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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 2545 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: responsabilità civile – danni a cose, e vertente
T R A
rappr.ta e difesa, in forza di procura in calce Parte_1 all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Villano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco alla via Nazionale
891/A -attrice-
E
già in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore delegato elettivamente dom.ta in Controparte_3
Napoli alla Via Luigi Caldieri n° 74, presso lo studio dell'Avv. Gea
Allocca dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto notarile del notaio di Roma del 01/03/2017, Persona_1
Rep. n° 53868, Racc. n° 26971 -convenuta-
Conclusioni delle parti:
Come da verbale d'udienza del 11.11.2024.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. Parte_1 evocava in giudizio per sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti alle apparecchiature elettroniche e agli elettrodomestici dal suo immobile che quantificava nella somma di €
757,00 (settecentocinquantasette/00) oltre ad un'ulteriore spesa di €
7.500,00.
In particolare, l'attrice deduceva di essere proprietaria dell'immobile sito in Trecase (NA) alla Via Tirone della Guardia 1/A e di aver subito un sovraccarico e/o sbalzo di tensione verificatosi il 11/01/2022, che avrebbe provocato ingenti danni alle apparecchiature elettroniche e agli elettrodomestici di sua proprietà; che per questi danni l'istante
[... provvedeva, infruttuosamente, a inoltrare a mezzo pec a richiesta di risarcimento dei danni. Controparte_4
[... Per tali motivi conveniva innanzi a questo Tribunale la chiedendo di accertare e dichiarare la sua Controparte_4 esclusiva responsabilità nella procreazione dell'evento lesivo ex artt.
2043, 2050 e 2051 c.c.
[... Instauratosi il contraddittorio si costituiva la convenuta,
eccependo l'improcedibilità della domanda per Controparte_4 il mancato esperimento della procedura obbligatoria di conciliazione, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità e comunque concludendo per il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata istruita (oltre che con l'acquisizione di documentazione varia) con l'escussione di 3 testi.
Alla fine, il procedimento veniva assegnato a questo magistrato che lo riservava a sentenza con i termini di legge
Orbene, ed in via preliminare, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006
- Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata -
a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI,
3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912).
In secondo luogo, va rilevata l'improcedibilità della domanda, non avendo l'attrice esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione all'ARERA di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 24, lett. b) della L. 14 novembre 1995, n. 481 e 141, comma 6, lett. c. del Codice del Consumo, come attuato dalla Del. AEEG 209/2016/E/Com.. A tal proposito, giova precisare che per le controversia in materia di gas ed energia elettrica, dal 1 gennaio 2017 è in vigore l'obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Va, sul punto, richiamata la Delibera n. 209 del 2016/E/COM con la quale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha approvato il “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversia tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità”. Tale disciplina, in attuazione della legge istitutiva dell'Autorità (L. n. 481 del 1995, art. 2 co. 24, lettera b) e del Codice del Consumo (art. 141 co.
6, lett. C) definisce la procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione, quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale;
peraltro a fronte di tale eccezione effettuata dalla odierna convenuta con la propria comparsa di costituzione, l'attrice nulla ha controdedotto, dovendosi evidenziare che l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione può essere eccepita dalla parte o rilevata dal giudice entro la prima udienza del giudizio di primo grado
(Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 7572/2024).
In diritto, in ogni caso, la fattispecie oggetto del presente giudizio è da ricondursi all'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c., ai sensi del quale sono da considerarsi attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno. Con riferimento al caso di specie, la distribuzione di energia elettrica può essere annoverata tra le attività pericolose ai sensi della disposizione codicistica, in considerazione della peculiare natura del bene che ne forma oggetto e considerate le potenzialità dannose (per impianti e dispositivi alimentati elettricamente) degli sbalzi di tensione che sono sostanzialmente connaturati all'attività medesima. Non mancano al riguardo pronunce per le quali la società erogatrice di energia elettrica
è tenuta a risarcire i danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente, essendo responsabile per attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c. non potendosi applicare l'esimente del caso fortuito (ad es.
Cass. n. 11193/2007).
Ciò detto, la distribuzione di energia elettrica va quindi compresa tra le attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c., data la peculiare natura del bene che ne forma oggetto e considerate le potenzialità dannose degli sbalzi di tensione che sono connaturati all'attività medesima. Da ciò deriva che la società erogatrice di energia elettrica è tenuta a risarcire i danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente, essendo qualificabile come responsabile per attività pericolosa.
La presunzione di colpa che ricorre nelle ipotesi contemplate dall'art. 2050 c.c. presuppone l'accertamento del nesso causale tra esercizio dell'attività ed evento dannoso, la cui prova incombe sul danneggiato.
La giurisprudenza di legittimità ha delineato, poi, i presupposti della responsabilità civile della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione. Si tratta di una responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art. 2050 c.c. ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, a nulla rilevando eventuali clausole di esonero della responsabilità non debitamente introdotte nel contratto sottoscritto dalle parti (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11193 del
2007).
Occorre, però, considerare che con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, come del resto in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'esercente o del custode, che si accerti il nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito e che sia provata l'esistenza del danno e la sua entità.
Infatti, il nocumento risarcibile non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento.
Posto pertanto il corretto l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della normativa ora richiamata, deve rilevarsi che gli elementi istruttori portati dalla parte convenuta, ad assolvimento dell'onere istruttorio a suo carico, hanno scalfito la responsabilità a suo carico: invero, deve ritenersi che l'interruzione della somministrazione di energia non sia imputabile all' così come quale conseguenza Controparte_1 diretta ed immediata dello “sbalzo energetico”, avendo parte convenuta provato che l'interruzione dell'energia elettrica sia stata conseguenza di un furto dei cavi di collegamenti TR-quadro BT all'interno della cabina di “ codice Controparte_1 Parte_2
DN20-2-502900” e di essere tempestivamente intervenuta a
contro
- alimentare la cabina dalla rete BT limitrofa alle ore 09:15 del
11/01/2022 (cfr. moduli IGM n. 59 e IGM n. 73 allegati alla comparsa di costituzione dai quali emerge la natura accidentale e non prevedibile dell'interruzione e denuncia di “furto di rame da cabine elettriche” ai
Carabinieri di Trecase per il tramite del sig. , tecnico Persona_2 di zona di in atti). Controparte_1
Tali circostanze venivano confermate dal teste Testimone_1 sentito all'udienza del 01.03.2024 il quale dichiarava altresì di essere intervenuto personalmente in località Trecase alla via Tirone presso l'immobile di proprietà dell'attrice e di aver trovato Parte_1 scassinata la porta della cabina elettrica.
Inoltre, la domanda attorea appare comunque sfornita di adeguata prova in ordine al danno subito quantificato, essendo versati in atti solamente una relazione tecnica del 14.01.2022 di preventivo dei danni subiti e n. 3 scontrini relativi ad acquisti di elettrodomestici dell'immobile dell'attrice.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda attorea deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
G.O.P., dr. Luigi Ambrosino, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
-dichiara improcedibile la domanda;
-condanna al pagamento delle spese di lite a Parte_1 favore di parte convenuta da liquidarsi in euro 5.077,00 oltre Iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata 7 marzo 2025.
Il g.o.p.
Dr. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n- 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.