TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 332 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di diritto bancario,
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis, dall'avv. Salvatore Laguardia con studio in Potenza al P. le Luigi Rizzo n. 12, presso il quale è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, (C.F.: ) in persona del procuratore dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura del 06/04/2018, rep. 36160, racc. 15420, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani e Guido Garagnani, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma al viale Villa Grazioli n. 15, in virtù di mandato steso in calce della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
[...]
in Liquidazione con D.M. n. 186 del 25/06/2017, in persona Controparte_3
dei Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Pretoria n. 108 presso lo studio dell'avv. Michele Messina che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce all'atto di intervento volontario;
INTERVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso del 20/11/2017, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare la CP_1 nullità e/o l'illegittimità e/o la risoluzione per inadempimento sia del “contratto disciplinante il servizio di collocamento e negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini mediazione e consulenza” nonché di tutti i singoli contratti di acquisto dei titoli illiquidi CP_3
in considerazione delle eccezioni di cui ai punti 1), 2),3), 4), 5), 6), di cui in
[...]
premessa. B) dichiarare e dare atto che la Soc. Banca S.p.A. – sempre per i CP_1
motivi di cui in premessa – nell'attività di collocamento e vendita dei titoli per cui è causa ha violato una molteplicità di norme imperative ed obblighi in materia di intermediazione finanziaria (art. 21 TUF, n. 9019104/2009, art. 39, 40, CP_4
41,42 e 42 reg. Consob n. 16190/2007) nonché i principi generali di diligenza, correttezza e buona fede che regolano i rapporti contrattuali. C) per l'effetto, ed in entrambi i casi condannare la , in persona del L.R. p.t., nella Controparte_5
qualità ut supra, alla restituzione degli importi investiti, nonché al risarcimento di tutti
i conseguenti danni patrimoniali subiti, nonché alla rifusione delle spese a vario titolo sostenute e meglio specificate in narrativa, ed a quant'altro previsto dalla legge, nella misura e mediante il pagamento a favore di dell'importo di euro Parte_1
63.175,00 o di quello che sarà determinato in corso di causa e ritenuto congruo, oltre interessi e rivalutazione mo0netaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore anticipatario”.
A sostengo deduceva che l'attore dall'anno 2009 all'anno 2014 aveva acquistato vari pacchetti di azioni per un valore nominale complessivo di € Controparte_3
63.175,00; i contratti di acquisto venivano stipulati con l'intermediazione finanziaria di presso i propri locali commerciali siti in Potenza alla via Marconi. Controparte_1
L'attore, con l'azione intrapresa chiedeva l'annullamento dei detti contratti di acquisto dei titoli azionari di per violazione da parte di Controparte_3 Controparte_1
delle norme in materia di intermediazione finanziaria e degli obblighi sussistenti in capo all'intermediario finanziario quando oggetto del contratto sono titoli illiquidi. Quindi, evidenziava la documentazione inadeguata degli acquisti delle azioni più in particolare nell'informativa relativa all'operazione veniva evidenziato solo il conflitto di interesse mentre nulla veniva riportato sulla natura illiquida dei titoli. Pertanto, l'investitore non veniva messo a conoscenza del rischio che l'operazione comportava legato alla natura illiquida delle azioni eccepiva la violazione da parte dell'intermediario CP_3
della regola di diversificazione del portafoglio;
la violazione degli obblighi informativi connessi al carattere illiquido dei titoli;
infine, violazione della normativa sul prospetto ex art. 94 TUF. A fronte di ciò, il predetto attore ha evocato in giudizio per conseguire la CP_1
caducazione (per nullità, illegittimità, inefficacia e/o risoluzione) dei relativi contratti
(sia quello quadro, sia i singoli ordini di acquisto dei pacchetti azionari di CP_3 collocati da e l'emissione delle consequenziali statuizioni (sia restitutorie CP_1
degli importi investiti, sia risarcitorie per i danni patrimoniali patiti).
2) Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto delle avverse domande perché infondate. In subordine chiedeva la condanna dell'attore a restituire i titoli di investimento e le somme percepite quali frutti degli stessi.
quindi, costituendosi in giudizio, ha contestato la predetta domanda sia CP_1
nel merito che in rito, specificamente in rito ha eccepito il proprio difetto di
“legittimazione passiva” in base alle articolate vicende conseguenti al D.L. n. 99/2017, conv. con modificazioni nella L. n. 121/2017 (decreto di c.d. “salvataggio” delle Banche venete), rappresentando la legittimazione invece in capo a posta in CP_3
L.C.A. (con conseguente necessità di far valere le proprie istanze nel procedimento di verifica dello stato passivo ex artt. 83 e 86 T.U.B. e 2.2. del D.L. n. 99/2017), e dunque chiedendo al Tribunale, ex aliis, di voler riconoscere quale Parte_2
unica società passivamente legittimata e dunque estromettere dal giudizio, CP_1
con rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.
3) In corso di causa si costituiva coatta Parte_3 Parte_4
che eccepiva la carenza di legittimazione di e ne chiedeva CP_1 CP_1
l'estromissione facendo proprie le domande e le eccezioni formulate dalla convenuta banca CP_1
Trattasi, quindi, di intervento volontario in giudizio ex art. 105 c.p.c., al fine di contestare le prospettazioni della parte ricorrente ed in particolare eccependo anch'essa il difetto di “legittimazione passiva” di e rappresentando invece la propria CP_1
legittimazione, concludendo, ante omnia, per il previo accertamento del difetto di legittimazione passiva di per l'accertamento della propria legittimazione CP_1
passiva e per la conseguente improcedibilità, tuttavia ed ex art. 83, comma III, T.U.B., delle domande attoree a essa da rivolgersi.
*****
4) A seguito, poi, di provvedimento di mutamento del rito, ex art. 702 ter, comma
III, c.p.c., e di successiva concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., sono state ammesse e assunte alcune prove dichiarative e infine, con provvedimento a seguito di udienza c.d. cartolare (qui da intendersi integralmente richiamato e riprodotto per relationem), veniva sollecitato il contraddittorio fra le parti sull'opportunità di attivare, con riguardo alla quaestio iuris della “legittimazione passiva” di ed CP_1
evidenziando in tale provvedimento il ricorrere dei relativi presupposti, lo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
All'udienza del 14/09/2023, il G.I. dava atto che, prima dell'interlocuzione fra le parti sullo strumento ex art. 363 bis c.p.c. - la cui opportunità di attivazione non era stata condivisa da tutte le parti -, la causa era stata già ritenuta matura per la decisione e, quindi, veniva rinviata per la decisione.
Comunque, la Suprema Corte con provvedimento nr. 29032/23, dichiarava inammissibile il quesito oggetto del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Potenza, rimettendo ogni decisione al giudice di merito sulla sussistenza o meno della legittimazione passiva di Controparte_1
La causa istruita per via documentale e prova orale, all'udienza del 24/10/2024 precisate le conclusioni è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per memoria conclusionale e repliche ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5) Preliminarmente va affrontata l'eccezione sollevata di carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_1
Sul punto è necessario è necessario fare una breve ricostruzione dell'excursus storico della vicenda.
A tal uopo viene all'attenzione il D.L. 25/06/2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31/07/2017 n. 121, con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di e al fine di far fronte Controparte_6 Controparte_3 alla gravissima crisi interessante i predetti istituti di credito, ove all'art. 1 disciplina
“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di
[...]
e di nonché le modalità e le condizioni delle Controparte_7 Parte_5
misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”. Ai fini del presente decreto per “soggetti sottoposti a liquidazione” si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.
I commissari liquidatori, secondo quanto disposto dall'art. 2, 1° comma lett. c), devono procedere alla cessione di cui all'articolo 3, comma 3, cioè Intesa San Paolo S.p.A. e, secondo il successivo punto 2, “l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura”. La cessione ex art. 3, include “l'azienda, suoi singoli rami, nonché parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi per quel che qui interessa “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle
Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett. b), D.L. n. 99/2017). Ai sensi del successivo art. 4, comma 4, entro il termine previsto nel contratto, un collegio di tre esperti indipendenti, doveva effettuare una due diligence sul compendio ceduto, all'esito della quale “il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1”.
Tuttavia, nel contratto di cessione, vi era la facoltà per il cessionario di retrocedere al soggetto in liquidazione “partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come Attività deteriorate … crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione” (art. 4, comma
5 D.L. n. 99/2017).
Infine, ai sensi del richiamato articolo 4 comma 7, “il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”.
In attuazione a quanto sopra previsto, , Parte_6
concludeva con Intesa San Paolo S.p.A., contratto di cessione di azienda, comprendente, tra l'altro, le partecipazioni di in inoltre, per Controparte_3 Controparte_1
Attività incluse e Passività escluse di l'art. 3 comma 1 n.1, Controparte_3
prevede che debbano intendersi anche quelle delle sue partecipate, tra cui CP_1
che siano espressamente incluse nell'Insieme aggregato.
[...]
Tuttavia, devono ritenersi esclusi dalla cessione i debiti, le responsabilità e le passività derivanti da o, comunque, connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione, nonché qualsiasi contenzioso anche se riferibile ad attività incluse e/o passività incluse diverso dal contenzioso pregresso. In forza del disposto dell'art. 8.3, considerata la cessione delle partecipazioni di in altre banche, si Controparte_3 Controparte_3
impegnava a riacquistare tutti i crediti di dette società classificati come attività deteriorate o classificabili come crediti di esclusi dall'insieme Controparte_3
aggregato.
In attuazione dell'art. 4 comma 5 del richiamato decreto e dell'art.
8.3 del contratto di cessione di azienda, in data 10/07/2017 e Controparte_1 Controparte_3
concludevano contratto di ritrasferimento di crediti e partecipazioni, col quale, in particolare, per quel che qui interessa, cedeva alla seconda tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili alla data del 26/06/2017 in base ai principi contabili come sofferenze, come inadempienze probabili e/o esposizioni scadute, nonché i relativi rapporti contrattuali. Ai sensi degli artt. 6 e 7 dell'accordo, Controparte_3 assumeva l'obbligo di intervenire in giudizio e chiedere l'estromissione di CP_1
con riferimento ai contenziosi passivi, per tali dovendosi intendere quelli ai
[...]
crediti ritrasferiti e aventi oggetto pretese restitutorie a seguito di risoluzione di contratto e domanda risarcitorie anche per responsabilità extracontrattuale.
Infine, in data 17/01/2018, e Intesa San Paolo concludevano il Controparte_3
“secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26/06/2017 relativo a Banca
OP di Vicenza S.p.A. in liquidazione c.a. e Parte_7
c.a.”, con cui hanno inteso precisare cosa debba intendersi per contenzioso pregresso e contenzioso escluso. In particolare, sono da intendersi come ricompresi tra i contenziosi esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso Banca Nuova, e le Banche Estere partecipate per la sottoscrizione CP_1
o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di entrambe le banche in liquidazione. In aggiunta, tra i contenziosi esclusi vi è anche il contenzioso giudiziale civile passivo in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete.
Da quanto sopra, emerge la titolarità del rapporto controverso in capo a CP_1
Le norme richiamate da all'atto della sua costituzione in giudizio,
[...] CP_1
e sopra evidenziate, D.L. n. 99/2017 convertito in Legge n. 121/2017, non si riferiscono affatto ai debiti di società che pur facendo parte del medesimo gruppo controllato da
- in virtù delle partecipazioni possedute da quest'ultima del Controparte_3
relativo capitale sociale - tuttavia non sono state sottoposte a procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto titolari di un capitale e patrimonio sociale tali da garantire la regolare prosecuzione dell'attività bancaria. Tale conclusione si impone attraverso l'esame del contenuto del richiamato D.L. n. 99/2017 e, seguentemente, in base al contenuto degli artt. 1 e 3 del medesimo sopra specificati.
L'art. 1, quindi, è di particolare importanza in quanto individua i soggetti cui si riferisce il citato D.L. e, di conseguenza, delimita il perimetro di applicazione dello stesso. Detto articolo stabilisce che il D.L. riguarda l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Banca OP di Vicenza e Veneto Banca, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Sul punto la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 25/07/2022 affermava: “La citata normativa, come puntualmente osserva il primo Giudice, si riferisce solo ed esclusivamente ai due istituti bancari in essa contemplati, entrambi in stato di dissesto,
e non può pertanto surrettiziamente estendersi ad altre banche, pur se partecipate da
, quali appunto , che è soggetto di diritto del tutto Controparte_3 Controparte_1
autonomo e distinto, avente condizioni economiche e patrimoniali tali da consentire la normale prosecuzione dell'attività bancaria. Bisogna pertanto ritenere che i rapporti giuridici oggetto di cessione a in forza del contratto di cessione di azienda del CP_8
26.6.2017 siano solo e soltanto quelli intrattenuti dai clienti e dai terzi con i due istituti bancari in LCA e non anche quelli facenti capo alla partecipata , Controparte_1
poiché in caso contrario verrebbe di fatto esteso la LCA ad un soggetto giuridico non in stato di dissesto, ciò in evidente violazione non solo del DL 99/2017 ma anche di norme costituzionali di rango primario quali gli artt. 41 e 47 Cost. Quand'anche il contratto di cessione di azienda avesse voluto diversamente disporre, lo stesso si porrebbe in contrasto con le citate fonti legislative e quindi sarebbe sul punto del tutto nullo ed inefficace”.
Nessun cenno è fatto dalla richiamata norma, alle partecipate delle due società poste in liquidazione coatta amministrativa, né poteva essere diversamente trattandosi di soggetti di diritto distinti da detti istituti di credito e, evidentemente, in condizioni patrimoniali tali da garantire la prosecuzione dell'attività bancaria, diversamente da quanto accaduto per le controllati venutesi, invece, a trovare in una condizione economica di default.
Neppure l'art. 3 del D.L. n. 99/2017, riguarda soggetti di diritto diversi dalle due società poste in liquidazione coatta amministrativa. In particolare, il comma 1 lettera b) e c), sopra specificato, si limita a stabilire quali rapporti giuridici sono esclusi dalla cessione delle partecipate al soggetto, segnatamente individuato nell'ambito della procedura di liquidazione coatta. Controparte_9
E nella individuazione dei rapporti esclusi indica i debiti delle banche, ovviamente riferendosi a Banca OP di Vicenza e in assonanza con l'art. 1, verso CP_3
azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni od obbligazioni subordinate o dalla violazione di normativa sulle prestazioni dei servizi di investimento riferite a dette azioni od obbligazioni.
Appare evidente che il richiamato art. 3 si riferisce a debiti propri dei due istituti di credito e non si riferisce affatto ai rapporti giuridici riguardanti le società controllate e la relativa clientela, non essendo la procedura di liquidazione coatta estesa a dette società.
Con il provvedimento di rigetto sopra richiamato ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte ha precisato al punto nr. 5 quanto segue: “Nella specie, l'accertamento che il giudice del merito deve svolgere si articola su tre piani, tutti involgenti questioni di fatto: la qualificazione giuridica appropriata delle azioni svolte (nullità dei contratti quadro e degli ordini di acquisto, risoluzione per inadempimento;
conseguenze risarcitorie negoziali ed extracontrattuali) aventi, comunque, il tratto comune dell'accertamento della condotta precontrattuale, contrattuale e attinente all'esecuzione del contratto, esclusivamente dell'intermediario e non dell'emittente dei titoli azionari od obbligazionari;
l'incidenza della sottocommissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un
“gruppo” societario;
la consequenziale collocazione di questi peculiari debiti, derivanti esclusivamente dal rapporto investitore intermediario, come nella generalità delle azioni che hanno ad oggetto censure relative a contratti d'investimento, all'interno dei contratti di cessione o al di fuori, con conseguente necessità di esplorare oltre che la cornice normativa il contenuto negoziale dei contratti”.
Sicché, i debiti delle controllate, nella specie di anche qualora Controparte_1
derivanti da violazione di norme sul collocamento o negoziazione di azioni od obbligazioni di rimangono a carico delle stesse, derivando da CP_3
comportamenti propri posti in essere nei rapporti di investimento con la propria clientela. Opinando diversamente si dovrebbe giungere alla conclusione di estendere la liquidazione coatta amministrativa anche a soggetti di diritto che non si trovassero nelle medesime condizioni economiche di default della controllante.
Però tale interpretazione è contraria oltre che alla ratio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, che è una procedura destinata ad operare unicamente nei confronti degli istituti di credito che venissero a trovarsi in situazione di insolvenza, anche a norme Costituzionali e, in particolare, agli artt. 41 e 47 che, rispettivamente, garantiscono la libera iniziativa imprenditoriale e tutelano il risparmio. Appare evidente che i principi contenuti in dette norme di rango Costituzionale sarebbero travolti ove le norme dirette a disciplinare la liquidazione di istituti di credito insolventi fossero estese ad altri istituti di credito, invece, in grado di espletare regolarmente la loro attività creditizia per il solo fatto di essere partecipate dalla società in default. Senza, però, considerare l'autonomia e distinta soggettività giuridica, con assoluta distinzione dei rapporti giuridici intrattenuti da ciascuna con la propria clientela, che connota, rispetto ai terzi, anche i rapporti tra società controllata e società controllante.
Considerato il richiamato contenuto del D.L. n. 99/2017 del tutto ininfluenti, rispetto ai rapporti giuridici intrattenuti da con la propria clientela ed agli obblighi CP_1
derivanti alla stessa dalla violazione delle norme sul collocamento o negoziazione di strumenti finanziari ancorché emessi da è il contenuto degli atti di CP_3
cessione e retrocessione intervenuti tra i commissari liquidatori di ed CP_3
su cui, in parte, poggia l'eccezione di difetto di titolarità del Controparte_9
rapporto sollevata da non potendo il relativo contenuto porsi in contrasto CP_1
con le norme inderogabili di cui al D.L. n. 99/2017, che stabilisce a quali soggetti ed a quali rapporti si riferisce la liquidazione coatta, poiché tale contrasto si risolverebbe in una nullità delle relative pattuizioni contrattuali (art. 1418 c.c.), poiché produrrebbe l'effetto, vietato dal principio costituzionale della libertà dell'iniziativa imprenditoriale, di estendere la liquidazione coatta a soggetti in condizione di solvibilità finanziaria.
Dunque, gli obblighi, restitutori e risarcitori, discendenti da violazione di norme disciplinanti le operazioni di investimento per cui è causa, vedono come titolare CP_1
nei cui confronti correttamente parte attrice ha agito, essendo stato il diretto
[...] protagonista di tali operazioni. Tale interpretazione è l'unica costituzionalmente possibile, poiché sostenere che il D.L. n. 99/2017 abbia esonerato da CP_1
eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni dell'allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore, frusterebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, 41 e 47 della Costituzione.
6) Sempre preliminarmente va affrontata l'eccepita prescrizione del diritto di esercitare l'azione di restituzione e risarcimento del danno.
La pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli azionari di CP_3 non trova ostacolo nell'eccezione di prescrizione sollevata da Tale Controparte_1
prescrizione matura, infatti, nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal verificarsi dell'inadempimento che segna il momento a partire dal quale il diritto alla risoluzione può essere fatto valere, infatti, secondo la Suprema Corte “il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento” (Cass. civ. sent. n. 6386/2018).
Nella fattispecie gli ordini di investimento recano la data dal 2009 al 2014 e l'inadempimento dell'obbligo informativo specifico per le azioni illiquide, si è consumato a quelle stesse date. Pertanto, alla data di instaurazione del presente giudizio, con cui il corso della prescrizione è stato interrotto (art. 2943 comma 1 n. 1 c.c.), il termine decennale a partire dalla data dei singoli ordini di acquisto non era decorso, con conseguente infondatezza della eccezione in esame.
7) In atti è prodotto il contratto quadro disciplinante la prestazione dei servizi di intermediazione e consulenza in investimenti finanziari concernente la negoziazione e deposito titoli del 18/12/2007, con la profilatura del cliente;
il contratto di negoziazione e quello di deposito titoli del 31/10/2012, con la profilatura del cliente;
le ulteriori profilature MIFID del 17/04/2009 e del 20/02/2014; gli ordini di borsa del 08/10/2009,
17/04/2009, 21/02/2012 e 17/01/2013.
Il contratto sopra specificato affida il servizio a non avendo la Controparte_1
convenuta mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza, allegata da parte attrice. Pacifico, quindi, è il ruolo di intermediario assunto da nell'esecuzione del CP_1 contratto, in relazione agli ordini di investimento sopra riportati per l'acquisto dei titoli di per il controvalore di € 63.175,00 come confermato dalla parte CP_3
convenuta con i propri scritti difensivi non avendolo contestato.
Avendo dato esecuzione al contratto quadro sottoscritto, deve ritenersi CP_1
intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
8) Fondata, è da ritenersi la domanda di risoluzione dei contratti relativi all'acquisto di azioni di intercorsi tra la parte attrice e CP_3 CP_1
Va premesso che in materia di responsabilità nei contratti di intermediazione mobiliare,
l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento ed a provare il nesso di causalità, mentre grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2001 e come d'altronde previsto dall'art. 23, co. 6, del T.U.F.
Gli obblighi informativi in merito ai titoli venduti non sono ritenuti assolti dalla varia e copiosa documentazione consegnata all'attore, consistente in prospetti informativi, scheda di adesione etc., ma devono essere fornite oralmente in sede di acquisto in ossequio alla previsione del regolamento anche perché i questionari MIFID CP_4
prodotti riportano clausole di stile o indeterminate formule standard la cui mera indicazione non può costituire la presa di consapevolezza e la pregressa conoscenza di titoli azionari e la loro distinzione da altri titoli di investimento.
Peraltro, la disciplina comunitaria prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti" (art. 19.1 della MiFID). In coerenza con ciò, la normativa primaria nazionale pone esplicitamente quale obiettivo dell'agire trasparente, corretto e diligente degli operatori, e quale criterio guida delle loro condotte, il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei propri clienti (cfr. art. 21 del TUF).
L'attività di intermediazione mobiliare tratteggiata dalla nuova normativa di derivazione comunitaria assume i contorni di un servizio svolto nell'interesse del cliente, perdendo i connotati di mera attività di vendita di prodotti per conto di altre categorie di soggetti terzi (le società prodotto, gli emittenti). È richiesto di conseguenza un significativo cambiamento del modello relazionale intermediario-cliente, con il passaggio da una logica incentrata sullo specifico "prodotto" commercializzato ad una logica incentrata sul "servizio" reso al cliente. Come risulta dalla documentazione agli atti, le azioni per cui è causa sono state emesse da ed hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi come Controparte_3
titoli illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministrativi deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. Con il proprio atto di citazione parte attrice ha lamentato l'inadempimento di quale intermediario che ha curato l'investimento in CP_1 azioni rispetto all'obbligo di informare la clientela circa la peculiare CP_3
rischiosità delle azioni illiquide in questione, rischiosità che lamenta taciuta.
La materia degli obblighi posti a carico dell'intermediario in investimenti finanziari è regolata dagli artt. 21 comma 1 lettera a) e b) D. Lgs. N. 58/1998 e 28 Regolamento
Consob adottato con delibera n. 16190 del 29/10/2007. Dette norme pongono a carico dell'intermediario uno stringente obbligo di informazione specificamente riferito alla rischiosità del prodotto di investimento che viene negoziato. La Suprema Corte ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici (così Cass. Civ. sent. n. 18122/2020), ma richiede una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario
(così Cass. civ. sent. n. 10099/2020).
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte, in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Sez. 1, Sentenza n.
4620 del 06/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 19/04/2012).
Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (così Cass. civ. sent. n. 9018/2020), infatti con la citata sentenza
è stato affermato che: “In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell'art. 29 del regolamento n. 11522 del 1998, la segnalazione di CP_4
inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute” ( così anche Cass. civ. sent. n. 10111 del 24/04/2018)”.
Ed anche nel caso in cui venga segnalata la non adeguatezza dell'operazione la responsabilità dell'intermediario permane ove non abbia adeguatamente informato il cliente circa caratteristiche e profili di specifica rischiosità dell'investimento. Giova rammentare che la Suprema Corte con sentenza nr. 9018/2020, ha affermato: “In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe, comunque, accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. n. 4727 del 28/02/2018; vedi anche Cass. n. 3773 del
17/02/2009; Cass. n. 810 del 19/01/2016; Cass. n. 10111 del 24/04/2018; Cass. n. 14335 del 24/05/2019). Avendo parte attrice lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità delle azioni era onere di provare di aver fornito CP_3 CP_1
detta informazione, e di aver spiegato al cliente che si trattava di azioni altamente rischiose, per la capacità di recupero del capitale investito, stante la loro natura di titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati. Ciò al fine di consentire all'attore di formare una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario. A tal uopo sussiste, come detto, lo specifico obbligo dell'intermediario, nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti di prestare particolare attenzione ai presidi di divulgazione nella relazione con la clientela.
Ciò dovrà tenersi presente sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti illiquidi (trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela (trasparenza ex post, cui è dedicato il punto 1.7).
Con la comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009 la dettava la condotta CP_4
che l'intermediario doveva tenere in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi ispirati alla correttezza e trasparenza. Infatti, fissava le seguenti linee: “Si raccomanda così in primo luogo di effettuare la scomposizione (c.d. unbundling) delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo fair value (con separata indicazione per l'eventuale componente derivativa) e costi – anche a manifestazione differita - che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. A quest'ultimo è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato. In un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per “tipo specifico” di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate”.
Quindi, come sopra evidenziato, l'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998, pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi a lui imposti dalla legge e dalle raccomandazioni nel caso in cui oggetto della intermediazione siano azioni illiquide.
La Suprema Corte, sul presupposto che l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dai regolamenti medio tempore vigenti, tende a CP_4 consentire all'investitore di addivenire ad una scelta effettivamente consapevole, ha precisato che “le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento” ( così Cass. civ. sent. n.
8394/2016, n. 8089/2016, 23268/2016).
A tanto va aggiunto che “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (Cass. civ. sent. n.
12544/2017) e quelle inerenti al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed al connesso rapporto tra il rendimento e il rischio (Cass. civ. sent. n. 1376/2016). Gli obblighi dell'intermediario di rendere informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione si pongono a monte di quelli inerenti all'inadeguatezza dell'operazione e devono logicamente precedere la rappresentazione delle ragioni di inadeguatezza, cosicché, sebbene dette informazioni possano essere fornite in unico contesto, “è indispensabile che quell'attività esplicativa concernente lo specifico oggetto dell'operazione abbia effettivamente luogo”(Cass. civ. sent. n.
13765/2017).
Nel caso di specie la convenuta ha sostenuto che le operazioni effettuate dall'attore sono state dichiarate inadeguate per obiettivo, per orizzonte e per rischio liquidità, tali informazioni risultano alquanto generiche e meramente formali, in mancanza di altre prove fornite sul punto dalla parte resistente, che non provano ciò che sia stato effettivamente riferito al cliente in merito all'operazione e non provano che sia stata fornita all'investitore un'informazione adeguata da consentirgli una valutazione sulla rischiosità dell'operazione.
In particolare, non risulta fornita alcuna indicazione del rating relativa al periodo di esecuzione dell'operazione e del rapporto tra rendimento e rischio, né alla natura illiquida dei titoli azionari venduti, definiti titoli non quotati caratterizzati da scarsa liquidità, dalla stessa nel prospetto informativo depositato presso la Controparte_3
in data 07/06/2016, relativo all'aumento di capitale e alla quotazione in borsa CP_4
di allegato in fascicolo di parte ricorrente;
né in ordine al rischio di CP_3
default della Banca emittente che versava già da tempo in gravi condizioni finanziarie, come chiaramente emerge dalla lettera del 03/05/2016 che la BCE ha inviato a CP_3
e con la quale viene evidenziato che “le attuali debolezze della banca, che hanno
[...]
inciso pesantemente sul risultato economico, sul patrimonio e sul valore delle azioni negli ultimi anni … sono ascrivibili in larga misura alle carenze che hanno interessato l'assetto di governance della banca in passato”, nonché dal contenuto del prospetto informativo di sopra citato, dal quale emerge che nel corso degli esercizi CP_3
finanziari 2013, 2014 e 2015 la ha avuto dati di rischiosità superiori ai dati medi CP_1
del sistema bancario, conseguendo risultati peggiori rispetto alle banche comparabili, con rischio di default dell'emittente elevato, così definito dalla stessa CP_3
Parte convenuta, sulla quale gravava l'onere, a fronte di specifiche contestazioni di parte ricorrente, nessuna prova ha fornito al riguardo in ordine alle informazioni rese ai clienti ovvero in ordine al mancato possesso delle omesse informazioni.
Inverosimile sarebbe ritenere che nella specie intermediaria Controparte_1
finanziaria, appartenente al medesimo gruppo bancario di non fosse a CP_3 conoscenza della situazione di grave crisi finanziaria in cui versava l'emittente CP_3
dato acquisibile e conoscibile dall'intermediario facendo uso della diligenza
[...]
professionale del quale si presume essere dotato, e che incidendo sul già elevato rischio dell'operazione, se conosciuta dall'investitore avrebbe consentito una scelta consapevole.
Dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla su è emerso che le CP_4 CP_3 scelte in tema di determinazione del valore dell'azione di non erano Controparte_3
connesse alla redditività aziendale, il valore, infatti, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura sistematicamente crescente, anche nella fase di crisi, in controtendenza con il risultato del conto economico che era negativo. Tant'è che da un prezzo di sottoscrizione di € 35,00 – 40,00, relativo agli anni 2008/2014, il valore economico delle azioni di veniva indicato in data 30/05/2016, dal nuovo CP_3
Consiglio di Amministrazione, pari ad € 0,10.
A lume di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi, inadempimento che ha avuto incidenza causale sulle operazioni poste in essere dal ricorrente, il quale, acquistando le azioni, hanno assunto un rischio del quale non erano consapevoli ed hanno subito un danno consistente nella perdita quasi totale del valore delle azioni acquistate.
Di nessun apporto alle tesi difensive della convenuta è l'escussione del teste _1
, escusso all'udienza del 26/06/2021, dichiarava “che non ricordo con
[...]
precisione quanto mi viene letto, anche perché io ero direttore di filiale e non avevo contatti diretti con la clientela, se non in particolari occasioni … non ricordo di essere stato presente alla stipula dei contratti … non ero presente al momento della sottoscrizione dei documenti, nonché all'intervista del cliente ai fini della profilazione”, inoltre, riferiva che la “… sottoscrizione apposta da me sul doc. n. 8), di fianco alla firma del gestore, dichiaro che la stessa è stata apposta in quanto, in qualità di direttore della filiale, rappresentavo la banca e confermo di non essere stato presente all'intervista di profilatura …”. Il teste sulle altre circostanze confermava di non essere stato presente alla sottoscrizione dei contratti ed all'intervista al cliente in sede di profilatura e che la documentazione era dallo stesso firmata solo in qualità di rappresentante della Quindi, nulla riferiva in merito agli ordini di borsa, al CP_1
rapporto con la clientela ed alle informazioni fornite in relazione agli acquisti dei titoli illiquidi.
Quindi, mancando la prova del regolare assolvimento del proprio stringente onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento avente ad oggetto titoli illiquidi e dalla situazione di crisi finanziaria in cui versava l'emittente CP_1 CP_1
va ritenuta responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale
[...] discendente dal contratto quadro di intermediazione, sottoscritto dall'attore, e sorto nel momento in cui ha dato esecuzione ai contratti di acquisto di azioni emesse da
[...] nadempimento circa gli obblighi informativi dà luogo a responsabilità Parte_8
contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e giustifica sia la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario e sia il risarcimento dei danni, pari al valore perduto dai titoli (così Cass. civ. S.U., sent.
n. 26724/2007). Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento, scelta che di norma cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale.
I contratti di investimento conclusi con l'intermediazione di vanno CP_1
dunque risolti per grave inadempimento della convenuta (artt. 1453 e 1455 c.c.). Ne consegue l'obbligo di ora di restituire il prezzo CP_1 Controparte_9 di acquisto pari ad € 63.175,00, essendo divenuto indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., il relativo pagamento.
9) Va rilevato che già in sede di precisazione delle conclusioni ed in via preliminare, parte attrice ha rideterminato il valore originario della domanda in € 37.900,88, evidenziando che in seguito alla presentazione dell'istanza di indennizzo al FIR (fondo indennizzo risparmiatori) istituito dal , ha Controparte_10 ricevuto il pagamento dell'importo di € 25.274,12 che deve essere decurtato dall'iniziale valore di 63.175,00, come risultante dalla documentazione in atti, per cui la domanda deve essere relativa al minor importo di € 37.900,88 avendo già ricevuto in corso di causa l'indennizzo sopra specificato.
9.1) La risoluzione dei contratti di acquisto determina, sempre ai sensi dell'art. 2033
c.c., l'obbligo dell'attore di restituire a ora , le azioni CP_1 Controparte_9 oggetto del contratto essendo diventata oggettivamente indebita anche l'operazione di trasferimento in favore dell'attore della relativa titolarità.
10) Sulla somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento delle somme versate per l'acquisto delle azioni dovendo ritenersi del tutto CP_1 consapevole che nell'operazione per cui è causa stava violando gli obblighi informativi posti dalla legge a suo carico. Detti interessi vanno calcolati sulla sorta capitale versata all'atto dell'acquisto fino alla ricezione dell'indennizzo ricevuto, e da tale ultima data al saldo sul minor importo di € 37.900,88.
11) Va respinta, invece, la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria. La restituzione di indebito riguardante somma di denaro è una obbligazione di valuta (Cass. civ. sent. n. 11041/1992) su cui non matura alcuna rivalutazione monetaria ma può essere riconosciuto solo il maggior danno, eccedente la misura degli interessi legali, a condizione che il creditore alleghi e dimostri l'esistenza di tale danno, condizione non assolta nel presente giudizio. 12) Assorbita e/o rigettata ogni altra questione.
13) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 332/2018, tra (attore) contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore (convenuta) e Controparte_1
in persona dei Commissari liquidatori (intervenuta), ogni Controparte_11
ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) In accoglimento della domanda proposta dall'attore dichiara Parte_1
la risoluzione dei contratti di intermediazione finanziaria, prodotti in giudizio, intercorsi tra l'attore e la convenuta ora Intesa San Paolo spa, nonché la Controparte_1 risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni stipulati con l'intermediazione di
[...]
, per grave inadempimento della convenuta, e per l'effetto: CP_1
- condanna ora Intesa San Paolo S.p.A., al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore della somma di € 37.900,88, oltre interessi legali Parte_1 calcolati sulla sorta capitale versata all'atto dell'acquisto fino alla ricezione dell'indennizzo ricevuto, e da tale ultima data al saldo sul minor importo di € 37.900,88;
- condanna a restituire in favore di ora Intesa Parte_1 Controparte_1
San Paolo spa, i titoli sopra menzionati oggetto dei contratti dichiarati risolti al precedente punto del presente dispositivo;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate Controparte_1 in € 6.713,00 oltre accessori di legge e spese di iscrizione a ruolo, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratisi antistatario.
Così deciso in Potenza in data 10/02/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 332 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di diritto bancario,
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis, dall'avv. Salvatore Laguardia con studio in Potenza al P. le Luigi Rizzo n. 12, presso il quale è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, (C.F.: ) in persona del procuratore dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura del 06/04/2018, rep. 36160, racc. 15420, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani e Guido Garagnani, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma al viale Villa Grazioli n. 15, in virtù di mandato steso in calce della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
[...]
in Liquidazione con D.M. n. 186 del 25/06/2017, in persona Controparte_3
dei Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Pretoria n. 108 presso lo studio dell'avv. Michele Messina che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce all'atto di intervento volontario;
INTERVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso del 20/11/2017, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare la CP_1 nullità e/o l'illegittimità e/o la risoluzione per inadempimento sia del “contratto disciplinante il servizio di collocamento e negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini mediazione e consulenza” nonché di tutti i singoli contratti di acquisto dei titoli illiquidi CP_3
in considerazione delle eccezioni di cui ai punti 1), 2),3), 4), 5), 6), di cui in
[...]
premessa. B) dichiarare e dare atto che la Soc. Banca S.p.A. – sempre per i CP_1
motivi di cui in premessa – nell'attività di collocamento e vendita dei titoli per cui è causa ha violato una molteplicità di norme imperative ed obblighi in materia di intermediazione finanziaria (art. 21 TUF, n. 9019104/2009, art. 39, 40, CP_4
41,42 e 42 reg. Consob n. 16190/2007) nonché i principi generali di diligenza, correttezza e buona fede che regolano i rapporti contrattuali. C) per l'effetto, ed in entrambi i casi condannare la , in persona del L.R. p.t., nella Controparte_5
qualità ut supra, alla restituzione degli importi investiti, nonché al risarcimento di tutti
i conseguenti danni patrimoniali subiti, nonché alla rifusione delle spese a vario titolo sostenute e meglio specificate in narrativa, ed a quant'altro previsto dalla legge, nella misura e mediante il pagamento a favore di dell'importo di euro Parte_1
63.175,00 o di quello che sarà determinato in corso di causa e ritenuto congruo, oltre interessi e rivalutazione mo0netaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore anticipatario”.
A sostengo deduceva che l'attore dall'anno 2009 all'anno 2014 aveva acquistato vari pacchetti di azioni per un valore nominale complessivo di € Controparte_3
63.175,00; i contratti di acquisto venivano stipulati con l'intermediazione finanziaria di presso i propri locali commerciali siti in Potenza alla via Marconi. Controparte_1
L'attore, con l'azione intrapresa chiedeva l'annullamento dei detti contratti di acquisto dei titoli azionari di per violazione da parte di Controparte_3 Controparte_1
delle norme in materia di intermediazione finanziaria e degli obblighi sussistenti in capo all'intermediario finanziario quando oggetto del contratto sono titoli illiquidi. Quindi, evidenziava la documentazione inadeguata degli acquisti delle azioni più in particolare nell'informativa relativa all'operazione veniva evidenziato solo il conflitto di interesse mentre nulla veniva riportato sulla natura illiquida dei titoli. Pertanto, l'investitore non veniva messo a conoscenza del rischio che l'operazione comportava legato alla natura illiquida delle azioni eccepiva la violazione da parte dell'intermediario CP_3
della regola di diversificazione del portafoglio;
la violazione degli obblighi informativi connessi al carattere illiquido dei titoli;
infine, violazione della normativa sul prospetto ex art. 94 TUF. A fronte di ciò, il predetto attore ha evocato in giudizio per conseguire la CP_1
caducazione (per nullità, illegittimità, inefficacia e/o risoluzione) dei relativi contratti
(sia quello quadro, sia i singoli ordini di acquisto dei pacchetti azionari di CP_3 collocati da e l'emissione delle consequenziali statuizioni (sia restitutorie CP_1
degli importi investiti, sia risarcitorie per i danni patrimoniali patiti).
2) Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto delle avverse domande perché infondate. In subordine chiedeva la condanna dell'attore a restituire i titoli di investimento e le somme percepite quali frutti degli stessi.
quindi, costituendosi in giudizio, ha contestato la predetta domanda sia CP_1
nel merito che in rito, specificamente in rito ha eccepito il proprio difetto di
“legittimazione passiva” in base alle articolate vicende conseguenti al D.L. n. 99/2017, conv. con modificazioni nella L. n. 121/2017 (decreto di c.d. “salvataggio” delle Banche venete), rappresentando la legittimazione invece in capo a posta in CP_3
L.C.A. (con conseguente necessità di far valere le proprie istanze nel procedimento di verifica dello stato passivo ex artt. 83 e 86 T.U.B. e 2.2. del D.L. n. 99/2017), e dunque chiedendo al Tribunale, ex aliis, di voler riconoscere quale Parte_2
unica società passivamente legittimata e dunque estromettere dal giudizio, CP_1
con rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.
3) In corso di causa si costituiva coatta Parte_3 Parte_4
che eccepiva la carenza di legittimazione di e ne chiedeva CP_1 CP_1
l'estromissione facendo proprie le domande e le eccezioni formulate dalla convenuta banca CP_1
Trattasi, quindi, di intervento volontario in giudizio ex art. 105 c.p.c., al fine di contestare le prospettazioni della parte ricorrente ed in particolare eccependo anch'essa il difetto di “legittimazione passiva” di e rappresentando invece la propria CP_1
legittimazione, concludendo, ante omnia, per il previo accertamento del difetto di legittimazione passiva di per l'accertamento della propria legittimazione CP_1
passiva e per la conseguente improcedibilità, tuttavia ed ex art. 83, comma III, T.U.B., delle domande attoree a essa da rivolgersi.
*****
4) A seguito, poi, di provvedimento di mutamento del rito, ex art. 702 ter, comma
III, c.p.c., e di successiva concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., sono state ammesse e assunte alcune prove dichiarative e infine, con provvedimento a seguito di udienza c.d. cartolare (qui da intendersi integralmente richiamato e riprodotto per relationem), veniva sollecitato il contraddittorio fra le parti sull'opportunità di attivare, con riguardo alla quaestio iuris della “legittimazione passiva” di ed CP_1
evidenziando in tale provvedimento il ricorrere dei relativi presupposti, lo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
All'udienza del 14/09/2023, il G.I. dava atto che, prima dell'interlocuzione fra le parti sullo strumento ex art. 363 bis c.p.c. - la cui opportunità di attivazione non era stata condivisa da tutte le parti -, la causa era stata già ritenuta matura per la decisione e, quindi, veniva rinviata per la decisione.
Comunque, la Suprema Corte con provvedimento nr. 29032/23, dichiarava inammissibile il quesito oggetto del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Potenza, rimettendo ogni decisione al giudice di merito sulla sussistenza o meno della legittimazione passiva di Controparte_1
La causa istruita per via documentale e prova orale, all'udienza del 24/10/2024 precisate le conclusioni è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per memoria conclusionale e repliche ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5) Preliminarmente va affrontata l'eccezione sollevata di carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_1
Sul punto è necessario è necessario fare una breve ricostruzione dell'excursus storico della vicenda.
A tal uopo viene all'attenzione il D.L. 25/06/2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31/07/2017 n. 121, con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di e al fine di far fronte Controparte_6 Controparte_3 alla gravissima crisi interessante i predetti istituti di credito, ove all'art. 1 disciplina
“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di
[...]
e di nonché le modalità e le condizioni delle Controparte_7 Parte_5
misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”. Ai fini del presente decreto per “soggetti sottoposti a liquidazione” si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.
I commissari liquidatori, secondo quanto disposto dall'art. 2, 1° comma lett. c), devono procedere alla cessione di cui all'articolo 3, comma 3, cioè Intesa San Paolo S.p.A. e, secondo il successivo punto 2, “l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura”. La cessione ex art. 3, include “l'azienda, suoi singoli rami, nonché parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi per quel che qui interessa “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle
Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett. b), D.L. n. 99/2017). Ai sensi del successivo art. 4, comma 4, entro il termine previsto nel contratto, un collegio di tre esperti indipendenti, doveva effettuare una due diligence sul compendio ceduto, all'esito della quale “il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1”.
Tuttavia, nel contratto di cessione, vi era la facoltà per il cessionario di retrocedere al soggetto in liquidazione “partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come Attività deteriorate … crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione” (art. 4, comma
5 D.L. n. 99/2017).
Infine, ai sensi del richiamato articolo 4 comma 7, “il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”.
In attuazione a quanto sopra previsto, , Parte_6
concludeva con Intesa San Paolo S.p.A., contratto di cessione di azienda, comprendente, tra l'altro, le partecipazioni di in inoltre, per Controparte_3 Controparte_1
Attività incluse e Passività escluse di l'art. 3 comma 1 n.1, Controparte_3
prevede che debbano intendersi anche quelle delle sue partecipate, tra cui CP_1
che siano espressamente incluse nell'Insieme aggregato.
[...]
Tuttavia, devono ritenersi esclusi dalla cessione i debiti, le responsabilità e le passività derivanti da o, comunque, connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione, nonché qualsiasi contenzioso anche se riferibile ad attività incluse e/o passività incluse diverso dal contenzioso pregresso. In forza del disposto dell'art. 8.3, considerata la cessione delle partecipazioni di in altre banche, si Controparte_3 Controparte_3
impegnava a riacquistare tutti i crediti di dette società classificati come attività deteriorate o classificabili come crediti di esclusi dall'insieme Controparte_3
aggregato.
In attuazione dell'art. 4 comma 5 del richiamato decreto e dell'art.
8.3 del contratto di cessione di azienda, in data 10/07/2017 e Controparte_1 Controparte_3
concludevano contratto di ritrasferimento di crediti e partecipazioni, col quale, in particolare, per quel che qui interessa, cedeva alla seconda tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili alla data del 26/06/2017 in base ai principi contabili come sofferenze, come inadempienze probabili e/o esposizioni scadute, nonché i relativi rapporti contrattuali. Ai sensi degli artt. 6 e 7 dell'accordo, Controparte_3 assumeva l'obbligo di intervenire in giudizio e chiedere l'estromissione di CP_1
con riferimento ai contenziosi passivi, per tali dovendosi intendere quelli ai
[...]
crediti ritrasferiti e aventi oggetto pretese restitutorie a seguito di risoluzione di contratto e domanda risarcitorie anche per responsabilità extracontrattuale.
Infine, in data 17/01/2018, e Intesa San Paolo concludevano il Controparte_3
“secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26/06/2017 relativo a Banca
OP di Vicenza S.p.A. in liquidazione c.a. e Parte_7
c.a.”, con cui hanno inteso precisare cosa debba intendersi per contenzioso pregresso e contenzioso escluso. In particolare, sono da intendersi come ricompresi tra i contenziosi esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso Banca Nuova, e le Banche Estere partecipate per la sottoscrizione CP_1
o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di entrambe le banche in liquidazione. In aggiunta, tra i contenziosi esclusi vi è anche il contenzioso giudiziale civile passivo in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete.
Da quanto sopra, emerge la titolarità del rapporto controverso in capo a CP_1
Le norme richiamate da all'atto della sua costituzione in giudizio,
[...] CP_1
e sopra evidenziate, D.L. n. 99/2017 convertito in Legge n. 121/2017, non si riferiscono affatto ai debiti di società che pur facendo parte del medesimo gruppo controllato da
- in virtù delle partecipazioni possedute da quest'ultima del Controparte_3
relativo capitale sociale - tuttavia non sono state sottoposte a procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto titolari di un capitale e patrimonio sociale tali da garantire la regolare prosecuzione dell'attività bancaria. Tale conclusione si impone attraverso l'esame del contenuto del richiamato D.L. n. 99/2017 e, seguentemente, in base al contenuto degli artt. 1 e 3 del medesimo sopra specificati.
L'art. 1, quindi, è di particolare importanza in quanto individua i soggetti cui si riferisce il citato D.L. e, di conseguenza, delimita il perimetro di applicazione dello stesso. Detto articolo stabilisce che il D.L. riguarda l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Banca OP di Vicenza e Veneto Banca, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Sul punto la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 25/07/2022 affermava: “La citata normativa, come puntualmente osserva il primo Giudice, si riferisce solo ed esclusivamente ai due istituti bancari in essa contemplati, entrambi in stato di dissesto,
e non può pertanto surrettiziamente estendersi ad altre banche, pur se partecipate da
, quali appunto , che è soggetto di diritto del tutto Controparte_3 Controparte_1
autonomo e distinto, avente condizioni economiche e patrimoniali tali da consentire la normale prosecuzione dell'attività bancaria. Bisogna pertanto ritenere che i rapporti giuridici oggetto di cessione a in forza del contratto di cessione di azienda del CP_8
26.6.2017 siano solo e soltanto quelli intrattenuti dai clienti e dai terzi con i due istituti bancari in LCA e non anche quelli facenti capo alla partecipata , Controparte_1
poiché in caso contrario verrebbe di fatto esteso la LCA ad un soggetto giuridico non in stato di dissesto, ciò in evidente violazione non solo del DL 99/2017 ma anche di norme costituzionali di rango primario quali gli artt. 41 e 47 Cost. Quand'anche il contratto di cessione di azienda avesse voluto diversamente disporre, lo stesso si porrebbe in contrasto con le citate fonti legislative e quindi sarebbe sul punto del tutto nullo ed inefficace”.
Nessun cenno è fatto dalla richiamata norma, alle partecipate delle due società poste in liquidazione coatta amministrativa, né poteva essere diversamente trattandosi di soggetti di diritto distinti da detti istituti di credito e, evidentemente, in condizioni patrimoniali tali da garantire la prosecuzione dell'attività bancaria, diversamente da quanto accaduto per le controllati venutesi, invece, a trovare in una condizione economica di default.
Neppure l'art. 3 del D.L. n. 99/2017, riguarda soggetti di diritto diversi dalle due società poste in liquidazione coatta amministrativa. In particolare, il comma 1 lettera b) e c), sopra specificato, si limita a stabilire quali rapporti giuridici sono esclusi dalla cessione delle partecipate al soggetto, segnatamente individuato nell'ambito della procedura di liquidazione coatta. Controparte_9
E nella individuazione dei rapporti esclusi indica i debiti delle banche, ovviamente riferendosi a Banca OP di Vicenza e in assonanza con l'art. 1, verso CP_3
azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni od obbligazioni subordinate o dalla violazione di normativa sulle prestazioni dei servizi di investimento riferite a dette azioni od obbligazioni.
Appare evidente che il richiamato art. 3 si riferisce a debiti propri dei due istituti di credito e non si riferisce affatto ai rapporti giuridici riguardanti le società controllate e la relativa clientela, non essendo la procedura di liquidazione coatta estesa a dette società.
Con il provvedimento di rigetto sopra richiamato ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte ha precisato al punto nr. 5 quanto segue: “Nella specie, l'accertamento che il giudice del merito deve svolgere si articola su tre piani, tutti involgenti questioni di fatto: la qualificazione giuridica appropriata delle azioni svolte (nullità dei contratti quadro e degli ordini di acquisto, risoluzione per inadempimento;
conseguenze risarcitorie negoziali ed extracontrattuali) aventi, comunque, il tratto comune dell'accertamento della condotta precontrattuale, contrattuale e attinente all'esecuzione del contratto, esclusivamente dell'intermediario e non dell'emittente dei titoli azionari od obbligazionari;
l'incidenza della sottocommissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un
“gruppo” societario;
la consequenziale collocazione di questi peculiari debiti, derivanti esclusivamente dal rapporto investitore intermediario, come nella generalità delle azioni che hanno ad oggetto censure relative a contratti d'investimento, all'interno dei contratti di cessione o al di fuori, con conseguente necessità di esplorare oltre che la cornice normativa il contenuto negoziale dei contratti”.
Sicché, i debiti delle controllate, nella specie di anche qualora Controparte_1
derivanti da violazione di norme sul collocamento o negoziazione di azioni od obbligazioni di rimangono a carico delle stesse, derivando da CP_3
comportamenti propri posti in essere nei rapporti di investimento con la propria clientela. Opinando diversamente si dovrebbe giungere alla conclusione di estendere la liquidazione coatta amministrativa anche a soggetti di diritto che non si trovassero nelle medesime condizioni economiche di default della controllante.
Però tale interpretazione è contraria oltre che alla ratio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, che è una procedura destinata ad operare unicamente nei confronti degli istituti di credito che venissero a trovarsi in situazione di insolvenza, anche a norme Costituzionali e, in particolare, agli artt. 41 e 47 che, rispettivamente, garantiscono la libera iniziativa imprenditoriale e tutelano il risparmio. Appare evidente che i principi contenuti in dette norme di rango Costituzionale sarebbero travolti ove le norme dirette a disciplinare la liquidazione di istituti di credito insolventi fossero estese ad altri istituti di credito, invece, in grado di espletare regolarmente la loro attività creditizia per il solo fatto di essere partecipate dalla società in default. Senza, però, considerare l'autonomia e distinta soggettività giuridica, con assoluta distinzione dei rapporti giuridici intrattenuti da ciascuna con la propria clientela, che connota, rispetto ai terzi, anche i rapporti tra società controllata e società controllante.
Considerato il richiamato contenuto del D.L. n. 99/2017 del tutto ininfluenti, rispetto ai rapporti giuridici intrattenuti da con la propria clientela ed agli obblighi CP_1
derivanti alla stessa dalla violazione delle norme sul collocamento o negoziazione di strumenti finanziari ancorché emessi da è il contenuto degli atti di CP_3
cessione e retrocessione intervenuti tra i commissari liquidatori di ed CP_3
su cui, in parte, poggia l'eccezione di difetto di titolarità del Controparte_9
rapporto sollevata da non potendo il relativo contenuto porsi in contrasto CP_1
con le norme inderogabili di cui al D.L. n. 99/2017, che stabilisce a quali soggetti ed a quali rapporti si riferisce la liquidazione coatta, poiché tale contrasto si risolverebbe in una nullità delle relative pattuizioni contrattuali (art. 1418 c.c.), poiché produrrebbe l'effetto, vietato dal principio costituzionale della libertà dell'iniziativa imprenditoriale, di estendere la liquidazione coatta a soggetti in condizione di solvibilità finanziaria.
Dunque, gli obblighi, restitutori e risarcitori, discendenti da violazione di norme disciplinanti le operazioni di investimento per cui è causa, vedono come titolare CP_1
nei cui confronti correttamente parte attrice ha agito, essendo stato il diretto
[...] protagonista di tali operazioni. Tale interpretazione è l'unica costituzionalmente possibile, poiché sostenere che il D.L. n. 99/2017 abbia esonerato da CP_1
eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni dell'allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore, frusterebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, 41 e 47 della Costituzione.
6) Sempre preliminarmente va affrontata l'eccepita prescrizione del diritto di esercitare l'azione di restituzione e risarcimento del danno.
La pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli azionari di CP_3 non trova ostacolo nell'eccezione di prescrizione sollevata da Tale Controparte_1
prescrizione matura, infatti, nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal verificarsi dell'inadempimento che segna il momento a partire dal quale il diritto alla risoluzione può essere fatto valere, infatti, secondo la Suprema Corte “il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento” (Cass. civ. sent. n. 6386/2018).
Nella fattispecie gli ordini di investimento recano la data dal 2009 al 2014 e l'inadempimento dell'obbligo informativo specifico per le azioni illiquide, si è consumato a quelle stesse date. Pertanto, alla data di instaurazione del presente giudizio, con cui il corso della prescrizione è stato interrotto (art. 2943 comma 1 n. 1 c.c.), il termine decennale a partire dalla data dei singoli ordini di acquisto non era decorso, con conseguente infondatezza della eccezione in esame.
7) In atti è prodotto il contratto quadro disciplinante la prestazione dei servizi di intermediazione e consulenza in investimenti finanziari concernente la negoziazione e deposito titoli del 18/12/2007, con la profilatura del cliente;
il contratto di negoziazione e quello di deposito titoli del 31/10/2012, con la profilatura del cliente;
le ulteriori profilature MIFID del 17/04/2009 e del 20/02/2014; gli ordini di borsa del 08/10/2009,
17/04/2009, 21/02/2012 e 17/01/2013.
Il contratto sopra specificato affida il servizio a non avendo la Controparte_1
convenuta mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza, allegata da parte attrice. Pacifico, quindi, è il ruolo di intermediario assunto da nell'esecuzione del CP_1 contratto, in relazione agli ordini di investimento sopra riportati per l'acquisto dei titoli di per il controvalore di € 63.175,00 come confermato dalla parte CP_3
convenuta con i propri scritti difensivi non avendolo contestato.
Avendo dato esecuzione al contratto quadro sottoscritto, deve ritenersi CP_1
intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
8) Fondata, è da ritenersi la domanda di risoluzione dei contratti relativi all'acquisto di azioni di intercorsi tra la parte attrice e CP_3 CP_1
Va premesso che in materia di responsabilità nei contratti di intermediazione mobiliare,
l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento ed a provare il nesso di causalità, mentre grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2001 e come d'altronde previsto dall'art. 23, co. 6, del T.U.F.
Gli obblighi informativi in merito ai titoli venduti non sono ritenuti assolti dalla varia e copiosa documentazione consegnata all'attore, consistente in prospetti informativi, scheda di adesione etc., ma devono essere fornite oralmente in sede di acquisto in ossequio alla previsione del regolamento anche perché i questionari MIFID CP_4
prodotti riportano clausole di stile o indeterminate formule standard la cui mera indicazione non può costituire la presa di consapevolezza e la pregressa conoscenza di titoli azionari e la loro distinzione da altri titoli di investimento.
Peraltro, la disciplina comunitaria prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti" (art. 19.1 della MiFID). In coerenza con ciò, la normativa primaria nazionale pone esplicitamente quale obiettivo dell'agire trasparente, corretto e diligente degli operatori, e quale criterio guida delle loro condotte, il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei propri clienti (cfr. art. 21 del TUF).
L'attività di intermediazione mobiliare tratteggiata dalla nuova normativa di derivazione comunitaria assume i contorni di un servizio svolto nell'interesse del cliente, perdendo i connotati di mera attività di vendita di prodotti per conto di altre categorie di soggetti terzi (le società prodotto, gli emittenti). È richiesto di conseguenza un significativo cambiamento del modello relazionale intermediario-cliente, con il passaggio da una logica incentrata sullo specifico "prodotto" commercializzato ad una logica incentrata sul "servizio" reso al cliente. Come risulta dalla documentazione agli atti, le azioni per cui è causa sono state emesse da ed hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi come Controparte_3
titoli illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministrativi deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. Con il proprio atto di citazione parte attrice ha lamentato l'inadempimento di quale intermediario che ha curato l'investimento in CP_1 azioni rispetto all'obbligo di informare la clientela circa la peculiare CP_3
rischiosità delle azioni illiquide in questione, rischiosità che lamenta taciuta.
La materia degli obblighi posti a carico dell'intermediario in investimenti finanziari è regolata dagli artt. 21 comma 1 lettera a) e b) D. Lgs. N. 58/1998 e 28 Regolamento
Consob adottato con delibera n. 16190 del 29/10/2007. Dette norme pongono a carico dell'intermediario uno stringente obbligo di informazione specificamente riferito alla rischiosità del prodotto di investimento che viene negoziato. La Suprema Corte ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici (così Cass. Civ. sent. n. 18122/2020), ma richiede una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario
(così Cass. civ. sent. n. 10099/2020).
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte, in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Sez. 1, Sentenza n.
4620 del 06/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 19/04/2012).
Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (così Cass. civ. sent. n. 9018/2020), infatti con la citata sentenza
è stato affermato che: “In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell'art. 29 del regolamento n. 11522 del 1998, la segnalazione di CP_4
inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute” ( così anche Cass. civ. sent. n. 10111 del 24/04/2018)”.
Ed anche nel caso in cui venga segnalata la non adeguatezza dell'operazione la responsabilità dell'intermediario permane ove non abbia adeguatamente informato il cliente circa caratteristiche e profili di specifica rischiosità dell'investimento. Giova rammentare che la Suprema Corte con sentenza nr. 9018/2020, ha affermato: “In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe, comunque, accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. n. 4727 del 28/02/2018; vedi anche Cass. n. 3773 del
17/02/2009; Cass. n. 810 del 19/01/2016; Cass. n. 10111 del 24/04/2018; Cass. n. 14335 del 24/05/2019). Avendo parte attrice lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità delle azioni era onere di provare di aver fornito CP_3 CP_1
detta informazione, e di aver spiegato al cliente che si trattava di azioni altamente rischiose, per la capacità di recupero del capitale investito, stante la loro natura di titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati. Ciò al fine di consentire all'attore di formare una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario. A tal uopo sussiste, come detto, lo specifico obbligo dell'intermediario, nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti di prestare particolare attenzione ai presidi di divulgazione nella relazione con la clientela.
Ciò dovrà tenersi presente sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti illiquidi (trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela (trasparenza ex post, cui è dedicato il punto 1.7).
Con la comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009 la dettava la condotta CP_4
che l'intermediario doveva tenere in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi ispirati alla correttezza e trasparenza. Infatti, fissava le seguenti linee: “Si raccomanda così in primo luogo di effettuare la scomposizione (c.d. unbundling) delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo fair value (con separata indicazione per l'eventuale componente derivativa) e costi – anche a manifestazione differita - che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. A quest'ultimo è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato. In un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per “tipo specifico” di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate”.
Quindi, come sopra evidenziato, l'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998, pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi a lui imposti dalla legge e dalle raccomandazioni nel caso in cui oggetto della intermediazione siano azioni illiquide.
La Suprema Corte, sul presupposto che l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dai regolamenti medio tempore vigenti, tende a CP_4 consentire all'investitore di addivenire ad una scelta effettivamente consapevole, ha precisato che “le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento” ( così Cass. civ. sent. n.
8394/2016, n. 8089/2016, 23268/2016).
A tanto va aggiunto che “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (Cass. civ. sent. n.
12544/2017) e quelle inerenti al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed al connesso rapporto tra il rendimento e il rischio (Cass. civ. sent. n. 1376/2016). Gli obblighi dell'intermediario di rendere informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione si pongono a monte di quelli inerenti all'inadeguatezza dell'operazione e devono logicamente precedere la rappresentazione delle ragioni di inadeguatezza, cosicché, sebbene dette informazioni possano essere fornite in unico contesto, “è indispensabile che quell'attività esplicativa concernente lo specifico oggetto dell'operazione abbia effettivamente luogo”(Cass. civ. sent. n.
13765/2017).
Nel caso di specie la convenuta ha sostenuto che le operazioni effettuate dall'attore sono state dichiarate inadeguate per obiettivo, per orizzonte e per rischio liquidità, tali informazioni risultano alquanto generiche e meramente formali, in mancanza di altre prove fornite sul punto dalla parte resistente, che non provano ciò che sia stato effettivamente riferito al cliente in merito all'operazione e non provano che sia stata fornita all'investitore un'informazione adeguata da consentirgli una valutazione sulla rischiosità dell'operazione.
In particolare, non risulta fornita alcuna indicazione del rating relativa al periodo di esecuzione dell'operazione e del rapporto tra rendimento e rischio, né alla natura illiquida dei titoli azionari venduti, definiti titoli non quotati caratterizzati da scarsa liquidità, dalla stessa nel prospetto informativo depositato presso la Controparte_3
in data 07/06/2016, relativo all'aumento di capitale e alla quotazione in borsa CP_4
di allegato in fascicolo di parte ricorrente;
né in ordine al rischio di CP_3
default della Banca emittente che versava già da tempo in gravi condizioni finanziarie, come chiaramente emerge dalla lettera del 03/05/2016 che la BCE ha inviato a CP_3
e con la quale viene evidenziato che “le attuali debolezze della banca, che hanno
[...]
inciso pesantemente sul risultato economico, sul patrimonio e sul valore delle azioni negli ultimi anni … sono ascrivibili in larga misura alle carenze che hanno interessato l'assetto di governance della banca in passato”, nonché dal contenuto del prospetto informativo di sopra citato, dal quale emerge che nel corso degli esercizi CP_3
finanziari 2013, 2014 e 2015 la ha avuto dati di rischiosità superiori ai dati medi CP_1
del sistema bancario, conseguendo risultati peggiori rispetto alle banche comparabili, con rischio di default dell'emittente elevato, così definito dalla stessa CP_3
Parte convenuta, sulla quale gravava l'onere, a fronte di specifiche contestazioni di parte ricorrente, nessuna prova ha fornito al riguardo in ordine alle informazioni rese ai clienti ovvero in ordine al mancato possesso delle omesse informazioni.
Inverosimile sarebbe ritenere che nella specie intermediaria Controparte_1
finanziaria, appartenente al medesimo gruppo bancario di non fosse a CP_3 conoscenza della situazione di grave crisi finanziaria in cui versava l'emittente CP_3
dato acquisibile e conoscibile dall'intermediario facendo uso della diligenza
[...]
professionale del quale si presume essere dotato, e che incidendo sul già elevato rischio dell'operazione, se conosciuta dall'investitore avrebbe consentito una scelta consapevole.
Dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla su è emerso che le CP_4 CP_3 scelte in tema di determinazione del valore dell'azione di non erano Controparte_3
connesse alla redditività aziendale, il valore, infatti, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura sistematicamente crescente, anche nella fase di crisi, in controtendenza con il risultato del conto economico che era negativo. Tant'è che da un prezzo di sottoscrizione di € 35,00 – 40,00, relativo agli anni 2008/2014, il valore economico delle azioni di veniva indicato in data 30/05/2016, dal nuovo CP_3
Consiglio di Amministrazione, pari ad € 0,10.
A lume di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi, inadempimento che ha avuto incidenza causale sulle operazioni poste in essere dal ricorrente, il quale, acquistando le azioni, hanno assunto un rischio del quale non erano consapevoli ed hanno subito un danno consistente nella perdita quasi totale del valore delle azioni acquistate.
Di nessun apporto alle tesi difensive della convenuta è l'escussione del teste _1
, escusso all'udienza del 26/06/2021, dichiarava “che non ricordo con
[...]
precisione quanto mi viene letto, anche perché io ero direttore di filiale e non avevo contatti diretti con la clientela, se non in particolari occasioni … non ricordo di essere stato presente alla stipula dei contratti … non ero presente al momento della sottoscrizione dei documenti, nonché all'intervista del cliente ai fini della profilazione”, inoltre, riferiva che la “… sottoscrizione apposta da me sul doc. n. 8), di fianco alla firma del gestore, dichiaro che la stessa è stata apposta in quanto, in qualità di direttore della filiale, rappresentavo la banca e confermo di non essere stato presente all'intervista di profilatura …”. Il teste sulle altre circostanze confermava di non essere stato presente alla sottoscrizione dei contratti ed all'intervista al cliente in sede di profilatura e che la documentazione era dallo stesso firmata solo in qualità di rappresentante della Quindi, nulla riferiva in merito agli ordini di borsa, al CP_1
rapporto con la clientela ed alle informazioni fornite in relazione agli acquisti dei titoli illiquidi.
Quindi, mancando la prova del regolare assolvimento del proprio stringente onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento avente ad oggetto titoli illiquidi e dalla situazione di crisi finanziaria in cui versava l'emittente CP_1 CP_1
va ritenuta responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale
[...] discendente dal contratto quadro di intermediazione, sottoscritto dall'attore, e sorto nel momento in cui ha dato esecuzione ai contratti di acquisto di azioni emesse da
[...] nadempimento circa gli obblighi informativi dà luogo a responsabilità Parte_8
contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e giustifica sia la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario e sia il risarcimento dei danni, pari al valore perduto dai titoli (così Cass. civ. S.U., sent.
n. 26724/2007). Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento, scelta che di norma cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale.
I contratti di investimento conclusi con l'intermediazione di vanno CP_1
dunque risolti per grave inadempimento della convenuta (artt. 1453 e 1455 c.c.). Ne consegue l'obbligo di ora di restituire il prezzo CP_1 Controparte_9 di acquisto pari ad € 63.175,00, essendo divenuto indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., il relativo pagamento.
9) Va rilevato che già in sede di precisazione delle conclusioni ed in via preliminare, parte attrice ha rideterminato il valore originario della domanda in € 37.900,88, evidenziando che in seguito alla presentazione dell'istanza di indennizzo al FIR (fondo indennizzo risparmiatori) istituito dal , ha Controparte_10 ricevuto il pagamento dell'importo di € 25.274,12 che deve essere decurtato dall'iniziale valore di 63.175,00, come risultante dalla documentazione in atti, per cui la domanda deve essere relativa al minor importo di € 37.900,88 avendo già ricevuto in corso di causa l'indennizzo sopra specificato.
9.1) La risoluzione dei contratti di acquisto determina, sempre ai sensi dell'art. 2033
c.c., l'obbligo dell'attore di restituire a ora , le azioni CP_1 Controparte_9 oggetto del contratto essendo diventata oggettivamente indebita anche l'operazione di trasferimento in favore dell'attore della relativa titolarità.
10) Sulla somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento delle somme versate per l'acquisto delle azioni dovendo ritenersi del tutto CP_1 consapevole che nell'operazione per cui è causa stava violando gli obblighi informativi posti dalla legge a suo carico. Detti interessi vanno calcolati sulla sorta capitale versata all'atto dell'acquisto fino alla ricezione dell'indennizzo ricevuto, e da tale ultima data al saldo sul minor importo di € 37.900,88.
11) Va respinta, invece, la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria. La restituzione di indebito riguardante somma di denaro è una obbligazione di valuta (Cass. civ. sent. n. 11041/1992) su cui non matura alcuna rivalutazione monetaria ma può essere riconosciuto solo il maggior danno, eccedente la misura degli interessi legali, a condizione che il creditore alleghi e dimostri l'esistenza di tale danno, condizione non assolta nel presente giudizio. 12) Assorbita e/o rigettata ogni altra questione.
13) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 332/2018, tra (attore) contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore (convenuta) e Controparte_1
in persona dei Commissari liquidatori (intervenuta), ogni Controparte_11
ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) In accoglimento della domanda proposta dall'attore dichiara Parte_1
la risoluzione dei contratti di intermediazione finanziaria, prodotti in giudizio, intercorsi tra l'attore e la convenuta ora Intesa San Paolo spa, nonché la Controparte_1 risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni stipulati con l'intermediazione di
[...]
, per grave inadempimento della convenuta, e per l'effetto: CP_1
- condanna ora Intesa San Paolo S.p.A., al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore della somma di € 37.900,88, oltre interessi legali Parte_1 calcolati sulla sorta capitale versata all'atto dell'acquisto fino alla ricezione dell'indennizzo ricevuto, e da tale ultima data al saldo sul minor importo di € 37.900,88;
- condanna a restituire in favore di ora Intesa Parte_1 Controparte_1
San Paolo spa, i titoli sopra menzionati oggetto dei contratti dichiarati risolti al precedente punto del presente dispositivo;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate Controparte_1 in € 6.713,00 oltre accessori di legge e spese di iscrizione a ruolo, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratisi antistatario.
Così deciso in Potenza in data 10/02/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante