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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4981 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 1546/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate da parte ricorrente
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice IA OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1546/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Daniele Amoruso ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Conversano (BA) alla via Bassi n. 51
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal 14/07/2020 al 31/07/2022, svolgendo le mansioni di inizialmente a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato, con qualifica di barista di livello D1,
ha convenuto in giudizio per sentirla condannare al pagamento Controparte_2
della complessiva somma di € 8.821,63 oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di non aver percepito la retribuzione dovuta per le mensilità di novembre e dicembre 2021,
gennaio, maggio e giugno 2022, nonché alla consegna delle buste paga dal mese di luglio
2020 fino al mese di luglio 2022, ed al il pagamento del TFR maturato.
2 ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi ed è Controparte_2
stata dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta, dopo esser stata istruita documentalmente e mediante escussione di testi ed interpello.
Il ricorso è fondato.
Infatti, l'instaurazione del rapporto intrattenuto con la convenuta è nonchè l'orario e le mansioni svolte dal ricorrente sono state asseverate dalla documentazione in atti.
Inoltre, i testi escussi hanno confermato quanto dedotto in ricorso, ovverosia che questi
“era tenuto ad osservare turni settimanali con orari di lavoro prestabiliti dall'azienda ovvero dal
lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale a turno con gli altri colleghi (…) nonché i
seguenti orari di lavoro prestabiliti dall'azienda: turno di mattina dalle ore 04.00 alle ore 13.30 o,
alternativamente, turno pomeridiano dalle ore 13.30 alle ore 21.00”(cfr. teste , Testimone_1
verbale di udienza del 9.4.2024 e , verbale di udienza del giorno Testimone_2
8.10.2024).
Sulla scorta di tali considerazioni, la resistente va condannata al pagamento della chiesta somma di € 8.821,63, non contestata, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo, nonché alla consegna delle buste paga per l'intero rapporto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parametri minimi stante la relativa complessità della causa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e condanna in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 8.821,63 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come in parte motiva nonché
alla consegna delle buste paga relative al rapporto inter partes;
2) Condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in favore dell'avv. Amoruso dichiaratosi antistatario in € 2.695,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
3 Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-IA OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
IA OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 1546/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate da parte ricorrente
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice IA OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1546/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Daniele Amoruso ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Conversano (BA) alla via Bassi n. 51
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal 14/07/2020 al 31/07/2022, svolgendo le mansioni di inizialmente a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato, con qualifica di barista di livello D1,
ha convenuto in giudizio per sentirla condannare al pagamento Controparte_2
della complessiva somma di € 8.821,63 oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di non aver percepito la retribuzione dovuta per le mensilità di novembre e dicembre 2021,
gennaio, maggio e giugno 2022, nonché alla consegna delle buste paga dal mese di luglio
2020 fino al mese di luglio 2022, ed al il pagamento del TFR maturato.
2 ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi ed è Controparte_2
stata dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta, dopo esser stata istruita documentalmente e mediante escussione di testi ed interpello.
Il ricorso è fondato.
Infatti, l'instaurazione del rapporto intrattenuto con la convenuta è nonchè l'orario e le mansioni svolte dal ricorrente sono state asseverate dalla documentazione in atti.
Inoltre, i testi escussi hanno confermato quanto dedotto in ricorso, ovverosia che questi
“era tenuto ad osservare turni settimanali con orari di lavoro prestabiliti dall'azienda ovvero dal
lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale a turno con gli altri colleghi (…) nonché i
seguenti orari di lavoro prestabiliti dall'azienda: turno di mattina dalle ore 04.00 alle ore 13.30 o,
alternativamente, turno pomeridiano dalle ore 13.30 alle ore 21.00”(cfr. teste , Testimone_1
verbale di udienza del 9.4.2024 e , verbale di udienza del giorno Testimone_2
8.10.2024).
Sulla scorta di tali considerazioni, la resistente va condannata al pagamento della chiesta somma di € 8.821,63, non contestata, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo, nonché alla consegna delle buste paga per l'intero rapporto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parametri minimi stante la relativa complessità della causa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e condanna in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 8.821,63 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come in parte motiva nonché
alla consegna delle buste paga relative al rapporto inter partes;
2) Condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in favore dell'avv. Amoruso dichiaratosi antistatario in € 2.695,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
3 Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-IA OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
IA OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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