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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/11/2024, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
- Presidente dott.ssa Cinzia Mondatore
Francesca Caputo
- Giudice est. dott.ssa
- Giudice Alessandro Carra dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3017/2024, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso)
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Iovino, come da mandato in atti
-RICORRENTE-
E
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Martina, come da mandato in atti;
CP_1
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 4.11.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.5.2024, Parte 1 chiedeva modificarsi, così come specificato in ricorso, le condizioni del divorzio di cui alla sentenza emessa dall'ufficio epigrafato n. 3282/2021 pubblicata il 6.12.2021 R.G. 2543/2021.
Con comparsa depositata in data 4.10.2024 si costituiva CP 1 opponendosi alle richieste di controparte, con vittoria delle spese di lite. Nell'udienza del 4.11.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
1) affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
2) diritto/dovere di visita paterno da svolgersi dal martedì alle ore 17.00 fino al mercoledi mattina ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.30 e a fine settimana alternati dal sahato alla domenica sera;
durante le festività natalizie, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno con la madre;
durante il periodo pasquale, il giorno cli Pasqua o il Lunedi dell 'Angelo, alternandosi di anno in anno con la madre;
15 giorni consecutivi in periodo estivo da concordare con la madre in base alla disponibilità di ferie di entrambi i genitori;
Impegno del padre di attivarsi unitamente alla Sig.ra DI al fine di rendere effettivo il diritto di visita con la figlia RG anche con il supporto di una figura professionale esterna al consultorio familiare di competenza o con il supporto di quest'ultimo.
3) obbligo per il AN di versare, a titolo di mantenimento delle due figlie, e 350.00 per ciascuna, oltre rivalutazione annuale ISTAT, entro giorno 5 di ogni mese;
obbligo di versure. inoltre, €200,00 contestualmente alla riscossione della tredicesima mensilità ed ulteriori E
300.00 nel periodo autunnale (entro il 30 ottobre) e primaverile (entro il 30 aprile):
4) spese straordinarie mediche sportive e ludiche ripartite tra le parti in pari maisure. concordate così come previsto dal Protocollo delle spese straordinarie siglato del Tribunate di Lecce:
5) la Sig.ra DI restituirà l'immobile adibito a casa coniugale ed a ella assegnato catro maggio 2025 al Sig. AR AN il quale all'atto della consegna delle chiavi e immissione in possesso dello stesso verserà con bonifico istantaneo alla Sig.ra DI la somma omnia di
Euro 10.000,00 come precedentemente concordata, senza null'altro pretendere. La Sig.ra DI s'impegna a consegnare l'immobile con gli impianti funzionanti e con il mobilio ivi esistente.
Per quanto non modificato dalle condizioni innanzi riportate varrà quanto pattuito in sede di vessazione degli effetti civili del matrimonio dalle odierne parti in causa.
La causa, pertanto, veniva immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene. La modifiche della regolamentazione sopra concordate possono, dunque, essere poste a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
dispone la modifica delle condizioni di divorzio delineate nella sentenza n. 3282/2021 pubblicata dall'Ufficio epigrafato in data 6.12.2021 R.G. 2543/2021, come indicato in motivazione;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Lecce, 14.11.2024
Il giudiceestensore
dott.ssa Francesca Caputo
La Presidente
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
- Presidente dott.ssa Cinzia Mondatore
Francesca Caputo
- Giudice est. dott.ssa
- Giudice Alessandro Carra dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3017/2024, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso)
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Iovino, come da mandato in atti
-RICORRENTE-
E
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Martina, come da mandato in atti;
CP_1
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 4.11.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.5.2024, Parte 1 chiedeva modificarsi, così come specificato in ricorso, le condizioni del divorzio di cui alla sentenza emessa dall'ufficio epigrafato n. 3282/2021 pubblicata il 6.12.2021 R.G. 2543/2021.
Con comparsa depositata in data 4.10.2024 si costituiva CP 1 opponendosi alle richieste di controparte, con vittoria delle spese di lite. Nell'udienza del 4.11.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
1) affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
2) diritto/dovere di visita paterno da svolgersi dal martedì alle ore 17.00 fino al mercoledi mattina ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.30 e a fine settimana alternati dal sahato alla domenica sera;
durante le festività natalizie, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno con la madre;
durante il periodo pasquale, il giorno cli Pasqua o il Lunedi dell 'Angelo, alternandosi di anno in anno con la madre;
15 giorni consecutivi in periodo estivo da concordare con la madre in base alla disponibilità di ferie di entrambi i genitori;
Impegno del padre di attivarsi unitamente alla Sig.ra DI al fine di rendere effettivo il diritto di visita con la figlia RG anche con il supporto di una figura professionale esterna al consultorio familiare di competenza o con il supporto di quest'ultimo.
3) obbligo per il AN di versare, a titolo di mantenimento delle due figlie, e 350.00 per ciascuna, oltre rivalutazione annuale ISTAT, entro giorno 5 di ogni mese;
obbligo di versure. inoltre, €200,00 contestualmente alla riscossione della tredicesima mensilità ed ulteriori E
300.00 nel periodo autunnale (entro il 30 ottobre) e primaverile (entro il 30 aprile):
4) spese straordinarie mediche sportive e ludiche ripartite tra le parti in pari maisure. concordate così come previsto dal Protocollo delle spese straordinarie siglato del Tribunate di Lecce:
5) la Sig.ra DI restituirà l'immobile adibito a casa coniugale ed a ella assegnato catro maggio 2025 al Sig. AR AN il quale all'atto della consegna delle chiavi e immissione in possesso dello stesso verserà con bonifico istantaneo alla Sig.ra DI la somma omnia di
Euro 10.000,00 come precedentemente concordata, senza null'altro pretendere. La Sig.ra DI s'impegna a consegnare l'immobile con gli impianti funzionanti e con il mobilio ivi esistente.
Per quanto non modificato dalle condizioni innanzi riportate varrà quanto pattuito in sede di vessazione degli effetti civili del matrimonio dalle odierne parti in causa.
La causa, pertanto, veniva immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene. La modifiche della regolamentazione sopra concordate possono, dunque, essere poste a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
dispone la modifica delle condizioni di divorzio delineate nella sentenza n. 3282/2021 pubblicata dall'Ufficio epigrafato in data 6.12.2021 R.G. 2543/2021, come indicato in motivazione;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Lecce, 14.11.2024
Il giudiceestensore
dott.ssa Francesca Caputo
La Presidente
dott.ssa Cinzia Mondatore