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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17959 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa AF NC ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 15979/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2022 all'esito di trattazione scritta con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. abbreviati e vertente
T R A
( c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NC AR e NI NU per procura in atti
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore (cf Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro D'Andria per procura in atti . P.IVA_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Roma n. 29197/2018 depositata in data 11.9.2018 in tema di trasporto
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 29197/18 del
11.09.2018, non notificata, emessa dal Giudice di Pace Civile di Roma, Sezione Seconda, Giudice
Dott.ssa Anna Carbone, all'esito del giudizio n. 45661/2016 R.G., nel senso e per i motivi
specificati nell'atto di appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione che tutte si
impugnano, accogliere le domande tutte spiegate nel primo grado del giudizio, e pertanto:
1 - accertare e dichiarare l'avvenuta cancellazione senza preavviso del volo EZY4976 e la
conseguente responsabilità della Compagnia convenuta nella cancellazione dello stesso e
comunque l'inadempimento contrattuale della;
Controparte_2
- accertare e dichiarare la mancata corresponsione della compensazione pecuniaria ex art. 7
Regolamento n. 261/2004/CE nonché l'inadempimento degli obblighi di assistenza ex artt. 8 e 9
dello stesso Regolamento da parte della;
Controparte_2
- per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore dell'attrice la somma di Euro 250,00 a
titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Regolamento n. 261/2004/CE, di Euro 111,97 a titolo
di rimborso del biglietto della compagnia aerea VUELING S.A. per il volo n. Y6161, unico volo
disponibile per fare ritorno a Roma, di Euro 35,84 a titolo di rimborso dell'alloggio e della prima
colazione non fruiti presso l'hotel “HA RI Palace” di GA, oltre interessi e
rivalutazione, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad Euro 550,00, per un
totale complessivo, tra danni patrimoniali e non, di Euro 947,81 o la somma maggiore o minore
che verrà accertata in corso di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto rigettare l'appello formulato
dalla Sig.ra Parte_1
2) in via principale, accertare e dichiarare l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo a
per i fatti lamentati dall'appellante e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda CP_2
svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, CP_2
e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con sentenza n. 29197/18 il Giudice di Pace di Roma ha accolto solo in parte la domanda proposta da nei confronti della compagnai aerea tesa al Parte_1 Controparte_3
pagamento della somma di Euro 250,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7
Regolamento n. 261/2004/CE, di Euro 111,97 , a titolo di rimborso del biglietto della compagnia aerea VUELING S.A. per il volo n. Y6161( unico volo disponibile per fare ritorno a Roma), di Euro
35,84 a titolo di rimborso dell'alloggio e della prima colazione non fruiti presso l'hotel “HA
RI Palace” di GA, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad Euro 550,00, per un totale complessivo, tra danni patrimoniali e non, di Euro
947,81 , tutto ciò in ragione dell'avvenuta cancellazione senza preavviso del volo EZY4976 del
17.7.2015 integrante inadempimento contrattuale.
Il Giudice di pace ha ritenuto che la cancellazione del volo fosse stata necessitata dall'incendio divampato in data 7.5.2015 presso l'aeroporto di Fiumicino , circostanza eccezionale che rendeva indisponibile parte dello scalo e imponeva la riduzione dei voli in partenza e diretti a Fiumicino,
come comprovato dall'ordine della , prodotto da Rilevava Controparte_4 CP_2
che quindi la passeggera aveva diritto solo ad un volo di riprotezione -che la easyJet aveva offerto per il giorno 19.7.2015 (ossia due giorni dopo il rientro a Roma come in origine previsto) , ma non era stato accettato- e al rimborso della parte di volo non usufruita , riteneva non documentate le spese di pernottamento, non dovuta la compensazione , né provati i danni non patrimoniali.
Ha condannato quindi la compagnia al pagamento della sola somma di euro 33,92 ed ha compensato le spese di lite .
Ha proposto appello la concludendo come sopra;
si è costituita rassegnando le Pt_1 CP_2
conclusioni in epigrafe riportate.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2022 all'esito di trattazione scritta con assegnazione di giorni 20 per deposito della conclusionale e di ulteriori giorni 20 per deposito di memorie di replica.
2.L'appello è ammissibile.
3 Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Nella specie il gravame , all'esito della doverosa interpretazione dell'atto, soddisfa i requisiti di specificità da intendersi nei termini descritti dalla massima sopra riportata.
3. Con il primo motivo l'appellante denuncia la erroneità della pronuncia gravata laddove ha ritenuto eccezionale la circostanza che aveva portato alla cancellazione del volo, circostanza che altre pronunce di merito non avevano ritenuto tale, rimarcando come non avesse fornito CP_2
prova in merito alle ragioni che l'avevano indotta a cancellare proprio il volo in questione nell'ambito del 40% dei voli da cancellare su disposizione di ( nota del 27.5.2015 ) e CP_5 CP_5
che in ogni caso la compagnia avrebbe potuto tempestivamente riorganizzarsi ed avvertire i passeggeri della situazione creatasi e non provvedere ad annunciare la cancellazione del volo solo due giorni prima della data di partenza.
Con il secondo motivo si censura la sentenza appellata per avere erroneamente interpretato il regolamento CE 261/2004 artt.5 e 7 , escludendo il diritto alla compensazione ivi prevista. Deduce
l'appellante che l'esclusione dell'obbligo di pagamento di detta compensazione richiede
“circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le
misure del caso”.
Con il terzo motivo si censura la sentenza appellata per avere erroneamente interpretato il regolamento CE 261/2004 artt. 8 e 9 - i quali prevedono il diritto del passeggero al rimborso del
4 biglietto o all'imbarco su un volo alternativo e alla assistenza - , reputandoli non violati per avere offerto la compagnia soltanto un volo alternativo , che tuttavia partiva ben due giorni dopo la data stabilita per il rientro dalla AN .
Con il quarto motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale.
Le doglianze sono fondate nei termini e limiti appresso indicati.
Giova premettere che in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione
(inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del
2004.( Cass. Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018).
E opportuno precisare che il Regolamento CE n . 261/2004 e la Convenzione di Montréal
contengono due discipline compatibili e congiuntamente applicabili, senza antinomie. La Corte di
Giustizia ha, infatti, specificato che le normative non si escludono l'un l'altra (Corte di Giustizia,
Grande Sezione, 10 gennaio 2006, C-344/04 International Air Transport Association, European Lo.
Fa. for Transport). La Convenzione di Montréal detta le Controparte_6
condizioni per l'esercizio di azioni giudiziarie per il risarcimento danni promosse dinanzi ad organi giurisdizionali. Ciò tuttavia non è d'ostacolo all'adozione di una concorrente disciplina comunitaria,
anche migliorativa, per assicurare la tutela degli interessi dei passeggeri, al fine di garantire agli stessi adeguata assistenza nel momento in cui si verificano gli inconvenienti previsti e in modo da consentire adeguati indennizzi che possono essere richiesti e accordati senza l'esperimento di azioni
5 giudiziarie. Nel complesso, entrambe le normative si basano sull'affermazione del principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo. Dunque, una volta provato l'inadempimento - o, più
esattamente, l'inesatto adempimento - l'imputabilità dello stesso al vettore aereo costituisce oggetto di una presunzione superabile, tanto che si faccia riferimento alla Convenzione di Montréal quanto che si applichi il Regolamento CE, solamente attraverso la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore.
Nella specie trova applicazione senz'altro il Regolamento CE n. 261 del 2004 , il quale viene in rilievo appunto in ipotesi di passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno
Stato membro e di quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione. E dunque gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, prevedono a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurando una disciplina speciale rispetto al principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica. (cfr. Cass. n. 9474 del 09/04/2021).
Orbene l'art. 5 del regolamento CE dianzi citato dispone che “Il vettore aereo operativo non è
tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la
cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute
evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
La circostanza che ha determinato la cancellazione del volo , pur in astratto eccezionale , vale a dire l'incendio divampato nell'aeroporto di destinazione del volo, si colloca tuttavia temporalmente a distanza di bene due mesi prima della data in cui la passeggera avrebbe dovuto imbarcarsi per fare rientro a Roma . E parimenti si collocano a ridosso di tale evento le note e della Federal CP_5
6 riguardanti l'evento ( vedi doc. 5 e 6 fasc.I grado appellata) e quindi Controparte_4
verosimilmente, tenuto conto della circostanza che la notizia della cancellazione inviata ai passeggeri ha preceduto di pochissimi giorni la data del volo , il vettore aereo non ha pianificato in tempo utile le proprie risorse per riprogrammare i propri voli in funzione delle manifestatesi circostanze eccezionali o quanto meno in vista di una tempestiva informazione da rendere ai passeggeri . La compagnia non ha dunque provato che pur adottando tutte le misure del caso non si sarebbe potuta evitare la cancellazione.
Peraltro oltre al ritardo nell'avviso alla , alla stessa è stato offerto un volo alternativo che Pt_1
partiva ben due giorni dopo la data originariamente fissata, onde lo stesso non soddisfa neppure i criteri temporali fissati dal regolamento CE perché la sostituzione del volo possa escludere l'obbligo della compensazione a carico della compagnia ( vedi art.5 reg.CE 261 del 2004: “spetta
la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: i)
siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di
partenza previsto;
oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo
compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro
offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e
di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di
partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima
dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo
l'orario d'arrivo previsto”).
E dunque ha errato il primo giudice ha ritenere non spettante la compensazione .
Ciò posto alla appellante devono essere riconosciuti Euro 250,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Regolamento n. 261/2004/CE.
Spetta inoltre la somma di Euro 111,97 a titolo di rimborso del maggior costo del biglietto della compagnia aerea VUELING S.A. per il volo n. Y6161, quale danno patrimoniale direttamente
7 connesso alla cancellazione del volo , ed euro 35,84 a titolo di rimborso dell'alloggio non CP_2
goduto ( doc. 5 copia ricevuta pagamento EL HA RI GA ) .
Quanto al danno non patrimoniale l'attrice deduce e documenta di avere dovuto far rientro a
Roma un giorno prima del previsto , ossia il 16.7.2015 ( data di arrivo a GA 14/7 data di partenza per Roma programmata 17/7/2015) e di non avere più serenamente goduto dell'occasione di riposo e svago programmata, una volta ricevuto l'avviso della cancellazione del volo in data
15.7.2015.
Conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, hanno precisato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b)
che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità
(in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale,
anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente
8 allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ.
n. 12143 del 14/6/2016).
Venendo al caso di specie, giova premettere che, nella fattispecie in esame, non avendo l'appellante acquistato un pacchetto turistico "tutto compreso", ma soltanto i biglietti del trasporto aereo sopra indicati, non si applicano le norme dell'attuale Codice del Turismo e,
conseguentemente, il danno risarcibile non è il c.d. danno da vacanza rovinata, bensì il mero pregiudizio morale subito dagli stessi passeggeri a causa della cancellazione del volo.
Ciò posto, non può riconoscersi all'appellante il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in quanto i disagi lamentati , in particolare lo stress per la cancellazione del volo e il disagio per il reperimento di ulteriore volo con la allegata necessità di anticipare di un giorno il rientro non superano quella soglia della gravità della lesione e della serietà del danno quale parametro fissato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.
Alla luce di quanto sin qui illustrato va parzialmente accolto il gravame e in parziale riforma della pronuncia gravata va condannata la appellata al pagamento dell'importo complessivo di CP_2
euro 397,81 in luogo del minor importo di euro 33.92 riconosciuto dal primo giudice .
La riforma della pronuncia gravata comporta il riesame della decisione sulle spese del primo grado.
Le spese del doppio grado vanno poste a carico della appellata giusta principio di soccombenza esse si liquidano in dispositivo individuandosi il valore della causa in ragione del decisum
PQM
definitivamente pronunciando ,
accoglie parzialmente il gravame e in parziale riforma della sentenza n. 29197/18 del Giudice di
Pace di Roma condanna la appellata al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
dell'importo complessivo di euro 397,81 in luogo del minor importo di euro 33.92 riconosciuto dal primo giudice;
9 condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado liquidate, quanto al primo grado, in euro 330,00 per compensi oltre euro 43,00 per spese e ,
quanto al presente giudizio, in euro 630,00 per compensi oltre euro 64,50 per spese, il tutto oltre iva , cpa e spese generali .
Roma 16.6.2022 Il Giudice
AF NC
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa AF NC ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 15979/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2022 all'esito di trattazione scritta con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. abbreviati e vertente
T R A
( c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NC AR e NI NU per procura in atti
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore (cf Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro D'Andria per procura in atti . P.IVA_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Roma n. 29197/2018 depositata in data 11.9.2018 in tema di trasporto
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 29197/18 del
11.09.2018, non notificata, emessa dal Giudice di Pace Civile di Roma, Sezione Seconda, Giudice
Dott.ssa Anna Carbone, all'esito del giudizio n. 45661/2016 R.G., nel senso e per i motivi
specificati nell'atto di appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione che tutte si
impugnano, accogliere le domande tutte spiegate nel primo grado del giudizio, e pertanto:
1 - accertare e dichiarare l'avvenuta cancellazione senza preavviso del volo EZY4976 e la
conseguente responsabilità della Compagnia convenuta nella cancellazione dello stesso e
comunque l'inadempimento contrattuale della;
Controparte_2
- accertare e dichiarare la mancata corresponsione della compensazione pecuniaria ex art. 7
Regolamento n. 261/2004/CE nonché l'inadempimento degli obblighi di assistenza ex artt. 8 e 9
dello stesso Regolamento da parte della;
Controparte_2
- per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore dell'attrice la somma di Euro 250,00 a
titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Regolamento n. 261/2004/CE, di Euro 111,97 a titolo
di rimborso del biglietto della compagnia aerea VUELING S.A. per il volo n. Y6161, unico volo
disponibile per fare ritorno a Roma, di Euro 35,84 a titolo di rimborso dell'alloggio e della prima
colazione non fruiti presso l'hotel “HA RI Palace” di GA, oltre interessi e
rivalutazione, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad Euro 550,00, per un
totale complessivo, tra danni patrimoniali e non, di Euro 947,81 o la somma maggiore o minore
che verrà accertata in corso di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto rigettare l'appello formulato
dalla Sig.ra Parte_1
2) in via principale, accertare e dichiarare l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo a
per i fatti lamentati dall'appellante e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda CP_2
svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, CP_2
e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con sentenza n. 29197/18 il Giudice di Pace di Roma ha accolto solo in parte la domanda proposta da nei confronti della compagnai aerea tesa al Parte_1 Controparte_3
pagamento della somma di Euro 250,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7
Regolamento n. 261/2004/CE, di Euro 111,97 , a titolo di rimborso del biglietto della compagnia aerea VUELING S.A. per il volo n. Y6161( unico volo disponibile per fare ritorno a Roma), di Euro
35,84 a titolo di rimborso dell'alloggio e della prima colazione non fruiti presso l'hotel “HA
RI Palace” di GA, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad Euro 550,00, per un totale complessivo, tra danni patrimoniali e non, di Euro
947,81 , tutto ciò in ragione dell'avvenuta cancellazione senza preavviso del volo EZY4976 del
17.7.2015 integrante inadempimento contrattuale.
Il Giudice di pace ha ritenuto che la cancellazione del volo fosse stata necessitata dall'incendio divampato in data 7.5.2015 presso l'aeroporto di Fiumicino , circostanza eccezionale che rendeva indisponibile parte dello scalo e imponeva la riduzione dei voli in partenza e diretti a Fiumicino,
come comprovato dall'ordine della , prodotto da Rilevava Controparte_4 CP_2
che quindi la passeggera aveva diritto solo ad un volo di riprotezione -che la easyJet aveva offerto per il giorno 19.7.2015 (ossia due giorni dopo il rientro a Roma come in origine previsto) , ma non era stato accettato- e al rimborso della parte di volo non usufruita , riteneva non documentate le spese di pernottamento, non dovuta la compensazione , né provati i danni non patrimoniali.
Ha condannato quindi la compagnia al pagamento della sola somma di euro 33,92 ed ha compensato le spese di lite .
Ha proposto appello la concludendo come sopra;
si è costituita rassegnando le Pt_1 CP_2
conclusioni in epigrafe riportate.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2022 all'esito di trattazione scritta con assegnazione di giorni 20 per deposito della conclusionale e di ulteriori giorni 20 per deposito di memorie di replica.
2.L'appello è ammissibile.
3 Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Nella specie il gravame , all'esito della doverosa interpretazione dell'atto, soddisfa i requisiti di specificità da intendersi nei termini descritti dalla massima sopra riportata.
3. Con il primo motivo l'appellante denuncia la erroneità della pronuncia gravata laddove ha ritenuto eccezionale la circostanza che aveva portato alla cancellazione del volo, circostanza che altre pronunce di merito non avevano ritenuto tale, rimarcando come non avesse fornito CP_2
prova in merito alle ragioni che l'avevano indotta a cancellare proprio il volo in questione nell'ambito del 40% dei voli da cancellare su disposizione di ( nota del 27.5.2015 ) e CP_5 CP_5
che in ogni caso la compagnia avrebbe potuto tempestivamente riorganizzarsi ed avvertire i passeggeri della situazione creatasi e non provvedere ad annunciare la cancellazione del volo solo due giorni prima della data di partenza.
Con il secondo motivo si censura la sentenza appellata per avere erroneamente interpretato il regolamento CE 261/2004 artt.5 e 7 , escludendo il diritto alla compensazione ivi prevista. Deduce
l'appellante che l'esclusione dell'obbligo di pagamento di detta compensazione richiede
“circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le
misure del caso”.
Con il terzo motivo si censura la sentenza appellata per avere erroneamente interpretato il regolamento CE 261/2004 artt. 8 e 9 - i quali prevedono il diritto del passeggero al rimborso del
4 biglietto o all'imbarco su un volo alternativo e alla assistenza - , reputandoli non violati per avere offerto la compagnia soltanto un volo alternativo , che tuttavia partiva ben due giorni dopo la data stabilita per il rientro dalla AN .
Con il quarto motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale.
Le doglianze sono fondate nei termini e limiti appresso indicati.
Giova premettere che in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione
(inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del
2004.( Cass. Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018).
E opportuno precisare che il Regolamento CE n . 261/2004 e la Convenzione di Montréal
contengono due discipline compatibili e congiuntamente applicabili, senza antinomie. La Corte di
Giustizia ha, infatti, specificato che le normative non si escludono l'un l'altra (Corte di Giustizia,
Grande Sezione, 10 gennaio 2006, C-344/04 International Air Transport Association, European Lo.
Fa. for Transport). La Convenzione di Montréal detta le Controparte_6
condizioni per l'esercizio di azioni giudiziarie per il risarcimento danni promosse dinanzi ad organi giurisdizionali. Ciò tuttavia non è d'ostacolo all'adozione di una concorrente disciplina comunitaria,
anche migliorativa, per assicurare la tutela degli interessi dei passeggeri, al fine di garantire agli stessi adeguata assistenza nel momento in cui si verificano gli inconvenienti previsti e in modo da consentire adeguati indennizzi che possono essere richiesti e accordati senza l'esperimento di azioni
5 giudiziarie. Nel complesso, entrambe le normative si basano sull'affermazione del principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo. Dunque, una volta provato l'inadempimento - o, più
esattamente, l'inesatto adempimento - l'imputabilità dello stesso al vettore aereo costituisce oggetto di una presunzione superabile, tanto che si faccia riferimento alla Convenzione di Montréal quanto che si applichi il Regolamento CE, solamente attraverso la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore.
Nella specie trova applicazione senz'altro il Regolamento CE n. 261 del 2004 , il quale viene in rilievo appunto in ipotesi di passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno
Stato membro e di quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione. E dunque gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, prevedono a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurando una disciplina speciale rispetto al principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica. (cfr. Cass. n. 9474 del 09/04/2021).
Orbene l'art. 5 del regolamento CE dianzi citato dispone che “Il vettore aereo operativo non è
tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la
cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute
evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
La circostanza che ha determinato la cancellazione del volo , pur in astratto eccezionale , vale a dire l'incendio divampato nell'aeroporto di destinazione del volo, si colloca tuttavia temporalmente a distanza di bene due mesi prima della data in cui la passeggera avrebbe dovuto imbarcarsi per fare rientro a Roma . E parimenti si collocano a ridosso di tale evento le note e della Federal CP_5
6 riguardanti l'evento ( vedi doc. 5 e 6 fasc.I grado appellata) e quindi Controparte_4
verosimilmente, tenuto conto della circostanza che la notizia della cancellazione inviata ai passeggeri ha preceduto di pochissimi giorni la data del volo , il vettore aereo non ha pianificato in tempo utile le proprie risorse per riprogrammare i propri voli in funzione delle manifestatesi circostanze eccezionali o quanto meno in vista di una tempestiva informazione da rendere ai passeggeri . La compagnia non ha dunque provato che pur adottando tutte le misure del caso non si sarebbe potuta evitare la cancellazione.
Peraltro oltre al ritardo nell'avviso alla , alla stessa è stato offerto un volo alternativo che Pt_1
partiva ben due giorni dopo la data originariamente fissata, onde lo stesso non soddisfa neppure i criteri temporali fissati dal regolamento CE perché la sostituzione del volo possa escludere l'obbligo della compensazione a carico della compagnia ( vedi art.5 reg.CE 261 del 2004: “spetta
la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: i)
siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di
partenza previsto;
oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo
compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro
offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e
di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di
partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima
dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo
l'orario d'arrivo previsto”).
E dunque ha errato il primo giudice ha ritenere non spettante la compensazione .
Ciò posto alla appellante devono essere riconosciuti Euro 250,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Regolamento n. 261/2004/CE.
Spetta inoltre la somma di Euro 111,97 a titolo di rimborso del maggior costo del biglietto della compagnia aerea VUELING S.A. per il volo n. Y6161, quale danno patrimoniale direttamente
7 connesso alla cancellazione del volo , ed euro 35,84 a titolo di rimborso dell'alloggio non CP_2
goduto ( doc. 5 copia ricevuta pagamento EL HA RI GA ) .
Quanto al danno non patrimoniale l'attrice deduce e documenta di avere dovuto far rientro a
Roma un giorno prima del previsto , ossia il 16.7.2015 ( data di arrivo a GA 14/7 data di partenza per Roma programmata 17/7/2015) e di non avere più serenamente goduto dell'occasione di riposo e svago programmata, una volta ricevuto l'avviso della cancellazione del volo in data
15.7.2015.
Conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, hanno precisato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b)
che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità
(in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale,
anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente
8 allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ.
n. 12143 del 14/6/2016).
Venendo al caso di specie, giova premettere che, nella fattispecie in esame, non avendo l'appellante acquistato un pacchetto turistico "tutto compreso", ma soltanto i biglietti del trasporto aereo sopra indicati, non si applicano le norme dell'attuale Codice del Turismo e,
conseguentemente, il danno risarcibile non è il c.d. danno da vacanza rovinata, bensì il mero pregiudizio morale subito dagli stessi passeggeri a causa della cancellazione del volo.
Ciò posto, non può riconoscersi all'appellante il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in quanto i disagi lamentati , in particolare lo stress per la cancellazione del volo e il disagio per il reperimento di ulteriore volo con la allegata necessità di anticipare di un giorno il rientro non superano quella soglia della gravità della lesione e della serietà del danno quale parametro fissato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.
Alla luce di quanto sin qui illustrato va parzialmente accolto il gravame e in parziale riforma della pronuncia gravata va condannata la appellata al pagamento dell'importo complessivo di CP_2
euro 397,81 in luogo del minor importo di euro 33.92 riconosciuto dal primo giudice .
La riforma della pronuncia gravata comporta il riesame della decisione sulle spese del primo grado.
Le spese del doppio grado vanno poste a carico della appellata giusta principio di soccombenza esse si liquidano in dispositivo individuandosi il valore della causa in ragione del decisum
PQM
definitivamente pronunciando ,
accoglie parzialmente il gravame e in parziale riforma della sentenza n. 29197/18 del Giudice di
Pace di Roma condanna la appellata al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
dell'importo complessivo di euro 397,81 in luogo del minor importo di euro 33.92 riconosciuto dal primo giudice;
9 condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado liquidate, quanto al primo grado, in euro 330,00 per compensi oltre euro 43,00 per spese e ,
quanto al presente giudizio, in euro 630,00 per compensi oltre euro 64,50 per spese, il tutto oltre iva , cpa e spese generali .
Roma 16.6.2022 Il Giudice
AF NC
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