_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. datata 08/04/2022, ha depositato il doc. 22 nel quale, nella sottocartella titolata “EC NI Spa” è presente un documento denominato “Deliberazione 780 del 15.07.2020”. Dall'analisi dello stesso, si evince che esso corrisponde ad una deliberazione del direttore generale dell' avente ad oggetto l'adesione ad una gara (S.C.R. – Società di CP_3
Committenza Regionale, struttura regionale incaricata di gestire in forma centralizzata le gare d'appalto e i contratti pubblici per conto della Regione e degli enti del sistema pubblico territoriale, comprese le per l'affidamento del servizio di Parte_5 smaltimento rifiuti sanitari per un periodo di 43,5 mesi. È inoltre presente il riferimento ad un lotto n. 4 e ad un numero C.I.G. (codice identificativo di gara) 8363496F38 – C.E.
3.10.11.08. Deve dunque desumersi che, per il tramite di tale atto a carattere amministrativo, l' CP_3 abbia inteso aderire, con decorrenza dal 01/08/2020 e sino al 17/03/2024, alla
[...]
Convenzione attivata dalla per il servizio di smaltimento dei rifiuti Parte_6 sanitari relativamente al ivi citato lotto n. 4 che aveva come aggiudicatario
[...]
(mandataria) e EC F.E. RL (mandante). In premessa, peraltro, Controparte_6 veniva precisato che l'adesione sarebbe stata attivata “… con apposito ordinativo di fornitura da parte dell' alle condizioni contrattuali stipulate dalla Società di CP_3
Committenza Regionale S.p.A.”. Orbene, è evidente che il documento prodotto non presenta le caratteristiche richieste dalla legge per ritenere validamente integrato quel contratto in forma scritta ad substantiam necessario a comprovare l'esistenza del rapporto negoziale sottostante il credito azionato e per l'effetto, l'esistenza di quest'ultimo. In primo luogo, infatti, occorre osservare che la Convenzione non è stata prodotta. In ogni caso, neppure la produzione della Convenzione sarebbe stata sufficiente a dimostrare il credito azionato, posto che, nelle premesse della deliberazione 780 del Cont 15/07/2020, viene precisato che la Convenzione sarebbe stata attuata dall mediante ordinativo di fornitura “…alle condizioni contrattuali stipulate dalla Società di Committenza Regionale S.p.A..”.
10 Ne consegue, dunque, che la produzione documentale è incompleta e non esaustiva ai fini costitutivi che interessano all'appellante, non essendo peraltro note in alcun modo le clausole e le condizioni tutte, anche economiche, disciplinanti il rapporto originario e comunque, ogni altro elemento essenziale di questo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che laddove “… siano del tutto assenti gli elementi essenziali, l'atto non raggiunge il livello minimo indispensabile per la sua nascita sul piano giuridico, così da non consentire il suo perfezionamento, che presuppone sempre l'esistenza di un quid che non sia solo di parvenza” (in tal senso Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 17/06/2025, n. 16240). Nel caso di specie, il documento prodotto consente unicamente di prospettare una mera parvenza di contratto e, come tale, deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del credito azionato. Ciò al pari di ogni altra manifestazione di volontà implicita o meramente attuativa, già fermamente censurata tanto dalla giurisprudenza di legittimità quanto da quella di merito.
In conseguenza dell'assenza del contratto e della Convenzione, non è dato sapere se i crediti per il recupero dei quali la agisce derivino da ordinativi di Parte_1 forniture effettivamente conformi alle condizioni di cui alla citata Convenzione, né quando detti ordinativi siano stati effettuati: aspetto, questo, rilevante anche ai fini dell'eventuale computo degli interessi e delle somme di cui all'art. 6 D.lgs. n. 231/2002, in quanto elementi accessori conseguenti al mancato esatto adempimento degli impegni assunti. A ciò si aggiunga che le fatture prodotte in primo grado da parte attrice nel già citato allegato n. 22, pur contenendo l'indicazione del medesimo C.I.G. riportato all'interno della deliberazione n. 780 del 15/07/2020, non è chiaro se siano effettivamente riferibili allo specifico accordo negoziale intervenuto tra EC NI S.p.A. e l' Infatti, CP_3 nella citata deliberazione si fa riferimento allo smaltimento di rifiuti di cui ad un lotto n. 4, mentre le fatture prodotte sono ricondotte dalla medesima sin dalla Parte_1 denominazione dei files allegati, ad un non noto lotto n.
1. Si consideri, infine, che, comunque, neppure il C.I.G. può essere considerato prova dell'esistenza del contratto originario tra EC NI S.p.A. e l' Si tratta, CP_3 infatti, di un ulteriore elemento che permette al più di concludere in termini di mera parvenza di contratto e che non supera la problematica sopra analizzata relativa alla necessità della forma ad substantiam. Le considerazioni appena svolte hanno carattere assorbente e impongono di ritenere irrilevante ogni ulteriore deduzione di cui ai citati motivi di appello (per esempio, sulla Cont natura delle .
Il rigetto dei primi tre motivi di gravame rende superfluo l'esame del quinto, da ritenersi pertanto assorbito, con il quale l'appellante intende far valere la nullità – erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inopponibile all'azienda la cessione dei crediti intercorsa tra ECeridania e la L'appellante censura la sentenza per Parte_1 violazione delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa, in quanto ritenute non applicabili dal Tribunale medesimo. Nel contesto specifico, invero, non vi sono ragioni per effettuare una verifica sull'opponibilità della cessione del credito intervenuta tra EC NI S.p.A. e
[...]
(in allora , in quanto a monte è insussistente la Parte_1 Parte_1
11 prova del presupposto della stessa, ovverosia del contratto originario tra EC NI S.p.A. e l' e per l'effetto, dei crediti da esso nascenti. L'opponibilità, infatti, è CP_3 accertamento che attiene solamente alla conoscibilità di un evento a rilevanza giudica e alla sua efficacia nei confronti di un terzo. In quanto tale interviene, temporalmente e logicamente, in un momento successivo all'affermazione dell'esistenza certa dell'evento medesimo, alla quale è condizionato.
Con il quarto motivo – “Nullità/erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non provata l'esecuzione delle forniture/prestazioni” – l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere omesso il Tribunale di Ivrea di considerare che l avrebbe pagato le n. 6 fatture relative ai rapporti con la EC Pt_7
NI S.p.A., così trascurando di ritenere dimostrata la correttezza delle prestazioni e degli importi fatturati. Il motivo risulta manifestamente inammissibile oltre che, in ogni caso, infondato. In primo luogo, invero, occorre osservare che parte appellante non individua in modo specifico quale sia il punto della sentenza oggetto di gravame. Ciò a maggior ragione se si considera che non è individuabile alcun passaggio motivazionale della decisione di primo grado in cui il giudice afferma di fondare il rigetto delle domande attoree sull'omessa prova dell'esecuzioni delle forniture/prestazioni. Il motivo è comunque infondato. L'esecuzione o il pagamento di prestazioni non sana il difetto della forma scritta richiesta ad substantiam, né consente di accertare l'esistenza del contratto o la nascita di crediti azionabili. Cont In particolare, la circostanza che l' abbia corrisposto somme asseritamente dovute a titolo di sorte capitale non può valere a sanare la nullità originaria dei contratti per difetto di forma, né a fondare un'autonoma obbligazione di interessi. L'adempimento spontaneo di un'obbligazione non correlata ad un valido titolo negoziale si atteggia come pagamento di obbligazione naturale, irripetibile ma non suscettibile di generare accessori giuridicamente esigibili. Il pagamento del capitale attesta un mero fatto economico, che non conferisce validità all'accordo sottostante né legittima il creditore cessionario a pretendere ulteriori somme.
2. Sui crediti per ulteriori interessi di mora di cui alla nota di debito PF90016797 relativi ai rapporti con la società IZ RL quantificati in € 3.830,06 e conseguenti interessi anatocistici
Con il primo motivo – “Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. e art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia” – l'appellante censura la sentenza per non essersi il Tribunale pronunciato sul capo della domanda relativo alla richiesta di condanna dell al pagamento CP_3 dell'importo di € 3.830,06 a titolo di interessi moratori al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 su fatture emesse dalla cedente IZ RL e tardivamente pagate dall'appellata ceduta e così sui conseguenti interessi anatocistici. Il motivo è inammissibile in quanto generico e in ogni caso, infondato. L'appellante, invero, non si confronta con la sentenza impugnata onde stabilire quale sia il punto in cui il giudice di prime cure non si è pronunciato in ordine alla richiesta di condanna dell al pagamento dell'importo di € 3.830,06 sopra emarginato. CP_3
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “…nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni
12 svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono (per tutte: Cass. 27 settembre 2016, n. 18932;Cass. 13 aprile 2010, n. 8771;Cass. 18 aprile 2007, n. 9244;Cass. 24 novembre 2005, n. 24817). Come è noto, infatti, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199; in senso conforme, di recente,Cass. Sez. U. 13 dicembre 2022, n. 36481)” (in tal senso, Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 09/11/2023, n. 31170). Occorre in ogni caso osservare che il Tribunale di Ivrea ha effettuato una valutazione di carattere generale rilevando elementi comuni a tutte le pretese creditorie azionate. In particolare, ha accertato la sussistenza di “una produzione documentale caratterizzata da un'assoluta assenza di organicità”, oltre che la mancata produzione della “…copia dei contratti stipulati tra le società cedenti e l'amministrazione ceduta” da cui è stata tratta la violazione delle disposizioni in materia di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dallo Stato e delle sue amministrazioni. Il Tribunale, sempre con intento generale, ha peraltro ritenuto l'irrilevanza dei contratti di cessione dei crediti a supplire alla mancanza dei contratti di affidamento tra l' CP_3
e le imprese fornitrici, evidenziando altresì che, l'omesso assolvimento dell'onere della prova con riguardo ai secondi non ha consentito nemmeno di comprendere “… quali siano i titoli in forza dei quali la società cessionaria del credito agisca in giudizio, non potendo quest'ultima beneficiare di un regime probatorio agevolato rispetto all'originario titolare del rapporto”. A condivisibile parere del giudice di prime cure, infatti, “… quanto al regime probatorio il cessionario del credito deve essere pienamente parificato al creditore cedente e come tale per poter validamente supportare l'azione di condanna al pagamento delle prestazioni insolute deve produrre in giudizio l'originario contratto”. Alla domanda in discorso è da ritenersi estesa anche l'argomentazione del Tribunale relativa all'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti dell' . CP_3
Con il secondo motivo – “Nullità-erroneità della sentenza per rigetto della domanda Part nonostante le allegazioni e le produzioni effettuate da – l'appellante censura la sentenza, in via implicitamente subordinata al rigetto del primo motivo, per non aver il Tribunale considerato le prove dalla medesima poste a fondamento della pretesa azionata. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare una pluralità di aspetti, tra i quali gli elementi di calcolo posti a fondamento degli interessi fatturati con la Nota di debito e i relativi dettagli, comprese le fatture per sorte capitale derivanti da transazioni commerciali. Il giudice di prime cure, inoltre, non avrebbe tenuto in debito conto che Parte sulle medesime fatture aveva richiesto altresì il pagamento di € 40, per ogni fattura, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/2002. In un tale contesto, l'appellante eccepisce inoltre che il Tribunale non avrebbe valutato la mancata contestazione, ad opera di controparte, degli elementi posti da Parte_1
13 a base della determinazione degli interessi di cui alla Nota di debito e dunque, gli importi richiesti a pagamento. Osserva, infine, che i) le fatture sottostanti la nota di debito sono state pagate e che dunque non sussisterebbero dubbi in ordine all'esistenza del contratto sottostante e all'esecuzione delle forniture e che al contempo, ii) alcuna tematica afferente alla Parte legittimazione di potrebbe essere sollevata.
Il motivo è infondato. Sul punto occorre richiamare integralmente quanto osservato in precedenza con riguardo ai crediti ceduti all'appellante dalla EC NI S.p.A., circa l'assoluta carenza della prova del contratto originario necessitante la forma scritta ad substantiam. In un tale contesto, in cui il fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata è rappresentato da un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam, “…. l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass., Sez. 1, 14/01/1981, n. 326; 23/01/1967, n. 198; 27/05/1964, n. 1326; Cass., Sez. 2, 24/11/1980, n. 6231)” – (in tal senso, Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/10/2018, n. 25999) –, con conseguente inapplicabilità dell'art. 115 comma 1 c.p.c. nella parte in cui consente che i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possano essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova. Ciò premesso, deve rilevarsi come, nel corso del primo grado di giudizio, l'odierna appellante non abbia prodotto il contratto originario stipulato tra la cedente IZ RL e la ceduta , originante il credito per interessi moratori azionato di cui alla Nota di CP_3 debito PF90016797 e i conseguenti interessi anatocistici. Anzi, a ben vedere, la carenza probatoria non attiene soltanto al contratto (e tale carenza, per le ragioni già ampliamente esposte, presenta carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore deduzione). Dall'analisi degli atti di primo grado, invero, emerge come la parte appellante abbia tentato di provare la fondatezza della propria pretesa, in via prevalente, sulla base di documentazione di autoformazione propria, carente di ogni minimo requisito di certezza e senza dare specifica ed incontestabile prova dell'eventuale ritardo nei pagamenti. In particolare, con il doc. 3 allegato all'atto di citazione è stata versata in atti la fattura n. 90016797 del 28/12/2020 di € 3.830,06 per “interessi maturati su fatturato società cedente”, con la precisazione che trattasi di “Descrizione dei crediti ceduti per interessi di mora maturati al tasso D.gls. n. 231/2002 su fatture per sorte capitale pagate in ritardo rispetto alle scadenze previste nel periodo dal 10-12-2019 al 10-12-2020”. Tale fattura, tuttavia, non è probatoriamente rilevante: infatti, non contiene alcun espresso riferimento alla società IZ RL, quale cedente, né il dettaglio delle fatture in sorte capitale dal cui ritardato pagamento si pretenderebbe di ricavare l'anzidetto importo. Similmente, nemmeno sono indicati i criteri di calcolo, per il tramite dei quali la
[...]
è pervenuta al totale esposto. A ciò si aggiunga, infine, che la fattura non è Parte_1 stata prodotta nel formato xml (eXtensible Markup Language), né è stata consegnata la ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di interscambio. A risolvere le problematiche sopra evidenziate, non soccorre nemmeno il prospetto riepilogativo prodotto al doc. 4 dell'atto di citazione e riproposto come allegato C al foglio di precisazione conclusioni di parte attrice. Si tratta, infatti, di documento di
14 autoformazione, privo dei dettagli necessari a ricostruire il quantum debeatur. Sul punto, non rileva nemmeno il doc. 20 allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, seppur contenente un elenco delle fatture dalle quali sarebbe generato l'importo azionato. Si tratta, invero, di documento di autoformazione, non supportato quantomeno dalle fatture emesse dalla IZ RL ed ivi richiamate, con conseguente impedimento di ogni controllo del Giudice e prima ancora, di una analitica difesa da parte del convenuto. Al doc. 11 dell'atto di citazione e al doc. 14 della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice è stato allegato il contratto di cessione stipulato tra la cedente IZ RL e la cessionaria in data 18/12/2020 che, come già ampliamente Parte_1 argomentato, non ha alcuna rilevanza ai fini della fondatezza della pretesa, non essendo accompagnato dal contratto originario tra la cedente e l'amministrazione ceduta. Quanto esposto, dunque, conduce al rigetto della domanda sia per quanto riguarda gli interessi moratori sia per quanto riguarda quelli anatocistici.
3. Sugli ulteriori crediti ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 di cui alla fattura PF90016603 relativi ai rapporti con la società IZ RL quantificati in € 18.280,00
Con il primo motivo – “Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. e art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia” - l'appellante censura la sentenza per non essersi il Tribunale pronunciato sul capo della domanda relativa alla richiesta di condanna dell al pagamento CP_3 dell'importo di € 18.280,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 per l'omesso rispetto del termine di pagamento di n. 457 fatture. Il motivo è inammissibile in quanto generico e comunque infondato. L'appellante, invero, non si confronta con la sentenza del giudice di prime cure onde stabilire quale sia il punto in cui lo stesso non si è pronunciato in ordine alla richiesta di condanna dell al pagamento dell'importo di € 18.280,00 di cui sopra. CP_3
Come precisato in precedenza, invero, è orientamento consolidato quello per il quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (in tal senso, Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/11/2023, n. 31170). Anche in tal caso occorre osservare come il Tribunale di Ivrea ha comunque effettuato una valutazione di carattere generale circa la infondatezza di tutte le pretese creditorie azionate, riscontrando per queste problemi di carente o assente produzione documentale in particolare in relazione ai contratti stipulati tra le società cedenti e l'amministrazione ceduta, con conseguente violazione delle disposizioni in materia di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dallo Stato e delle sue amministrazioni. Ciò ha dunque comportato il rigetto integrale delle domande attoree, che si condivide e si conferma, in quanto aspetto dirimente ed assorbente.
Con il secondo motivo - “Nullità-erroneità della sentenza per rigetto della domanda Part nonostante le allegazioni e le produzioni effettuate da - l'appellante censura la sentenza, in via implicitamente subordinata al rigetto del primo motivo, per non aver il Tribunale considerato le prove dalla medesima poste a fondamento della pretesa azionata.
15 Anche in tal caso, parte appellante ha contestato che il Tribunale avrebbe omesso di considerare una pluralità di aspetti, tra i quali gli elementi di calcolo posti a fondamento dell'importo fatturato e i relativi dettagli, comprese le fatture per sorte capitale derivanti da transazioni commerciali e le scadenze di pagamento. Nel contesto, l'appellante osserva inoltre che il Tribunale non avrebbe valutato la mancata contestazione, ad opera di controparte, degli elementi posti da Parte_1
a base della determinazione degli importi richiesti a pagamento. Precisa, infine, che i) le fatture sottostanti sono state pagate e che dunque non sussisterebbero dubbi in ordine all'esistenza del contratto sottostante e l'esecuzione delle Parte forniture e che al contempo, ii) alcuna tematica afferente alla legittimazione di potrebbe essere sollevata. Il motivo è infondato. Sul punto occorre richiamare integralmente quanto osservato in precedenza con riguardo agli altri crediti ceduti all'appellante dalla IZ RL (oltre che dalla EC NI S.p.A.), circa l'assoluta carenza di prova quanto alla sussistenza del contratto originario necessitante la forma scritta ad substantiam. Deve invero rilevarsi come, nel corso del primo grado di giudizio, l'odierna appellante non abbia prodotto il contratto originario stipulato tra la cedente IZ RL e la ceduta CP_3
originante il preteso credito ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 di cui alla fattura
[...]
n. PF90016603. Anche in tal caso, peraltro, la carenza probatoria è ben più gravosa rispetto a quella, pregiudiziale ed assorbente, attinente al contratto originario. La pretesa in discorso azionata dalla è infatti stata supportata Parte_1 unicamente dalla copia della fattura n. PF90016603 del 28/12/2020 (cfr. doc. 9 atto di citazione) e da un prospetto di riepilogo (cfr. doc. 10 atto di citazione – doc. D precisazione conclusioni di parte attrice), cioè da documenti contenenti allegazioni della parte che li ha formati. Per quanto concerne la prima, questa al suo interno nella descrizione non reca alcuna indicazione della IZ RL, avendo ad oggetto unicamente “spese recupero a debitore” oltre la precisazione per la quale trattasi di “…crediti ceduti per spese di recupero ai sensi art.6 c.2 d.lgs. 231/2002 come modificato dal d.lgs. 192/2012 su fatture per sorte capitale pagate in ritardo rispetto alle scadenze contrattuali previste”. In quanto tale, dunque, il documento non è pertinente e neppure rilevante, essendo privo del dettaglio certo ed indiscutibile delle fatture in sorte capitale dal cui ritardato pagamento si pretenderebbe di ricavare l'anzidetto importo, oltre che dell'indicazione dei criteri di calcolo per il tramite dei quali la è pervenuta al totale esposto. Non rileva, peraltro, il Parte_1 dettaglio dei documenti contabili allegato alla fattura in quanto generico e di produzione unilaterale. A ciò si aggiunga, infine, che la fattura medesima non è stata prodotta nel formato xml, né è stata allegata la ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di interscambio. Il prospetto di riepilogo di cui al doc. 10 è similmente documento di autoformazione, privo di ogni carattere di certezza e dei dettagli necessari a ricostruire il quantum debeatur. Mancano, peraltro, le fatture originarie emesse da IZ RL, sicché è del tutto irrilevante il doc. 23 allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, in quanto – come quello di cui al doc. 9 citato – documento generico e di autoformazione del quale è impossibile ogni controllo da parte del Giudice e prima ancora, l'esercizio di una analitica difesa da parte del convenuto.
16 Al doc. 11 all'atto di citazione e al doc. 15 alla prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di parte attrice è stato allegato il contratto di cessione stipulato tra la cedente IZ RL e la cessionaria in data 18/12/2020 che, come già ampliamente argomentato, Parte_1 non ha alcuna rilevanza ai fini della fondatezza della pretesa, non essendo accompagnato dal contratto originario tra la cedente e l'amministrazione ceduta. Quanto esposto, dunque, conduce al rigetto della domanda per le somme di cui all'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002.
4. Sulla condanna in primo grado di al pagamento delle spese di Parte_1 lite
Part Con un unico motivo – “Motivo di appello relativo alla condanna di al pagamento delle spese di lite” – l'appellante afferma che per le ragioni esposte nei precedenti motivi di gravame, la sentenza del Tribunale di Ivrea deve essere riformata anche con riferimento Parte al capo nel quale è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite. Il motivo è infondato, visto il rigetto degli altri motivi di gravame.
5. Conclusioni
In conclusione, la sentenza del Tribunale qui appellata deve essere integralmente confermata. Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.000,01 ad € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria/trattazione), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale e così per complessivi € 3.966,00 per compensi. Viene riconosciuto il domandato aumento per l'utilizzo di tecniche informatiche ex art. 4 comma 1 bis del citato D.M., seppur nella limitata misura del 10%, tenuto conto che i link per l'apertura delle produzioni sono stati utilizzati per documenti prontamente reperibili, per la maggior parte costituiti da precedenti giurisprudenziali. L'importo complessivo dei compensi è quindi di € 4.362,60, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA ed IVA.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., stante la colpa grave dell'appellante che ha proposto motivi di gravame manifestamente infondati o inammissibili che hanno costretto l' a subire un CP_3 giudizio superfluo con conseguente esborso di denaro pubblico per incaricare la difesa. Infatti, già nel primo grado di giudizio c'è stata una riduzione significativa della sorte capitale che ha dimostrato la pretestuosità dell'azione, confermata poi in sede di appello dove l'impugnazione è stata ridotta solo ad alcuni crediti, peraltro non supportati da prova alcuna. A tal fine, l'anzidetta somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari ad € 4.362,60.
17 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante totalmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'appello proposto da già Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 201/2023 del 26/02/2023 del Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 27/02/2023, rep. 392/2023 del 27/02/2023, sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma;
2. NA la parte appellante già Parte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese
[...] processuali del giudizio d'appello alla parte appellata in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, spese che liquida in € 4.362,60, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3. NA la parte appellante già Parte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della
[...] parte appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 l'ulteriore somma di € 4.362,60 ex art. 96 c. 3 c.p.c.; 4. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante integralmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Rel. Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dottoressa Marianna Marro.
18