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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/07/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1067/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1067/2023 promossa da:
, con l'avvocato GIUSTO CRISTINA e l'avvocato Parte_1
Parte attrice contro
, con l'avvocato FERRARA MONICA e l'avvocato Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Padova il 02/02/1974, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di pertinenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Dichiarare che il Sig. deve corrispondere alla Sig.ra a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile la somma di € 750,00 mensile, così come disposto nell'ordinanza del 16/06/2023.
In via istruttoria
…
Con vittoria di spese e competenze, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., da liquidarsi al procuratore antistatario”. pagina 1 di 6 Per parte convenuta:
“
1. Accertata la sussistenza dei richiesti presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. e in data 02.02.74 in Padova, con Controparte_1 Parte_1 ogni conseguenza di legge anche in ordine all'annotazione dell'emananda sentenza;
2.- Disporre a carico del sig. la corresponsione in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
di assegno divorzile pari ad euro 1016,07 mensili;
[...]
3.- Ogni altra domanda avversaria respinta.
4.- Compensi professionali integralmente rifusi.
In via istruttoria … “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Padova il 2.2.1974; dal matrimonio sono nati i figli
(l'8.10.1974) e (il 20.7.1978), da tempo economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
I coniugi sono separati in forza di sentenza del Tribunale di Padova del 26.3.2009 che ha disposto, in particolare, l'addebito della separazione in capo a e l'obbligo in capo a quest'ultimo di Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 800,00 mensili.
ha depositato ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, Parte_1 chiedendo la riduzione dell'assegno stabilito a favore della convenuta ad € 600,00 mensili, in ragione delle proprie condizioni di salute e della percezione della pensione di vecchiaia da parte della convenuta stessa.
si è costituita, chiedendo la conferma dell'assegno disposto in proprio favore aumentato Controparte_2
delle rivalutazioni annuali maturate, contestando di percepire la pensione di vecchiaia e deducendo di ricevere soltanto l'assegno del coniuge quale unica fonte di reddito.
A seguito dell'udienza presidenziale del 9.6.2023, il Presidente delegato, considerata la rilevante disparità nelle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi e l'assenza di capacità lavorativa in capo alla convenuta da un lato e, dall'alto lato, le conseguenze dell'intervento chirurgico per frattura periprotesica all'anca subita dal ricorrente nel 2021, alla luce della sua età (allora di 77), in via temporanea e urgente ha ridotto ad €
750,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico di e rimetteva le parti davanti al Parte_1
Giudice istruttore (cfr. ord. 15.6.2023).
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 13.8.2024 il Giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie delle parti, salvo richiedere il deposito delle dichiarazioni dei redditi aggiornate e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Con note scritte depositate telematicamente, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
1.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
A quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) L. Div. ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.
L'unica questione controversa attiene al quantum dell'assegno divorzile a favore della convenuta, il cui diritto ad un assegno non è oggetto di discussione;
in particolare, il ricorrente ha chiesto che l'importo sia ridotto ad € 600,00 mensili (somma aumentata ad € 750,00 mensili, quali stabiliti nei provvedimenti temporanei, in sede di precisazione delle conclusioni), mentre la convenuta ha chiesto un assegno di €
1.016,07 mensili, pari all'assegno di separazione oltre rivalutazioni maturate alla data dell'introduzione del presente giudizio.
In punto di diritto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il contributo divorzile in favore dell'ex coniuge ha una funzione composita, al contempo assistenziale, compensativa e perequativa. La sua attribuzione passa attraverso l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tale giudizio si fonda su una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, tenendo conto altresì del contributo fornito dal coniuge debole alla vita famigliare, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, della durata del matrimonio e dell'età del coniuge richiedente” (Cass.
24818/2024).
L'assegno divorzile, in particolare, nella sua componente perequativa-compensativa, “presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una
pagina 3 di 6 esigenza assistenziale, la quale - tuttavia - consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Cass. 34374/2023).
Venendo al merito, in primo luogo il Collegio condivide e richiama, anche in punto di motivazione,
l'ordinanza istruttoria del Giudice istruttore in data 13.8.2024.
Non vi è dubbio che nel caso di specie debba essere valorizzata la componente compensativa dell'assegno divorzile, vista la durata della convivenza matrimoniale di 35 anni (dal 29174 al 2006, anno di introduzione del giudizio di separazione), durante la quale la convenuta non ha maturato un'esperienza professionale spendibile sul mercato del lavoro.
Ed infatti, a fronte della precisa allegazione della convenuta, secondo cui la stessa durante la vita matrimoniale si era dedicata esclusivamente alla cura della famiglia ed in particolare dei figli, il ricorrente non ha specificamente contestato tale circostanza, limitandosi a sostenere che “Il sig. ha sempre Pt_1 provveduto a mantenere sia la moglie che i figli, provvedendo a garantire a quest'ultimi anche la frequentazione ai corsi laurea universitaria…” (cfr. pag. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), così confermando che soltanto il marito era in grado di provvedere al sostentamento economico della famiglia.
L'effettiva, limitata attività lavorativa svolta dalla resistente, poi, è dimostrata dall'estratto conto previdenziale prodotto dalla sua difesa (cfr. doc. 12 memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Inoltre, anche se al momento della separazione aveva 55 anni, la stessa ha documentato Controparte_1
che già all'epoca era inabile civile, con un'invalidità pari al 46% (cfr. doc. 21 convenuta), ciò che, unitamente alla mancanza di esperienze professionali, ha reso verosimilmente assai arduo il reperimento di autonome fonti di reddito.
Dunque, la sproporzione economica tra le parti, rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella descritta nell'ordinanza presidenziale (il ricorrente, ex impiegato di banca, percepisce una pensione di circa € 2.200,00 mensili ed è comproprietario con i fratelli di terreni caduti in successione, oltre che usufruttuario dell'abitazione in cui vive, mentre la resistente vive in alloggio di edilizia residenziale pubblica pagando complessivamente circa € 100,00 mensili per canone di locazione e spese condominiali), rappresenta pagina 4 di 6 effettivamente il riflesso della vita matrimoniale, per come allegata dalla convenuta senza specifiche contestazioni della controparte.
Ritiene il Collegio che, nonostante la convenuta non abbia ottemperato all'ordine di produrre le dichiarazioni dei redditi aggiornate, tale contegno non possa essere valorizzato ai sensi degli artt. 473bis. 18 e 116 c.p.c.
(in ipotesi, al fine di ridurre il quantum dell'assegno dovuto), posto che non sussistono dubbi circa le effettive fonti di reddito di né sussiste alcun indice per ritenere che la stessa abbia potuto Controparte_1
percepire introiti ulteriori e diversi rispetto a quelli allegati e documentati all'esordio del procedimento.
Ciò posto, ai fini della quantificazione, si stima congruo tenere conto, da un lato, della durata del matrimonio, delle ragioni della decisione (tra cui la declaratoria di addebito della separazione in capo a Parte_1
) e della disparità reddituale tra le parti;
dall'altro lato, delle condizioni personali del ricorrente.
[...]
Sul punto, se è vero che il ricorrente non ha prodotto documentazione ulteriore, rispetto a quella allegata in fase presidenziale, idonea a dimostrare gli esiti invalidanti o comunque le maggiori spese che egli ha dovuto sostenere in ragione della frattura all'anca, va anche considerato che lo stesso ha 79 anni e dunque che, in ragione della sua età, le maggiori esigenze di cura della salute e la necessità di assistenza possono porsi alla base della decisione quali fatti notori di comune esperienza, senza necessità di apposita dimostrazione (cfr. art. 115 comma 2 c.p.c.); per quanto la convenuta, che ha 74 anni, abbia esigenze analoghe sulla base della documentazione prodotta, si ritiene che la quantificazione debba comunque tenere conto della natura, struttura e finalità dell'assegno divorzile il quale, presupponendo la dichiarazione di scioglimento del vincolo matrimoniale, prescinde dagli obblighi di assistenza materiale operanti nel regime di convivenza e separazione.
Per l'effetto, si ritiene che la somma di € 800,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, sia importo congruo sulla base della funzione cui deve assolvere l'assegno divorzile, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza trattandosi di quantificazione determinata all'esito del procedimento.
3.
Tenendo conto dell'esito della controversia in base alle domande delle parti, e ribadita l'irrilevanza, nel caso di specie, della mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate da parte della convenuta anche ai fini della statuizione sulle spese di lite, queste ultime vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede pagina 5 di 6 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
in Padova il 2.2.1974, trascritto al n. 92, Parte II Serie A dell'anno Parte_2 Controparte_1
1974 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni di legge;
3) pone a carico di , a titolo di assegno divorzile a favore di la Parte_1 Controparte_1
somma di € 800,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1067/2023 promossa da:
, con l'avvocato GIUSTO CRISTINA e l'avvocato Parte_1
Parte attrice contro
, con l'avvocato FERRARA MONICA e l'avvocato Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Padova il 02/02/1974, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di pertinenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Dichiarare che il Sig. deve corrispondere alla Sig.ra a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile la somma di € 750,00 mensile, così come disposto nell'ordinanza del 16/06/2023.
In via istruttoria
…
Con vittoria di spese e competenze, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., da liquidarsi al procuratore antistatario”. pagina 1 di 6 Per parte convenuta:
“
1. Accertata la sussistenza dei richiesti presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. e in data 02.02.74 in Padova, con Controparte_1 Parte_1 ogni conseguenza di legge anche in ordine all'annotazione dell'emananda sentenza;
2.- Disporre a carico del sig. la corresponsione in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
di assegno divorzile pari ad euro 1016,07 mensili;
[...]
3.- Ogni altra domanda avversaria respinta.
4.- Compensi professionali integralmente rifusi.
In via istruttoria … “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Padova il 2.2.1974; dal matrimonio sono nati i figli
(l'8.10.1974) e (il 20.7.1978), da tempo economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
I coniugi sono separati in forza di sentenza del Tribunale di Padova del 26.3.2009 che ha disposto, in particolare, l'addebito della separazione in capo a e l'obbligo in capo a quest'ultimo di Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 800,00 mensili.
ha depositato ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, Parte_1 chiedendo la riduzione dell'assegno stabilito a favore della convenuta ad € 600,00 mensili, in ragione delle proprie condizioni di salute e della percezione della pensione di vecchiaia da parte della convenuta stessa.
si è costituita, chiedendo la conferma dell'assegno disposto in proprio favore aumentato Controparte_2
delle rivalutazioni annuali maturate, contestando di percepire la pensione di vecchiaia e deducendo di ricevere soltanto l'assegno del coniuge quale unica fonte di reddito.
A seguito dell'udienza presidenziale del 9.6.2023, il Presidente delegato, considerata la rilevante disparità nelle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi e l'assenza di capacità lavorativa in capo alla convenuta da un lato e, dall'alto lato, le conseguenze dell'intervento chirurgico per frattura periprotesica all'anca subita dal ricorrente nel 2021, alla luce della sua età (allora di 77), in via temporanea e urgente ha ridotto ad €
750,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico di e rimetteva le parti davanti al Parte_1
Giudice istruttore (cfr. ord. 15.6.2023).
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 13.8.2024 il Giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie delle parti, salvo richiedere il deposito delle dichiarazioni dei redditi aggiornate e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Con note scritte depositate telematicamente, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
1.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
A quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) L. Div. ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.
L'unica questione controversa attiene al quantum dell'assegno divorzile a favore della convenuta, il cui diritto ad un assegno non è oggetto di discussione;
in particolare, il ricorrente ha chiesto che l'importo sia ridotto ad € 600,00 mensili (somma aumentata ad € 750,00 mensili, quali stabiliti nei provvedimenti temporanei, in sede di precisazione delle conclusioni), mentre la convenuta ha chiesto un assegno di €
1.016,07 mensili, pari all'assegno di separazione oltre rivalutazioni maturate alla data dell'introduzione del presente giudizio.
In punto di diritto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il contributo divorzile in favore dell'ex coniuge ha una funzione composita, al contempo assistenziale, compensativa e perequativa. La sua attribuzione passa attraverso l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tale giudizio si fonda su una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, tenendo conto altresì del contributo fornito dal coniuge debole alla vita famigliare, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, della durata del matrimonio e dell'età del coniuge richiedente” (Cass.
24818/2024).
L'assegno divorzile, in particolare, nella sua componente perequativa-compensativa, “presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una
pagina 3 di 6 esigenza assistenziale, la quale - tuttavia - consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Cass. 34374/2023).
Venendo al merito, in primo luogo il Collegio condivide e richiama, anche in punto di motivazione,
l'ordinanza istruttoria del Giudice istruttore in data 13.8.2024.
Non vi è dubbio che nel caso di specie debba essere valorizzata la componente compensativa dell'assegno divorzile, vista la durata della convivenza matrimoniale di 35 anni (dal 29174 al 2006, anno di introduzione del giudizio di separazione), durante la quale la convenuta non ha maturato un'esperienza professionale spendibile sul mercato del lavoro.
Ed infatti, a fronte della precisa allegazione della convenuta, secondo cui la stessa durante la vita matrimoniale si era dedicata esclusivamente alla cura della famiglia ed in particolare dei figli, il ricorrente non ha specificamente contestato tale circostanza, limitandosi a sostenere che “Il sig. ha sempre Pt_1 provveduto a mantenere sia la moglie che i figli, provvedendo a garantire a quest'ultimi anche la frequentazione ai corsi laurea universitaria…” (cfr. pag. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), così confermando che soltanto il marito era in grado di provvedere al sostentamento economico della famiglia.
L'effettiva, limitata attività lavorativa svolta dalla resistente, poi, è dimostrata dall'estratto conto previdenziale prodotto dalla sua difesa (cfr. doc. 12 memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Inoltre, anche se al momento della separazione aveva 55 anni, la stessa ha documentato Controparte_1
che già all'epoca era inabile civile, con un'invalidità pari al 46% (cfr. doc. 21 convenuta), ciò che, unitamente alla mancanza di esperienze professionali, ha reso verosimilmente assai arduo il reperimento di autonome fonti di reddito.
Dunque, la sproporzione economica tra le parti, rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella descritta nell'ordinanza presidenziale (il ricorrente, ex impiegato di banca, percepisce una pensione di circa € 2.200,00 mensili ed è comproprietario con i fratelli di terreni caduti in successione, oltre che usufruttuario dell'abitazione in cui vive, mentre la resistente vive in alloggio di edilizia residenziale pubblica pagando complessivamente circa € 100,00 mensili per canone di locazione e spese condominiali), rappresenta pagina 4 di 6 effettivamente il riflesso della vita matrimoniale, per come allegata dalla convenuta senza specifiche contestazioni della controparte.
Ritiene il Collegio che, nonostante la convenuta non abbia ottemperato all'ordine di produrre le dichiarazioni dei redditi aggiornate, tale contegno non possa essere valorizzato ai sensi degli artt. 473bis. 18 e 116 c.p.c.
(in ipotesi, al fine di ridurre il quantum dell'assegno dovuto), posto che non sussistono dubbi circa le effettive fonti di reddito di né sussiste alcun indice per ritenere che la stessa abbia potuto Controparte_1
percepire introiti ulteriori e diversi rispetto a quelli allegati e documentati all'esordio del procedimento.
Ciò posto, ai fini della quantificazione, si stima congruo tenere conto, da un lato, della durata del matrimonio, delle ragioni della decisione (tra cui la declaratoria di addebito della separazione in capo a Parte_1
) e della disparità reddituale tra le parti;
dall'altro lato, delle condizioni personali del ricorrente.
[...]
Sul punto, se è vero che il ricorrente non ha prodotto documentazione ulteriore, rispetto a quella allegata in fase presidenziale, idonea a dimostrare gli esiti invalidanti o comunque le maggiori spese che egli ha dovuto sostenere in ragione della frattura all'anca, va anche considerato che lo stesso ha 79 anni e dunque che, in ragione della sua età, le maggiori esigenze di cura della salute e la necessità di assistenza possono porsi alla base della decisione quali fatti notori di comune esperienza, senza necessità di apposita dimostrazione (cfr. art. 115 comma 2 c.p.c.); per quanto la convenuta, che ha 74 anni, abbia esigenze analoghe sulla base della documentazione prodotta, si ritiene che la quantificazione debba comunque tenere conto della natura, struttura e finalità dell'assegno divorzile il quale, presupponendo la dichiarazione di scioglimento del vincolo matrimoniale, prescinde dagli obblighi di assistenza materiale operanti nel regime di convivenza e separazione.
Per l'effetto, si ritiene che la somma di € 800,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, sia importo congruo sulla base della funzione cui deve assolvere l'assegno divorzile, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza trattandosi di quantificazione determinata all'esito del procedimento.
3.
Tenendo conto dell'esito della controversia in base alle domande delle parti, e ribadita l'irrilevanza, nel caso di specie, della mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate da parte della convenuta anche ai fini della statuizione sulle spese di lite, queste ultime vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede pagina 5 di 6 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
in Padova il 2.2.1974, trascritto al n. 92, Parte II Serie A dell'anno Parte_2 Controparte_1
1974 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni di legge;
3) pone a carico di , a titolo di assegno divorzile a favore di la Parte_1 Controparte_1
somma di € 800,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 6 di 6