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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3183 2017
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. RAFFONE
[...] C.F._1
GAETANO, RAFFONE FAUSTO, CRISCIONE SALVATRICE;
ricorrente contro
(c.f. contumace;
CP_1 C.F._2
resistente avente ad oggetto: retribuzione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO deduce: Parte_1
Pagina 1 di 4 - di aver lavorato alle dipendenze di , con contratto a CP_1
tempo determinato, dal 30.1.2015 al 30.7.2015, con inquadramento nel livello 3S del CCNL autotrasporti merci e logistica, svolgendo le mansioni di autista di TIR;
- che egli, nello svolgimento delle proprie mansioni, ogni lunedì mattina partiva da Torino e si recava a Novara o a Busto Arsizio presso il terminal di Ferrovie dello Stato con il trattore affidatogli da parte resistente, al quale agganciava il rimorchio sigillato a marchio “Arcese”, per poi dirigersi ai vari luoghi di consegna, sparsi per il nord Italia;
una volta svuotato il rimorchio, egli riceveva istruzioni telefoniche dal sig. dipendente della Per_1
società Arcese, che gli comunicava dove dovesse dirigersi per ricaricare il rimorchio, che poi veniva caricato sui treni diretti all'estero presso l'interporto di Verona;
egli dunque, presso lo stesso interporto, agganciava i rimorchi provenienti dall'estero per consegnarle presso gli indirizzi indicati nelle relative bolle di consegna;
- che tale attività lavorativa si svolgeva dal lunedì al venerdì, senza che il ricorrente potesse, in tale periodo, fare rientro a Torino, e con turni di guida di durata compresa tra le 9 e le 10 ore;
- di essere stato retribuito tramite alcuni acconti erogati tramite ricarica sulla carta Postepay utilizzata per le spese connesse all'esercizio delle mansioni;
Chiede quindi la condanna di al pagamento della CP_1
complessiva somma di € 11.367,26 per differenze retributive ordinarie e straordinarie, TFR, tredicesima e quattordicesima, indennità di trasferta.
Il convenuto è rimasto contumace nonostante la regolarità della notifica.
Con ordinanza del 24.5.2019 è stato assegnato al ricorrente termine perentorio per sanare la ritenuta nullità del ricorso in punto di
Pagina 2 di 4 quantificazione degli acconti ricevuti. Il ricorrente ha quindi specificato gli acconti con atto del 12.7.2019 e la memoria integrativa è stata regolarmente notificata al convenuto.
*
Il ricorso è infondato.
L'unico teste escusso, non ha saputo fornire alcuna Testimone_1
informazione sui fatti dedotti in ricorso (cfr. udienza del 17.10.2024 dinanzi al Tribunale di Rovereto).
Gli ulteriori mezzi di prova chiesti dal ricorrente sono inammissibili:
l'istanza ex art. 210 c.p.c. relativa all'esibizione del LUL di
[...]
in quanto irrilevante, perché finalizzata all'individuazione dei Parte_2
relativi dipendenti che si sarebbero interfacciati col ricorrente, laddove tale documento non indicherebbe specificamente tali soggetti;
l'istanza volta a richiedere ad l'indicazione di queste persone è Parte_2
invece tardiva perché non contenuta in ricorso.
La richiesta di ordinare ad la produzione del Parte_2
programma gestionale del contratto di trasporto intercorso col resistente
è tardiva perché formulata solo con le note del 30.1.2025.
Le ulteriori istanze svolte in ricorso (quale l'istanza di esibizione dei dischi cronotachigrafici) s'intendono invece rinunciate in quanto non reiterate con le predette note di discussione (cfr. C. 10767/2022).
L'interrogatorio formale non è stato nemmeno espressamente richiesto: infatti solo nell'incipit del ricorso si legge che il ricorrente “offre di provare” i fatti esposti “per interrogatorio formale che si deduce sin d'ora ai sensi dell'art. 232 c.p.c.” (ossia la disposizione che disciplina gli effetti della mancata risposta); mentre nelle istanze conclusive non vi è alcuna richiesta di escutere l'interrogatorio formale del resistente, ma solo di “citare i testi” (oltre alle ulteriori istanze di prova documentale).
Pagina 3 di 4 Il ricorso va quindi rigettato mancando la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato. La contumacia del resistente esonera dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso.
17/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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