Articolo 52 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 51Articolo 53
Versione
11 maggio 1966
Art. 52.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1966, la spesa di lire 2,500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 , modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 , e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168 .
Entrata in vigore il 11 maggio 1966