Art. 6.
Agli adempimenti relativi alla attribuzione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza della indennita' di buonuscita deve provvedersi d'ufficio indipendentemente dalla richiesta degli interessati.
In caso di cessazione dal servizio per limite di eta', la liquidazione dell'indennita' di buonuscita deve essere predisposta almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite predetto ed il relativo prospetto, corredato dei prescritti documenti, va subito inviato all'ENPAS che avra' cura di approntare il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la corresponsione dell'indennita' predetta immediatamente dopo la effettiva cessazione dal servizio, senza necessita' di alcuna comunicazione da parte del Ministero dell'interno che avra' cura di segnalare tempestivamente l'eventuale esistenza di motivi ostativi.
Negli altri casi, alla determinazione dell'indennita' di buonuscita ed all'invio all'ENPAS del relativo prospetto dovra' provvedersi immediatamente dopo la cessazione dal servizio ed il pagamento dell'indennita' predetta avverra', a prescindere dalla registrazione del provvedimento di licenziamento e da ogni altra formalita', sulla base di attestazione rilasciata dall'amministrazione relativa all'esistenza del diritto al trattamento di quiescenza ordinario di riposo o privilegiato.
Eventuali modifiche di provvedimenti di licenziamento che comportassero variazioni all'importo della indennita' di buonuscita spettante saranno portate immediatamente a conoscenza dell'ENPAS ai fini del pagamento di supplementi sull'indennita' predetta ovvero del recupero, mediante ritenute sul trattamento di quiescenza, di somme non dovute.
Il presente articolo si applica anche al personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
Agli adempimenti previsti dai precedenti commi provvedono, rispettivamente, i Ministeri della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia.
Agli adempimenti relativi alla attribuzione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza della indennita' di buonuscita deve provvedersi d'ufficio indipendentemente dalla richiesta degli interessati.
In caso di cessazione dal servizio per limite di eta', la liquidazione dell'indennita' di buonuscita deve essere predisposta almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite predetto ed il relativo prospetto, corredato dei prescritti documenti, va subito inviato all'ENPAS che avra' cura di approntare il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la corresponsione dell'indennita' predetta immediatamente dopo la effettiva cessazione dal servizio, senza necessita' di alcuna comunicazione da parte del Ministero dell'interno che avra' cura di segnalare tempestivamente l'eventuale esistenza di motivi ostativi.
Negli altri casi, alla determinazione dell'indennita' di buonuscita ed all'invio all'ENPAS del relativo prospetto dovra' provvedersi immediatamente dopo la cessazione dal servizio ed il pagamento dell'indennita' predetta avverra', a prescindere dalla registrazione del provvedimento di licenziamento e da ogni altra formalita', sulla base di attestazione rilasciata dall'amministrazione relativa all'esistenza del diritto al trattamento di quiescenza ordinario di riposo o privilegiato.
Eventuali modifiche di provvedimenti di licenziamento che comportassero variazioni all'importo della indennita' di buonuscita spettante saranno portate immediatamente a conoscenza dell'ENPAS ai fini del pagamento di supplementi sull'indennita' predetta ovvero del recupero, mediante ritenute sul trattamento di quiescenza, di somme non dovute.
Il presente articolo si applica anche al personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
Agli adempimenti previsti dai precedenti commi provvedono, rispettivamente, i Ministeri della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia.