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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12976/2022
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.09.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
12976/2022 vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.05.1966 e residente in [...],
1 rappr. e dif. dall'Avv. Loredana Lella (c.f. ) C.F._2
RICORRENTE
E
– (P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Franco Toffoletto (C.F. , C.F._3
Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F. ), C.F._4 CP_2
(C.F (C.F.
[...] C.F._5 CP_3
, e (C.F. C.F._6 CP_4
), C.F._7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Bari, in Funzione di Giudice del Lavoro, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegante nell'atto introduttivo di lite. Si costituiva la parte convenuta invocando il rigetto della domanda.
Rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett.
a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a
2 questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 CP_5 CP_6 Per_2 Per_3
dott. , dott. , e -, la causa veniva decisa. Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
Si premette, in primo luogo che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
La domanda proposta dal ricorrente è infondata e va, pertanto, rigettata per le motivazioni che seguono.
Ai sensi dell'109 CCNL di categoria “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo” - è dovuta ai lavoratori, a far data dal 1° marzo 2016, un'indennità di copertura economica “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali” pari ad € 20,00 mensili. Il successivo articolo 144, in tema di procedure di rinnovo del CCNL, precisa che
“durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109”. Tale elemento retributivo, dunque, altro non è che un'indennità (già determinata nel quantum) corrisposta a titolo di vacanza contrattuale. Ed, infatti, seppure la copertura economica di cui all'art. 109 è stata introdotta al fine di limitare il pregiudizio in capo ai lavoratori in ragione del perdurare delle trattative di rinnovo sindacale, ciò non significa, in alcun modo, che tale elemento retributivo debba incidere sugli istituti retributivi indiretti. In proposito le parti sociali si sono, correttamente, limitate a qualificare l'importo da
3 corrispondere ai lavoratori successivamente al 1° marzo 2016 quale
“copertura economica” e non già quale aumento retributivo
“tabellare” tout court. L'art. 144 CCNL ricalca testualmente il testo dell'accordo interconfederale del 1993 nonché l'art. 145 del precedente CCNL del 20061 che aveva introdotto l'istituto della c.d. indennità di vacanza contrattuale e richiama, espressamente, la c.d. vacanza contrattuale prevedendo, testualmente, che “ In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109”. Dal tenore delle norme emerge, quindi, con chiarezza che le parti sociali hanno espressamente convenuto che si tratti di un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale così ricalcando, pedissequamente, quanto previsto dall'Accordo
Interconfederale del 1993 che aveva, appunto, introdotto l'istituto della vacanza contrattuale. Rispetto a tale accordo sono cambiate unicamente le modalità per la determinazione del quantum dovuto, non certo la natura e la ratio dell'istituto. Trattandosi di indennità la stessa non può, pertanto, che essere posta nella “parte bassa” della busta paga e della stessa non si deve tenere conto ai fini della determinazione delle voci retributive indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio (straordinario, festività, mensilità supplementari, TFR). In proposito sono richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le considerazioni espresse, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è causa, dal Tribunale di Napoli con sentenza dell'8.11.2023 che richiama il Tribunale di Venezia, sentenza n. 40 del 25 gennaio 2019, il quale, del tutto condivisibilmente, ha evidenziato come “A prescindere da ogni considerazione sulla natura indennitaria o retributiva dell'emolumento previsto dall'art.109 CCNL, nella valutazione della pretesa attorea assume valore dirimente il carattere “provvisorio”
4 dell'“Acconto sui futuri aumenti contrattuali”. Il carattere
“provvisorio” è sancito non solo dal cit. art.109 CCNL, ove espressamente si prevede che l'importo venga erogato “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali”, ma altresì dall'art.144
CCNL 2013 – 2015, in cui si esplicita che “in assenza di accordo sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale”.
Se così è, se in sostanza tale elemento è una sorta di “anticipazione” provvisoria e contingente prevista al fine di tutelare i lavoratori in caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali, ma suscettibile di una diversa regolamentazione contrattuale, ogni valutazione sulla correttezza nell'applicazione degli aumenti retributivi dovrà e potrà essere effettuata solo alla luce di quanto disporrà il rinnovato CCNL.
In tal senso si è già espressa la S.C. con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale (v. Cass. n. 14595/2014), che ha sottolineato che, trattandosi di mera anticipazione, “non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale”. Né, d'altra parte, sono condivisibili le argomentazioni attoree in merito all'asserita diversità tra indennità di vacanza contrattuale e AFAC, diversità che giustificherebbe la prospettata incidenza sulle voci variabili della retribuzione. In realtà le parti sociali, anche con riguardo all'AFAC, hanno espressamente convenuto che si tratti di un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, esattamente come previsto dall'Accordo
Interconfederale del 1993, che aveva, appunto, introdotto l'istituto della vacanza contrattuale. Rispetto a tale accordo sono cambiate le modalità per la determinazione del quantum dovuto, ma non è stata
5 modificata né la natura, né la finalità dell'istituto”. Fermo restando quanto sopra, ad ulteriore testuale conferma del fatto che la voce c.d. AFAC di cui all'art. 109 CCNL non incida sul compenso per straordinario, mensilità aggiuntive e TFR si consideri che le norme contrattuali che disciplinano tali istituti non prevedono che la copertura economica di cui all'art. 109 CCNL sia da inserire nella base di calcolo della retribuzione utile alla loro determinazione. Le norme contrattuali in tema di TFR, straordinari e mensilità aggiuntive sono assolutamente chiare e specifiche nel prevedere quali siano gli elementi retributivi da considerare ai fini della loro determinazione e nell'elencazione di tali elementi non v'è traccia alcuna della copertura economica di cui all'art. 109 CCNL. L'art. 116 in tema di lavoro straordinario prevede: “Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105, con le seguenti percentuali…” L'art. 117 in tema di mensilità supplementari stabilisce che “Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105, oltre le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 108. Ogni anno, entro il 15
Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105”. L'art. 141
CCNL in tema di TFR così prevede: “Per determinare la base annua utile per il calcolo del t.f.r. si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: stipendio o salario unico nazionale indennità di contingenza eventuali terzi elementi di cui all'art. 110 eventuali scatti di anzianità tredicesima e quattordicesima eventuali superminimi ed assegni "ad personam" quota integrativa territoriale
(QU.I.T.) Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'art. 82 non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente
6 articolo”. Dalla lettura delle suddette norme emerge con chiarezza che, per ciascun istituto, siano stati indicati, espressamente ed analiticamente, gli elementi retributivi da prendere in considerazione ai fini della loro determinazione;
in tutti i casi, però, mai è indicata la copertura economica di cui all'art. 109 CCNL.
Ditalché tale elemento non deve incidere ai fini della determinazione degli istituti retributivi indiretti (straordinario, TFR e mensilità supplementari). Il CCNL di settore è, infatti, estremamente chiaro nello stabilire, per ogni istituto retributivo indiretto, quali siano gli elementi che concorrono alla sua determinazione;
ne deriva, attesa anche la pacifica inesistenza di un principio di c.d. omnicomprensività della retribuzione, che non possono rientrare nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti elementi (quale la citata copertura economica di cui all'art. 109 CCNL) che non siano espressamente indicati nelle norme contrattuali” (nello stesso senso Tribunale di Vicenza 12.01.2024).
In virtù di tutte le argomentazioni sin qui svolte, il ricorso va, quindi, interamente respinto.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione della natura interpretativa e della difformità dei precedenti giurisprudenziali in materia.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese compensate.
Bari, 25.09.2025
7
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
8
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.09.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
12976/2022 vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.05.1966 e residente in [...],
1 rappr. e dif. dall'Avv. Loredana Lella (c.f. ) C.F._2
RICORRENTE
E
– (P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Franco Toffoletto (C.F. , C.F._3
Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F. ), C.F._4 CP_2
(C.F (C.F.
[...] C.F._5 CP_3
, e (C.F. C.F._6 CP_4
), C.F._7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Bari, in Funzione di Giudice del Lavoro, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegante nell'atto introduttivo di lite. Si costituiva la parte convenuta invocando il rigetto della domanda.
Rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett.
a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a
2 questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 CP_5 CP_6 Per_2 Per_3
dott. , dott. , e -, la causa veniva decisa. Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
Si premette, in primo luogo che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
La domanda proposta dal ricorrente è infondata e va, pertanto, rigettata per le motivazioni che seguono.
Ai sensi dell'109 CCNL di categoria “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo” - è dovuta ai lavoratori, a far data dal 1° marzo 2016, un'indennità di copertura economica “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali” pari ad € 20,00 mensili. Il successivo articolo 144, in tema di procedure di rinnovo del CCNL, precisa che
“durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109”. Tale elemento retributivo, dunque, altro non è che un'indennità (già determinata nel quantum) corrisposta a titolo di vacanza contrattuale. Ed, infatti, seppure la copertura economica di cui all'art. 109 è stata introdotta al fine di limitare il pregiudizio in capo ai lavoratori in ragione del perdurare delle trattative di rinnovo sindacale, ciò non significa, in alcun modo, che tale elemento retributivo debba incidere sugli istituti retributivi indiretti. In proposito le parti sociali si sono, correttamente, limitate a qualificare l'importo da
3 corrispondere ai lavoratori successivamente al 1° marzo 2016 quale
“copertura economica” e non già quale aumento retributivo
“tabellare” tout court. L'art. 144 CCNL ricalca testualmente il testo dell'accordo interconfederale del 1993 nonché l'art. 145 del precedente CCNL del 20061 che aveva introdotto l'istituto della c.d. indennità di vacanza contrattuale e richiama, espressamente, la c.d. vacanza contrattuale prevedendo, testualmente, che “ In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109”. Dal tenore delle norme emerge, quindi, con chiarezza che le parti sociali hanno espressamente convenuto che si tratti di un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale così ricalcando, pedissequamente, quanto previsto dall'Accordo
Interconfederale del 1993 che aveva, appunto, introdotto l'istituto della vacanza contrattuale. Rispetto a tale accordo sono cambiate unicamente le modalità per la determinazione del quantum dovuto, non certo la natura e la ratio dell'istituto. Trattandosi di indennità la stessa non può, pertanto, che essere posta nella “parte bassa” della busta paga e della stessa non si deve tenere conto ai fini della determinazione delle voci retributive indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio (straordinario, festività, mensilità supplementari, TFR). In proposito sono richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le considerazioni espresse, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è causa, dal Tribunale di Napoli con sentenza dell'8.11.2023 che richiama il Tribunale di Venezia, sentenza n. 40 del 25 gennaio 2019, il quale, del tutto condivisibilmente, ha evidenziato come “A prescindere da ogni considerazione sulla natura indennitaria o retributiva dell'emolumento previsto dall'art.109 CCNL, nella valutazione della pretesa attorea assume valore dirimente il carattere “provvisorio”
4 dell'“Acconto sui futuri aumenti contrattuali”. Il carattere
“provvisorio” è sancito non solo dal cit. art.109 CCNL, ove espressamente si prevede che l'importo venga erogato “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali”, ma altresì dall'art.144
CCNL 2013 – 2015, in cui si esplicita che “in assenza di accordo sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale”.
Se così è, se in sostanza tale elemento è una sorta di “anticipazione” provvisoria e contingente prevista al fine di tutelare i lavoratori in caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali, ma suscettibile di una diversa regolamentazione contrattuale, ogni valutazione sulla correttezza nell'applicazione degli aumenti retributivi dovrà e potrà essere effettuata solo alla luce di quanto disporrà il rinnovato CCNL.
In tal senso si è già espressa la S.C. con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale (v. Cass. n. 14595/2014), che ha sottolineato che, trattandosi di mera anticipazione, “non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale”. Né, d'altra parte, sono condivisibili le argomentazioni attoree in merito all'asserita diversità tra indennità di vacanza contrattuale e AFAC, diversità che giustificherebbe la prospettata incidenza sulle voci variabili della retribuzione. In realtà le parti sociali, anche con riguardo all'AFAC, hanno espressamente convenuto che si tratti di un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, esattamente come previsto dall'Accordo
Interconfederale del 1993, che aveva, appunto, introdotto l'istituto della vacanza contrattuale. Rispetto a tale accordo sono cambiate le modalità per la determinazione del quantum dovuto, ma non è stata
5 modificata né la natura, né la finalità dell'istituto”. Fermo restando quanto sopra, ad ulteriore testuale conferma del fatto che la voce c.d. AFAC di cui all'art. 109 CCNL non incida sul compenso per straordinario, mensilità aggiuntive e TFR si consideri che le norme contrattuali che disciplinano tali istituti non prevedono che la copertura economica di cui all'art. 109 CCNL sia da inserire nella base di calcolo della retribuzione utile alla loro determinazione. Le norme contrattuali in tema di TFR, straordinari e mensilità aggiuntive sono assolutamente chiare e specifiche nel prevedere quali siano gli elementi retributivi da considerare ai fini della loro determinazione e nell'elencazione di tali elementi non v'è traccia alcuna della copertura economica di cui all'art. 109 CCNL. L'art. 116 in tema di lavoro straordinario prevede: “Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105, con le seguenti percentuali…” L'art. 117 in tema di mensilità supplementari stabilisce che “Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105, oltre le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 108. Ogni anno, entro il 15
Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105”. L'art. 141
CCNL in tema di TFR così prevede: “Per determinare la base annua utile per il calcolo del t.f.r. si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: stipendio o salario unico nazionale indennità di contingenza eventuali terzi elementi di cui all'art. 110 eventuali scatti di anzianità tredicesima e quattordicesima eventuali superminimi ed assegni "ad personam" quota integrativa territoriale
(QU.I.T.) Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'art. 82 non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente
6 articolo”. Dalla lettura delle suddette norme emerge con chiarezza che, per ciascun istituto, siano stati indicati, espressamente ed analiticamente, gli elementi retributivi da prendere in considerazione ai fini della loro determinazione;
in tutti i casi, però, mai è indicata la copertura economica di cui all'art. 109 CCNL.
Ditalché tale elemento non deve incidere ai fini della determinazione degli istituti retributivi indiretti (straordinario, TFR e mensilità supplementari). Il CCNL di settore è, infatti, estremamente chiaro nello stabilire, per ogni istituto retributivo indiretto, quali siano gli elementi che concorrono alla sua determinazione;
ne deriva, attesa anche la pacifica inesistenza di un principio di c.d. omnicomprensività della retribuzione, che non possono rientrare nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti elementi (quale la citata copertura economica di cui all'art. 109 CCNL) che non siano espressamente indicati nelle norme contrattuali” (nello stesso senso Tribunale di Vicenza 12.01.2024).
In virtù di tutte le argomentazioni sin qui svolte, il ricorso va, quindi, interamente respinto.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione della natura interpretativa e della difformità dei precedenti giurisprudenziali in materia.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese compensate.
Bari, 25.09.2025
7
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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