TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1565/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili VG vertente
TRA
, (C.F. ), nata ad [...], il [...] Parte_1 C.F._1
Ricorrente
E
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
18.08.1976
Ricorrente
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Maltese, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via XXX Gennaio n.
94, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando: - di Parte_2
aver contratto matrimonio in data 04.09.2014, in Trapani, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 57, parte I,
Ufficio I, dell'anno 2014; - che, dall'unione coniugale non sono nati figli;
- che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. Essi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. La signora è economicamente autosufficiente, Parte_1
svolgendo lavoro di dipendente scolastica come insegnante di sostegno, mentre il sig.
è dipendente del Comune di Trapani con regolare stipendio mensile;
4. I CP_1
ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni in comune, già divisibili, mentre si riservano di stabilire la divisione sull'immobile di loro comproprietà, adibito a casa coniugale, una volta alienato il bene. Le parti dichiarano infatti di avere già raggiunto una intesa di massima, circa la vendita della casa e la divisione dei proventi derivanti dalla compravendita del bene;
5. le parti sono cointestatarie di un mutuo su un immobile di proprietà per ½ del sig. e ½ CP_1
della signora sito in Misiliscemi strada Ballottella n. 85. Iscritta al catasto Pt_1
Foglio 76 particella. 117, che, come detto al punto n.4, era destinata a casa coniugale.
Il pagamento della rata del mutuo è di € 393,24 mensili e verrà sostenuta da entrambi, come pure la rata INPS pari ad € 250,52 mensili, e la rata annuale per l'assicurazione sulla casa di € 209,00; 6. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, su tale immobile, sarà sostenuto da entrambi al 50%, così pure per il terreno agricolo circostante e gli animali da compagnia che continueranno ad essere accuditi da entrambi;
7. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
8. I ricorrenti si prestano reciproca dichiarazione di avere regolato definitivamente e compiutamente ogni altro rapporto patrimoniale, a qualsivoglia titolo derivante dall'unione matrimoniale condotta e per la quale è domanda oggi avanzata, e pertanto di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente, salvo quanto concordato in virtù delle clausole che precedono”.
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...]6, matrimonio celebrato in Controparte_1
Trapani il 04.09.2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trapani al n 57, Parte I, Ufficio I, dell'anno 2014, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 18.11.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 7.4.25 Il Giudice Relatore
Federica Emanuela Lipari
Il Presidente
Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1565/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili VG vertente
TRA
, (C.F. ), nata ad [...], il [...] Parte_1 C.F._1
Ricorrente
E
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
18.08.1976
Ricorrente
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Maltese, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via XXX Gennaio n.
94, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando: - di Parte_2
aver contratto matrimonio in data 04.09.2014, in Trapani, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 57, parte I,
Ufficio I, dell'anno 2014; - che, dall'unione coniugale non sono nati figli;
- che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. Essi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. La signora è economicamente autosufficiente, Parte_1
svolgendo lavoro di dipendente scolastica come insegnante di sostegno, mentre il sig.
è dipendente del Comune di Trapani con regolare stipendio mensile;
4. I CP_1
ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni in comune, già divisibili, mentre si riservano di stabilire la divisione sull'immobile di loro comproprietà, adibito a casa coniugale, una volta alienato il bene. Le parti dichiarano infatti di avere già raggiunto una intesa di massima, circa la vendita della casa e la divisione dei proventi derivanti dalla compravendita del bene;
5. le parti sono cointestatarie di un mutuo su un immobile di proprietà per ½ del sig. e ½ CP_1
della signora sito in Misiliscemi strada Ballottella n. 85. Iscritta al catasto Pt_1
Foglio 76 particella. 117, che, come detto al punto n.4, era destinata a casa coniugale.
Il pagamento della rata del mutuo è di € 393,24 mensili e verrà sostenuta da entrambi, come pure la rata INPS pari ad € 250,52 mensili, e la rata annuale per l'assicurazione sulla casa di € 209,00; 6. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, su tale immobile, sarà sostenuto da entrambi al 50%, così pure per il terreno agricolo circostante e gli animali da compagnia che continueranno ad essere accuditi da entrambi;
7. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
8. I ricorrenti si prestano reciproca dichiarazione di avere regolato definitivamente e compiutamente ogni altro rapporto patrimoniale, a qualsivoglia titolo derivante dall'unione matrimoniale condotta e per la quale è domanda oggi avanzata, e pertanto di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente, salvo quanto concordato in virtù delle clausole che precedono”.
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...]6, matrimonio celebrato in Controparte_1
Trapani il 04.09.2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trapani al n 57, Parte I, Ufficio I, dell'anno 2014, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 18.11.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 7.4.25 Il Giudice Relatore
Federica Emanuela Lipari
Il Presidente
Michele Ruvolo