Decreto presidenziale 2 marzo 2022
Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Acea Ato 2 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Nello Funari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI- 3”;
- ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acea Ato 2 S.p.A. il 15/3/2022:
- della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n.639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato”;
- ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IL Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che Acea ATO 2 S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato in 96 comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma (fra cui la Città Metropolitana di Roma), ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato approvato il metodo tariffario idrico MTI-3;
Osservato che, con ricorso per motivi aggiunti, ha inoltre impugnato il provvedimento avente ad oggetto: “ Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ”;
Osservato altresì che, in vista della trattazione nel merito del ricorso, avvenuta all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la società ricorrente ha ritenuto, alla luce della evoluzione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale successiva alla proposizione del ricorso , di non poter più trarre alcuna utilità concreta dalla presente impugnazione, dichiarando la sopravvenuta carenza d’interesse con richiesta di compensazione delle spese;
Osservato che ciò determina l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art.35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo;
Ritenuto che al momento della proposizione dei ricorsi non era chiaro e univoco l’indirizzo giurisprudenziale sulle questioni oggetto dei contenziosi, tantoché si è giunti alla definizione delle stesse solo con la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 16 pubblicata il 7 novembre 2025;
Ritenuto, altresì, che le sentenze richiamate dall’Amministrazione resistente per sostenere la soccombenza virtuale della ricorrente ai fini della liquidazione delle spese sono successive al momento di proposizione del ricorso introduttivo;
Ritenuto, pertanto, che tali circostanze giustifichino la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 84, comma 2, ultima parte, codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON UE, Presidente
IL Di LO, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL Di LO | ON UE |
IL SEGRETARIO