Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2001, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
AULA "A" 03 564 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Consigliere R.G.N.08771/98 - Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 7421 Dott. Paolo STILE Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.16.01.2001 da F I ORE ALE SSANDRO rapp.to e difeso dagli avv.ti Maurizio FI e Caterina Mele, presso la quale ultima elett.te domicilia in Roma, via S. Agatone Papa, n. 50, giusta procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale per della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., prof. ing. 1 ス 140 Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Gabriella Pescosolido e Michele Di Lullo, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, giusta procura speciale depositata in atti, - costituito solo con procura n. 00399/97 avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari R.G. n. 00565/96, del 24.06/07.10.1997, notificata il 22 gennaio 1988. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Francesco Firriolo, procuratore speciale, per FI SA, e Michele Di Lullo, per l'IN. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 00098/96 del 28 marzo 31 maggio 1996 il Pretore di Chiavari, pronunciando sulla domanda proposta da SA FI contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso IN), dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di riliquidazione della pensione, e relativi interessi, per al periodo diomessa valutazione di contributi relativi 2 servizio militare per avvenuto pagamento medio tempore della sorta capitale e degli interessi legali, e rigettava la domanda relativa alla rivalutazione monetaria delle somme corrisposte. Il Tribunale di Chiavari rigettava l'appello proposto dal FI;
spese del grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale per quanto ancora di interesse in . questa sede: nel corso del giudizio di primo grado l'IN aveva pagato "il dovuto e null'altro, come peraltro dichiarazione dicorrelato alla suddetta richiesta cessazione della materia del contendere, e non di condanna"; in applicazione dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, in mancanza di prova per la liquidazione del maggior danno rispetto all'importo degli interessi, per il periodo successivo al 31 dicembre 1991, la relativa domanda non poteva trovare accoglimento. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il FI demandando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata. L'IN si è costituito depositando agli atti solo procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso FI SA denunzia violazione errata applicazione degli artt. 112 c.p.c., 3 h : 16, sesto comma, della legge n. 312 del 1991, comma 2, e aveva pronunciato sulla 1224 C.C.: il Pretore non su di rivalutazione monetaria, nonostante specifica domanda essa, oltre l'ulteriore domanda di cessazione della materia del contendere sulla sorta capitale e sugli interessi, motivando il rigetto con la circostanza che nella specie si verteva "al di fuori di una pronuncia di condanna essendo intervenuto il pieno riconoscimento del credito da parte dell'IN..."; il Tribunale, a sua volta, aveva riconosciuto come valido atto di costituzione in mora la domanda di riliquidazione della pensione del 15 maggio 1991, pretermettendo ogni valutazione sulla precedente analoga domanda con raccomandata ed avviso di ritorno, agli atti, del 20 maggio 1976; la rivalutazione monetaria, pertanto, era dovuta sulle somme erogate dall'IN per sorta capitale ed interessi da tale ultima data fino al saldo. Il ricorso è fondato nei termini che innanzi si indicheranno. Dagli atti di causa emerge, per quanto ancora sub iudice, che devoluta al giudice di appello era soltanto la domanda del maggior danno da svalutazione monetaria delle somme erogate al FI in corso del giudizio di primo grado per effetto della riliquidazione della pensione in ragione del computo dei riconosciuti periodi contributivi relativi al servizio militare, domanda che il Pretore, avendo con la 4 $ medesima sentenza, dichiarato cessata la materia del contendere quanto ai ratei arretrati della riliquidazione della pensione e degli interessi per il ritardato pagamento, aveva "rigettato" (vedi sentenza del Tribunale. E' pacifico che il maggior danno da svalutazione monetaria non è stato mai erogato dall'IN, avendo in grado di appello di aver l'Istituto ammesso “correttamente liquidato al FI gli interessi dal 121° 癡 giorno dalla domanda amministrativa, dimostrando l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in corso di causa" (parte espositiva della sentenza del Tribunale, ultimo periodo), e perché lo stesso giudice di appello conferma la circostanza allorché afferma che "Non pare che, per quanto di rivalutazione monetaria non concessa, ne siano realizzate le condizioni" (pag. 6, secondo periodo, stessa sentenza). Va ancora rilevato che, se ben si intende, la sentenza impugnata affida la propria decisione alle circostanze che era tata richiesta la "dichiarazione di cessazione della materia del contendere e non di condanna", ancorché tale dichiarazione si riferisse alle differenze maturate per la riliquidazione della pensione e ai relativi interessi, e che "dalla prodotta comunicazione in atti dell'IN" risultava l'avvenuta riliquidazione della pensione e che "quanto 蜜 dovuto era stato posto in pagamento". 牌 La fondatezza delle censure sollevate avversO tale h 5 decisione risulta evidente ove si rilevi che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulla sorta capitale della riliquidazione della pensione, e sui relativi interessi, non preclude l'azionabilità del solo maggior danno da svalutazione monetaria ("Al lavoratore, il quale abbia ottenuto la condanna generica del datore di lavoro al pagamento di somme corrispondenti alle maggiori che gli sarebbero spettate in caso diretribuzioni promozione, illegittimamente negatagli, non è preclusa, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e dell'esecuzione ad essa data dalla parte soccombente con erogazione dei soli importi corrispondenti alla somma capitale, la possibilità di agire ulteriormente per la liquidazione degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria, da computarsi su detti importi ai sensi dell'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., trattandosi di una componente essenziale dell'unitario credito retributivo, con la conseguenza che l'azione A intrapresa si configura pur semprerelativamente ad essa come diretta all'esatta determinazione del quantum del credito stesso e senza che rilevi in contrario l'eventuale attribuzione di questo a titolo di risarcimento del danno, poiché esso, ancorché non sinallagmaticamente collegato con la prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che da essa il lavoratore avrebbe conseguito ove 6 non gli fosse stato impedito dall'illegittimo comportamento della controparte" Cass. SS.UU. 27 ottobre, 1993, n. 10685), e che la motivazione della sentenza è in palese contraddizione con le risultanze del medesimo scritto (confermate dal ricorso in questa sede con le conclusioni nei gradi di merito riportate tra virgolette) circa l'insussistenza del pagamento della rivalutazione richiesta, a nulla rilevando, oltre l'evidente riferimento alla sorta capitale e ai relativi interessi, l'espressione, peraltro di parte debitrice, che era stato pagato tutto il dovuto. Correttamente, invece, e con logica e razionale motivazione, il Tribunale ha escluso, in applicazione dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, il richiesto cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze maturate sui ratei di pensione dopo al 31 dicembre 1991, così adeguandosi all'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (fra tante, Cass. SS.UU. 26 giugno 1996, n. 05895). Conclusivamente e in tal senso, cassata la sentenza impugnata, deve pronunciarsi nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti - il FI ha diritto al maggior danno da svalutazione monetaria, sulle differenze riconosciute per effetto della riliquidazione della pensione per computo dei contributi relativi ai periodi del servizio militare, sui ratei 7 maturati fino al 31 dicembre 1991, e, sui ratei maturati successivamente a tale data, il diritto al detto danno solo se superiore agli interessi legali, nonché, come da richiesta, sulla sola somma a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria come sopra determinata, gli interessi legali fino all'effettivo saldo. Vanno confermate le spese di lite come decise dai giudici di merito, e, per il principio della soccombenza, l'IN va condannato al rimborso in favore del FI delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di FI SA al maggior danno da svalutazione monetaria, sulle differenze riconosciute per effetto della riliquidazione della pensione per computo dei contributi relativi ai periodi del servizio militare, sui ratei maturati fino al 31 dicembre 1991, e, sui ratei maturati successivamente a tale data, il diritto al detto danno solo se superiore agli interessi legali, nonché, sulla sola somma a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria come sopra determinata, gli interessi legali fino all'effettivo saldo;
conferma le statuizioni dei giudici di merito sulle spese di lite dei rispettivi gradi, e condanna l'IN al 8 h rimborso in favore di FI SA delle spese del giudizio di cassazione in lire 20°000 oltre a lire ' 3.000.000 (tre milioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2001. Il consigliere est. Il presidente Giovanni Mazzarella Giovanity/affarella Eylichem wauth Guglielmo Sciarelli Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 12 MAR 2001 A IL CANCELATERE O I N E flill A S I S D 3 A , 3 T 0 , 5 O 1 L A . . F L S T E N O R P B S A 3 I ' I D 7 L N - L 8 G A E - T O 1 D S 1 I A O S D P E N E M E G , I S O G I A R E A D T L S I E O T G T A E N T L I R E L R S E I E D D O 1. 9