TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 341/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 341/2023 R.G., avente ad oggetto “usucapione” e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo R. Filareti, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
- ATTORE - CONTRO (nato a [...] il [...]), (nata a [...] il P_ Controparte_2 5.3.1963), (nata a [...] il [...]), (nata a [...] CP_3 Controparte_4 All'Ionio il 30.6.1972), (nata a [...] il [...]), CP_5 CP_6
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]),
[...] CP_7
(nata a [...] il [...]), (nato Controparte_2 Controparte_8 a Cariati il 12.4.1967), (nato a [...] il [...]), Controparte_9 [...]
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il P_0 P_1 3.5.1977), (nato il giorno 8.11.1978), (nata a [...] il P_2 P_3 3.1.1948), (nato a [...] il [...]), , P_4 Controparte_15
, E Controparte_16 P_7
- CONVENUTI NON COSTITUITI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione iscritto a ruolo il 3.2.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
, P_ Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , CP_6 CP_7 Controparte_2 Controparte_8 CP_9
, , ,
[...] P_0 P_1 P_2 P_3 P_4 [...]
, , e , deducendo che: Controparte_15 Controparte_16 P_7
- l'attore ha posseduto e possiede pacificamente, pubblicamente e notoriamente, da oltre venti anni, l'Unità immobiliare posta in Cariati alla Via Purgatorio n° 11, in Catasto Urbano del Comune di Cariati, al foglio n° 27 particella n° 394 sub 2 Cat. A/5 Cl. 1, consistenza 1 vano Superficie catastale 33 m² Rendita Euro 16,53, piano terra;
- la predetta unità immobiliare risulta intestata in catasto, alla sig.ra nata a Persona_1 Cariati il 20/06/1912 C. F.: e deceduta il 27.09.1998; C.F._2
- l'immobile “de quo” di cui l'attore si vanta di aver sempre avuto il possesso, confina per due lati con la Via Purgatorio, e con un altro lato con proprietà di ed è libero superiormente;
Persona_2 - l'attore possiede il descritto immobile “uti dominus”, da oltre venti anni, a titolo esclusivo ed in modo pacifico, pubblico e continuato, senza che abbia mai ricevuto alcuna contestazione da parte di chicchessia;
- l'attore in tutti questi anni ha provveduto alla manutenzione, al miglioramento e alla ristrutturazione dello stesso immobile accollandosi in toto tutte le relative spese sostenute, tant'è che ha sostituito gli infissi esterni ed interni nonché il portone d'ingresso, senza mai consegnare ad altri la chiave di accesso a detto appartamento, ed ha persino smantellato e rifatto sia l'impianto idrico ed elettrico, che il tetto di copertura che risultava vetusto e fatiscente;
- in pendenza di tale pacifico, notorio, esclusivo, continuato ed ininterrotto possesso ultraventennale, il sig. ha oggi il pieno e legittimo diritto di sentire dichiarare e pronunciare avvenuto Parte_1 in suo favore l'acquisto della proprietà dell'immobile di cui sopra, ai sensi dell'art. 1158 del c.c.;
- ai fini della domanda di usucapione, allo stato attuale, agli effetti di cui all'art. 565 c.c., legittimati passivamente risultano essere i sigg.ri:
1) residente in [...]; la sig.ra , P_ Controparte_2 residente in [...]; residente in Cariati alla c/da Fossa CP_3 Dell'Alba n° 14/A; , residente in Cariati alla Via 49° Fanteria snc (tutti, nella qualità Controparte_4 di eredi del defunto , figlio di;
Persona_3 Persona_1
2) residente in [...]; , CP_5 Controparte_6 residente in [...] (nella qualità di eredi del defunto Controparte_9 figlio di;
3) residente in [...]; Persona_1 CP_7
, residente in [...]; , residente in Controparte_2 Controparte_8 Eppelheim Konrad-Adenauer.Ring 101; residente in Sinsheim alla Via Controparte_9 Goetzbachweg 20°; , residente in [...]; , P_0 P_1 residente in [...] e residente in [...]
Hohelimburger Str 203 (tutti nella qualità di eredi del defunto , figlio di Persona_4 ; Persona_1
4) e , entrambi residente in [...] P_3 P_4 (nella qualità di erede del sig. , figlio deceduto della sig.ra ; P_6 Persona_1
5) , e , tutti domiciliati in Carovigno Controparte_15 Controparte_16 P_7 alla Via Del Prete n° 18 (nella qualità di eredi del sig. , figlio del sig. , CP_8 P_6 che è il figlio deceduto della sig.ra ); Per_1 Persona_1
- i sigg.ri , residente in [...](che oggi all'anagrafe del predetto Comune Parte_2 risulta iscritta col nome di ); , residente in [...](che oggi Parte_3 Parte_4 all'anagrafe del predetto Comune risulta iscritto col nome di ) e Parte_5 [...]
, residente in [...](che oggi all'anagrafe del predetto Comune risulta iscritto Parte_6 col nome di ), quali figli naturali del defunto (figlio di Parte_7 Controparte_9
), che sono stati dati in adozione, non sono da ritenersi legittimati passivamente, Persona_1 ai fini della stessa domanda, ex art. 565 c.c., in quanto ai sensi della legge n. 184 del 4 maggio 1983, che ha regolato la materia in maniera esaustiva, l'eredità del padre biologico non si trasmette ai figli che ormai sono stati adottati da terzi (in altre parole, i figli perdono i diritti successori nei confronti dei genitori biologici), alla stregua di quanto espressamente previsto all'art. 27: "Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine. Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: a) ritenere e dichiarare avvenuto per usucapione, in favore dell'attore , l'acquisto della proprietà dell'Unità Parte_1 immobiliare posta in Cariati alla Via Purgatorio n° 11, in Catasto Urbano al foglio n° 27 particella n° 394 sub 2 Cat. A/5 Cl. 1 consistenza 1 vano Superficie catastale 33 m² Rendita E. 16,53, piano terra. b) Ordinare, conseguentemente, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di NZ e agli altri Uffici competenti di procedere alle relative trascrizioni, annotazioni e volture di legge;
c) Condannare i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, soltanto nel caso di costituzione in giudizio e di opposizione alla presente domanda.”. Con ordinanza del 4.6.2024, rilevato che ai convenuti P_ [...]
, , , , P_4 Controparte_2 P_2 P_0
, e , tutti residenti all'estero, CP_5 P_3 Controparte_6 è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis c.p.c., è stata dichiarata la nullità della citazione e fissato il termine perentorio fino al giorno 8.07.2024 per rinnovare la citazione nei confronti degli stessi. Con il medesimo provvedimento, rilevata la nullità della notifica della citazione nei confronti di e Controparte_8 CP_9
, è stato assegnato termine perentorio sino al giorno 8.07.2024 per la rinnovazione della
[...] notifica nei confronti dei predetti convenuti. Alla successiva udienza dell'udienza del 10.4.2025, preceduta da altre due udienze al fine di consentire all'attore di dar prova dell'esito della rinnovazione della citazione e della rinnovazione della notifica, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. L'udienza di discussione del 28.5.2025, preceduta da altra udienza di mero rinvio, è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. La parte attrice ha ritualmente depositato note scritte.
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. L'estinzione del giudizio Ricorre nel caso in esame la necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio non avendo l'attore ottemperato all'ordine di rinnovazione della citazione. Come si evince agevolmente dalla documentazione depositata dall'attore, infatti, nell'eseguire l'ordine di rinnovazione della citazione nei confronti di P_ [...]
, , , , P_4 Controparte_2 P_2 P_0
, e , l'attore ha provveduto CP_5 P_3 Controparte_6
a notificare ai medesimi l'originario atto di citazione e l'ordinanza contenente l'ordine di rinnovazione della citazione. Un tale modo di operare, tuttavia, dà luogo alla nullità dell'atto rinnovato e, dunque, al mancato compimento dell'attività prescritta entro in termine perentorio assegnato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore (arg. da Cass. n. 28810 del 2019, nonché n. 30722/2023, dalle quali emerge anche che l'unica possibilità di sanatoria è il raggiungimento dello scopo e, dunque, la costituzione del destinatario dell'atto di citazione invalidamente notificato); costituzione, comunque, non avvenuta nel caso in esame. Ciò posto, l'assegnazione di un ulteriore termine per la rinnovazione della citazione, di fatto, darebbe luogo ad una proroga del termine perentorio;
proroga, tuttavia, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c.. Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti, l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal secondo comma dello stesso articolo 153 c.p.c. (cfr. Cass. 24474/2019 relativa al termine perentorio di cui all'art. 291 c.p.c.). Alla regola della non prorogabilità dei termini perentori, dunque, è possibile derogare solo in casi del tutto eccezionali, e sempre che venga effettuata istanza di assegnazione di un nuovo termine anteriormente alla scadenza di quello concesso (v. Cass. Sez. 3 n. 637/07, Cass. Sez. 3 n. 6982/16, Cass. Sez. 2 n. 28298/21), e che sussista non una mera difficoltà ma un fatto non imputabile alla parte onerata, tale da impedire, ragionevolmente, il rispetto del termine. Ne deriva che, una volta disposta la rinnovazione e concesso il termine perentorio, non può essere nuovamente assegnato ulteriore termine, salva la ricorrenza di una causa non imputabile ex art. 153 c.p.c., commi 1 e 2. Nella specie alcuna richiesta di rimessione in termini è intervenuta per la rinnovazione della citazione non effettuata secondo le dovute modalità, né invero è prospettabile la non imputabilità dell'errore. Ne deriva, pertanto, che il mancato compimento dell'attività entro il termine perentorio assegnato comporta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 164, co. 2 c.p.c. e del terzo comma dell'art 307 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e l'automatica estinzione del processo. Nella presente controversia, peraltro, avendo l'attore agito nei confronti di P_
, , , P_4 Controparte_2 P_2 [...]
, , e , quali P_0 CP_5 P_3 Controparte_6 contitolari, unitamente agli altri convenuti, dei beni che intende usucapire, non è Parte_1 ipotizzabile una declaratoria di estinzione parziale del processo, ossia nei soli confronti dei convenuti verso i quali non è stata correttamente instaurato il contraddittorio, atteso che si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario (arg. da Cass. civ. n. 15619 del 14/06/2018: “La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato.”). Per l'effetto, la declaratoria in rito non potrà che investire l'intero giudizio, in quanto, in ipotesi di litisconsorzio necessario, ricorre una situazione sostanziale plurisoggettiva che deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (arg. da Cass. civ. n. 19804 del 2016). Per l'effetto il vizio della rituale instaurazione del giudizio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, si riverbera inevitabilmente anche sull'altre parti. Le ragioni della decisione consentono, infine, di ritenere assorbita la mancanza di prova dell'esito della rinnovazione della notifica dedotta da parte attrice in relazione ai convenuti e P_
, essendo presente l'atto di citazione rinnovato. P_0 I vizi del procedimento di notifica non potrebbero, anche se santi, condurre ad esiti diversi il presente giudizio, atteso che la ragione di estinzione, infatti, attiene alla nullità della rinnovazione della citazione e non della notifica della stessa. Superflua, dunque, è la richiesta di rimessione in termini formulata da parte attrice al fine di provvedere ad una nuova notifica nei confronti di e . P_ P_0 Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le anticipate ex art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA l'estinzione del giudizio promosso da;
Parte_1
- NULLA sulle spese di lite.
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 28.6.2025 all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 341/2023 R.G., avente ad oggetto “usucapione” e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo R. Filareti, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
- ATTORE - CONTRO (nato a [...] il [...]), (nata a [...] il P_ Controparte_2 5.3.1963), (nata a [...] il [...]), (nata a [...] CP_3 Controparte_4 All'Ionio il 30.6.1972), (nata a [...] il [...]), CP_5 CP_6
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]),
[...] CP_7
(nata a [...] il [...]), (nato Controparte_2 Controparte_8 a Cariati il 12.4.1967), (nato a [...] il [...]), Controparte_9 [...]
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il P_0 P_1 3.5.1977), (nato il giorno 8.11.1978), (nata a [...] il P_2 P_3 3.1.1948), (nato a [...] il [...]), , P_4 Controparte_15
, E Controparte_16 P_7
- CONVENUTI NON COSTITUITI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione iscritto a ruolo il 3.2.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
, P_ Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , CP_6 CP_7 Controparte_2 Controparte_8 CP_9
, , ,
[...] P_0 P_1 P_2 P_3 P_4 [...]
, , e , deducendo che: Controparte_15 Controparte_16 P_7
- l'attore ha posseduto e possiede pacificamente, pubblicamente e notoriamente, da oltre venti anni, l'Unità immobiliare posta in Cariati alla Via Purgatorio n° 11, in Catasto Urbano del Comune di Cariati, al foglio n° 27 particella n° 394 sub 2 Cat. A/5 Cl. 1, consistenza 1 vano Superficie catastale 33 m² Rendita Euro 16,53, piano terra;
- la predetta unità immobiliare risulta intestata in catasto, alla sig.ra nata a Persona_1 Cariati il 20/06/1912 C. F.: e deceduta il 27.09.1998; C.F._2
- l'immobile “de quo” di cui l'attore si vanta di aver sempre avuto il possesso, confina per due lati con la Via Purgatorio, e con un altro lato con proprietà di ed è libero superiormente;
Persona_2 - l'attore possiede il descritto immobile “uti dominus”, da oltre venti anni, a titolo esclusivo ed in modo pacifico, pubblico e continuato, senza che abbia mai ricevuto alcuna contestazione da parte di chicchessia;
- l'attore in tutti questi anni ha provveduto alla manutenzione, al miglioramento e alla ristrutturazione dello stesso immobile accollandosi in toto tutte le relative spese sostenute, tant'è che ha sostituito gli infissi esterni ed interni nonché il portone d'ingresso, senza mai consegnare ad altri la chiave di accesso a detto appartamento, ed ha persino smantellato e rifatto sia l'impianto idrico ed elettrico, che il tetto di copertura che risultava vetusto e fatiscente;
- in pendenza di tale pacifico, notorio, esclusivo, continuato ed ininterrotto possesso ultraventennale, il sig. ha oggi il pieno e legittimo diritto di sentire dichiarare e pronunciare avvenuto Parte_1 in suo favore l'acquisto della proprietà dell'immobile di cui sopra, ai sensi dell'art. 1158 del c.c.;
- ai fini della domanda di usucapione, allo stato attuale, agli effetti di cui all'art. 565 c.c., legittimati passivamente risultano essere i sigg.ri:
1) residente in [...]; la sig.ra , P_ Controparte_2 residente in [...]; residente in Cariati alla c/da Fossa CP_3 Dell'Alba n° 14/A; , residente in Cariati alla Via 49° Fanteria snc (tutti, nella qualità Controparte_4 di eredi del defunto , figlio di;
Persona_3 Persona_1
2) residente in [...]; , CP_5 Controparte_6 residente in [...] (nella qualità di eredi del defunto Controparte_9 figlio di;
3) residente in [...]; Persona_1 CP_7
, residente in [...]; , residente in Controparte_2 Controparte_8 Eppelheim Konrad-Adenauer.Ring 101; residente in Sinsheim alla Via Controparte_9 Goetzbachweg 20°; , residente in [...]; , P_0 P_1 residente in [...] e residente in [...]
Hohelimburger Str 203 (tutti nella qualità di eredi del defunto , figlio di Persona_4 ; Persona_1
4) e , entrambi residente in [...] P_3 P_4 (nella qualità di erede del sig. , figlio deceduto della sig.ra ; P_6 Persona_1
5) , e , tutti domiciliati in Carovigno Controparte_15 Controparte_16 P_7 alla Via Del Prete n° 18 (nella qualità di eredi del sig. , figlio del sig. , CP_8 P_6 che è il figlio deceduto della sig.ra ); Per_1 Persona_1
- i sigg.ri , residente in [...](che oggi all'anagrafe del predetto Comune Parte_2 risulta iscritta col nome di ); , residente in [...](che oggi Parte_3 Parte_4 all'anagrafe del predetto Comune risulta iscritto col nome di ) e Parte_5 [...]
, residente in [...](che oggi all'anagrafe del predetto Comune risulta iscritto Parte_6 col nome di ), quali figli naturali del defunto (figlio di Parte_7 Controparte_9
), che sono stati dati in adozione, non sono da ritenersi legittimati passivamente, Persona_1 ai fini della stessa domanda, ex art. 565 c.c., in quanto ai sensi della legge n. 184 del 4 maggio 1983, che ha regolato la materia in maniera esaustiva, l'eredità del padre biologico non si trasmette ai figli che ormai sono stati adottati da terzi (in altre parole, i figli perdono i diritti successori nei confronti dei genitori biologici), alla stregua di quanto espressamente previsto all'art. 27: "Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine. Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: a) ritenere e dichiarare avvenuto per usucapione, in favore dell'attore , l'acquisto della proprietà dell'Unità Parte_1 immobiliare posta in Cariati alla Via Purgatorio n° 11, in Catasto Urbano al foglio n° 27 particella n° 394 sub 2 Cat. A/5 Cl. 1 consistenza 1 vano Superficie catastale 33 m² Rendita E. 16,53, piano terra. b) Ordinare, conseguentemente, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di NZ e agli altri Uffici competenti di procedere alle relative trascrizioni, annotazioni e volture di legge;
c) Condannare i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, soltanto nel caso di costituzione in giudizio e di opposizione alla presente domanda.”. Con ordinanza del 4.6.2024, rilevato che ai convenuti P_ [...]
, , , , P_4 Controparte_2 P_2 P_0
, e , tutti residenti all'estero, CP_5 P_3 Controparte_6 è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis c.p.c., è stata dichiarata la nullità della citazione e fissato il termine perentorio fino al giorno 8.07.2024 per rinnovare la citazione nei confronti degli stessi. Con il medesimo provvedimento, rilevata la nullità della notifica della citazione nei confronti di e Controparte_8 CP_9
, è stato assegnato termine perentorio sino al giorno 8.07.2024 per la rinnovazione della
[...] notifica nei confronti dei predetti convenuti. Alla successiva udienza dell'udienza del 10.4.2025, preceduta da altre due udienze al fine di consentire all'attore di dar prova dell'esito della rinnovazione della citazione e della rinnovazione della notifica, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. L'udienza di discussione del 28.5.2025, preceduta da altra udienza di mero rinvio, è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. La parte attrice ha ritualmente depositato note scritte.
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. L'estinzione del giudizio Ricorre nel caso in esame la necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio non avendo l'attore ottemperato all'ordine di rinnovazione della citazione. Come si evince agevolmente dalla documentazione depositata dall'attore, infatti, nell'eseguire l'ordine di rinnovazione della citazione nei confronti di P_ [...]
, , , , P_4 Controparte_2 P_2 P_0
, e , l'attore ha provveduto CP_5 P_3 Controparte_6
a notificare ai medesimi l'originario atto di citazione e l'ordinanza contenente l'ordine di rinnovazione della citazione. Un tale modo di operare, tuttavia, dà luogo alla nullità dell'atto rinnovato e, dunque, al mancato compimento dell'attività prescritta entro in termine perentorio assegnato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore (arg. da Cass. n. 28810 del 2019, nonché n. 30722/2023, dalle quali emerge anche che l'unica possibilità di sanatoria è il raggiungimento dello scopo e, dunque, la costituzione del destinatario dell'atto di citazione invalidamente notificato); costituzione, comunque, non avvenuta nel caso in esame. Ciò posto, l'assegnazione di un ulteriore termine per la rinnovazione della citazione, di fatto, darebbe luogo ad una proroga del termine perentorio;
proroga, tuttavia, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c.. Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti, l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal secondo comma dello stesso articolo 153 c.p.c. (cfr. Cass. 24474/2019 relativa al termine perentorio di cui all'art. 291 c.p.c.). Alla regola della non prorogabilità dei termini perentori, dunque, è possibile derogare solo in casi del tutto eccezionali, e sempre che venga effettuata istanza di assegnazione di un nuovo termine anteriormente alla scadenza di quello concesso (v. Cass. Sez. 3 n. 637/07, Cass. Sez. 3 n. 6982/16, Cass. Sez. 2 n. 28298/21), e che sussista non una mera difficoltà ma un fatto non imputabile alla parte onerata, tale da impedire, ragionevolmente, il rispetto del termine. Ne deriva che, una volta disposta la rinnovazione e concesso il termine perentorio, non può essere nuovamente assegnato ulteriore termine, salva la ricorrenza di una causa non imputabile ex art. 153 c.p.c., commi 1 e 2. Nella specie alcuna richiesta di rimessione in termini è intervenuta per la rinnovazione della citazione non effettuata secondo le dovute modalità, né invero è prospettabile la non imputabilità dell'errore. Ne deriva, pertanto, che il mancato compimento dell'attività entro il termine perentorio assegnato comporta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 164, co. 2 c.p.c. e del terzo comma dell'art 307 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e l'automatica estinzione del processo. Nella presente controversia, peraltro, avendo l'attore agito nei confronti di P_
, , , P_4 Controparte_2 P_2 [...]
, , e , quali P_0 CP_5 P_3 Controparte_6 contitolari, unitamente agli altri convenuti, dei beni che intende usucapire, non è Parte_1 ipotizzabile una declaratoria di estinzione parziale del processo, ossia nei soli confronti dei convenuti verso i quali non è stata correttamente instaurato il contraddittorio, atteso che si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario (arg. da Cass. civ. n. 15619 del 14/06/2018: “La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato.”). Per l'effetto, la declaratoria in rito non potrà che investire l'intero giudizio, in quanto, in ipotesi di litisconsorzio necessario, ricorre una situazione sostanziale plurisoggettiva che deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (arg. da Cass. civ. n. 19804 del 2016). Per l'effetto il vizio della rituale instaurazione del giudizio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, si riverbera inevitabilmente anche sull'altre parti. Le ragioni della decisione consentono, infine, di ritenere assorbita la mancanza di prova dell'esito della rinnovazione della notifica dedotta da parte attrice in relazione ai convenuti e P_
, essendo presente l'atto di citazione rinnovato. P_0 I vizi del procedimento di notifica non potrebbero, anche se santi, condurre ad esiti diversi il presente giudizio, atteso che la ragione di estinzione, infatti, attiene alla nullità della rinnovazione della citazione e non della notifica della stessa. Superflua, dunque, è la richiesta di rimessione in termini formulata da parte attrice al fine di provvedere ad una nuova notifica nei confronti di e . P_ P_0 Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le anticipate ex art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA l'estinzione del giudizio promosso da;
Parte_1
- NULLA sulle spese di lite.
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 28.6.2025 all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli