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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8487 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5438/2025
tra
, elettivamente domiciliato in Ischia, Parte_1 alla Via V. Marone n. 6, presso lo studio dell'Avv. Stefano Pettorino dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ricorrente e
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla Via Dalbono n° 13/15 Parco Punzo Is. 4 presso lo studio dell'avv. Luigi Cilento che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
nonché
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Roma via Basento n.37, presso lo studio dell'avv. Laura Laurenti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
resistenti
Fatto e diritto
Con ricorso in opposizione innanzi il Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro e Previdenza, l'Avv. ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n° 07120259003799434000, notificatagli a mezzo pec in data 03.02.2025 dalla , Controparte_2 cui sono sottese le cartelle esattoriali n° 07120140004607531000 (notificata il 21.02.2014), e n° 07120140439870474000 (notificata il 27.03.2015) afferenti il mancato pagamento di contributi e sanzioni in favore della Controparte_1 rispettivamente per gli anni 1998, 2009 e 2010 e per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 per complessivi € 34.006,91. A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto: - la omessa, nulla o non perfezionata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche;
- la intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato ex lege n° 335/1995; - l'omesso invio della preliminare comunicazione di avvio della procedura esecutiva ex art.
1-comma 544 della L. n° 228/2012. Chiedeva, pertanto, all'intestato Tribunale di dichiarare, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, nel merito, la nullità dell'avviso di intimazione per i dedotti motivi e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito richiesto. Il tutto con vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva la Parte_2 che, in via assolutamente preliminare, chiedeva disporsi la
[...] riunione del presente giudizio di altro anteriore pendente tra le medesime parti con R.G. n° 3453/2025. Precisava che in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, era possibile esperire con un unico atto sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del D. Lgs. 26.02.1999 n° 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formale del titolo e regolata dagli art. 617 e 618bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, co. 2 del D. Lgs. n° 46/1999. In tal caso, però, ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art 24 co. 5 del D. Lgs. n° 46/1999, ma oltre quello di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14.03.2005 n° 35, conv. con mod. in L. 14.05.2005 n° 80), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In virtù di tanto, quindi, atteso che l'intimazione di pagamento era stata notificata al ricorrente il 03.02.2025 e la causa risulta iscritta a ruolo solo in data 05.03.2025, quindi oltre l'indicato termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c., dovevano essere rigettate tutte le eccezioni formali sollevate dal ricorrente. Eccepiva ancora l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso avendo il ricorrente impugnato l'intimazione di pagamento senza avere preventivamente proposto opposizione avverso
2 le cartelle esattoriali ad essa sottese e relative ai ruoli oggetto di contestazione e, quindi, ai crediti della L'art. 24-comma 5 del CP_1
D.lgs. n° 46/1999 disciplina specificamente l'opposizione ai ruoli esattoriali, prevedendo espressamente che una volta spirato il termine per la proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale, il diritto vantato dall'Ente impositore si consolida ed ogni successiva opposizione che abbia per oggetto il credito de quo in favore dell'Ente diviene improcedibile. Pertanto, qualora tra la notifica della cartella e la successiva notifica del provvedimento opposto nel presente giudizio non sia decorso un termine prescrizionale, il ricorrente deve essere condannato al pagamento degli importi originariamente iscritti nel ruolo sotteso sia alla cartella esattoriale che agli atti esecutivi ad essa successivi. Ciò precisato, una volta che il Concessionario prova l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese ai ruoli impugnati ed i conseguenti atti interruttivi della prescrizione, ogni eccezione relativa al merito della pretesa creditoria deve di conseguenza essere dichiarata inammissibile. Per quel che atteneva l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto vantato dall'Ente impositore, osservava che anche tale doglianza appariva inammissibile ed infondata in quanto, ai sensi dell'art. 19, 2° comma, della legge n° 576/80, per i contributi, per gli interessi e le sanzioni il termine prescrizionale decorre dalla data in cui l'avvocato comunica alla i redditi prodotti (art. 19 L. n° 576/80). L'art. 3 della CP_1 legge n° 335/95 riduceva il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità riteneva tale normativa applicabile anche alla sostenendo che la summenzionata legge n° CP_1
335/95 avesse implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n° 576/80, facendo, invece, salvo il secondo comma. Successivamente, l'art. 66 della legge n° 247/2012, rintroduceva il termine decennale di prescrizione. Per tutte le somme dovute si applica, dunque, la prescrizione decennale in quanto crediti successivi all'entrata in vigore della L. n° 247/2012 e, comunque, poiché all'entrata in vigore della legge de qua non era trascorso il quinquennio di prescrizione dei contributi. In ogni caso, tenuto conto del dies a quo della prescrizione, nonché delle note interruttive della ritualmente ricevute dal CP_1 ricorrente e delle rituali notifiche delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, alla data di notifica del titolo impugnato (03.02.2025) non risultava decorsa nemmeno la prescrizione quinquennale.
3 Confutava l'avverso rilievo circa il mancato invio di una preventiva contestazione delle omissioni contributive oggetto di causa poiché, in realtà, i contributi dovuti erano stati ritualmente e puntualmente contestati dalla al ricorrente. Quanto all'eccezione CP_1 afferente l'omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all'intimazione oggetto di impugnativa, ne contestava parimenti la fondatezza e l'ammissibilità. Infatti, dal sito dell le cartelle CP_3 esattoriali sottese all'intimazione di pagamento risultavano tutte regolarmente e ritualmente notificate. Circa l'omesso invio della comunicazione preliminare di avvio delle procedure esecutive di cui all'art.1, co. 544 della L. n° 228/2012, eccepiva l'assoluta inapplicabilità nei confronti dell'Ente della disciplina contenuta nell'art. 1 commi 537 e ss. della L. n° 228/2012, stante la natura privata della e la sostanziale delegificazione nella CP_1 materia della previdenza forense. In subordine, eccepiva in primis il difetto di legittimazione passiva dell'Ente per quello che concerneva eventuali ulteriori vizi della procedura esattoriale contestati dal ricorrente poiché, ai sensi dell'art. 18/VI L. n° 576/80, la procedura esattiva era di esclusiva competenza del Concessionario della riscossione, mentre la si limitava a compilare CP_1
i ruoli. Di conseguenza, nella denegata ipotesi di ritenuto annullamento dell'iscrizione a ruolo per il mancato rispetto della procedura e/o, comunque, per il caso di ulteriori vizi procedurali e formali, previo accertamento del credito, spiegava formale domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente chiedendo la condanna dello stesso al pagamento diretto alla Cassa delle somme rispettivamente iscritte nei ruoli 2013 e 2014 in contestazione ed oltre interessi dalla data del dovuto al saldo, ai sensi dell'art. 18 della Legge n° 576/80. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. Si costituiva, altresì, l' , che in Controparte_2 via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo agli atti sottesi, di competenza dell'Ente creditore. Sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento contestate sottese all'intimazione impugnata, riferiva che esse risultavano regolarmente notificate al ricorrente: per la cartella di pagamento n. 07120140004607531000, la notificazione era stata effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., tramite ufficiale della riscossione/messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani del portiere e
4 dell'avvenuta notifica era stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata;
con riferimento alla cartella n. 07120140439870474000, non essendo stata trovata l'abitazione del destinatario dell'atto, ovvero risultando lo stesso trasferito in luogo sconosciuto, la notificazione era stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore con il c.d. rito “degli irreperibili” di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante: a)deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
b)affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale. In relazione all'asserita prescrizione, evidenziava che l'attività dell doveva ritenersi soggetta al termine ordinario Controparte_4 di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.. e pertanto, in presenza di atti interruttivi, non si era maturata. Circa l'eccezione in merito all'omesso invio della comunicazione preliminare di avvio delle procedure esecutive ai sensi dell'art. 1, comma 544, L. 228/2012 per i debiti inferiori a € 1.000,00, rappresentava che la norma in questione era entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 e, pertanto, non poteva riferirsi a tutte le cartelle precedenti. In riferimento a quelle successive all'entrata in vigore della norma, eccepiva il difetto di legittimazione passiva della riscossione giacché l'invio di tale comunicazione era onere dell'ente impositore. Rappresentava che l'importo da considerare al fine della valutazione dell'obbligo per l'ente dell'invio della comunicazione in argomento, era il debito complessivo che il contribuente ha nei confronti del medesimo ente. Pertanto, tale comunicazione non era avvenuta perché i debiti complessivi, in riferimento a ciascun ente impositore, superano i mille euro. Con riguardo l'intervenuta prescrizione del credito, sanzioni ed interessi portati con le cartelle impugnate poiché notificate oltre il termine, rilevava come la prescrizione non risultava affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese di lite, con attribuzione. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, prima innanzi al sottoscritto giudicante dopo alcuni rinvii della trattazione disposti dal GOP in supplenza sul ruolo nel periodo dal febbraio 2024 al luglio 2025, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
5 *********
Osserva preliminarmente il Tribunale come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile. Non è contestata la regolare notifica dell'intimazione di pagamento in data 03.02.2025 (v. ricorso introduttivo), la stessa veniva impugnata tempestivamente. Neppure pare revocabile in dubbio la correttezza formale della procedura relativa alla formazione, emissione e notifica degli atti oggetto di causa tutti legalmente conosciuti dalla parte ricorrente. Venendo, dunque, alla eccezione di prescrizione va evidenziato che è documentalmente provato (cfr. prod.ne A.E. SC), che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata preceduta dalla notifica delle cartelle ivi indicate. La prima cartella veniva notificata a mezzo a.r. al portiere dello stabile di residenza, peraltro cui seguiva anche l'invio della raccomandata informativa, la seconda si perfezionava con il rito degli irreperibili -regolarmente osservato- in quanto all'esito del primo accesso e l'annotazione dell'avvenuto trasferimento del contribuente, veniva fatta una nuova visura da cui risultava il medesimo indirizzo di residenza e solo all'esito si provvedeva alla affissione all'albo del Comune con avviso a mezzo a.r.. Orbene, posto che, nel caso in esame, non si pone (né potrebbe porsi per evidente tardività) un problema di prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle, stante la loro mancata impugnazione, va esaminata, invece, la decorrenza del termine di prescrizione eventualmente maturato dopo la notifica appunto delle predette cartelle. Al riguardo, ritiene il giudicante che l'eccezione di prescrizione non sia fondata e, pertanto, l'opposizione vada rigettata. Rileva, quindi, questo Tribunale come il ricorso non sia fondato per non essere maturata la prescrizione nell'arco di tempo intercorrente tra la data di notifica delle cartelle oggetto di causa, effettuata rispettivamente il 21.02.2014 ed il 27.03.2015 e la data del 03.02.2025 allorquando veniva notificato l'atto di intimazione in questa sede opposto.
6 Osserva, infatti il tribunale come alla data del 02.02.2013 era entrata in vigore la L. 247/2012 che, all'art. 66, aveva reintrodotto il termine decennale di prescrizione per i contributi per cui è causa che risultava applicabile a tutte le fattispecie in cui alla data di entrata in vigore non era già decorso il previgente termine quinquennale di cui alla L. 335/95 e non era dunque già maturata la prescrizione. Nel caso in esame non è revocabile in dubbio l'operatività del nuovo termine lungo in quanto per la quasi totalità dei contributi oggetto delle cartelle oggetto di causa (anni 2009 e 2010 oggetto della prima cartella ed anni 2010, 2011, 2012 e 2013 oggetto della seconda per cui è causa) non era - evidentemente ed ovviamente- decorso il termine breve al momento ella entrata in vigore della novella citata. Per quelli anno 1998, invece, pur essendo maturata la prescrizione, la stessa avrebbe dovuto essere eccepita a seguito della notifica della cartella per essere fatta valere. La mancata impugnazione, infatti, ha cristallizzato la pretesa rendendola definitiva. Al termine ordinario di prescrizione deve poi aggiungersi il periodo di sospensione previsto dalla disciplina emergenziale COVID dell'anno 2020 dapprima per 129 giorni introdotta dal DL 18/2020 così come richiamata dalla circolare n. 126 del 10.08.2021 termine poi Pt_3 ulteriormente incrementato di giorni 182 dall'articolo 11, comma 9, del DL n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021 per complessivi 311 giorni. Tanto è sufficiente a rendere tempestiva la notifica della intimazione oggetto di causa rispetto alla seconda delle cartelle ivi indicate, mentre per la prima delle due il termine di prescrizione risulta in ogni caso più volte interrotto con la notifica dei plurimi atti di intimazione di pagamento inviati dalla convenuta e Controparte_2 depositati nel fascicolo telematico. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in misura adeguata al comportamento processuale delle parti ed all'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto di intimazione di pagamento opposto;
7 - condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 850,00 in favore di ciascuna delle parti convenute con attribuzione al solo difensore della concessionaria A.E. SC per dichiarato anticipo.
Napoli, 19 novembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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