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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER ER, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2090/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239022720385000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239022720385000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110038376357000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120019688491000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3233/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Il rappresentante del Comune di Palermo si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso all'Agenzia delle entrate-riscossione ed al Comune di Palermo con pec in pari data del 28 marzo 2024 nonché alla segreteria di questa Corte di giustizia tributaria con pec del 23 aprile 2024, Ricorrente_1, a mezzo dei propri difensori, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239022720385000 limitatamente alla Tarsu anni 2010 e 2011, Comune di Palermo, per l'importo complessivo pari a euro 696,81 eccependo la mancata notifica delle sottostanti cartelle di pagamento e, comunque, l'intervenuta prescrizione facendo altresì rilevare il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Con note del 4 ottobre 2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate-riscossione debitamente documentando l'avvenuta notifica delle sottostanti cartelle di pagamento e di un'intimazione intermedia non tempestivamente impugnata.
Con note del 19 novembre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Palermo chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, in primis, rilevato che le cartelle di pagamento sottostanti l'atto odiernamente calendato - peraltro conforme al modello normativo ed il cui contenuto consente di efficacemente esercitare il diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie - risultano essere state correttamente e tempestivamente notificate alla
Contribuente come puntualmente documentato dall'Agente della Riscossione.
Di fatti risulta che la cartella di pagamento n. 29620110038376357000 per
Tarsu anno 2010 è stata notificata a mani proprie della Ricorrente il 16/01/2012 così come la
29620120019688491000 per Tarsu anno 2011 è stata notificata a mani proprie della Ricorrente il
09/05/2012: successivamente, per entrambe le cartelle di pagamento, il 13/01/2017 è stato notificato l'Avviso di intimazione n. 29620169003139669000 (notifica cui è seguita, per assenza della Contribuente,
l'invio della raccomandata a/r n. 21001151116-4), che, unitamente alla sospensione del decorso dei termini di prescrizione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 mercé la disciplina emergenziale COVID-19, ex art. 68 DL n. 18/2020, ed alla ulteriore notifica in data 02/03/2024 dell'Avviso di intimazione de quo agitur, non consente di ritenere decorsi i termini di perenzione.
Sicché il ricorso va rigettato e la Ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio che, tenuto conto delle ragioni del decidere, del valore del rapporto fiscale rimesso al giudizio del Decidente e delle diverse fasi previste dalla tabella professionale, si liquidano, in complessivi € 280,00 (euro duecentoottanta/00) in favore di ciascuna Part resistente costituita, oltre oneri ed accessori, ove dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 280,00 in favore di ciascuna Parte resistente costituita, oltre oneri ed accessori, ove dovuti, come per legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER ER, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2090/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239022720385000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239022720385000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110038376357000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120019688491000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3233/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Il rappresentante del Comune di Palermo si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso all'Agenzia delle entrate-riscossione ed al Comune di Palermo con pec in pari data del 28 marzo 2024 nonché alla segreteria di questa Corte di giustizia tributaria con pec del 23 aprile 2024, Ricorrente_1, a mezzo dei propri difensori, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239022720385000 limitatamente alla Tarsu anni 2010 e 2011, Comune di Palermo, per l'importo complessivo pari a euro 696,81 eccependo la mancata notifica delle sottostanti cartelle di pagamento e, comunque, l'intervenuta prescrizione facendo altresì rilevare il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Con note del 4 ottobre 2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate-riscossione debitamente documentando l'avvenuta notifica delle sottostanti cartelle di pagamento e di un'intimazione intermedia non tempestivamente impugnata.
Con note del 19 novembre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Palermo chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, in primis, rilevato che le cartelle di pagamento sottostanti l'atto odiernamente calendato - peraltro conforme al modello normativo ed il cui contenuto consente di efficacemente esercitare il diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie - risultano essere state correttamente e tempestivamente notificate alla
Contribuente come puntualmente documentato dall'Agente della Riscossione.
Di fatti risulta che la cartella di pagamento n. 29620110038376357000 per
Tarsu anno 2010 è stata notificata a mani proprie della Ricorrente il 16/01/2012 così come la
29620120019688491000 per Tarsu anno 2011 è stata notificata a mani proprie della Ricorrente il
09/05/2012: successivamente, per entrambe le cartelle di pagamento, il 13/01/2017 è stato notificato l'Avviso di intimazione n. 29620169003139669000 (notifica cui è seguita, per assenza della Contribuente,
l'invio della raccomandata a/r n. 21001151116-4), che, unitamente alla sospensione del decorso dei termini di prescrizione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 mercé la disciplina emergenziale COVID-19, ex art. 68 DL n. 18/2020, ed alla ulteriore notifica in data 02/03/2024 dell'Avviso di intimazione de quo agitur, non consente di ritenere decorsi i termini di perenzione.
Sicché il ricorso va rigettato e la Ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio che, tenuto conto delle ragioni del decidere, del valore del rapporto fiscale rimesso al giudizio del Decidente e delle diverse fasi previste dalla tabella professionale, si liquidano, in complessivi € 280,00 (euro duecentoottanta/00) in favore di ciascuna Part resistente costituita, oltre oneri ed accessori, ove dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 280,00 in favore di ciascuna Parte resistente costituita, oltre oneri ed accessori, ove dovuti, come per legge.